Legge Regionale n. 2 del 27-02-2009 Regione Lazio.

Istituzione del centro di accesso unico alla disabilità (CAUD).
Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 (Norme in
materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di
strutture che prestano servizi socio-assistenziali).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 9
del 7 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 7 dello
Statuto, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive
modifiche e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e
successive modifiche, al fine di garantire alle persone con disabilità ed ai
loro nuclei familiari la presa in carico globale e un adeguato livello di
assistenza, promuove politiche coordinate ed integrate tali da:
a) prevenire l’insorgere o l’aggravarsi di situazioni di disabilità, anche
attraverso la diagnosi e l’intervento precoce;
b) rimuovere ogni forma di discriminazione e violazione del principio di pari
opportunità;
c) garantire l’autonomia, l’autodeterminazione, la libertà di scelta,
l’inclusione sociale e lavorativa, la protezione e la cura delle persone con
disabilità, con particolare riguardo alle condizioni di gravità;
d) garantire alle persone disabili un approccio multidisciplinare e
personalizzato, anche ai fini della permanenza nel proprio ambiente di vita;
e) sostenere, nel quadro della promozione e dello sviluppo delle politiche
sociali e del sistema dei servizi a livello regionale e locale, le famiglie
delle persone con disabilità, anche promuovendo forme di auto-mutuo aiuto e
favorendone la partecipazione all’elaborazione dei programmi di intervento;
f) garantire il complesso degli interventi e dei servizi in un’ottica di
integrazione con particolare riferimento alle strutture socio-educative, socio-
lavorative, culturali e del tempo libero, tale da assicurare la continuità del
percorso personalizzato nelle varie fasi della vita ed evitare processi di
emarginazione;
g) promuovere azioni volte al superamento delle barriere di comunicazione, di
informazione, architettoniche, di mobilità e finalizzate ad assicurare
l’accesso all’istruzione, al lavoro, ai trasporti, nonché ai servizi
culturali, ricreativi e sportivi per una migliore qualità della vita.

ARTICOLO 2

(Centro di accesso unico alla disabilità)

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini le informazioni,
l’orientamento, l’assistenza amministrativa necessaria, nonché l’efficiente
gestione degli interventi e dei servizi rivolti ai disabili e ai loro nuclei
familiari ed allo scopo di promuovere, sostenere, armonizzare le azioni ed i
servizi di cui alla presente legge, in ciascun ambito distrettuale,
all’interno del punto unico di accesso integrato sanitario e sociale, è
istituito il Centro di accesso unico alla disabilità, di seguito denominato
CAUD in grado di fornire un approccio centrale e integrato per la disabilità.

2. Sono compiti del CAUD:
a) attivare uno sportello unitario territoriale di accesso ai servizi per
la disabilità;
b) orientare e supportare le persone e le famiglie sui diritti alle
prestazioni sociosanitarie e informare sull’offerta dei servizi;
c) sostenere la persona disabile ed il nucleo familiare nei rapporti con
le istituzioni ed i servizi territoriali, al fine di garantire il diritto alle
pari opportunità;
d) individuare e monitorare le situazioni complesse, con particolare
riferimento alla disabilità grave, in stretta collaborazione con gli operatori
sociali e sanitari del territorio, anche al fine di predisporre la scheda
individuale di cui all’articolo 9 ed attivare percorsi di integrazione
attraverso gli interventi di cui all’articolo 4;
e) attivare un’équipe multidisciplinare e una rete territoriale in grado
di garantire unitarietà nella fase di analisi della domanda, valutazione
multidimensionale del caso, precoce presa in carico globale, predisposizione
del progetto di vita personalizzato, in una logica di continuità assistenziale
e responsabilità sul conseguimento dei risultati. La struttura individua un
operatore di riferimento che segua le diverse fasi attuative del progetto,
facilitando l’apporto integrato delle figure professionali coinvolte, la
cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, i soggetti del terzo
settore, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli utenti e le
categorie economiche produttive presenti sul territorio;
f) monitorare, controllare e verificare le azioni territoriali;
g) concorrere all’elaborazione del piano sociosanitario di zona.

ARTICOLO 3

(Destinatari)

1. Possono accedere ai servizi del CAUD:
a) le persone con disabilità come definite dall’articolo 3 della l. 104/92;
b) le persone che necessitano di accertamenti clinici ai fini del riscontro di
un’eventuale disabilità;
c) i nuclei familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).

ARTICOLO 4

(Linee di intervento)

1. Le politiche attive, integrate e coordinate di cui all’articolo 1 sono
perseguite attraverso servizi ed interventi che:
a) garantiscano la continuità e l’interdisciplinarità della presa in
carico globale attraverso la collaborazione tra la rete dei servizi e le
realtà sociali operanti sul territorio;
b) organizzino idonei programmi per la prevenzione socio-sanitaria, la
diagnosi prenatale e precoce, la cura, la riabilitazione, l’assistenza
personale, l’accompagno, la mobilità, l’istruzione, l’inserimento lavorativo e
sociale;
c) definiscano progetti di vita individuali e percorsi tendenti
all’acquisizione della massima autonomia possibile nell’ottica di una vita
indipendente anche attraverso forme di assistenza indiretta;
d) individuino ed organizzino reti di sostegno attivabili al momento in
cui la persona con disabilità si trovi temporaneamente o stabilmente priva di
adeguato supporto familiare;
e) organizzino percorsi e servizi di consulenza e sostegno per le
famiglie che assistono persone con disabilità;
f) promuovano la realizzazione di nuove strutture che fungano quale rete
di sostegno e promozione sociale denominate “Con Noi Dopo di Noi”;
g) realizzino sul territorio una rete di servizi e di strutture
residenziali volte a tutelare l’autonomia ed a promuovere percorsi di
cittadinanza del disabile, affinché lo stesso possa rimanere integrato nel
proprio territorio anche qualora venga meno il sostegno familiare;
h) favoriscano l’inserimento al lavoro sia in forma individuale che
attraverso la promozione di specifiche attività;
i) sostengano progetti nell’ambito dell’agricoltura sociale responsabile
anche attraverso fattorie sociali, servizi di ippoterapia e pet therapy, anche
al fine di sviluppare azioni territoriali che integrino l’attività produttiva
agricola, le aree verdi attrezzate e l’offerta di servizi culturali, sociali,
educativi, assistenziali, sanitari, formativi e occupazionali, a favore di
persone con disabilità.

ARTICOLO 5

(Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di
autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano
servizi socio-assistenziali”)

1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 41/2003 è
aggiunta la seguente:
“b bis) Comunità alloggio-gruppo appartamento rientrante nelle strutture di
tipo familiare di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), a bassa intensit
assistenziale, parzialmente autogestita, con limitata capacità ricettiva,
destinata a soggetti maggiorenni in situazioni di handicap fisico,
intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non
richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.”

ARTICOLO 6

(Coordinamento regionale istituzionale per i problemi della disabilità)

1. E’ istituito il Coordinamento regionale istituzionale per i problemi
della disabilità, di seguito denominato Coordinamento, al fine di assicurare
la determinazione delle politiche integrate e coordinate in materia sanitaria,
socio sanitaria, socio assistenziale, socio educativa, socio lavorativa per le
persone con disabilità, nonché la definizione delle relative scelte
programmatiche di indirizzo.

2. Il Coordinamento è composto da:
a) l’assessore regionale competente in materia di politiche sociali che lo
presiede;
b) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di
sanità;
c) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di
istruzione, diritto allo studio e formazione;
d) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di
lavoro, pari opportunità e politiche giovanili;
e) il Presidente o un suo delegato di ciascuna delle province del Lazio;
f) un rappresentante indicato dai direttori generali delle aziende unit
sanitarie locali;
g) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI);
h) un rappresentante designato dall’Unione province d’Italia (UPI).

3 Partecipano, inoltre, alle sedute del Coordinamento i rappresentanti
degli assessorati che di volta in volta sono competenti per l’argomento
trattato.

4. Il Coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) definisce l’analisi dello stato dei bisogni complessivi delle persone con
disabilità e delle prospettive della loro evoluzione, anche promuovendo
specifici studi e ricerche;
b) formula alla Giunta regionale la proposta di piano integrato triennale
sulla disabilità con la contestuale definizione e indicazione delle strategie
e delle azioni volte a garantire la realizzazione dei servizi e degli
interventi di cui all’articolo 4;
c) provvede all’elaborazione di linee guida per la realizzazione del piano nei
diversi ambiti territoriali, nonché per la definizione degli accordi di
programma di cui all’articolo 8;
d) individua specifiche attività progettuali e promuove iniziative
sperimentali o innovative per favorire la presa in carico e l’autonomia delle
persone con disabilità d’intesa con le associazioni rappresentative delle
persone con disabilità e dei loro familiari.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, al fine di
assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle
politiche in materia nonché nella definizione delle relative scelte di
programmazione, di indirizzo, di controllo e di vigilanza, il Coordinamento si
avvale dell’apporto della Consulta regionale per i problemi della disabilità,
di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 (Consulta per i problemi
della disabilità e dell’handicap) e successive modifiche.

6. Con apposito regolamento la Giunta regionale stabilisce le modalità di
funzionamento del Coordinamento.

ARTICOLO 7

(Piano integrato triennale per la disabilità)

1. Nell’ambito delle linee della programmazione regionale sociale e
sanitaria ed in correlazione ad essa, la Giunta regionale, su proposta del
Coordinamento, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano
integrato triennale per i problemi della disabilità e ne definisce modalità di
attuazione e di finanziamento.

2. Il piano integrato triennale individua in particolare :
a) i criteri e le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli
interventi in relazione ai risultati, all’efficacia delle metodologie
adottate, all’impatto sociale delle azioni programmate, nonché per l’eventuale
revoca dei finanziamenti;
b) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei servizi e degli
interventi da inserire nei piani di zona di cui all’articolo 51 della legge
regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche.

ARTICOLO 8

(Accordi di programma)

1. I comuni singoli o associati possono sottoscrivere con le aziende
unità sanitarie locali e le province specifici accordi di programma
finalizzati al decentramento del CAUD ed allo sviluppo di progetti ed azioni
in favore delle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale nell’ambito della propria attività di indirizzo e
coordinamento, su proposta del Coordinamento, emana linee guida per la
redazione degli accordi di programma e detta le disposizioni per l’attuazione
del presente articolo, con la definizione dei criteri, delle modalità di
finanziamento e di verifica delle attività svolte.

ARTICOLO 9

(Scheda individuale e anagrafe delle persone disabili)

1. L’équipe multidisciplinare di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e)
compila una scheda individuale della persona disabile che registri i dati
soggettivi, la composizione e la situazione del nucleo familiare, la
valutazione della disabilità, delle capacità residue e dei bisogni, il piano
di trattamento, i percorsi ed i sostegni attivati e da attivare ai fini
dell’inclusione sociale e per la realizzazione del progetto di vita
personalizzato.

2. Ai soli fini statistici e programmatici, nel rispetto del diritto alla
riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche è istituita
presso ogni CAUD l’anagrafe delle persone disabili.

ARTICOLO 10

(Partecipazione)

1. Al fine di garantire la partecipazione attiva delle associazioni delle
persone disabili e delle loro famiglie alla programmazione, realizzazione,
valutazione, controllo e verifica delle attività di cui alla presente legge,
il CAUD, nell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 2, comma 2, promuove
la partecipazione e il coinvolgimento della Consulta regionale per i problemi
della disabilità e delle eventuali consulte territoriali per la disabilità ove
presenti.

ARTICOLO 11

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al
Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati
ottenuti che indichi in particolare:
a) lo stato di attuazione, gli obiettivi raggiunti e le risultanze
emergenti dall’attuazione delle politiche sociali integrate, anche dal punto
di vista dell’analisi costi-benefici, di cui alla presente legge;
b) i livelli di accesso dei cittadini al CAUD;
c) il quadro del finanziamento del sistema integrato e l’andamento della
spesa e degli investimenti in materia.

ARTICOLO 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante l’istituzione:
a) nell’ambito dell’UPB H41, di un apposito capitolo
denominato “Interventi integrati per la disabilità – parte corrente”, con uno
stanziamento pari a 300 mila euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui
copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T21501;
b) nell’ambito dell’UPB H42, di un apposito capitolo
denominato “Interventi integrati per la disabilità – parte capitale”, con uno
stanziamento pari a 1 milione di euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui
copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo rispettivamente, in
termini di competenza, dal capitolo T28501, lettera h), dell’elenco n. 4
allegato al bilancio di previsione regionale e, in termini di cassa, dal
capitolo T25502.

2. Su proposta dell’assessore competente in materia di politiche sociali
la Giunta regionale adotta annualmente il programma di finanziamenti per i
soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi di cui alla presente
legge.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 1 del 13-02-2009 Regione Lazio. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 7
del 21 febbraio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 “Disciplina delle strade
del vino, dell’olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e
tradizionali” e successive modifiche)

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 21/2001 è sostituito dal seguente:
“3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì:
a) la costituzione di enoteche e di oleoteche regionali;
b) la costituzione, presso la struttura del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR) nel comune di Montelibretti, del centro di valutazione della
qualità dell’olio di oliva laziale e le relative modalità di funzionamento;
c) le modalità per la promozione e la valorizzazione di musei del vino e
dell’olio istituiti nell’ambito delle “strade”.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 21/2001 è inserito il seguente:
“4 bis. La Regione concede, altresì, incentivi a favore dei soggetti gestori
delle enoteche ed oleoteche regionali nonché dei musei del vino e dell’olio,
istituiti nell’ambito delle “strade”, per la promozione e la valorizzazione
degli stessi nei limiti della normativa comunitaria vigente in materia di
aiuti de minimis.”.

3. Al comma 5 bis dell’articolo 7 della l.r. 21/2001 le parole: “al comma 4”
sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 4 e 4 bis”.

ARTICOLO 2

(Integrazione alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela
della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e
successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 42 della l.r. 17/1995 è inserito il seguente:
“Art. 42 bis
(Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o
cose causati dalla fauna selvatica)

1. E’ istituito il “Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei
danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica” non ricompresi
nell’articolo 42 e cagionati dalle specie indicate dagli articoli 2 e 18 della
l. 157/1992 e successive modifiche, con l’esclusione dei danni che si
verificano nelle aree naturali protette e negli istituti faunistici, il cui
risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di gestione.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo), definisce i criteri e le
modalità per l’accertamento dei danni e la concessione dei relativi
risarcimenti da parte delle province.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con l’istituzione di un
apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo regionale per la prevenzione e
il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica”,
nell’ambito dell’UPB B11, con lo stanziamento, per l’esercizio 2009, di 50
mila euro a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c) del bilancio
di previsione 2009. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con
legge di bilancio.”.

ARTICOLO 3

(Disciplina dell’abbattimento e dell’espianto degli alberi di olivo)

1. Nel territorio della Regione è vietato l’abbattimento e l’espianto degli
alberi di olivo, salvo i casi consentiti dal presente articolo.

2. L’abbattimento e l’espianto degli alberi di olivo secolari o di elevato
valore storico, antropologico e ambientale può essere autorizzato
esclusivamente per motivi di pubblica utilità.

3. Può essere autorizzato l’abbattimento o l’espianto di alberi di olivo,
diversi da quelli di cui al comma 2, nei seguenti casi:
a) accertata morte fisiologica della pianta;
b) permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non
rimovibili;
c) eccessiva fittezza di impianto che renda disagevoli le operazioni colturali
e rechi danno all’oliveto;
d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario;
e) esecuzione di opere di pubblica utilità;
f) realizzazione di fabbricati in conformità ai vigenti strumenti urbanistico
edilizi di livello comunale e regionale.

4. Il comune nel cui territorio ricadono le piantagioni rilascia, su richiesta
degli interessati, l’autorizzazione all’abbattimento e all’espianto degli
alberi di olivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3.

5. Chiunque abbatte o espianta alberi di olivo senza avere chiesto ed ottenuto
la preventiva e necessaria autorizzazione è soggetto al pagamento di una somma
da 500 euro a 3 mila euro per ciascun albero abbattuto o espiantato fino ad un
massimo di 20 mila euro, e, ove possibile, al reimpianto degli alberi
abbattuti o espiantati.

6. L’accertamento delle violazioni delle norme concernenti il divieto di
abbattimento delle piante di olivo e l’irrogazione delle relative sanzioni
amministrative sono esercitati dai comuni ai sensi dell’articolo 182, comma 1,
della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo).

7. Sono fatti salvi gli effetti delle autorizzazioni rilasciate dai comuni a
partire dalla data di abrogazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 37
(Interventi nel settore dell’olivicoltura) e successive modifiche, fino alla
data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4

(Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 “Disciplina della
raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati
destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio” e successive
modifiche)

1. Il comma 13 dell’articolo 6 della l.r. 82/1988 è sostituito dal seguente:
“13. Il tesserino di idoneità viene rinnovato previo versamento della tassa
annuale di concessione di cui all’articolo 19.”.

2. Dopo l’articolo 7 della l.r. 82/1988 è inserito il seguente:
“Art. 7 bis
(Centro regionale di tartuficoltura)

1. Al fine di favorire, sviluppare e realizzare attività di ricerca,
informazione ed assistenza sulla storia, produzione, raccolta e
commercializzazione dei tartufi, nonché di studio per la conservazione ed il
recupero delle aree vocate, è istituito, nell’ambito della Direzione regionale
competente in materia di agricoltura, il Centro regionale di tartuficoltura,
di seguito denominato centro, con sede decentrata presso la Comunità montana
del Turano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il centro svolge compiti di
divulgazione, ricerca, assistenza e consulenza a favore di enti pubblici e
privati, ed in particolare:
a) redige la carta delle potenzialità tartuficole della Regione, in
collaborazione con le strutture di ricerca competenti in materia gi
presenti sul territorio regionale;
b) istituisce ed aggiorna una banca dati sugli impianti di tartufaie
realizzate con il contributo pubblico, anche al fine di un monitoraggio sui
risultati e sulle produzioni degli impianti stessi;
c) esprime parere di congruità fra vocazionalità dell’area e materiale
vivaistico proposto in fase di presentazione del progetto di tartufaia
cofinanziato;
d) opera, anche sulla base di convenzioni con istituzioni, enti ed
associazioni, in particolare con quelli già esistenti sul territorio
regionale per lo sviluppo e la tipicizzazione della tartuficoltura
regionale;
e) promuove attività di ricerca e di studio nel settore della
micorizzazione del materiale vivaistico, insieme ad altre strutture idonee
presenti sul territorio regionale;
f) promuove attività di difesa ambientale per proteggere e valorizzare i
terreni a vocazione tartufigena e realizza azioni volte alla difesa e alla
valorizzazione del tartufo e dei territori di produzione;
g) diffonde la cultura del tartufo predisponendo materiali promozionali
ed informativi nonché promuovendo intese con le diverse regioni italiane ed
estere a vocazione tartufigena;
h) promuove accordi tra i vari soggetti della filiera del tartufo al fine
di accorciare la filiera stessa e di valorizzare la tipicità del prodotto
laziale.

3. Il centro si avvale di un Comitato tecnico-consultivo, di seguito
denominato comitato, composto da rappresentanti dei comuni e delle comunit
montane dei territori regionali a vocazione tartufigena e da rappresentanti
delle strutture scientifiche esistenti nella regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la sede, le
funzioni e la composizione del comitato. La partecipazione alle sedute del
comitato è a titolo gratuito.”.

ARTICOLO 5

(Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 30 “Interventi a favore
degli allevatori partecipanti all’attuazione del piano di sorveglianza
sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue
Tongue)” e successive modifiche)

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 dopo le parole: “della
settimana precedente la vaccinazione” sono inserite le seguenti: “o, qualora
non disponibile, la media della produzione lattea giornaliera dell’ultima
settimana per la quale sono documentabili le rese produttive nell’arco del
trimestre precedente la vaccinazione,”.

2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 30/2003 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: “alla presente legge” sono sostituite dalle
seguenti: “all’articolo 2, comma 1”;
b) dopo le parole: “marzo 1999.” sono aggiunte le seguenti: “Gli
interventi di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4 sono concessi in regime di
aiuti de minimis.”.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 12 del 23-07-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 30
del 29 luglio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 29 luglio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n.
21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita’
regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 1.285.610.464,91
euro – iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011
e nel bilancio per l’anno 2009, in applicazione dell’articolo 12, comma 5,
della legge regionale 21/2007 – e’ aggiornato, in base ai risultati accertati
alla chiusura dell’esercizio 2008, nell’importo di 1.431.853.413,09 euro, con
una differenza in aumento di 146.242.948,18 euro, di cui 130.402.910,85 euro
destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1. In
relazione al disposto di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 1 della
legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del
bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della
legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), la somma di 111.737.557,73 accantonata
nel conto del patrimonio e’ iscritta fra le entrate e le spese del bilancio
per l’anno 2009 con riferimento all’unita’ di bilancio 10.5.1.1176 e al
capitolo 9699 di nuova istituzione con la denominazione <>.

2. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono introdotte le variazioni
alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa
alle maggiori entrate regionali.

3. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 sono
introdotte le variazioni alle unita’ di bilancio e ai capitoli di cui alla
annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

4. L’Amministrazione regionale, al fine di conseguire l’obiettivo del massimo
risparmio delle risorse, impegna le somme stanziate e non ancora utilizzate
per le rate di ammortamento del debito correlato alle autorizzazioni disposte
con l’articolo 1, commi 3 e 4, della legge regionale 17/2008, come modificato
dall’articolo 15, comma 1, lettera a) della presente legge, e iscritte
sull’unita’ di bilancio 10.4.1.1171 – capitolo 1550 e sull’unita’ di bilancio
10.4.3.1171 – capitolo 1570 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009,
disponendone il pagamento con commutazione in entrata sull’unita’ di bilancio
5.2.257 e capitolo 1650 e sull’unita’ di bilancio 5.2.258 e capitolo 1688
dello stato di previsione dell’entrata dei citati bilanci.

5. Per le finalita’ di cui al comma 4, l’Amministrazione regionale assume
impegni sugli esercizi futuri ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge
regionale 21/2007.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 11 del 04-06-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 23
del 10 giugno 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 10 giugno 2009
(Il supplemento al B.U. è: I SUPPLEMENTO ORDINARIO 10/06/2009, N.
009)
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche)

1. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 gli incentivi per opere pubbliche
previste da normative regionali di settore sono assegnati, prioritariamente,
nella misura del 70 per cento per lavori di importo complessivo fino a 500.000
euro e, nella misura del restante 30 per cento, per lavori di importo
complessivo superiore a 500.000 euro, che siano cantierabili entro centoventi
giorni dalla data in cui sono disponibili i finanziamenti. Un’opera si
considera cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e
corredato delle autorizzazioni previste.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi
finanziati nell’ambito di programmi e iniziative comunitarie, nell’ambito dei
programmi attuativi regionali e nazionali finanziati con le risorse del Fondo
aree sottoutilizzate (FAS), nonche’ agli interventi finanziati a valere sugli
articoli 15 e 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina
dei Consorzi di sviluppo industriale), sull’articolo 8 della legge regionale
25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica
nei territori montani), e sull’articolo 161 della legge regionale 16 gennaio
2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e nel settore dell’edilizia
residenziale pubblica, della viabilita’, dell’edilizia, scolastica, sociale e
sanitaria.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/