Legge Regionale n. 11 del 06-04-2009 Regione Lazio. Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, in conformità ai principi previsti dallo Statuto regionale
e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2002,
n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche e alla legge
regionale 9 luglio 1997, n. 24 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle
attività sportive) e successive modifiche, concorre alla promozione, al
sostegno ed alla diffusione della sicurezza nello sport.

ARTICOLO 2

(Istituzione della giornata regionale della promozione della sicurezza nello
sport)

1. E’ istituita, il giorno nove febbraio di ogni anno, la giornata
regionale della promozione della sicurezza nello sport, con la finalità di
sensibilizzare ed informare la popolazione e gli enti pubblici e privati sui
temi della sicurezza.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il programma
delle iniziative e degli interventi per la giornata della promozione della
sicurezza nello sport, di seguito denominato programma.

3. Il programma viene predisposto sentita la Consulta regionale per i
problemi della sicurezza nello sport di cui all’articolo 4 e proposto
dall’assessore regionale competente in materia di sport.

4. Il programma contiene, in particolare:
a) le linee guida per la realizzazione delle iniziative e degli
interventi per la giornata regionale della promozione della sicurezza nello
sport;
b) la determinazione dei criteri e delle modalità per accedere ai
contributi e per la relativa concessione, erogazione e rendicontazione.

ARTICOLO 3

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari delle iniziative da svolgersi nell’ambito della
giornata regionale per la promozione della sicurezza nello sport coloro che
presentano progetti nei modi previsti dal programma e, precisamente:
a) gli enti locali in forma singola o associata;
b) gli istituti scolastici e le università;
c) le associazioni sportive affiliate al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o ad un ente di promozione sportiva;
d) le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono
una comprovata attività nell’ambito della promozione della sicurezza nello
sport.

ARTICOLO 4

(Istituzione e compiti della Consulta regionale per i problemi della sicurezza
nello sport)

1. E’ istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di
sport, la Consulta regionale per i problemi della sicurezza nello sport, di
seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione permanente in
relazione alle politiche regionali in favore della sicurezza nello sport, che
svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) esprime parere sul programma;
b) formula proposte per la realizzazione di interventi volti a favorire e
migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi e nell’esercizio
delle attività sportive;
c) promuove l’approfondimento, l’aggiornamento e la diffusione delle
informazioni in materia di sicurezza sportiva, con particolare riguardo alla
prevenzione del fenomeno del doping;
d) promuove, in riferimento ai temi della sicurezza, la formazione, la
qualificazione e l’aggiornamento degli operatori in ambito sportivo, dei
gestori degli impianti sportivi, nonché dei fruitori, anche in collaborazione
con l’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118; in caso di
fruitori minorenni possono aderire anche le famiglie o chi ne possiede la
potestà;
e) favorisce la diffusione e migliora la qualità dell’attività motoria,
anche a livello amatoriale, attraverso azioni concordate con i professionisti
della salute, miranti all’orientamento dell’attività fisica ed alla
prevenzione dei rischi, nonché attraverso l’individuazione di azioni, anche a
carattere sperimentale, per la verifica periodica delle condizioni di salute
necessarie per l’esercizio in sicurezza dell’attività motoria;
f) promuove iniziative di informazione e di comunicazione volte a
favorire un rapporto equilibrato con l’immagine corporea, tenuto conto delle
implicazioni che la comunità scientifica ascrive ai fattori socio-culturali
nell’insorgenza e nella diffusione, in particolare tra i giovani, dei disturbi
del comportamento alimentare;
g) promuove iniziative di informazione e di comunicazione rivolte ad
ulteriori ambiti di disagio giovanile caratterizzati da comportamenti di
dipendenza, come quelli connessi all’abuso di bevande alcoliche e quelli
collegati ai rischi del doping involontario, dovuto all’uso di integratori
alimentari;
h) favorisce la condivisione di conoscenze ed esperienze a livello
locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di promuovere la diffusione
delle buone prassi.

ARTICOLO 5

(Composizione della Consulta)

1. La Consulta è composta da:
a) un rappresentante designato dal CONI regionale;
b) un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI presenti a livello regionale;
c) un rappresentante designato dal Comitato italiano paraolimpico (CIP)
regionale;
d) un rappresentante designato dalle associazioni dei gestori degli impianti
sportivi presenti a livello regionale;
e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni e fondazioni che
si occupano di sicurezza in ambito sportivo a livello regionale;
f) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di sport;
g) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di
tutela della salute;
h) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di
lavori pubblici;
i) tre esperti designati dall’assessore regionale competente in materia di
sport, sentita la competente commissione consiliare.

2. La Consulta è presieduta dall’assessore regionale competente in
materia di sport o da un suo delegato.

ARTICOLO 6

(Costituzione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione. I
rappresentanti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) sono
rinnovati ogni tre anni.

2. La seduta d’insediamento della Consulta è convocata dall’assessore
regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di
costituzione.

3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con
apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
della struttura regionale competente in materia di sport.

4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

5. La Regione mette a disposizione della Consulta i locali e gli
strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.

ARTICOLO 7

(Istituzione del fondo per la sicurezza)

1. La Regione istituisce, presso l’assessorato regionale competente in
materia di sport, un fondo per la realizzazione di interventi volti a
migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi pubblici, sulla
base di quanto formulato dalla Consulta ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera b), attraverso procedure di evidenza pubblica, fino ad un massimo
dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

ARTICOLO 8

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si
provvede con l’istituzione:
a) nell’ambito della UPB G31, di un apposito capitolo
denominato “Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della
sicurezza nello sport”, con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2009,
pari a 100 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento
di pari importo dal capitolo T21501;
b) nell’ambito della UPB G32, di un apposito capitolo denominato “Fondo
per la realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza
degli impianti sportivi”, con uno stanziamento per l’esercizio finanziario
2009, pari a 500 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante il
prelevamento di pari importo dal capitolo T22501;

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 9 del 06-04-2009 Regione Lazio. Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, nell’ambito delle politiche dirette ad assicurare lo
sviluppo civile e sociale dei propri cittadini attraverso un sistema integrato
di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria,
informato al principio del pieno rispetto della dignità della persona,
provvede all’istituzione dei distretti socio-sanitari montani.

2. In particolare, con l’istituzione dei distretti socio-sanitari montani
si vogliono garantire livelli essenziali ed uniformi di prestazioni socio-
sanitarie ai cittadini residenti nelle aree montane, con specifico riguardo
agli standards di sicurezza e funzionalità e alla adeguata presenza sul
territorio di servizi relativi al pronto soccorso, alla diagnostica e alle
branche specialistiche, nonché ridurre l’indice di mobilità passiva e quello
di ricorso alla ospedalizzazione, a favore dell’assistenza domiciliare.

ARTICOLO 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per prestazioni socio-sanitarie si
intendono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprese quelle ad
elevata integrazione sanitaria, cioè le attività finalizzate alla promozione
della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di
esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite ed acquisite.

ARTICOLO 3

(Distretto socio-sanitario montano)

1. Il distretto socio-sanitario montano è un’articolazione territoriale,
organizzativa e funzionale dell’azienda unità sanitaria locale (ASL), il cui
ambito territoriale coincide, di norma, con quello dei territori delle
comunità montane ricadenti nella medesima provincia.

2. Il distretto socio-sanitario montano è istituito con apposita
deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della
commissione consiliare permanente competente in materia di sanità.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale individua,
in particolare, le attività e i servizi di competenza del distretto socio-
sanitario montano nell’ambito delle seguenti funzioni:
a) attuazione locale delle politiche aziendali;
b) organizzazione dell’assistenza territoriale diretta o funzionale.

4. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresì definiti:
a) le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie da destinare al
distretto socio-sanitario montano;
b) un sistema di incentivi economici volti a favorire l’esercizio
dell’attività medico-specialistica in area montana;
c) i percorsi diagnostico-terapeutici tesi a realizzare l’integrazione
fra il territorio montano e i luoghi dell’eccellenza sanitaria, anche
attraverso strumenti di e-government e telemedicina;
d) gli adeguamenti dei finanziamenti correnti, in considerazione dei
maggiori costi strutturali.

5. Per la specificità ed il ruolo del distretto socio-sanitario montano,
la Giunta regionale, relativamente alla definizione degli aspetti di cui ai
commi 3 e 4, può derogare a quanto previsto dalla vigente normativa regionale
sull’organizzazione del servizio sanitario regionale ed in materia di
parametri di riferimento per la dotazione di professionalità qualificate e per
il contenimento della spesa.

6. L’incarico di responsabile del distretto socio-sanitario montano è
attribuito dal direttore generale della ASL competente per territorio, previo
parere della Conferenza locale per la sanità, secondo quanto previsto
dall’articolo 19, comma 7, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18
(Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere) e successive modifiche.

ARTICOLO 4

(Ospedale di montagna)

1. Nell’ambito di ciascun distretto socio-sanitario montano è individuato
un ospedale di montagna.

2. Sono considerati ospedali di montagna quei presidi ospedalieri,
distanti almeno trenta chilometri da altri complessi ospedalieri, ubicati in
aree comprese nel territorio di una comunità montana che presentano le
seguenti criticità:
a) svantaggi orografici;
b) difficoltà di collegamento viario;
c) disagi socio-economici;
d) squilibri nella struttura demografica, dovuti alla particolare incidenza
del tasso percentuale di popolazione anziana.

3. La Regione garantisce in ciascun ospedale di montagna il servizio di
eliambulanza.

ARTICOLO 5

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, sono istituiti e
qualificati come distretti socio-sanitari montani i seguenti distretti
sanitari:
a) il distretto sanitario G4, con sede nel Comune di Subiaco, nell’ambito
della ASL Roma G;
b) il distretto sanitario RI/5 “Alto Velino”, con sede nel Comune di Amatrice,
nell’ambito della ASL Rieti;
c) il 1° distretto sanitario, con sede nel Comune di Montefiascone,
nell’ambito della ASL Viterbo.

2. In fase di prima attuazione della presente legge, sono individuati e
qualificati come ospedali di montagna, con riferimento ai distretti socio-
sanitari montani di cui al comma 1, i seguenti presidi ospedalieri:
a) l’Ospedale “A. Angelucci” di Subiaco;
b) l’Ospedale “F. Grifoni” di Amatrice;
c) l’Ospedale Civile di Acquapendente.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 8 del 06-04-2009 Regione Lazio. Norme per favorire l’utilizzazione dei brevetti e la promozione delle conoscenze in materia brevettuale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione interviene con la presente legge per contribuire a
valorizzare l’innovazione e la creatività individuale, ed in particolare per:
a) diffondere la conoscenza dei prodotti dell’ingegno;
b) contribuire alle spese per la registrazione ed il mantenimento dei
brevetti nonché per la realizzazione e la sperimentazione dei relativi
prototipi e la loro commercializzazione;
c) favorire l’utilizzo dei brevetti da parte delle imprese, anche allo
scopo di favorire l’occupazione.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, con il termine brevetto si fa
riferimento a tutte le tipologie di tutela previste dalla legislazione vigente
in materia, ovvero alle invenzioni, ai modelli di utilità, ai marchi o ai
disegni; con il termine inventori si fa riferimento ai soggetti, singoli o
associati, che risultano titolari di brevetto.

ARTICOLO 3

(Interventi regionali)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione:
a) concede contributi agli inventori con le modalità e nei limiti di cui
all’articolo 4;
b) organizza o promuove l’organizzazione di incontri tra esperti in
materia di diritto d’autore e proprietà industriale e studenti degli istituti
tecnici superiori e delle università per favorire lo sviluppo tra i giovani
della cultura dell’innovazione, diretta ad implementare la creativit
individuale ed a suggerire possibili sbocchi occupazionali;
c) promuove la diffusione di materiale informativo e sostiene la
realizzazione di prodotti editoriali specializzati in materia di invenzioni e
brevetti;
d) organizza eventi finalizzati a favorire l’incontro tra gli inventori e
gli imprenditori interessati alla realizzazione ed alla commercializzazione
dei brevetti;
e) istituisce uno sportello che informi i soggetti interessati a
brevettare un’invenzione dell’iter previsto dalla normativa vigente.

2. La Giunta regionale, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio,
sentita la commissione di cui all’articolo 6 e la commissione consiliare
competente in materia, adotta annualmente il programma degli interventi di cui
al comma 1, lettere a), b), c) e d).

ARTICOLO 4

(Contributi agli inventori)

1. Gli inventori possono presentare domanda di contributo alla struttura
regionale prevista dall’articolo 5, previa iscrizione in apposito elenco
informatizzato, istituito presso la medesima struttura, che ne cura
l’aggiornamento. Alla domanda di contributo è allegato il progetto, relativo
al brevetto, per il quale è richiesto il contributo, nonché una dettagliata
documentazione tecnica.

2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa alla commissione
prevista all’articolo 6 per la valutazione ai fini della concessione del
contributo finanziario.

3. La Giunta regionale determina le modalità per la presentazione delle
domande di ammissione ai contributi, nonché quelle per la loro erogazione, per
la rendicontazione e per la verifica delle spese.

ARTICOLO 5

(Struttura regionale per l’utilizzo dei brevetti)

1. La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2002,
n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive
modifiche, provvede all’istituzione, presso l’assessorato regionale competente
in materia di innovazione e ricerca, di una struttura regionale per l’utilizzo
dei brevetti.

2. Il regolamento di organizzazione della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 30 della l.r. 6/2002 e successive modifiche, determina i
compiti, l’organizzazione e la dotazione organica della struttura regionale di
cui al comma 1.

ARTICOLO 6

(Commissione tecnica regionale brevetti)

1. Con decreto del Presidente della Regione è istituita, presso
l’assessorato competente in materia di innovazione e ricerca, la commissione
tecnica regionale brevetti, con il compito di valutare i progetti relativi
alla domanda di contributo di cui all’articolo 4, nonché le invenzioni più
innovative ed originali ai fini dell’attribuzione dei premi annuali di cui
all’articolo 7.

2. La commissione, presieduta dall’assessore competente in materia di
innovazione e ricerca o suo delegato, è composta da:
a) un rappresentante dell’Associazione nazionale degli inventori (ANDI);
b) un rappresentante delle associazioni locali degli inventori
maggiormente rappresentative in ambito regionale;
c) un rappresentante dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) a
seguito di apposita intesa con il Ministero competente in materia di sviluppo
economico;
d) un rappresentante dell’Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura (UnionCamere);
e) un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative nell’ambito del commercio, del turismo, dei servizi, delle
professioni e delle piccole e medie imprese;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative nell’ambito dell’imprenditoria artigiana e delle piccole e
medie imprese.

3. Ai lavori della commissione possono di volta in volta essere chiamati
a partecipare esperti di comprovata esperienza e professionalità nei settori
relativi ai brevetti oggetto di esame nella specifica seduta.

4. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti la durata, i
compiti e le modalità di funzionamento della commissione, nonché i criteri di
designazione e nomina dei componenti nel rispetto della normativa vigente.

5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

ARTICOLO 7

(Istituzione di premi)

1. La Regione istituisce premi annuali, finalizzati al riconoscimento da
parte della commissione di cui all’articolo 6 delle più innovative ed
originali invenzioni brevettate dai soggetti iscritti all’elenco di cui
all’articolo 4 che ottengano, nell’anno di riferimento, il contributo
richiesto.

2. Con la deliberazione di cui al comma 3 dell’articolo 4 sono altresì
stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione del premio.

ARTICOLO 8

(Fondo regionale per la valorizzazione dei brevetti)

1. E’ istituito, nell’ambito del bilancio della Regione, il fondo
regionale per la valorizzazione dei brevetti.

2. Il fondo è alimentato da:
a) risorse regionali;
b) quota parte dei proventi derivanti dalla cessione a terzi, da parte
dei beneficiari, dei diritti di sfruttamento economico dei brevetti per il
periodo di validità degli stessi;
c) risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati.

3. Le quote di cui alla lettera b) sono stabilite in proporzione
all’ammontare del contributo percepito dal beneficiario che si impegna a
versare:
a) il 5 per cento dei proventi netti per un contributo inferiore al 30
per cento delle spese sostenute;
b) il 10 per cento dei proventi netti per un contributo ricompreso tra il
30 e il 60 per cento delle spese sostenute;
c) il 20 per cento dei proventi netti per un contributo superiore al 60
per cento ma inferiore all’80 per cento delle spese sostenute;
d) il 25 per cento dei proventi netti per un contributo superiore all’80
per cento delle spese sostenute.

4. La Giunta regionale delibera, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per la
gestione del fondo.

ARTICOLO 9

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B21 di un apposito capitolo
denominato “Fondo regionale per la valorizzazione dei brevetti”, con uno
stanziamento pari a 100 mila euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui
copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo rispettivamente, in
termini di competenza, dal capitolo T27501, lettera o), dell’elenco n. 4
allegato al bilancio di previsione regionale relativo all’esercizio
finanziario 2009 e, in termini di cassa, dal capitolo T25502.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 7 del 06-04-2009 Regione Lazio.

Modifica alla legge regionale 27 febbraio 2009, n. 2 (Istituzione
del centro di accesso unico alla disabilità (Caud). Modifica alla
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di
autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che
prestano servizi socio-assistenziali))

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 5 della l.r. 2/2009)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 2/2009 è così sostituito:
“1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 41/2003 è
aggiunta la seguente:
“b bis) Comunità alloggio-gruppo appartamento rientrante nelle strutture di
tipo familiare di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), a bassa intensit
assistenziale, parzialmente autogestita, con limitata capacità ricettiva,
destinata a soggetti maggiorenni in situazioni di disabilità fisica, psichica
o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la
presenza di operatori in maniera continuativa.”.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it