Legge Regionale n. 10 del 21-05-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 21
del 27 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalita’)

1. La Regione nell’esercizio della potesta’ concorrente in materia di
istruzione e della potesta’ esclusiva in materia di istruzione e formazione
professionale e nel rispetto dei principi fondamentali costituzionali, delle
norme generali sull’istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni e
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle competenze del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca (MIUR) e delle sue
articolazioni periferiche, dei Comuni e delle Province, intende offrire agli
studenti del Friuli Venezia Giulia l’opportunita’ di conseguire un livello di
apprendimento delle lingue straniere comunitarie adeguato all’odierno mercato
del lavoro, favorendo anche la formazione e l’aggiornamento dei docenti.

ARTICOLO 2

(Sostegno ai progetti scolastici)

1. Per l’attuazione delle finalita’ previste dall’articolo 1,
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere progetti di istituti
scolastici relativi a:
a) incremento dello studio della prima lingua straniera comunitaria previsto
dal curriculum mediante il potenziamento delle ore d’insegnamento, come
definito dai Piani dell’offerta formativa dei singoli istituti;
b) introduzione o incremento dello studio di una seconda lingua straniera
comunitaria previsto dal curriculum tramite l’attivazione dell’insegnamento o
il potenziamento delle ore d’insegnamento, come definito dai Piani
dell’offerta formativa dei singoli istituiti;
c) sostegno alla formazione e all’aggiornamento dei docenti, favorendo
metodologie innovative e l’insegnamento veicolare delle lingue straniere
comunitarie;
d) attivita’ aggiuntive di lettori o docenti di madrelingua presso le
istituzioni scolastiche, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado.

2. Per l’attuazione dei progetti previsti dal comma 1, trovano applicazione le
procedure di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio
2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

ARTICOLO 3

(Clausola valutativa)

1. Entro il mese successivo all’inizio dell’anno scolastico di riferimento,
l’Assessore regionale all’istruzione presenta alla Commissione consiliare
competente una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente
legge.

2. La relazione e’ resa pubblica unitamente alla documentazione e al parere
della Commissione consiliare competente che ne conclude l’esame.

3. Gli esiti della valutazione e del parere costituiscono riferimento per la
programmazione della politica linguistica regionale per l’anno successivo.

4. La relazione, sulla base dei dati regionali relativi all’anno scolastico in
corso, distinti per provincia e per istituto, documenta:
a) il numero delle scuole che hanno attivato il potenziamento delle lingue
straniere comunitarie;
b) l’incremento delle ore di lingue straniere comunitarie e dei nuovi corsi
attivati rispetto alle ore e ai corsi gia’ previsti dal MIUR per i curricula
dei diversi ordini di scuola;
c) l’incremento del numero di docenti e lettori di madrelingua, impegnati nel
potenziamento dell’insegnamento o nella attivita’ di formazione e
aggiornamento nelle metodologie didattiche innovative.

ARTICOLO 4

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli interventi previsti dalla
presente legge fanno carico alla unita’ di bilancio 6.1.11.1121, dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio
per l’anno 2009, con riferimento ai capitoli 5164 e 5165.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 9 del 29-04-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 18
del 6 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalita’)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale
tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e
sociale favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il
coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di
sicurezza individuate nella presente legge.

2. La presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di
ordine pubblico e sicurezza e in virtu’ della competenza residuale attribuita
alla Regione in materia di polizia locale e della competenza primaria
attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, detta
disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la
sicurezza sul territorio regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla legge
regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed
interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) e
successive modifiche, definisce gli indirizzi generali dell’organizzazione e
dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei Comuni, delle Province e
delle loro forme associative, e detta i criteri generali per l’accesso ai
ruoli di polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di
formazione del personale di polizia locale.

3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale
disciplinati dalla presente legge costituiscono strumenti per il concorso
della Regione allo sviluppo della cultura della legalita’ e alla prevenzione
dei fenomeni di illegalita’.

4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro, realizzano
politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l’insieme
delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un’ordinata e civile
convivenza e la qualita’ della vita nelle citta’ e nel territorio regionale.

ARTICOLO 2

(Politiche regionali)

1. Per le finalita’ indicate dall’articolo 1, la Regione:
a) promuove l’integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli
enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla
criminalita’ e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;
b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e
sulle situazioni maggiormente esposte all’influenza della criminalita’ nella
vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;
c) promuove l’istituzione dei Corpi di polizia locale, ne sostiene l’attivita’
operativa e favorisce il coordinamento al fine di rendere uniforme il servizio
sul territorio;
d) compie attivita’ di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi
all’organizzazione dei Corpi e Servizi di polizia locale e allo svolgimento
delle relative funzioni;
e) favorisce l’integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione
della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per
l’interoperabilita’ e la cooperazione applicativa;
f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di
emergenza sul piano della sicurezza;
g) promuove l’applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla
collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le
Forze dell’ordine presenti sul territorio regionale;
h) promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere.

ARTICOLO 3

(Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata)

1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i
soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze
ad essi riconosciute dal vigente ordinamento, ed in attuazione e a
completamento della politica regionale sulla sicurezza, la Regione istituisce,
presso la direzione centrale competente, l’Osservatorio regionale sulla
sicurezza integrata, di seguito denominato <>.

2. L’Osservatorio e’ organo di supporto della Giunta in materia di sicurezza e
per la realizzazione di politiche integrate attraverso:
a) il monitoraggio e l’analisi dell’attuazione delle politiche in materia di
sicurezza realizzate sul territorio regionale;
b) attivita’ di ricerca finalizzata all’analisi dei fenomeni di criminalita’ e
insicurezza sul territorio regionale;
c) attivita’ di informazione, documentazione e valutazione degli interventi
effettuati in ordine alla prevenzione e alla repressione dei crimini e alla
messa in sicurezza delle aree piu’ degradate e ad alto tasso di criminalita’
sul territorio di competenza del singolo ente locale.

3. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 2, l’Amministrazione
regionale e’ autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con universita’ degli
studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi
specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza. Gli enti locali,
a richiesta, devono mettere a disposizione dell’Osservatorio tutte le
informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, fornendo nel
dettaglio un quadro delle iniziative realizzate sul tema della sicurezza.

4. L’Osservatorio svolge, inoltre, funzioni di regolazione e programmazione,
anche tenendo conto delle specificita’ territoriali, nonche’ funzioni di
monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente
legge. In particolare, l’Osservatorio si occupa:
a) dell’analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalita’, in generale,
che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le Forze di
polizia locale;
b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione
e di bullismo;
c) dell’analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalita’ e
pericolosita’ sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze
stupefacenti e psicotrope e derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche;
d) dell’analisi e della valutazione del fenomeno dell’usura, dei reati contro
il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del
territorio;
e) del monitoraggio del problema dell’immigrazione clandestina;
f) della rilevazione della percezione del sentimento di insicurezza presente
sul territorio;
g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;
h) della predisposizione e avvio all’interno degli istituti scolastici di
percorsi educativi in materia, in collaborazione con i dirigenti scolastici;
i) di presentare alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attivita’
di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.

5. L’Osservatorio e’ costituito con decreto del Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
regionale competente in materia di sicurezza. Ha sede presso la direzione
centrale competente in materia di sicurezza, rimane in carica per la durata
della legislatura ed e’ composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sicurezza, con funzioni di
Presidente;
b) il direttore regionale competente in materia di sicurezza;
c) il direttore centrale competente in materia di Protezione civile;
d) il direttore centrale cui fa capo il Corpo Forestale Regionale;
e) due esperti designati dalle Universita’ degli Studi di Trieste e Udine,
competenti in materia di criminologia e pedagogia della devianza;
f) quattro rappresentanti della polizia locale designati dal Comitato tecnico
di cui all’articolo 22;
g) i quattro Presidenti delle Province della Regione;
h) i quattro Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della Regione;
i) sei Sindaci designati dal Consiglio delle Autonomie locali, rappresentativi
delle diverse classi demografiche, tra cui un Sindaco di Comune con
popolazione superiore a 15.000 abitanti e uno di Comune con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti;
j) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni economiche
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti sul
territorio regionale;
k) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di
volontariato e solidarieta’ maggiormente rappresentative a livello nazionale,
presenti sul territorio regionale;
l) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.

6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 5 e’ nominato un membro
supplente per i casi di assenza o impedimento.

7. L’Osservatorio elegge un Vicepresidente tra i componenti previsti al comma
5, lettere g), h) e i).

8. Il Presidente puo’ invitare alle sedute, se la situazione lo richieda,
senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed
enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed
esperti.

9. L’Osservatorio si riunisce almeno due volte all’anno e ogni volta che il
Presidente lo ritenga necessario o entro dieci giorni dalla presentazione di
una richiesta motivata di un terzo dei componenti e puo’ essere articolato in
sottocommissioni per aree tematiche.

10. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.

11. Ai componenti dell’Osservatorio, che non siano dipendenti in servizio
presso la Regione, spetta un gettone di presenza, determinato con il decreto
di cui al comma 5, e, se risiedono in Comuni diversi da quello in cui si
svolgono i lavori dell’Osservatorio, e’ riconosciuto il trattamento di
missione previsto per i dipendenti regionali.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 8 del 24-04-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14, in materia di
impianti di distribuzione di carburanti e di riduzione del prezzo
alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale,
nonche’ misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi
impegnati in attivita’ di protezione civile a favore delle
popolazioni della regione Abruzzo colpite da eventi sismici.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 17
del 29 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 14/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14
(Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e
modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione
del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio
regionale), le parole <> sono sostituite dalle seguenti:
<>.

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 14/2008 sono aggiunti
i seguenti:

<<7 bis. I Comuni, all’esito delle verifiche di compatibilita’ territoriale cui ai commi 1 e 2 e comunque entro il 31 luglio 2009, comunicano alle Camere di commercio e alla Regione l’elenco dei provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione. 7 ter. Nel rispetto delle finalita’ relative all’ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema, i gestori di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), comunicano entro il 31 luglio 2009 alla Camera di commercio territorialmente competente la volonta’ di cessazione dell’attivita’ ovvero l’intervenuta cessazione nel corso dell’anno solare 2009. 7 quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), sono concessi, a titolo di indennizzo, anche forfetario, per il tramite delle Camere di commercio, alle imprese di cui ai commi 7 bis e 7 ter. 7 quinquies. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalita’ e le procedure di attivazione degli incentivi di cui al comma 7 quater.>>.

ARTICOLO 2

(Modifica all’articolo 17 della legge regionale 14/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 14/2008 le parole <> sono sostituite
dalle seguenti: <>.

ARTICOLO 3

(Modifica all’articolo 18 della legge regionale 14/2008)

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 14/2008 e’ sostituito dal
seguente:

<<1. Gli articoli da 2 a 15, a eccezione dell’articolo 11, comma 1, lettere da a) a d), e l’articolo 17 si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2010, ferma restando l’applicazione della disciplina previgente ai procedimenti di rimborso, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi effettuati anteriormente a tale data.>>.

ARTICOLO 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalita’ previste dall’articolo 1 della legge regionale 14/2008,
come modificato dall’articolo 1, e’ autorizzata la spesa di 800.000 euro per
l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 8100 di
nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la
denominazione <> e con lo stanziamento di 800.000
euro per l’anno 2009.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante
prelevamento di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 1.7.1.5041 e del
capitolo 9700 – partita 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.

ARTICOLO 5

(Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in
attivita’ di protezione civile a favore delle popolazioni della regione
Abruzzo colpite da eventi sismici)

1. Al fine di contribuire al sostegno al reddito dei lavoratori sospesi da
imprese aventi sede nel territorio regionale con ricorso alla cassa
integrazione e al contempo sostenere le popolazioni della regione Abruzzo
colpite da eventi sismici, la Regione e’ autorizzata a concedere un contributo
ai medesimi lavoratori che sulla base di appositi accordi aziendali si rechino
volontariamente, per un periodo non superiore a quattro mesi, a svolgere
attivita’ di soccorso alle popolazioni nelle zone terremotate sotto il
coordinamento della Protezione civile della Regione.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono individuati sulla base di appositi
accordi sottoscritti dall’impresa che ha effettuato la sospensione e dai
lavoratori interessati, che devono essere trasmessi alla Direzione centrale
lavoro, universita’ e ricerca entro cinque giorni dalla loro sottoscrizione
unitamente alle domande di concessione del contributo da parte dei singoli
lavoratori interessati attestanti anche l’adesione volontaria all’iniziativa.

3. La Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca provvede alla verifica
della rispondenza degli accordi alle finalita’ di cui al comma 1 e
successivamente li trasmette, unitamente alle domande di contributo, alla
Protezione civile della Regione, che provvede alla concessione dei contributi
e, successivamente allo svolgimento dell’attivita’ da parte dei lavoratori
interessati, all’erogazione.

4. Ai lavoratori e’ riconosciuto mensilmente, per lo svolgimento
dell’attivita’ di cui al comma 1, un importo pari alla meta’ della differenza
tra il trattamento stipendiale ordinariamente percepito presso il datore di
lavoro che ha operato la sospensione e l’importo del trattamento di
integrazione salariale spettante.

5. Il contributo di cui al comma 1 e’ concesso a condizione che gli accordi di
cui al comma 2 prevedano espressamente il versamento diretto da parte
dell’impresa ai lavoratori interessati, per il periodo di svolgimento
dell’attivita’ di cui al comma 1, dell’ulteriore meta’ della differenza tra il
trattamento stipendiale ordinariamente percepito presso il datore di lavoro
che ha operato la sospensione e l’importo del trattamento di integrazione
salariale spettante.

6. Per le finalita’ previste dai commi da 1 a 5 e’ autorizzata la spesa di
300.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 3.9.1.1070 e del
capitolo 4100 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con
la denominazione <> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l’anno 2009.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante
prelevamento di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 8.9.1.3410 e del
capitolo 9700 – partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 7 del 26-03-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 13
del 1 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalita’)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con le disposizioni di cui alla presente
legge, anche in attuazione dei principi della legge 3 agosto 2007, n. 120
(Disposizioni in materia di attivita’ libero-professionale intramuraria e
altre norme in materia sanitaria), e del Piano nazionale di contenimento delle
liste di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all’allegato sub A del
provvedimento 28 marzo 2006, n. 2555, emanato dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, promuove tutte le iniziative atte a garantire ai cittadini
l’esecuzione degli accertamenti diagnostici, delle visite e degli interventi
terapeutici appropriati entro i tempi che garantiscano la migliore gestione
dei problemi clinici sospettati o diagnosticati, nonche’ di un corretto
sistema di prevenzione.

2. La Regione si impegna a garantire nelle forme ritenute piu’ opportune la
celerita’ degli interventi richiesti.

ARTICOLO 2

(Principi)

1. Le finalita’ di cui all’articolo 1 si realizzano attraverso:
a) la definizione dei tempi entro cui devono essere eseguiti gli esami
diagnostici e gli interventi terapeutici;
b) la responsabilizzazione dei direttori generali del Servizio sanitario
regionale;
c) la responsabilizzazione delle professioni sanitarie che svolgono le
attivita’;
d) il monitoraggio e il controllo dei risultati raggiunti;
e) un migliore e piu’ efficiente uso delle risorse e delle apparecchiature
esistenti;
f) l’attivazione di forme di rimborso e di esecuzione alternativa per i
cittadini in caso di superamento dei tempi;
g) l’obbligatorieta’ dell’informazione ai cittadini sui tempi entro i quali
devono essere eseguiti gli esami diagnostici e gli interventi terapeutici;
h) la responsabilizzazione dei cittadini che non si presentano alle
prestazioni prenotate senza giustificata motivazione;
i) un unico sistema regionale di prenotazione delle prestazioni sanitarie
ambulatoriali;
j) l’informatizzazione e la messa in rete del sistema sanitario regionale.

ARTICOLO 3

(Tempi massimi delle prestazioni)

1. Nei limiti temporali fissati dal Piano nazionale di contenimento delle
liste di attesa per il triennio 2006-2008, la Giunta regionale determina
annualmente all’interno delle linee di gestione del Servizio sanitario
regionale, di cui all’articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 1996, n.
49 (Norme in materia di programmazione, contabilita’ e controllo del Servizio
sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-
sanitaria), i tempi massimi delle principali prestazioni, ivi comprese le
graduazioni per criteri di priorita’. Con il medesimo atto la Giunta regionale
determina altresi’ i tempi massimi delle prestazioni eventualmente non
comprese nel Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per il
triennio 2006-2008.

2. Le aziende sanitarie della regione definiscono, all’interno del piano
annuale, le sedi dove sono garantiti i tempi massimi. Le sedi, ivi compresi i
privati accreditati, sono definite nell’ambito di un accordo di area vasta e
tengono conto di criteri di accessibilita’ geografica, orario di apertura e
volumi erogati.

3. Nel rispetto dei contenuti dell’articolo 1, comma 4, lettera g), della
legge 120/2007, e’ previsto il progressivo allineamento dei tempi di
erogazione delle prestazioni nell’ambito delle attivita’ istituzionali ai
tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria. Il
differenziale tra i due tempi non puo’ superare i quindici giorni per le
attivita’ diagnostiche e le visite e i trenta giorni per i ricoveri
ospedalieri programmati.

ARTICOLO 4

(Tempi massimi di referto)

1. Sono garantiti al cittadino anche i limiti massimi di attesa per il referto
degli esami diagnostici e delle visite specialistiche, in ogni caso mai
superiori a sette giorni oltre gli eventuali tempi obbligatori di protocollo
per l’esecuzione tecnica dell’esame.

2. La Giunta regionale determina annualmente all’interno delle linee di
gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all’articolo 12 della legge
regionale 49/1996, i tempi massimi di referto delle prestazioni di cui
all’articolo 3, comma 1.

ARTICOLO 5

(Prestazioni urgenti)

1. Sono escluse le prestazioni di urgenza, ossia i quadri sintomatologici che
necessitano di valutazione o di trattamento rapido e devono essere eseguite
entro ventiquattro ore.

ARTICOLO 6

(Responsabilizzazione dei direttori generali)

1. I direttori generali sono responsabili del rispetto dei tempi massimi nelle
sedi definite nell’accordo di area vasta, ciascuno per le sedi e le
prestazioni di competenza.

2. Al rispetto dei tempi massimi e’ vincolato il 25 per cento del compenso
integrativo del direttore generale di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento
recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario delle unita’ sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere), e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 7

(Responsabilizzazione delle professioni sanitarie)

1. I piani aziendali definiscono annualmente il rapporto tra i volumi di
prestazioni erogate nell’ambito delle attivita’ istituzionali e quelli
nell’attivita’ di libera professione intramuraria, anche ai fini delle
previsioni dell’articolo 3, comma 3, della presente legge e dell’articolo 1,
comma 5, della legge 120/2007.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la
Regione puo’ vincolare specifiche destinazioni di finanziamento a incremento
dei fondi di produttivita’ e risultato del personale coinvolto nel processo di
contenimento dei tempi di attesa attuato in applicazione della presente legge.

3. La Giunta regionale, qualora sia rilevato il mancato rispetto dei tempi
massimi previsti dall’articolo 3, valuta la necessita’ di procedere alla
ridefinizione del rapporto tra i volumi delle prestazioni istituzionali e
quelli delle prestazioni libero professionali intramurarie e, nel caso,
richiede agli enti interessati di provvedervi, fissando un termine per
l’adempimento, decorso il quale provvede in via sostitutiva.

ARTICOLO 8

(Responsabilizzazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta)

1. E’ fatto obbligo per il medico di medicina generale e per il pediatra di
libera scelta, all’atto della richiesta di un esame diagnostico o di una
visita specialistica, di formulare sempre il quesito o il sospetto diagnostico
e di indicare, ove previsto, il criterio di priorita’. A garanzia del
progressivo allineamento tra l’offerta e l’effettivo bisogno di prestazioni
sanitarie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
partecipano con i medici ospedalieri alla stesura di linee guida a sostegno
dell’appropriata richiesta e utilizzo delle prestazioni sanitarie.

2. In sede di accordi integrativi regionali per la medicina generale e la
pediatria di libera scelta, parte delle quote variabili previste sono
vincolate al raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza e di quanto
previsto al comma 1.

ARTICOLO 9

(Semplificazione delle prescrizioni specialistiche)

1. Al momento del primo accesso e delle visite successive, gli specialisti
ambulatoriali e gli specialisti ospedalieri prescrivono direttamente gli
approfondimenti diagnostici e le ulteriori visite specialistiche. In ogni caso
deve essere mantenuto il contatto con il medico curante, medico di medicina
generale e pediatra di libera scelta, allo scopo di perseguire la continuita’
assistenziale.

ARTICOLO 10

(Monitoraggio)

1. L’Agenzia regionale della sanita’ provvede a monitorare l’attuazione della
presente legge e ogni tre mesi ne riferisce i risultati alla Giunta regionale
e alla Commissione consiliare competente.

ARTICOLO 11

(Uso delle apparecchiature diagnostiche)

1. In caso di mancato raggiungimento dei tempi massimi di cui all’articolo 3,
le apparecchiature diagnostiche che hanno relazione con tempi di attesa
prolungati devono essere attive, per l’utenza esterna, sei giorni su sette e
dodici ore al giorno, ovvero per almeno settantadue ore alla settimana, nelle
aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie e/o nei siti individuati
dall’accordo di area vasta di cui all’articolo 3, comma 2, salvo motivata
deroga o per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge 120/2007.

2. La Giunta regionale definisce annualmente le risorse necessarie per le
finalita’ di cui al comma 1.

ARTICOLO 12

(Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell’erogazione delle
prestazioni)

1. Le aziende che non garantiscono i tempi previsti, per prestazioni di
particolare rilevanza la cui tempestivita’ sia clinicamente essenziale per il
cittadino, provvedono al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal
cittadino presso altre strutture.

2. Ove la prestazione non sia erogata nel limite di centoventi giorni, il
cittadino residente in Friuli Venezia Giulia ha diritto di richiedere la
prestazione presso qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato
e convenzionato, abilitato a erogarla. Tale prestazione e’ comunque a carico
del Servizio sanitario regionale.

3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le modalita’ di attuazione sono
stabilite annualmente dalla Giunta regionale all’interno delle linee di
gestione annuali di cui all’articolo 12 della legge regionale 49/1996.

ARTICOLO 13

(Obbligo di informazione dei limiti di tempo nell’erogazione delle prestazioni)

1. Presso tutte le sale d’attesa di ognuna delle sedi di cui all’articolo 3,
comma 2, e nelle sedi dei medici di medicina generale, nonche’ nei siti
internet della Regione e delle strutture del Servizio sanitario regionale,
deve essere presente un avviso contenente le informazioni sui limiti di tempo
massimi previsti per l’erogazione delle prestazioni, sulle procedure di cui
agli articoli 7, comma 3, e 12, e altre informazioni in materia utili per
l’utente.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/