Legge Regionale n. 11 del 09-04-2009 Regione Liguria. Modifica del comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 3 (norme per l’istituzione e il funzionamento del dipartimento regionale di genetica).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Modifica del comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 19 gennaio 2001,
n. 3 (Norme per l’istituzione e il funzionamento del Dipartimento regionale di
genetica))

1. Il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:
“7. Il Coordinatore del Dipartimento è nominato dalla Giunta regionale, su
proposta dei Direttori generali delle Aziende sanitarie ed Enti equiparati le
cui strutture facciano parte del Dipartimento, scelto tra persone con
competenza specifica e adeguata esperienza nell’attività di genetica e dura in
carica tre anni.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 10 del 09-04-2009 Regione Liguria. Norme in materia di bonifiche di siti contaminati.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione
e del Titolo V – Parte quarta – del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni,
definisce la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati e il
riparto delle funzioni amministrative ad essa relative fra la Regione e gli
enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si assumono le definizioni così come
stabilite dall’articolo 240 del d.lgs. 152/2006.

ARTICOLO 3

(Siti di interesse regionale)

1. Ai fini della bonifica, si definiscono siti di interesse regionale:
a) i siti che in relazione alle loro caratteristiche, alla pericolosità e
quantità degli inquinanti presenti, all’impatto rilevante sull’ambiente
circostante in termini di rischio sanitario ed ambientale, nonché di
pregiudizio per i beni ambientali e culturali, sono individuati come tali da
parte della Regione;
b) i siti che interessano anche il territorio di altra regione limitrofa,
purché non definiti di interesse nazionale;
c) i siti che interessano il territorio di più province.
2. All’individuazione dei siti di cui al comma 1 e alla loro
perimetrazione si provvede con atto di Giunta regionale e, in particolare, la
Giunta provvede ad accertare l’esistenza delle condizioni di cui alla lettera
a), sentiti gli enti locali interessati e a stipulare intesa con la Regione
interessata nella fattispecie della lettera b).
3. Ai fini della perimetrazione dei siti di interesse regionale, sono
sentiti i Comuni, le Province e le Regioni interessate, i responsabili
dell’inquinamento, nonché i proprietari delle aree da bonificare, se diversi.
4. Per la bonifica dei siti di interesse regionale, si applicano le
procedure di cui all’articolo 9.

ARTICOLO 4

(Competenze della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:
a) la predisposizione e l’approvazione del Piano regionale di bonifica
dei siti contaminati di cui all’articolo 7;
b) la predisposizione e l’approvazione dei Piani di intervento e bonifica
per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso;
c) la definizione di criteri e linee guida in materia di bonifiche di
siti contaminati;
d) gli interventi da finanziare e le azioni da promuovere, anche in
attuazione del Piano di cui alla lettera a);
e) l’individuazione e la perimetrazione dei siti contaminati di cui
all’articolo 3, nonché la gestione delle conferenze di servizi relative alla
messa in sicurezza e bonifica dei siti medesimi;
f) la predisposizione dell’Anagrafe dei siti da bonificare di cui
all’articolo 8;
g) la definizione delle modalità di rilascio delle certificazioni di
completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e
di messa in sicurezza operativa, nonché di conformità degli stessi al progetto
approvato e delle certificazioni di avvenuta bonifica.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 9 del 09-04-2009 Regione Liguria. Azione di supporto allo sviluppo del traffico aereo a fini turistici degli aeroporti liguri

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo turistico del territorio, la
Regione concede aiuti di stato per il potenziamento del traffico aereo in
arrivo (incoming) degli aeroporti liguri.

2. Gli aiuti sono finalizzati alle azioni connesse all’avviamento e alla
promozione di nuovi collegamenti e nuove frequenze con i mercati di maggior
afflusso turistico verso la Liguria e agli interventi di miglioramento e
potenziamento delle strutture e infrastrutture aeroportuali degli scali liguri
strettamente finalizzati all’incremento dei flussi turistici.

ARTICOLO 2

(Interventi finanziabili)

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede aiuti
per le finalità di cui all’articolo 1 per le seguenti azioni:

a) attivazione di nuove frequenze con gli aeroporti liguri da
destinazioni già servite, compresa la relativa attività di promozione e
informazione;
b) attivazione di nuovi collegamenti, finalizzati anche alla
destagionalizzazione delle presenze turistiche ed alla connessione con il
mercato croceristico, compresa la relativa attività di promozione e
informazione;
c) attività di promozione e pubblicità di nuovi voli verso gli aeroporti
liguri con finalità di “incoming”.
d) realizzazione e miglioramento delle strutture di accoglienza
aeroportuali;
e) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture dei servizi a terra
attuati anche attraverso la razionalizzazione degli spazi e degli immobili
esistenti nell’area aeroportuale.

ARTICOLO 3

(Beneficiari degli aiuti)

1. I beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e
b), sono le imprese operanti nel campo del trasporto aereo passeggeri.

2. I beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c),
d) ed e), sono le società di gestione degli aeroporti liguri.

ARTICOLO 4

(Intensità degli aiuti)

1. La Regione concede gli aiuti di cui all’articolo 2 nei limiti
stabiliti dal regime

Legge Regionale n. 8 del 09-04-2009 Regione Liguria. Norme per la protezione dell’ambiente e del paesaggio attraverso la salvaguardia dell’attività agricola nel territorio delle cinque terre

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguri ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Finalità e oggetto della legge)

1. La presente legge al fine di assicurare la protezione ed il
miglioramento del paesaggio tradizionale e dell’ambiente prevede aiuti per
interventi di recupero e di mantenimento dell’attività agricola all’interno
del territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre istituito con decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 (Istituzione del Parco
nazionale delle Cinque Terre).

2. Gli aiuti di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti
agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006 e del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 214 del 9
agosto 2008.

ARTICOLO 2

(Interventi ammissibili)

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall’articolo 1, la
Regione concede aiuti in conto capitale, nel rispetto del regolamento (CE) n.
1857/2006 e del regolamento (CE) n. 800/2008, per i seguenti interventi:
a) ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali, nei
limiti previsti dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1857/2006;
b) investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di
prodotti agricoli di qualità, nei limiti previsti dall’articolo 4 del
regolamento (CE) n. 1857/2006;
c) investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, finalizzati alla valorizzazione di prodotti di qualità, nei
limiti previsti dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.
800/2008.

2. La Regione concede aiuti per la costruzione, la ristrutturazione e la
manutenzione straordinaria di infrastrutture rurali finalizzate al
miglioramento dell’irrigazione e dei trasporti rurali, ivi comprese strade a
servizio di zone agricole e forestali e impianti di trasporto a fune o su
rotaia.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili all’aiuto solo
se conformi:

a) alle norme del Piano del Parco nazionale delle Cinque Terre e del
relativo Regolamento del Parco e, in attesa della sua approvazione, alle
misure di salvaguardia di cui al d.P.R. 6 ottobre 1999;
b) alla disciplina del vigente strumento urbanistico comunale, nonché a
quella eventualmente operante in salvaguardia.

4. In ogni caso l’ammissibilità all’aiuto degli interventi di cui ai
commi 1 e 2 è subordinata all’acquisizione del nulla-osta e dei titoli
abilitativi prescritti dalla legislazione statale e regionale in materia di
tutela dei valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali.

ARTICOLO 3

(Beneficiari degli aiuti e intensità degli aiuti erogabili)

1. Gli aiuti per le imprese, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, sono
limitati alle piccole e medie imprese come definite dall’allegato I del
regolamento (CE) n. 800/2008.

2. Gli aiuti per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1,
lettera a) “ripristino di muri a secco con tecniche e materiali tradizionali”
sono concessi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile
nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e del 60 per cento della spesa
ammissibile nelle zone diverse da quelle svantaggiate, purchè l’investimento
non comporti un aumento della capacità produttiva dell’azienda, a favore di:
a) enti pubblici;
b) aziende agricole singole o associate iscritte al registro delle
imprese e con partita IVA;
c) proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, singoli o associati, dei
fondi interessati.

3. Gli aiuti per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1,
lettera b) “investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla produzione
di prodotti agricoli di qualità” sono concessi a favore di imprese agricole
singole e associate iscritte al registro delle imprese e dotate di partita
IVA, nei limiti delle seguenti intensità:
a) 60 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate nelle zone
svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e
condotte da giovani agricoltori di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n.
1698/2005;
b) 50 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate in zone
diverse dalle zone svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n.
1698/2005 e condotte da giovani agricoltori di cui all’articolo 22 del
regolamento (CE) n. 1698/2005, ovvero per le imprese situate in zone
svantaggiate e condotte da agricoltori diversi da quelli indicati
dall’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
c) 40 per cento della spesa ammissibile per le imprese situate in zone
diverse dalle zone svantaggiate di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n.
1698/2005 e condotte da agricoltori diversi da quelli indicati dall’articolo
22 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4. L’importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può
superare 400.000,00 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o
500.000,00 euro se l’azienda si trova in una zona svantaggiata di cui
all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

5. Gli aiuti per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1,
lettera c) “investimenti nelle imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, finalizzati alla valorizzazione dei prodotti di
qualità” possono essere concessi fino a un massimo del 40 per cento della
spesa ammissibile, a favore di imprese che trasformano e commercializzano
prodotti agricoli.

6. Il sostegno per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma
2 “costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
infrastrutture rurali” possono essere concessi solo se le relative
infrastrutture sono poste al servizio di una pluralità di terreni agricoli e
forestali. Gli aiuti sono concessi, nella misura massima del 95 per cento
della spesa ammissibile, a favore di:
a) consorzi di miglioramento fondiario;
b) cooperative agricole;
c) altre forme associative legalmente costituite e composte in
prevalenza da imprenditori agricoli e forestali o proprietari di terreni
agricoli e forestali. Inoltre, gli aiuti sono limitati alla parte di uso
pubblico dell’infrastruttura, eccettuati i collegamenti di esclusiva
pertinenza di singoli utenti;
d) enti pubblici.

7. Le spese ammissibili agli aiuti di cui all’articolo 2 sono limitate:
a) ai costi effettivamente sostenuti relativi al ripristino dei muri a
secco per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);
b) alla costruzione, acquisto o miglioramento di beni immobili, escluso
l’acquisto del terreno, per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b) e c), e comma 2;
c) all’acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e
attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro
valore di mercato. Altri eventuali costi connessi al contratto di
compravendita o leasing (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento
degli interessi, spese generali, oneri assicurativi e altre spese) non
costituiscono spese ammissibili per gli interventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b) e c), e comma 2;
d) alle spese generali collegate alle spese di cui alle lettere b) e c)
del presente comma, come onorari di consulenti, studi di fattibilità,
acquisizione di brevetti e licenze per gli interventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere b) e c), e comma 2.

ARTICOLO 4

(Esercizio delle funzioni)

1. Le funzioni amministrative previste dalla presente legge sono svolte
dalla Regione, che può avvalersi di altri enti pubblici, tramite apposita
convenzione a titolo non oneroso.

ARTICOLO 5

(Concessione degli aiuti)

1. Gli aiuti possono essere concessi solo per investimenti intrapresi
dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in
conformità del regolamento (CE) n. 1857/2006 e del regolamento (CE) n.
800/2008 e la Commissione ha accusato ricevuta dell’avvenuta trasmissione
della sintesi dei regimi di aiuto di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1857/2006 e ha pubblicato il relativo numero di
identificazione sul proprio sito Internet;
b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alla
Regione o agli enti di cui all’articolo 4;
c) la domanda è stata dichiarata ammissibile dalla Regione o
dagli enti di cui all’articolo 4, tramite un atto amministrativo da cui
risulti l’importo dell’aiuto concesso e la disponibilità dei relativi fondi
sul bilancio.

2. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1, lettera c),
stabilisce il termine entro il quale l’intervento deve essere realizzato, che
non deve essere superiore a un anno e deve essere rapportato alla consistenza
dell’intervento. Può essere concessa una sola proroga di durata non superiore
a un anno, comunque nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 31
della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge
finanziaria 2008), in quanto applicabile.

3. In caso di inosservanza dei termini per la realizzazione
dell’intervento, la Regione o gli enti di cui all’articolo 4 revocano l’aiuto
e provvedono al relativo recupero nelle forme previste dalla legge.

4. Gli aiuti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri
aiuti previsti per le medesime finalità attraverso altre norme o programmi in
vigore.

ARTICOLO 6

(Vigenza del regime di aiuto)

1. I regimi di aiuti istituiti con il presente provvedimento vigono sino
al 30 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1857/2006
e dagli articoli 44 e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

ARTICOLO 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante:
a) utilizzo ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a euro
100.000,00 in termini di competenza della U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di
conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno
finanziario 2008;
b) iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza all’U.P.B.
13.201 “Interventi per lo sviluppo delle infrastrutture agricole” dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.

ARTICOLO 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, fatto salvo quanto disposto al comma 2, entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell’avvenuto esperimento degli adempimenti di cui all’articolo 20,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 con particolare riferimento
alla pubblicazione sul sito Internet della Commissione europea del numero di
identificazione della sintesi dei regimi di aiuto.

2. Gli effetti di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, decorreranno
dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della
Commissione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 88 del Trattato
istitutivo.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it