Legge Regionale n. 6 del 30-03-2009 Regione Lazio. Modifica del perimetro del parco regionale dell’Appia antica

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica del perimetro del parco regionale dell’Appia Antica)

1. Il perimetro del parco regionale dell’Appia Antica, istituito con
legge regionale 10 settembre 1988, n. 66, come modificata dalla legge
regionale 6 settembre 1994, n. 37, dall’articolo 42 della legge regionale 6
ottobre 1997, n. 29 e dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è
modificato secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relativa relazione
descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati A e B che costituiscono
parte integrante della presente legge.

ALLEGATO 1

Allegato A Planimetria in scala 1:10.000 della modifica del perimetro del
parco regionale dell’Appia Antica

(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

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ALLEGATO 2

Allegato B Relazione descrittiva della modifica del perimetro del parco
regionale dell’Appia Antica

Dal confine con la chiesa di San Policarpo, piazza Aruleno Celio Sabino al
civico 50, ed in particolare dall’angolo sud-est, il perimetro prosegue lungo
la recinzione di delimitazione della proprietà, per un tratto in direzione
ortogonale a via Lemonia per proseguire in direzione parallela alla strada
fino al ricongiungimento con il perimetro del parco, definito dal confine con
il plesso scolastico don Filippo Rinaldi su via Lemonia al civico 226.

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Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 5 del 30-03-2009 Regione Lazio. Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29)

1. Il comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 29/1997 è sostituito dal
seguente:
“6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano
urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi
livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli
interventi in esso previsti.”.

ARTICOLO 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 4 del 20-03-2009 Regione Lazio. Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 12
del 28 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Principi e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti
dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei
principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in
conformità a quanto previsto dall’articolo 6, commi 3 e 5 e dall’articolo 7,
comma 1 dello Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le
politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale.

2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al
comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire
l’inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente
occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e
all’esclusione sociale nonché strumento di rafforzamento delle politiche
finalizzate al sostegno economico, all’inserimento sociale dei soggetti
maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.

3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell’ambito delle
rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali volti
anche al cofinanziamento del fondo regionale per il reddito minimo garantito
di cui all’articolo 9 della presente legge.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) reddito minimo quell’insieme di forme reddituali dirette ed indirette
che assicurino un’esistenza libera e dignitosa;
b) disoccupati coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato
un’attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;
c) inoccupati coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attivit
lavorativa, sono alla ricerca di un’occupazione;
d) lavoratori precariamente occupati coloro che, indipendentemente dalla
natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la
perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli
3, 4 e 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n 297 (Disposizioni
modificative e correttive del D.Lgs 21 aprile 2000, n 181, recante norme per
agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione
dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144) ;
e) lavoratori privi di retribuzione coloro che hanno subito la
sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per
gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell’articolo 4 della legge 8
marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città) e successive modifiche;
f) centri per l’impiego le strutture previste dall’articolo 29 della
legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali
e locali in materia di politiche attive per il lavoro).

ARTICOLO 3

(Reddito minimo garantito)

1. Il reddito minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni:
a) per i beneficiari indicati all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), in
somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli
indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);
b) per i beneficiari indicati all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in
somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli
indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al
reddito percepito nell’anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel
regolamento di cui all’articolo 7. In ogni caso la somma tra il reddito
percepito nell’anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore
a 7 mila euro.

2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con
trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto
beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo
comma 1, ma non sono compatibili con l’erogazione di altri contributi
percepiti allo stesso fine.

3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili
a terzi.

4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell’ambito delle proprie
competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali
disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo, ulteriori interventi.

5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all’articolo 4 una quota
d’importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all’entit
dell’erogazione economica da versare nell’apposito fondo, di cui all’articolo
9, gestito dalla stessa Regione. L’interessato, una volta cessata la fruizione
del beneficio, anche per il venire meno di una delle condizioni legittimanti,
ha diritto di cumulare le quote maturate nel fondo con quelle maturate presso
la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.

6. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo
ovvero rifinanziando annualmente con la legge finanziaria un apposito capitolo
di bilancio, può contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a:
a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti
interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e
metropolitane, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 31, comma 3
quater, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale);
b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale,
ricreativo o sportivo;
c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
e) erogare contributi per ridurre l’incidenza del costo dell’affitto sul
reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all’articolo
4, titolari di contratto di locazione.

ARTICOLO 4

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito di cui all’articolo 3:
a) i disoccupati;
b) gli inoccupati;
c) i lavoratori precariamente occupati;
d) i lavoratori privi di retribuzione.

2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della
presentazione dell’istanza per l’accesso alle prestazioni, i seguenti
requisiti:
a) residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi;
b) iscrizione nell’elenco anagrafico dei centri per l’impiego ad
eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d);
c) reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro nell’anno
precedente la presentazione dell’istanza;
d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

ARTICOLO 5

(Modalità di accesso alle prestazioni)

1. Per accedere alle prestazioni di cui all’articolo 3 i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 presentano annualmente istanza
al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di
residenza e, per il Comune di Roma, ai municipi di residenza, i quali
provvedono a trasmetterle al centro per l’impiego territorialmente competente.

2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui al comma 1 sono
presi in carico da parte del centro per l’impiego territorialmente competente.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, d’intesa con le rappresentanze istituzionali degli
enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con
i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per
l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria
deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione
delle graduatorie, tenendo conto, tra l’altro, del rischio di esclusione
sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento
al sesso, all’età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico,
psichico e sensoriale, all’area geografica di appartenenza in relazione al
tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e
patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla
partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative
locali, individuati dalla Regione nell’ambito della programmazione
dell’offerta formativa.

4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le province adottano una
specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni.

5. Le province presentano, con cadenza annuale, all’assessorato
competente in materia di lavoro, una relazione sull’utilizzo dei fondi erogati
dalla Regione per le finalità di cui all’articolo 1.

ARTICOLO 6

(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)

1. Nel caso in cui il beneficiario, all’atto della presentazione
dell’istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine
anche ad uno solo dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2,
l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 3 è sospesa e il
beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l’erogazione di tali
prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello
nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.

2. Si ha la sospensione delle prestazioni qualora il beneficiario:
a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato
sottoposto a termine finale;
b) partecipi a percorsi di inserimento professionale.

3. Si ha la decadenza dal beneficio al compimento del sessantacinquesimo
anno di età ovvero al raggiungimento dell’età pensionabile.

4. La decadenza dalle prestazioni di cui all’articolo 3 opera nel caso in
cui il beneficiario sia assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga una’attività lavorativa
di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito
imponibile superiore a 8 mila euro annui.

5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una
proposta di impiego offerta dal centro per l’impiego territorialmente
competente.

6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non
congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario
precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalit
acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze
formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l’impiego
territorialmente competente attraverso l’erogazione di un bilancio di
competenze.

7. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni, il centro
per l’impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai
comuni.

ARTICOLO 7

(Regolamento regionale)

1. La Regione con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 47, comma
2, lettera b) dello Statuto regionale, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le
rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
regionale, con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei
centri per l’impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva
la potestà regolamentare della provincia, in particolare, provvede a:
a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione
dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
b) definire la modalità per lo svolgimento dell’attività regionale di
controllo e monitoraggio in ordine all’attuazione della presente legge;
c) individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall’articolo
3, comma 1, lettera b), calcolate tenendo conto del criterio di
proporzionalità secondo apposite fasce di reddito;
d) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito
sociale garantito di cui all’articolo 9;
e) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle
province ai fini dell’erogazione delle prestazioni dirette.

ARTICOLO 8

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al
Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge nella quale sono
evidenziati in particolare:
a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le
eventuali criticità;
b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista
dell’analisi costi-benefici.

ARTICOLO 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge è istituito, nell’ambito dell’UPB
F31, un apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo regionale per il reddito
minimo garantito”, con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l’anno
2009 e a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2010 e 2011.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) per l’importo di 20 milioni di euro relativo all’anno 2009, mediante
una riduzione di 5 milioni di euro per ciascuno dei capitoli H41135 e F31538 e
nel contempo mediante una riduzione pari a 10 milioni di euro rispettivamente,
in termini di competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell’elenco n. 4
allegato al bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2009 e,
in termini di cassa, del capitolo T25502;
b) per l’importo pari a 10 milioni di euro, relativo alle annualità 2010
e 2011, mediante una riduzione di pari importo rispettivamente, in termini di
competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell’elenco n. 4 allegato al
bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2009 e, in termini
di cassa, del capitolo T25502.

3. Le province e i comuni nei limiti dei propri bilanci possono
contribuire al finanziamento del fondo per il reddito sociale garantito
nell’ambito dei territori di loro competenza.

ARTICOLO 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 3 del 03-03-2009 Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della consulta femminile regionale) e successive modifiche.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 10
del 14 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 “Istituzione della
Consulta femminile regionale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 58/1976 e successive modifiche, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il titolo è sostituito dal seguente: “Istituzione della Consulta
femminile regionale per le pari opportunità”;
b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
(Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie attribuzioni, in applicazione
dei principi di cui agli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione, nonché degli
articoli 6 e 73 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, istituisce la Consulta
femminile regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Consulta.”;

c) al primo comma dell’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a bis) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge attinenti alle
materie di cui alla presente legge, nonché sugli strumenti di programmazione
generale e di settore della Regione. Il parere obbligatorio deve essere
espresso entro il termine di venti giorni dalla ricezione del testo della
proposta di legge. In caso di mancata emissione del parere entro il termine
indicato, questo è considerato a tutti gli effetti positivo;”;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) propone agli organi consiliari iniziative da sottoporre al Parlamento,
dirette a tutelare i diritti della donna e a promuovere le pari opportunità;”;
3) alla lettera d), le parole: “Consulte femminili” sono sostituite dalle
seguenti: “organismi di pari opportunità”;
4) alla lettera f), le parole: “ed incontri” sono sostituite dalle
seguenti: “, incontri ed iniziative congiunte”;
5) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
“f bis) promuove l’istituzione di un organismo di raccordo tra le Presidenti
degli organismi regionali di pari opportunità;”;
6) dopo la lettera f bis) è inserita la seguente:
“f ter) promuove e cura sul sito istituzionale, con il supporto della LAit
S.p.A., senza alcun aggravio di costi, la banca dati dei talenti femminili che
si sono contraddistinti nei diversi ambiti;”;
d) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis
(Durata in carica)

1. La Consulta resta in carica quattro anni. La Consulta svolge attivit
di ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento della nuova
Consulta, da costituirsi entro il termine di novanta giorni dalla data di
decadenza della precedente.”;

e) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo comma, le parole: “l’emancipazione e la liberazione della
donna” sono sostituite dalle seguenti: “il percorso di crescita della donna
attraverso la sua emancipazione e liberazione;”;
2) al quarto comma, le parole: “La partecipazione alle sedute della
consulta è gratuita.” sono sostituite dalle seguenti: “Alle componenti della
Consulta che, autorizzate dalla presidente della Consulta stessa, partecipano
alle iniziative istituzionali proprie della Consulta, è corrisposto il
trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali
appartenenti alla categoria “D”, comprensivo del rimborso delle spese
effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel rispetto della
normativa vigente e, comunque, nei limiti del budget annualmente assegnato.”;

f) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
“4 bis
(Organi)

1. Gli organi della Consulta sono:
a) l’assemblea;
b) la presidente;
c) le due vice-presidenti;
d) la tesoriera;
e) l’esecutivo;
f) il comitato delle garanti.”;

g) dopo l’articolo 4 bis è inserito il seguente:
“4 ter
(Assemblea)

1. L’assemblea della Consulta è composta dai componenti effettivi e
supplenti degli organismi di cui all’articolo 4. Ne fanno altresì parte le
consigliere regionali e la consigliera di parità regionale.

2. Tutti hanno diritto di parola, mentre il diritto di voto è riservato
ai soli componenti effettivi della Consulta, o, in loro assenza, ai rispettivi
componenti supplenti.

3. L’assemblea resta in funzione fino alla data di decadenza della
Consulta.

4. L’assemblea è presieduta, fino alla elezione delle componenti
dell’ufficio di presidenza, dalla componente effettiva più anziana.

5. Le sedute dell’assemblea sono valide quando siano presenti la metà più
uno degli organismi in prima convocazione, ed un terzo degli stessi in seconda
convocazione.

6. Le sedute dell’assemblea il cui ordine del giorno preveda l’elezione
degli organi o modifiche al regolamento di cui all’articolo 10 sono valide
quando siano presenti i due terzi degli organismi in prima convocazione, e la
metà più uno degli stessi in seconda convocazione. Dopo la seconda
convocazione è richiesta la presenza del 40 per cento delle componenti.”;

h) dopo l’articolo 4 ter è inserito il seguente:
“4 quater
(Votazioni)

1. In assemblea ogni rappresentante ha diritto ad un voto. Nessuna
rappresentante può delegare il proprio voto ad un altro organismo.

2. Per l’adozione delle decisioni che non comportino l’elezione degli
organi o le modifiche al regolamento, è richiesta la maggioranza dei voti
delle presenti che si esprimono in modo palese.

3. Per l’elezione della presidente è richiesta la maggioranza dei due
terzi dei voti delle presenti.

4. Per l’elezione delle due vice-presidenti, della tesoriera e del
comitato delle garanti, è richiesta la maggioranza dei voti delle presenti.

5. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti, della
tesoriera e del comitato delle garanti, si procede con votazione a scrutinio
segreto.

6. Per l’elezione della presidente, delle due vice-presidenti
congiuntamente e della tesoriera, si procede a votazioni separate e
successive. Per l’elezione del comitato delle garanti si procede ad un’unica
votazione.

7. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alle funzioni
di presidente, vice-presidenti e tesoriera delle persone che:
a) siano componenti effettivi della Consulta, purché l’organismo di
appartenenza non sia già rappresentato negli altri organi della Consulta;
b) negli anni immediatamente precedenti, non abbiano ricoperto per più di
due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano.

8. L’assemblea accetta di porre in votazione le candidature alla funzione
di garante, delle persone che:
a) siano componenti supplenti della Consulta, purché l’organismo di
appartenenza non sia già rappresentato negli altri organi della Consulta;
b) negli anni immediatamente precedenti non abbiano ricoperto per più di
due volte consecutive l’incarico per il quale si candidano.

9. Per l’adozione delle modifiche al regolamento di cui all’articolo 10 è
richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti, che si
esprimono in modo palese.”;

i) dopo l’articolo 4 quater è inserito il seguente:
“4 quinquies
(Ufficio di presidenza)

1. L’ufficio di presidenza, composto da una presidente che ne è
responsabile e da due vicepresidenti, è rappresentativo dell’intera assemblea.

2. L’ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta al mese. Le
componenti dell’ufficio di presidenza durano in carica due anni e possono
essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.”;

l) dopo l’articolo 4 quinquies è inserito il seguente:
“4 sexies
(Esecutivo)

1. L’esecutivo è composto da:
a) la presidente e le due vice-presidenti;
b) la tesoriera;
c) le coordinatrici dei gruppi di lavoro.

2. Gli organismi cui appartengono la presidente, le vicepresidenti e la
tesoriera, non hanno diritto ad una ulteriore rappresentanza in esecutivo.

3. Le sedute dell’esecutivo sono valide quando siano presenti la
maggioranza delle componenti. Per l’adozione delle decisioni è richiesto il
voto favorevole, espresso in modo palese, della maggioranza delle presenti.”;

m) dopo l’articolo 4 sexies è inserito il seguente:
“4 septies
(Comitato delle garanti)

1. Il comitato delle garanti è composto da tre persone, scelte tra le
componenti supplenti della Consulta ed appartenenti alle diverse realt
presenti nella medesima.

2. Le componenti del comitato delle garanti durano in carica due anni e
possono essere confermate per un solo ulteriore mandato consecutivo.”;

n) dopo l’articolo 4 septies è inserito il seguente:
“4 octies
(Tesoriera)

1. La tesoriera, di concerto con la presidente, nel rispetto dei termini
previsti per il bilancio della Regione, predispone il bilancio preventivo e
consuntivo e, sentito l’esecutivo, li sottopone all’approvazione
dell’assemblea.

2. La tesoriera dura in carica due anni e può essere confermata per un
solo ulteriore mandato consecutivo.”;

o) al primo comma dell’articolo 5, le parole: “attraverso la propria
rappresentante, effettiva o supplente.” sono sostituite dalle
seguenti: “dell’assemblea senza giustificati motivi.”;

p) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo comma, dopo le parole: “consiliare competente” sono
inserite le seguenti: “ in materia di pari opportunità”;
2) al terzo comma, le parole: “fino alla scadenza della legislatura” sono
sostituite dalle seguenti: “fino alla data di decadenza della Consulta”;
3) al quarto comma, le parole: “della Giunta” sono sostituite dalle
seguenti: “del Consiglio”;
4) al sesto comma, le parole da: “a rotazione” fino a: “della presente
legge” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ufficio di presidenza”;

q) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: “La Regione chiede il parere
preventivo ed obbligatorio della Consulta sulle proposte di legge e di
deliberazione concernenti le condizioni di pari opportunità ed i finanziamenti
destinati all’attività della Consulta medesima.”;
2) al terzo comma, le parole da: “che deve riportare” fino
a: “minoranza” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ufficio di presidenza,
sentito l’esecutivo”;

r) al primo comma dell’articolo 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative
della stessa.”;

s) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2009, è istituito, nell’ambito dell’UPB R11, il capitolo denominato “Spese per
l’attività della Consulta femminile regionale per le pari opportunità”, alla
cui copertura si provvede mediante legge di bilancio.

2. Il capitolo R11503 assume la seguente nuova denominazione: “Compensi,
onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o da privati a favore del
Consiglio regionale: convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche e spesa
per il funzionamento e per il finanziamento delle iniziative del Comitato
regionale per le comunicazioni.”;

t) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Art. 11
(Disposizione transitoria)

1. L’articolo 3 bis si applica a decorrere dalla data di costituzione
della nuova Consulta.”.

ARTICOLO 2

(Disposizione transitoria)

1. La Consulta provvede ad adottare le modifiche del regolamento
necessarie ai fini dell’adeguamento alla presente legge, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della stessa. Nelle more dell’adeguamento,
restano in vigore le disposizioni compatibili con la presente legge.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it