Legge Regionale n. 3 del 18-02-2009 Regione Liguria. Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009.)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 4
del 25 febbraio 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009))

1. L’articolo 2 della l.r. 44/2008 è abrogato.

ARTICOLO 2

(Modifica dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 44/2008)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 44/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b),
ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti
nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi
concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso
gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attivit
maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 2 dek 16-02-2009 Regione Liguria.

Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (testo unico in materia di cultura)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 4
del 25 febbraio 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo,
valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie
e di alta formazione))

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 2/2007, è inserito il
seguente:
“1.bis. La Regione riconosce e promuove iniziative e progetti di particolare
interesse regionale nel campo della ricerca, dell’innovazione e dell’alta
formazione proposti dai soggetti di cui al comma 1.”.
2. Dopo l’articolo 3 della l.r. 2/2007 è inserito il seguente:
“Articolo 3 bis
(Poli di Ricerca e Innovazione)

1. La Regione promuove i Poli di Ricerca e Innovazione, quali
raggruppamenti di imprese indipendenti formati da start-up di imprese
innovatrici, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca
attivi in un determinato settore e destinati a stimolare l’attivit
innovativa, incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di
installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze.”.

ARTICOLO 2

(Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia
di cultura))

1. L’articolo 6 della l.r. 33/2006 è abrogato.
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 33/2006 le parole “E’ istituita
una Sezione speciale del Registro di cui all’articolo 6” sono sostituite dalle
parole “E’ istituito, presso la Giunta regionale, il Registro delle
Istituzioni di interesse regionale”.
3. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 33/2006 le parole “alla Sezione”
sono sostituite dalle parole “al Registro”.
4. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 33/2006 le parole “alla Sezione
speciale del” sono sostituite dalla parola “al”.
5. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 33/2006 è abrogato.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 1 del 16-02-2009 Regione Liguria. Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 4
del 25 febbraio 2009
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha
approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione Liguria, unitamente alle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta,
Provence-Alpes-Côte d’Azur e Rhône-Alpes, favorisce una strategia congiunta di
sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle
Istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami politici, economici,
sociali e culturali delle rispettive popolazioni.

ARTICOLO 2

(Costituzione del GECT)

1. Per le finalità di cui alla presente legge e ai sensi del Regolamento
CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Regione Liguria
partecipa alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
(GECT), denominato “Euroregione Alpi Mediterraneo”, tra i soggetti indicati
all’articolo 1 attraverso la stipula di una Convenzione, secondo le
disposizioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
2. Per realizzare i suoi obiettivi il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo
svolge i seguenti compiti:
a) promozione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione
territoriale;
b) promozione degli interessi dell’Euroregione presso gli Stati e le
istituzioni europee;
c) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili per la
realizzazione dei suoi obiettivi;
d) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi del
GECT;
e) gestione di programmi operativi nell’ambito della cooperazione
territoriale europea;
f) avvio di ogni altra azione che possa contribuire al raggiungimento dei
suoi obiettivi, nel rispetto del diritto comunitario, del diritto interno che
lo disciplina e del diritto interno di ciascuno dei suoi membri.
3. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo ha sede in Francia ed è
disciplinato dal diritto francese.
4. Una sede di rappresentanza del GECT può essere aperta a Bruxelles. A
tal fine la Regione può disporre ai sensi della legge regionale 16 dicembre
1997, n. 49 (Istituzione di un ufficio a Bruxelles per i rapporti con le
istituzioni comunitarie).
5. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo è dotato di una Convenzione e di
uno Statuto, costituenti l’allegato A della presente legge, approvati dai
membri, che ne disciplinano l’organizzazione e il funzionamento.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare le successive eventuali
modifiche alla convenzione o statutarie, da apportare da parte dei membri
secondo le disposizioni dello statuto del GECT.

ARTICOLO 3

(Fondo per il funzionamento del GECT)

1. Al fine di consentire il funzionamento operativo del GECT Euroregione
Alpi Mediterraneo, le Regioni aderenti costituiscono un fondo pari a
250.000,00 euro.
2. La Regione contribuisce con un quota di 50.000,00 euro, pari ad un
quinto del fondo.

ARTICOLO 4

(Norma finale)

1. La partecipazione della Regione Liguria al GECT Euroregione Alpi
Mediterraneo si deve intendere perfezionata a conclusione delle procedure
statali di approvazione previste dal Regolamento CE n. 1082/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio.

ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante gli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alla
U.P.B. 2.110 “Finanziamento altri programmi comunitari e statali” dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 12 del 16-04-2009 Regione Lazio. Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 15
del 21 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione
della produzione agricola regionale e contribuire al contenimento dei costi
ambientali legati al trasporto delle merci, interviene per sostenere il
consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio
regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
a) incentiva l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali nei
servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici;
b) promuove l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte
delle imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita
al pubblico;
c) organizza e promuove campagne di informazione sui prodotti delle aziende
agricole regionali.

ARTICOLO 2

(Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione
collettiva offerti da enti pubblici)

1. I servizi di ristorazione collettiva offerti direttamente o tramite
affidamento dalla Regione, dagli enti locali e dai rispettivi enti pubblici
dipendenti nonché dagli istituti scolastici e prescolastici pubblici e dalle
strutture sanitarie pubbliche devono garantire che nella preparazione dei
pasti sia utilizzata una percentuale di prodotti agricoli provenienti da
aziende agricole ubicate nel territorio regionale non inferiore al 50 per
cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati,
complessivamente utilizzati su base annua.

2. Negli appalti pubblici di servizi o di fornitura di prodotti
alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione di cui al comma 1
costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione l’utilizzo di prodotti
agricoli provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale
in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1.

3. Al fine di favorire l’informazione degli utenti, i gestori dei servizi
di cui al presente articolo sono tenuti ad esporre, in modo adeguato, le
informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti agricoli utilizzati
nella preparazione dei pasti somministrati.

4. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

(Promozione dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita
al pubblico)

1. Alle imprese esercenti attività di somministrazione o di vendita al
pubblico di alimenti e bevande operanti nel territorio regionale che,
nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso
dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di
valore, di prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio
regionale, viene concesso, al fine di pubblicizzarne l’attività, l’uso di un
apposito logo regionale.

2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale
ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono
riportare l’indicazione dell’origine, la natura, la quantità e la qualità dei
prodotti acquistati.

3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito
promozionale regionale, da realizzare nell’ambito delle iniziative e degli
eventi promozionali della Regione per la valorizzazione dei prodotti agricoli
regionali.

4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma
2, lettera b) dello Statuto, definisce:
a) il contenuto e le caratteristiche del logo di cui al comma 1 e le
relative modalità di rilascio, di utilizzo e di revoca;
b) le modalità di realizzazione del circuito regionale promozionale di
cui al comma 3.

ARTICOLO 4

(Iniziative regionali)

1. La Regione, nell’ambito degli interventi di valorizzazione dei
prodotti agricoli regionali, organizza e promuove campagne di carattere
divulgativo e promozionale dei prodotti provenienti dalle aziende agricole
ubicate nel territorio regionale e, in particolare:
a) assicura un’adeguata informazione ai consumatori sulla provenienza e
le caratteristiche di tali prodotti;
b) informa sui vantaggi dell’acquisto dei prodotti medesimi, in termini
di freschezza e qualità nonché di minor impatto ambientale, determinato dalla
riduzione degli imballaggi e dei costi di trasporto.

ARTICOLO 5

(Compatibilità con la normativa comunitaria)

1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria vigente
relativa agli aiuti di Stato, gli effetti della presente legge sono
subordinati alla condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia
giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione ai
sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo
1999 e decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione stessa, esplicita o implicita.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it