Legge Regionale n. 7 dek 09-04-2009 Regione Liguria. Integrazione alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 (interventi di sostegno al sistema della formazione professionale)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Integrazione dell’articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2004, n. 23
(Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale))

1. All’articolo 1 della l.r. 23/2004, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

“3 bis. Il Fondo di cui al comma 1 può inoltre essere utilizzato per il
finanziamento di interventi per il riequilibrio patrimoniale e il
consolidamento della struttura finanziaria degli organismi del sistema
formativo di cui al medesimo comma.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 6 del 09-04-2009 Regione Liguria. Promozione delle politiche per i minori e i giovani.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 6
del 15 aprile 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge ha per oggetto la promozione delle politiche per i
minori e i giovani al fine di perseguire i loro diritti, il benessere e lo
sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli
adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria
allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della
società.

ARTICOLO 2

(Principi e finalità)

1. La presente legge disciplina gli obiettivi, le azioni e la
distribuzione delle competenze in coerenza e armonia con i diritti sanciti
dalla normativa nazionale e internazionale e in particolare dalla Convenzione
ONU sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 20 novembre 1989),
ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176:
a) uniformandosi ai principi del rispetto umano e civile, di libertà e
solidarietà, di sussidiarietà e responsabilità;
b) ribadendo la centralità della persona e garantendo i diritti
inviolabili dell’uomo e la pari dignità sociale;
c) riconoscendo nella famiglia l’ambito naturale e prioritario di
crescita dei minori, attuando la piena realizzazione dei diritti e doveri dei
genitori, del diritto del minore ad avere una famiglia, della protezione e
cura del minore.
2. Attraverso la presente legge, la Regione si propone di:
a) sostenere la famiglia, mediante un sistema di promozione e di
protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete
integrata dei servizi educativi, sanitari e sociali, nonché dallo sviluppo
delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie stesse;
b) promuovere interventi per la flessibilità e la conciliazione dei tempi
di lavoro con i tempi della famiglia, sostenendo i genitori con figli minori,
nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura;
c) promuovere la maternità e paternità responsabile;
d) salvaguardare l’integrità fisica, facilitare lo sviluppo della
personalità e favorire l’inserimento nella realtà sociale dei minori e dei
giovani, senza distinzione di genere, nazionalità, etnia, provenienza
culturale, religione, condizione fisica, economica e sociale;
e) contrastare ogni forma di abuso, sfruttamento, maltrattamento e
violenza a danno dei minori;
f) diffondere la conoscenza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
g) tutelare i minori non accompagnati al fine di prevenire forme di
sfruttamento e abbandono;
h) promuovere la partecipazione dei minori e dei giovani alla vita della
comunità;
i) promuovere l’integrazione degli interventi rivolti ai giovani per
prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza giovanile e per
allontanare i fattori di rischio riguardo alle dipendenze in genere;
j) incentivare lo sviluppo dell’associazionismo giovanile e in
particolare riconoscere e tutelare le attività socio-educative e formative
realizzate da Enti del Terzo Settore;
k) riconoscere e sostenere il ruolo educativo, formativo, aggregativo e
sociale svolto nella comunità locale dagli oratori e promuoverne l’azione
nell’ambito delle finalità indicate dall’articolo 1 della legge 1 agosto 2003,
n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli
oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione
del loro ruolo);
l) valorizzare e sostenere la creatività giovanile nelle forme
tradizionali o innovative, promosse da Enti del Terzo Settore, anche
attraverso appositi programmi regionali e linee progettuali.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 5 del 06-03-2009 Regione Liguria. Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 5
del 18 marzo 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Obiettivi della legge)

1. La Regione, al fine di tutelare la salute della popolazione e
l’ambiente ligure, promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di
contributi, azioni di:
a) sorveglianza e bonifica volte alla rimozione dei materiali e manufatti
contenenti amianto, al fine di concorrere alla progressiva eliminazione
dell’esposizione della popolazione alle fibre di amianto;
b) prevenzione delle malattie conseguenti all’esposizione all’amianto;
c) sostegno nei confronti di coloro che sono affetti da malattie causate
da amianto;
d) vigilanza, controllo e ricerca sanitaria, registrazione degli esposti
ad amianto.

ARTICOLO 2

(Funzioni regionali)

1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sottopone a revisione il Piano regionale di cui
all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto), adottato con deliberazione del
Consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 105 (Piano di protezione
dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto di cui all’articolo 10 della legge
27 marzo 1992, n. 257) e in particolare provvede a:
a) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di
trasporto con presenza di amianto;
b) censimento dei siti estrattivi (cave) e di ogni altro impianto di
lavorazione che estrae o lavora materiale che contiene amianto;
c) mappatura georeferenziata di quanto alle lettere a) e b) (scala non
inferiore a 1:25000) e classificazione in relazione al livello di rischio
rappresentato;
d) mappatura georeferenziata delle formazioni geologiche contenenti
amianto, in conformità con la legge regionale 28 marzo 1989, n.7 (Formazione e
diffusione della carta geologica con elementi di geomorfologia della Regione
Liguria);
e) criteri per la definizione di un piano di smaltimento di materiali e
manufatti contenenti amianto;
f) promozione, a livello centrale e decentrato, di iniziative di
informazione e coinvolgimento della popolazione sulla problematica amianto,
gestione della presenza, bonifica ed effetti sanitari.
2. Alle azioni di cui al comma 1 provvedono i soggetti attuatori che
saranno di volta in volta individuati dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento.
3. Nella revisione del Piano regionale, di cui al comma 1, devono,
altresì, essere tenuti in considerazione elementi conoscitivi ed informativi
prodotti dall’Istituto nazionale per la ricerca sul cancro – Istituto
scientifico per lo Studio e la Cura dei Tumori (IST) tramite l’utilizzo dei
dati, anche epidemiologici, raccolti ed elaborati dal Registro Mesoteliomi
Maligni (REMM), che opera al suo interno.

ARTICOLO 3

(Commissione Regionale Amianto)

1. Per il raggiungimento dei propri fini, la Regione istituisce presso
l’Assessorato alla Salute una Commissione con compiti di natura propositiva e
di ricerca, in ambito sanitario, che svolge le seguenti funzioni:
a) verifica l’istituzione dei registri degli esposti e degli ex esposti a
fibre di amianto e controlla la tenuta degli stessi;
b) monitora le patologie asbesto correlate;
c) attiva la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di
rischio amianto;
d) valuta e propone progetti di ricerca;
e) promuove iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti alle
patologie dell’asbesto e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili
all’esposizione all’amianto;
f) promuove iniziative per i controlli sanitari.

ARTICOLO 4

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione di cui all’articolo 3 è costituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura.
2. La Commissione è composta da:
a) cinque esperti designati dalla Giunta regionale di cui tre con
comprovata esperienza nell’ambito delle patologie correlate alla esposizione
all’amianto, uno con comprovata esperienza in materia ambientale, uno con
comprovata esperienza in medicina legale;
b) un esperto designato congiuntamente dalle Direzioni generali delle
Aziende sanitarie locali;
c) un esperto designato dal Dipartimento di Medicina Legale e del Lavoro
dell’Università degli Studi di Genova individuato fra medici del lavoro,
anatomo-patologi, clinici, igienisti industriali ed epidemiologi;
d) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del
Lavoro (ANMIL);
e) un rappresentante delle associazioni esposti e vittime dell’amianto;
f) tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative;
g) un esperto designato dal Consiglio delle Autonomie Locali;
h) un rappresentante dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure (ARPAL);
i) il Responsabile della Strutture che attua l’applicazione del Piano
regionale di cui all’articolo 2;
j) un funzionario della Struttura di cui alla lettera i) che svolge anche
funzioni di Segretario.
3. I componenti designati da Enti o organismi esterni alla Regione
possono essere riconfermati per una sola volta.
4. Ai componenti la Commissione designati da enti o organismi esterni
alla Regione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa
regionale.

ARTICOLO 5

(Conferenza Regionale Amianto)

1. La Regione organizza, con cadenza biennale a partire dall’anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza
Regionale sull’Amianto.
2. Ad essa partecipa la Commissione di cui all’articolo 3 con funzioni
propositive.
3. Le principali tematiche trattate hanno i seguenti oggetti:
a) stato di applicazione della vigente legislazione;
b) andamento della mappatura e delle azioni di bonifica;
c) andamento epidemiologico.
4. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare,
al termine di ciascuna Conferenza, una specifica relazione sugli esiti della
stessa.
5. I dati raccolti in sede di Conferenza sono trasmessi dalla
Commissione, di cui all’articolo 3, alle Aziende sanitarie locali,
all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL) ed agli Istituti di Previdenza.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 4 del 06-03-2009 Regione Liguria. Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 5
del 18 marzo 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7)

1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 20
febbraio 2007, n. 7 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle
cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) è sostituita dalla seguente:

“a) eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso
la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio
territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di
trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al
fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale,
economico e sociale con i popoli della terra, nel rispetto della tradizione
del popolo ligure e della sua cultura di integrazione multietnica;”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it