Cassazione sez. II civ., ordinanza 19 giugno 2009, n.14520 Circolazione stradale, sanzioni, contravvenzioni, la parte personalmente, primo grado, appello (2009-08-04)

Omissis). – Rilevato che F. S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 25 luglio 2007 dal Tribunale di Chiavari, che dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa sul rilievo che l’impugnazione era stata proposta personalmente dall’opponente. Non ha svolto attività difensiva l’intimato. Nominato,ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore depositava la relazione di cui all’art.380 bis cod. proc. civ. ritenendo le condizioni per la decisione della causa in camera di consiglio sul rilievo che il ricorso dovesse essere rigettato per manifesta infondatezza il Procuratore Generale rassegnava conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Osserva

II ricorso può essere deciso in camera di consiglio, essendo lo stesso manifestamente infondato.

Con il primo e il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, dell’art. 82 cod. proc. civ. nonché omessa e/o insufficiente motivazione deduce che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non applicabile al giudizio di appello la norma di cui al quarto comma dell’art. 23 della legge 689/1981, che consente alla parte di stare in giudizio personalmente nel procedimento di primo grado in materia di opposizione a sanzioni amministrative, senza spiegare le ragioni per le quali non dovesse trovare applicazione anche in sede di gravame la deroga alla previsione di cui all’art. 82 cod. proc.civ. Orbene va considerato che l’art.23 quarto comma della legge n.689 del 1981 disciplina esclusivamente le modalità di difesa della parte nel giudizio di opposizione che si svolge dinanzi al giudice di pace, atteso che l’articolo citato detta la disciplina di quel grado del procedimento: per quanto riguarda l’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace, introdotto dal decreto legislativo n. 40/2006, in assenza di alcuna specifica previsione contraria, trova applicazione la regola generale di cui al terzo comma dell’art. 82 cod. proc. civ., secondo cui davanti al tribunale e alla corte di appello la parte deve stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente, atteso che ai sensi dell’art. 359 cod. proc. civ. nel procedimento di appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con il presente capo. Orbene, la deroga stabilita dall’art. 23 quarto comma citato alla previsione di cui all’art. 82 cod. proc. civ. è giustificata dalla semplificazione delle forme del procedimento che la legge n. 689 del 1981 ha informato ai principi di snellezza e di speditezza, avendo inteso assicurare il diretto acceso del cittadino a una effettiva e pronta tutela giurisdizionale. Ed evidentemente tale deroga non ha ragion d’essere per il giudizio di gravame che, per la complessità del procedimento, deve svolgersi dinanzi al tribunale secondo le regole ordinarie che rendono necessaria la difesa tecnica e che si armonizzano con la disciplina dettata in materia di appello dal capo II del titolo III del codice di procedura civile. II ricorso va rigettato. Non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase (Omissis).

Cassazione civile, sez. III, sentenza 22.06.2009 n. 14537 Campeggio, roulotte, turismo, viaggi, locazioni, durata (2009-08-04)

La III Sezione

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

Si tratta di ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso contiene quattro motivi.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 28, 29 e 19 l. 392/78, artt. 115 – 116 c.p.c., artt. 1414, 1415, 1417, 1418, 1419 c.c., art. 1 n. 9 septies D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in legge 5 aprile 1985 n. 118, nonché motivazione insufficiente, superficiale e contraddittoria in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

Con il quesito posto in relazione a tale motivo la ricorrente censura la violazione di un numero svariato di norme di legge ed il difetto di motivazione.

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.

Nella specie, il quesito posto, con il motivo in esame, pecca per la mancata individuazione del caso concreto – pur riferito nella illustrazione del motivo – in relazione al quale la Corte di merito avrebbe compiuto le violazioni addebitatele – in tal modo – con la sua genericità – non superando la declaratoria di inammissibilità (S.U. 5.1.2007 n. 36).

La Corte di legittimità, infatti, non è messa in grado di enunciare un corrispondente principio di diritto che dia risposta al caso sottoposto al suo esame (S.U. 30.10.2008 n. 26020; Cass. 25.3.2009 n. 7197).

Né come già detto, la illustrazione dei vizi può essere contenuta soltanto nel motivo che precede il quesito (S.U.11.3.2008 n. 6420; S.U. 26.3.2007 n. 7258; Cass. 7.11.2007 n. 23157).

In tal modo, infatti, verrebbe frustrata la ratio dell’art. 366 bis c.p.c..

Pur essendo assorbenti le precedenti considerazioni, anche a volere affrontare il merito del motivo, questo non sarebbe fondato.

A tal fine, deve premettersi che la locazione stagionale non può configurarsi, alla stregua del dato letterale della disposizione dell’art. 27, sesto comma, della legge n. 392 del 1978, come un rapporto unitario (che, perfezionatosi al momento dell’originaria stipulazione, ha durata identica a quella degli altri tipi di contratto concernenti immobili non abitativi previsti dallo stesso art. 27, restando sottoposto alla condizione risolutiva della mancata richiesta del conduttore) ma – per l’obbligo di locare posto a carico del locatore – realizza una serie di rapporti, distinti, anche se collegati, avendo il legislatore assunto come presupposto la normale scadenza del contratto al termine della stagione e la sua annuale rinnovabilità, “ad nutum” del conduttore, per un arco di tempo prestabilito nella misura massima.

Pertanto, costituisce regola di diritto conseguente che, alla scadenza stagionale, sorge l’obbligo per il conduttore di rilasciare il bene locato (Cass. 21.2.2006 n. 3684; Cass. 16.7.2003 n. 11148).

La locazione di immobile stagionale, d’altra parte, é caratterizzata dalla durata iniziale limitata al tempo in cui l’attività, che il conduttore può esercitare nell’immobile, é economicamente vantaggiosa e, quindi, dal collegamento funzionale del bene locato con l’esercizio di tale attività e dalla mancanza di interesse del conduttore alla utilizzazione del bene per il tempo residuo alla stagione, nonché dalla rinnovabilità del contratto, “ad nutum” del conduttore, per il medesimo periodo in cui ricorrono le dette condizioni, per un massimo di sei anni, con la facoltà del locatore di richiedere annualmente l’aggiornamento del canone (Cass. 21.3.2008 n. 7687).

Nella specie, la Corte di merito, con motivazione corretta, puntuale ed approfondita – sulla base delle risultanze preminentemente documentali – ha raggiunto la conclusione che ricorresse un’ipotesi di locazione stagionale.

E ciò ha desunto in primo luogo dal contenuto del contratto, sulla base del suo contesto letterale.

Inoltre della volontà, in tal senso manifestata dalle parti, ha ritenuto trovare – come si ricava dalla sentenza impugnata – ulteriore riprova nella lettera del 27.4.2003 della Green Paradise srl, non disconosciuta, indirizzata agli attuali resistenti, il cui testo ha riportato in sentenza; motivando, ancora, che “A confermare – in modo oggettivamente inoppugnabile – il rilievo sta la comunicazione inviata dalla Green Paradise srl ai Tancredi ed alla De Fina il 27.04.2003 con cui i destinatari venivano informati del cambiamento della denominazione della società. In essa, la parte mittente, dopo avere sottolineato il fatto che il contratto intercorrente tra le parti era di antica origine, dava atto che dall’1.05.1998 il rapporto era stato ridisciplinato per volontà congiunta”.

Da ultimo, ha ritenuto che ulteriori prove documentali deponessero nel senso della ricorrenza di una locazione stagionale; in particolare i precedenti contratti i quali prevedevano, a partire dal 1979, l’uso stagionale.

Di tutto ciò, e dell’iter logico seguito, – in tal modo superando la tesi della simulazione prospettata – la Corte di merito – cui spetta la valutazione delle risultanze probatorie – ha dato esaustiva motivazione, come tale non censurabile in questa sede (v. per tutte Cass. 7.1.2009 n. 42).

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 28, 29 e 19 L. 392/78, artt. 115 – 116 cpc, nonché motivazione insufficiente, superficiale e contraddittoria in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c..

Il motivo è per un profilo inammissibile e per l’altro non fondato.

Con riferimento alle violazioni contestate, infatti, la ricorrente non enuncia il o i prescritti quesiti di diritto da sottoporre alla Corte di legittimità.

Con riferimento, poi, al vizio di motivazione, la ricorrente sostanzialmente censura, sotto altro profilo – con riferimento cioè al materiale probatorio – le stesse argomentazioni che hanno costituito oggetto del precedente motivo, sulla cui base la Corte di merito ha ritenuto che ricorresse un’ipotesi di locazione stagionale, con le conseguenti ricadute in termini di rinnovo del rapporto locatizio.

Ma così facendo, da un lato ha introdotto una censura di vizio di motivazione relativa alla raccolta delle risultanze probatorie, il cui ulteriore esame non è consentito in questa sede a fronte di una corretta motivazione; dall’altro, ha richiesto una nuova valutazione dello stesso materiale probatorio già esaminato dalla Corte di merito – cui tale esame compete – inammissibile in questa sede (Cass. 26.1.2007 n., 1754; Cass. 20.4.2006 n. 9233; Cass. 22.2.2006 n. 3881).

Le censure proposte – inoltre – peccano anche di genericità, facendo riferimento a presunte “lacune argomentative” ed ad una “scarna motivazione” delle quali, però, non fornisce supporto con censure specifiche.

Peraltro, la puntuale e diffusa motivazione resa dalla Corte di merito non è attaccabile per la sua ampiezza e precisione.

La Corte, infatti, dopo avere esaminato le risultanze probatorie, fra le quali le prove orali e gli elementi desumibili dalla c.t.u. le quali non sono state considerate prevalenti, ha attribuito valore determinante alla comunicazione del 27.4.2003 così motivando sul punto “In effetti, tale comunicazione fornisce la prova compiuta ed affidante della effettività del rilascio annuale – al 15 ottobre di ciascun anno del periodo intercorso fra il 1998 ed il 2002 – dell’oggetto della locazione dalla società conduttrice alla locatrice e, dunque, comporta la conferma ermeneutica, anche alla stregua della valutazione del comportamento delle parti successivo alla stipulazione del contratto del, peraltro chiaro, contenuto negoziale, estrinsecante la volontà delle parti di concludere un contratto di locazione stagionale, come tale disciplinato dall’art. 27, sesto comma, L. n. 392/1978”.

Concludendo “Però, nel caso di specie, la linearità della fattispecie negoziale concordata tra le parti e la constatazione che il relativo contenuto, nel suo tratto tipizzante, è stato asseverato come effettivo in tempo non sospetto dalla stessa Green Paradise srl integrano dati probatori che smentiscono la tesi della intervenuta”.

Di fronte alla perentorietà delle risultanze documentali, la Corte di merito ha ritenuto, correttamente motivando, di svalutare quelle testimoniali e gli elementi desumibili dalla c.t.u.; ciò che rientra nel suo potere.

Né alcun rilievo presenta il mancato ricorso alle presunzioni – censurato dalla ricorrente – al fine di provare il supposto accordo simulatorio.

In primis, deve rilevarsi che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

In secondo luogo, va sottolineato che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, dovendosi escludere che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (v. anche Cass. 2.4.2009 n. 8023); ciò che nella specie manca.

Peraltro, la Corte di merito, di fronte all’evidenza delle risultanze documentali citate, ha correttamente ritenuto di non dovere introdurre nel thema probandum il ricorso al ragionamento presuntivo (v. anche Cass. 26.11.2008 n. 28224).

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 28, 29 e 19 e 80 l. 392/18, artt. 1417 – 1419 c.c. nonché motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Anche questo motivo è per più profili inammissibile e, peraltro, non fondato.

Il motivo ripercorre le medesime questioni in tema di stagionalità già trattate con l’esame dei precedenti motivi; ed alle quali, pertanto, si rinvia.

Il motivo è, anche, inammissibile sotto il profilo della violazione contestata con riferimento all’art. 80 l. n. 392 del 1978, prospettando, in questa sede, una questione nuova, non ricompresa nel thema decidendum del giudizio di appello; e ciò perché non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d’ufficio (v. anche Cass.30.3.2007 n. 7981).

È inoltre inammissibile, sempre sotto il profilo delle violazioni contestate, perché il quesito, anche in questo caso pecca di genericità, difettando il collegamento con il caso concreto.

Valgono, al riguardo, le medesime osservazioni evidenziate nell’esame del primo motivo di ricorso.

Comunque, anche a volere superare il rilievo di inammissibilità, il motivo non sarebbe neanche fondato; né l’eventuale applicabilità del citato art. 80 della legge n. 392 del 1978 condurrebbe al risultato sperato dalla ricorrente.

Infatti, il principio desumibile dall’art. 80 della legge n. 392 del 1978, secondo il quale, in caso di difformità fra uso convenuto ed uso effettivo, il regime giuridico del contratto si adegua all’uso che il conduttore ne ha fatto in concreto, trova applicazione anche nel caso in cui produca effetti più sfavorevoli per il conduttore (v. anche Cass.2.9.1998 n. 8716; Cass. 17.1.2007 n. 969).

Nella specie, una volta accertata la natura stagionale della locazione in esame, al conduttore sarebbe applicabile proprio la disciplina di cui all’art. 27, sesto comma L. n. 392 del 1978, effettivamente praticata.

Pertanto, sulla base della norma richiamata dell’art. 80, il regime applicabile sarebbe proprio quello della locazione stagionale, anche nell’ipotesi di altro regime più favorevole per lo stesso conduttore.

Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 28, 29 l. 392/78 nonché motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Il motivo è inammissibile e, comunque, non fondato.

Valgono anche in questo caso, le medesime osservazioni in ordine all’inammissibilità del motivo per la genericità del quesito, come posto, che hanno caratterizzato l’esame dei precedenti motivi.

Peraltro, anche nell’ipotesi in cui si superasse tale rilievo il motivo dovrebbe ritenersi privo di consistenza.

Infatti, è principio consolidato che gli immobili adibiti a campeggio non possono essere equiparati agli alberghi per quanto concerne la durata minima dei relativi contratti di locazione, atteso che, dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 2 L. 326/1968, 1 ss. L. 326/1958, 6 L. 217/1983 e succ. mod., 11 L. 135/2001, 1 ss. L. reg. lig. 11/1982, emerge con chiarezza il tratto distintivo dell’attività alberghiera rispetto a qualsiasi altra attività diretta a fornire ospitalità, consistente nell’offrire un alloggio all’ospite in una struttura propria (v. per tutte Cass. 22.6.2004 n. 11600).

Ne consegue che non può essere definita come attività alberghiera quella di colui che offre all’ospite una porzione di terreno attrezzato dove sistemare una tenda, un caravan o una roulotte, come avviene nei campeggi e nei parchi-vacanze.

La pacifica ricorrenza quale oggetto della locazione, di un terreno, agricolo, per la sosta-campeggio di roulottes toglie, quindi, pregio alla censura secondo la quale, nella specie, troverebbe applicazione la disciplina del contratto alberghiero, con le conseguenti ricadute in termini di rinnovo della locazione.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Corte di Giustizia Ue C‑5/08 Diritto d’autore, rassegna stampa (2009-08-03)

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 luglio 2009 (*)

Nel procedimento C‑5/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo … (Danimarca), con decisione 21 dicembre 2007, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2008, nella causa

… International A/S

contro

Danske Dagblades Forening,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

– per la … International A/S, dall’avv. A. Jensen, advokat;

– per la Danske Dagblades Forening, dall’avv. M. Dahl Pedersen; advokat;

– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;

– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H. Krämer e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di decisione pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione dell’art. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), e, dall’altro, sui requisiti d’esenzione degli atti di riproduzione temporanea ai sensi dell’art. 5 di tale direttiva.

2 Tale domanda è stata formulata nell’ambito di una controversia insorta tra la … International A/S (in prosieguo: la «Infopaq») e la Danske Dagblades Forening (in prosieguo: «la DDF») in merito al rigetto della sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del fatto che essa non era tenuta ad ottenere il consenso dei titolari dei diritti d’autore per gli atti di riproduzione di articoli di giornale mediante un procedimento automatico, consistente nella digitalizzazione mediante scansione e la conversione degli stessi in file digitale, seguito dal trattamento elettronico del file stesso.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 L’art. 9, n. 1, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all’allegato 1 C dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1) così dispone:

«I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso (…)».

4 Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «convenzione di Berna»):

«1) L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; (…)

(…)

5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d’autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.

(…)

8) La protezione della presente [c]onvenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa».

5 Ai sensi dell’art. 9, n. 1, della convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla convenzione stessa hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.

Il diritto comunitario

6 L’art. 1 della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42), così recitava:

«1. Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d’autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. (…)

(…)

3. Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri».

7 L’art. 3, n 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20), così dispone:

«A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri».

8 I ‘considerando’ quarto, sesto, nono, decimo, undicesimo, ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo, trentunesimo e trentatreesimo della direttiva 2001/29 così recitano:

«(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, (…)

(6) Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della società dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L’esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d’autore e diritti connessi.

(…)

(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. (…)

(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, (…)

(11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l’autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.

(…)

(20) La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive [91/250] (…) e [96/9] e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell’informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.

(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.

(22) La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.

(…)

31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (…)

(…)

(33) Si dovrebbe prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e effettuate all’unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o l’utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie cache; compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni. L’utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge».

9 Ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere».

10 L’art. 5 della medesima direttiva così recita:

«1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:

a) la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o

b) un utilizzo legittimo

di un’opera o di altri materiali.

(…)

5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

11 Ai sensi dell’art. 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12):

«Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell’autore, fruiscono della protezione prevista dall’articolo 1 [che precisa la durata dei diritti dell’autore di un’opera letteraria o artistica ai sensi dell’art. 2 della convenzione di Berna]. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie».

Il diritto nazionale

12 Gli artt. 2 e 5, n. 1, della direttiva 2001/29 sono stati trasposti nell’ordinamento giuridico danese dagli artt. 2 e 11 bis, n. 1, della legge sul diritto d’autore 14 giugno 1995, n. 395 (lov n. 395 om ophavsret; Lovtidende 1995 A, pag. 1796), come modificata e codificata, segnatamente, dalla legge 17 dicembre 2002, n. 1051 (lov n. 1051 om ændring af ophavsretsloven; Lovtidende 2002 A, pag. 7881).

Causa principale e questioni pregiudiziali

13 La Infopaq svolge attività di monitoraggio e di analisi della stampa consistenti, in sostanza, nella redazione di sintesi di articoli selezionati tratti dalla stampa quotidiana danese e da varie riviste. Tale selezione di articoli avviene in funzione dei temi scelti dai clienti e viene attuata mediante un procedimento denominato «raccolta dati». Le sintesi sono inviate ai clienti per posta elettronica.

14 La DDF è un’associazione professionale dei quotidiani danesi, il cui scopo è in particolare quella di assistere i propri membri in tutte le questioni riguardanti i diritti d’autore.

15 Nel corso del 2005 la DDF è venuta a conoscenza del fatto che la Infopaq procedeva al trattamento a scopi commerciali di articoli tratti da pubblicazioni senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore su tali articoli. Ritenendo che un tale consenso fosse necessario ai fini del trattamento di articoli con il procedimento di cui trattasi, la DDF ha comunicato alla Infopaq la propria posizione.

16 Il procedimento di raccolta dati implica le seguenti cinque fasi, che comportano, a parere della DDF, quattro atti di riproduzione di articoli di giornale.

17 In primo luogo i collaboratori della società Infopaq registrano manualmente in una banca dati elettronica le pubblicazioni di cui trattasi.

18 In secondo luogo si procede alla digitalizzazione mediante scansione di tali pubblicazioni, dopo che il dorso delle stesse è stato tagliato in modo che tutti i fogli siano staccati. La parte della pubblicazione da trattare è selezionata nella banca dati prima dell’inserimento della pubblicazione nel dispositivo per la scansione (scanner). L’operazione consente di produrre un file in formato TIFF («Tagged Image File Format») per ciascuna pagina della pubblicazione. Alla fine di tale operazione, il file TIFF viene trasferito su un server OCR («Optical Character Recognition») (riconoscimento ottico dei caratteri).

19 In terzo luogo, tale server OCR converte il file TIFF in dati che possono essere assoggettati a trattamento digitale. Nel corso di tale procedimento, l’immagine di ciascun carattere è convertita in codice digitale che indica al computer il tipo di carattere. Ad esempio, l’immagine delle lettere «TDC» è trasformata in un’informazione che il computer potrà trattare come lettere «TDC» convertendole in formato di testo riconoscibile dal sistema del computer. Tale dati sono memorizzati in forma di file di testo che possono essere letti da qualsiasi programma di trattamento testuale. Il procedimento OCR si conclude con la cancellazione del file TIFF.

20 In quarto luogo, il file di testo viene analizzato per ricercarvi le parole chiave predefinite. Di volta in volta, viene generato un file che indica il titolo, la sezione e il numero di pagina della pubblicazione in cui compare la parola chiave, nonché un valore, espresso percentualmente da 0 a 100, per indicare la posizione di tale parola chiave nel testo, agevolando in tal modo la lettura dell’articolo. Per migliorarne ulteriormente la reperibilità nella lettura dell’articolo, la parola chiave è riportata con le cinque parole che la precedono e le cinque parole che la seguono (in prosieguo: l’«estratto composto da undici parole»). Il procedimento si conclude con la cancellazione del file di testo.

21 In quinto luogo, il procedimento di raccolta dati si conclude con la stampa di una scheda per ciascuna pagina della pubblicazione in cui compare la parola chiave. Una scheda siffatta può assumere la seguente forma:

«4 novembre 2005 – Dagbladet Arbejderen, pag. 3:

TDC: 73% “prossima cessione del gruppo di TDC, che dovrebbe essere acquisito da”».

22 La Infopaq ha negato che una tale attività richieda il consenso dei titolari dei diritti d’autore ed ha quindi proposto ricorso contro la DDF dinanzi all’Østre Landsret, chiedendo che a quest’ultima fosse ordinato di riconoscere che la Infopaq ha il diritto di utilizzare il procedimento di cui sopra senza il consenso di tale organizzazione professionale o dei suoi membri. Poichè l’Østre Landsret ha respinto il ricorso, la Infopaq ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

23 Secondo quest’ultimo, è pacifico che il consenso dei titolari dei diritti d’autore non è necessario per un’attività di monitoraggio della stampa e di elaborazione di sintesi, se essa consiste nella lettura fisicamente svolta da una persona, nella selezione degli articoli rilevanti sulla base delle parole chiave predefinite e nella trasmissione all’autore della sintesi di una scheda contenente il risultato redatta manualmente con l’indicazione della parola chiave in un articolo e la posizione di tale articolo nella pubblicazione. Del pari, le parti nella causa principale sono concordi sul fatto che l’elaborazione di sintesi è, in se stessa, lecita e non richiede alcun consenso dei titolari dei diritti d’autore.

24 È altresì incontroverso che tale procedimento di raccolta dati implica due atti di riproduzione, vale a dire la creazione di file TIFF in occasione della digitalizzazione mediante scansione degli articoli stampati e la creazione di file di testo risultanti dalla conversione dei file TIFF. Inoltre, è pacifico che tale procedimento comporta la riproduzione di parti di articoli in forma digitale, quando l’estratto composto da undici parole viene inserito nella memoria informatica e quando tali undici parole vengono riportate su una scheda stampata su supporto cartaceo.

25 Tuttavia, le parti nella causa principale controvertono sulla questione se i due ultimi atti citati rappresentino atti di riproduzione ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29. Del pari, esse dissentono sulla questione se l’insieme degli atti di cui trattasi nella causa principale benefici, eventualmente, dell’esenzione dal diritto di riproduzione di cui all’art. 5, n. 1, di tale direttiva.

26 Di conseguenza, lo Højesteret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la memorizzazione e la successiva stampa di un estratto ricavato da una pubblicazione e costituito da una parola chiave nonché dalle cinque parole a questa precedenti e dalle cinque successive, possano essere considerate atti di riproduzione protetti dall’art. 2 della direttiva [2001/29].

2) Se il contesto nel quale si svolgono gli atti di riproduzione assuma rilievo al fine di stabilire se essi possano essere considerati “transitori” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

3) Se un atto di riproduzione temporanea possa essere considerato “transitorio” qualora la riproduzione venga sottoposta a trattamento, ad esempio mediante la creazione di un file di testo sulla base di un file di immagine o mediante la ricerca di sequenze di parole in base ad un file di testo.

4) Se un atto di riproduzione temporanea possa essere considerato “transitorio” qualora venga memorizzata una parte della riproduzione, che comprende uno o più estratti di testo di undici parole.

5) Se un atto di riproduzione temporanea possa essere considerato “transitorio” qualora venga stampata una parte della riproduzione, che comprende uno o più estratti di testo di undici parole.

6) Se la fase del procedimento tecnologico nella quale si svolgono gli atti di riproduzione temporanea assuma rilievo al fine di stabilire se essi costituiscano “parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

7) Se atti di riproduzione temporanea possano essere considerati “parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico” qualora consistano nella scansione manuale di interi articoli di giornale, mediante la quale questi ultimi vengono trasformati da documenti su carta stampata in documenti digitali.

8) Se atti di riproduzione temporanea costituiscano “parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico” qualora essi consistano nella stampa di una parte della riproduzione, comprendente uno o più estratti di testo di undici parole.

9) Se la nozione di “utilizzo legittimo” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 comprenda qualsiasi forma di uso che non richiede il consenso del titolare del diritto d’autore.

10) Se la nozione di “utilizzo legittimo” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 comprenda la scansione di interi articoli di giornale, la successiva elaborazione della riproduzione, nonché la memorizzazione e l’eventuale stampa di una parte della riproduzione consistente in uno o più estratti di testo di undici parole, effettuate da un’impresa ai fini dell’attività di redazione di sintesi, anche qualora il titolare del diritto non vi abbia acconsentito.

11) Quali criteri debbano essere utilizzati per stabilire se atti di riproduzione temporanea abbiano “rilievo economico proprio” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, nella misura in cui siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tale disposizione.

12) Se l’incremento in termini di efficienza conseguito dall’utilizzatore attraverso atti di riproduzione temporanea possa essere preso in considerazione per stabilire se gli atti abbiano “rilievo economico proprio” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

13) Se la scansione di interi articoli di giornali effettuata da un’impresa, la successiva elaborazione della riproduzione e la memorizzazione nonché l’eventuale stampa di parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti di testo di undici parole, senza il consenso del titolare del diritto, possano essere considerati “determinati casi speciali che non s[o]no in contrasto con lo sfruttamento normale” degli articoli di giornale e che “non arrec[a]no ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare” ai sensi dell’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazione preliminare

27 Occorre preliminarmente ricordare che tanto l’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto il principio di uguaglianza esigono che una disposizione di diritto comunitario che, come quelle dell’art. 2 della direttiva 2001/29, non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Comunità, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme (v., in particolare, sentenze 6 febbraio 2003, causa C‑245/00, SENA, Racc. pag. I‑1251, punto 23, e 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE, Racc. pag. I‑11519, punto 31).

28 Tali esigenze si impongono in particolar modo per quanto riguarda la direttiva 2001/29, tenuto conto del tenore letterale del suo sesto e del suo ventunesimo ‘considerando’.

29 Di conseguenza, il governo austriaco non può validamente sostenere che spetta agli Stati membri fornire la definizione della nozione di «riproduzione in parte» cui all’art. 2 della direttiva 2001/29 (v. in tal senso, con riferimento nozione di «pubblico» di cui all’art. 3 della medesima direttiva, sentenza SGAE, cit., punto 31).

Sulla prima questione

30 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «riproduzione in parte» ai sensi della direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che include atti di memorizzazione informatica di un estratto composto da undici parole nonché di stampa di un siffatto estratto su supporto cartaceo.

31 Si deve necessariamente rilevare che la direttiva 2001/29 non definisce né la nozione di «riproduzione», né quella di «riproduzione in parte».

32 Di conseguenza, tali nozioni devono essere definite con riferimento al tenore letterale, al contesto delle disposizioni dell’art. 2 della direttiva 2001/29, in cui sono contenute, nonché alla luce sia degli obiettivi di tale direttiva nel suo complesso, sia del diritto internazionale (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punti 34 e 35, nonché giurisprudenza ivi citata).

33 L’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 prevede che gli autori dispongano del diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione in tutto o in parte delle loro opere. Ne consegue che la tutela del diritto di autorizzare o vietare la riproduzione, di cui beneficia l’autore, ha ad oggetto un’«opera».

34 Orbene, a tal proposito, emerge dall’economia generale della convenzione di Berna, e segnatamente dal suo art. 2, commi quinto e ottavo, che la protezione di taluni elementi in quanto opere letterarie o artistiche presuppone che costituiscano creazioni intellettuali.

35 Del pari, in conformità agli artt. 1, n. 3, della direttiva 91/250, 3, n. 1, della direttiva 96/9 e 6 della direttiva 2006/116, opere quali programmi per elaboratore, banche dati o fotografie sono tutelate dal diritto d’autore solo qualora siano opere originali, ossia rappresentino il risultato della creazione intellettuale dell’autore.

36 Nell’istituire un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore, la direttiva 2001/29 si basa, come emerge dai suoi ‘considerando’ quarto, nono, decimo, undicesimo e ventesimo, sul medesimo principio.

37 Pertanto, il diritto d’autore ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 può trovare applicazione solamente con riferimento ad un oggetto che abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell’autore.

38 Per quanto riguarda le parti di un’opera, si deve rilevare che nulla, nella direttiva 2001/29 ovvero in un’altra direttiva applicabile in materia, lascia intendere che tali parti siano assoggettate ad un regime diverso da quello dell’opera nel suo complesso. Ne discende che esse sono tutelate dal diritto d’autore laddove partecipino, in quanto tali, all’originalità dell’opera nel suo insieme.

39 Alla luce delle considerazioni svolte al punto 37 di questa sentenza, le diverse parti di un’opera beneficiano quindi di una tutela ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell’autore dell’opera stessa.

40 Per quanto concerne la portata di una siffatta tutela dell’opera, dal nono e dal decimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 risulta che l’obiettivo principale della stessa è quello di instaurare un alto livello di protezione in favore, segnatamente, degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, anche in occasione della riproduzione delle stesse, allo scopo di poter continuare la loro attività creativa e artistica.

41 In un’identica prospettiva, il ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 richiede che gli atti coperti dal diritto di riproduzione siano intesi in senso ampio.

42 Peraltro, tale esigenza di un’ampia definizione degli atti in questione emerge altresì dal tenore letterale dell’art. 2 di tale direttiva, che impiega espressioni quali «diretta o indiretta», «temporanea o permanente» e «in qualunque modo o forma».

43 Di conseguenza, la tutela conferita dall’art. 2 della direttiva 2001/29 deve avere un’ampia portata.

44 Per quanto riguarda gli articoli di giornale, la creazione intellettuale del loro autore, di cui al punto 37 di questa sentenza, risulta di norma dalla modalità con cui è presentato il soggetto nonché dall’espressione linguistica. Peraltro, nella causa principale, è pacifico che gli articoli di giornale rappresentano, in quanto tali, opere letterarie che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 2001/29.

45 Quanto agli elementi di tali opere che sono oggetto della tutela stessa, si deve rilevare che esse sono composte da parole le quali, isolatamente considerate, non rappresentano, in quanto tali, una creazione intellettuale dell’autore che le impiega. È solo mediante la scelta, la disposizione e la combinazione di tali parole che si consente all’autore di esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale ottenendo un risultato che costituisca una creazione intellettuale.

46 Le parole in quanto tali non rappresentano, quindi, elementi che beneficiano di tutela.

47 Ciò posto, tenuto conto dell’esigenza di un’interpretazione ampia della portata della tutela conferita dall’art. 2 della direttiva 2001/29, non può escludersi che talune frasi isolate, o addirittura talune parti di frasi del testo di cui trattasi, siano idonee a trasmettere al lettore l’originalità di una pubblicazione quale un articolo di giornale, comunicando a chi legge un elemento che è in se stesso espressione della creazione intellettuale dell’autore di tale articolo. Simili frasi o simili parti di frase possono quindi beneficiare della tutela prevista dall’art. 2, lett. a), della direttiva citata.

48 Alla luce di tali considerazioni, la riproduzione di un estratto di un’opera protetta che, come gli estratti di cui trattasi nella causa principale, comprenda undici parole consecutive dell’opera stessa, può rappresentare una riproduzione parziale, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29, qualora un simile estratto contenga un elemento dell’opera che, in quanto tale, esprima la creazione intellettuale dell’autore, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio.

49 Peraltro, va rilevato che il procedimento di raccolta dati impiegato dalla Infopaq consente la cattura di molteplici estratti delle opere protette. Tale procedimento, infatti, riproduce un estratto composto da undici parole ogni volta che nell’opera di cui trattasi compare una parola chiave e, inoltre, esso trova spesso applicazione con riferimento a svariate parole chiave, dal momento che taluni clienti chiedono alla Infopaq di redigere sintesi in base a criteri multipli.

50 In tal modo, detto procedimento aumenta la possibilità che la Infopaq effettui riproduzioni parziali ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29, in quanto l’accumulo di tali estratti può comportare la ricostruzione di ampi frammenti, idonei a riflettere l’originalità dell’opera in questione, contenendo un numero di elementi tali da esprimere una creazione intellettuale dell’autore dell’opera stessa.

51 Alla luce di quanto sopra, la prima questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che un atto compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica di un estratto di un’opera tutelata composto da undici parole e nella stampa del medesimo, può rientrare nella nozione di riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29, qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l’espressione della creazione intellettuale del loro autore, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio.

Sulle questioni da due e dodici

52 Supponendo che gli atti di cui alla causa principale rientrino nella nozione di riproduzione parziale di un’opera protetta, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29, dagli artt. 2 e 5 della direttiva stessa emerge che non può procedersi ad una siffatta riproduzione senza il consenso dell’autore interessato, salvo che tale riproduzione non soddisfi i requisiti di cui all’art. 5 della direttiva.

53 In tale contesto, con le sue questioni da due a dodici il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli atti di riproduzione effettuati nel corso di un procedimento di raccolta dati, quale quello di cui trattasi nella causa principale, soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, se tale procedimento possa essere svolto senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore in questione, laddove mira a consentire la redazione di una sintesi di articoli di giornale e consiste nella digitalizzazione mediante scansione dell’insieme di tali articoli, nella memorizzazione di un estratto di undici parole e nella stampa di tale estratto.

54 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, un atto di riproduzione è esente dal diritto di riproduzione previsto dall’art. 2 della medesima solo qualora soddisfi cinque requisiti, vale a dire qualora

– tale atto sia temporaneo;

– sia transitorio o accessorio;

– costituisca parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico;

– il procedimento sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali, e

– tale atto sia privo di rilievo economico proprio.

55 Si deve anzitutto rilevare che tali requisiti hanno carattere cumulativo, nel senso che la mancata osservanza di uno solo di essi implica che l’atto di riproduzione non è esente, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, dal diritto di riproduzione previsto dall’art. 2 della stessa.

56 Inoltre, ai fini dell’interpretazione di ciascuno di tali requisiti si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate restrittivamente (sentenze 29 aprile 2004, causa C‑476/01, Kapper, Racc. pag. I‑5205, punto 72, e 26 ottobre 2006, causa C‑36/05, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑10313, punto 31).

57 Ciò avviene nel caso dell’esenzione prevista dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, che rappresenta una deroga al principio generale sancito da tale direttiva, ossia il principio della necessità di un’autorizzazione del titolare del diritto d’autore per qualsiasi riproduzione di un’opera protetta.

58 Ciò è ancor più vero dal momento che tale esenzione dev’essere interpretata alla luce dell’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, secondo cui tale esenzione è applicata esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

59 Ai sensi del quarto, del sesto e del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, le condizioni enunciate dal citato art. 5, n. 1, devono essere inoltre interpretate alla luce delle requisito di certezza del diritto degli autori per quanto riguarda la tutela delle loro opere.

60 Nella causa in esame, la Infopaq sostiene che gli atti di riproduzione di cui trattasi nella causa principale soddisfano il requisito relativo al carattere transitorio, dal momento che essi vengono cancellati alla fine del procedimento di ricerca elettronica.

61 A tal proposito, si deve rilevare, alla luce del terzo requisito richiamato al punto 54 di questa sentenza, che un atto di riproduzione temporaneo e transitorio mira a consentire la realizzazione di un procedimento tecnologico di cui deve costituire parte integrante e essenziale. Pertanto, tenuto conto dei principi enunciati ai punti 57 e 58 di questa sentenza, gli atti di riproduzione in questione non possono eccedere quanto necessario per il buon funzionamento di tale procedimento tecnologico.

62 La certezza del diritto dei titolari dei diritti d’autore impone inoltre che la conservazione e la soppressione della riproduzione non dipendano da un intervento umano discrezionale, segnatamente quello dell’utilizzatore delle opera protetta. Invero, in un caso siffatto, non sarebbe in alcun modo garantita l’effettiva soppressione, ad opera della persona interessata, della riproduzione creata ovvero, in ogni caso, la soppressione della stessa nel momento in cui la sua esistenza non sia più giustificata dalla sua funzione intesa a consentire la realizzazione di un procedimento tecnico.

63 Una siffatta conclusione è confermata dal trentatreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 che elenca, quali esempi caratteristici degli atti cui fa riferimento l’art. 5, n. 1, gli atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie cache; compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione. Simili atti sono, per definizione, creati e soppressi automaticamente e senza intervento umano.

64 Alla luce di quanto precede, deve constatarsi che un atto può essere qualificato come «transitorio», nel senso di cui al secondo requisito enunciato dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, esclusivamente qualora la sua durata sia limitata a quanto necessario per il buon funzionamento del procedimento tecnico in questione, restando inteso che tale procedimento deve essere automatizzato in modo tale da sopprimere tale atto in maniera automatica, senza intervento umano, nel momento in cui è esaurita la sua funzione tesa a consentire la realizzazione di un siffatto procedimento.

65 Nella causa principale, non può escludersi in radice che i due primi atti di riproduzione di cui trattasi, vale a dire la creazione di file TIFF e di file di testo derivanti dalla conversione dei file TIFF, possano essere qualificati come transitori, essendo automaticamente cancellati dalla memoria informatica.

66 Per quanto riguarda il terzo atto di riproduzione, ossia la memorizzazione informatica dell’estratto composto da undici parole, gli elementi sottoposti alla Corte non consentono di valutare se il procedimento tecnico sia automatizzato in modo tale da cancellare detto file dalla memoria informatica senza intervento umano ed in un breve lasso di tempo. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se la sua soppressione dipenda dalla volontà dell’utilizzatore della riproduzione e se non vi sia il rischio che tale file rimanga memorizzato dopo avere esaurito la sua funzione di realizzazione del procedimento tecnico in questione.

67 È tuttavia pacifico che, con l’ultimo atto di riproduzione del procedimento di raccolta dati, la Infopaq effettua una riproduzione che si pone al di fuori della sfera informatica, procedendo ad una stampa dei file contenenti gli estratti composti da undici parole e riproducendo gli stessi, in tal modo, su supporto cartaceo.

68 Orbene, una volta fissata su tale supporto materiale, detta riproduzione scompare solo nel momento della distruzione di tale supporto.

69 Peraltro, dal momento che il procedimento di raccolta dati non è, evidentemente, idoneo a distruggere esso stesso un supporto di tal genere, la soppressione di tale riproduzione dipende dalla sola volontà dell’utilizzatore di un procedimento siffatto, il quale non è detto voglia effettivamente procedervi, sicché tale riproduzione rischia di persistere per un periodo prolungato in funzione delle necessità dell’utilizzatore.

70 Di conseguenza, deve rilevarsi che l’ultimo atto del procedimento di raccolta dati di cui alla causa principale, nel corso del quale la Infopaq stampa gli estratti composti da undici parole, non rappresenta un atto transitorio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

71 Inoltre, non emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, né è stato sostenuto, che un atto di tal genere possa avere carattere accessorio.

72 Da quanto precede discende che tale atto non soddisfa il secondo requisito enunciato dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, non può essere esentato dal diritto di riproduzione previsto dall’art. 2 della direttiva stessa.

73 Ne consegue che il procedimento di raccolta dati di cui trattasi nella causa principale non può essere realizzato senza il consenso dei titolari di diritti d’autore e, pertanto, non è necessario esaminare se i quattro atti costitutivi di tale procedimento rispettino gli altri requisiti enunciati al citato art. 5, n. 1.

74 Di conseguenza, le questioni da due a dodici devono essere risolte affermando che l’atto di stampa di un estratto composto da undici parole, effettuato nel corso di un procedimento di raccolta dati quale quello di cui trattasi nella causa principale, non soddisfa il requisito della transitorietà, di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, tale procedimento non può essere realizzato senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore interessati.

Sulla terza questione

75 Tenuto conto della soluzione fornita alle questioni da due a dodici, non è necessario risolvere la tredicesima questione.

Sulle spese

76 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) Un atto compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica di un estratto di un’opera tutelata composto da undici parole e nella stampa del medesimo, può rientrare nella nozione di riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l’espressione della creazione intellettuale del loro autore, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio.

2) L’atto di stampa di un estratto composto da undici parole, effettuato nel corso di un procedimento di raccolta dati quale quello di cui trattasi nella causa principale, non soddisfa il requisito della transitorietà, di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, tale procedimento non può essere realizzato senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore interessati.

Firme

Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n.28234/2009 Circolazione stradale, patente, sospensione, motivazione (2009-07-23)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OSSERVA

I. Gli imputati […] e […] ricorrono per cassazione, con il ministero del difensore, contro la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 12.3.2008 di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata per il reato di cuiall’art. 9 ter D.L.vo 285/1992 [1] dolendosi dell’assoluta mancanza di motivazione con riferimento alla. decisione relativa alla durata della sospensione della patente di guida e chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado.

Rileva, la difesa che il Tribunale di Pistoia aveva ordinato con la sentenza impugnata la sospensione della patente di guida per la durata di un anno e sei mesi, senza tuttavia, motivare in ordine alla durata della sospensione della patente (sospensione che era già stata disposta con provvedimento del Prefetto del 16/11/2007 per la durata minima di un anno). Osservava la difesa che il Giudice, avendo applicato la sanzione per un periodo superiore al minimo previsto, discostandosi sia da

quanto deciso in punto di pena sia da quanto disposto provvisoriamente dall’Ufficio Territoriale del Governo, doveva motivare le sue determinazioni con riferimento alla sanzione accessoria.

Osserva ancora, la difesa che la durata della sanzione accessoria è incoerente con la decisione presa dallo stesso giudice con riferimento all’entità della pena, che, in considerazione dell’incensuratezza degli imputati, della loro giovane età e del comportamento collaborativo, aveva determinato nel minimo edittale di mesi sei, diminuita a mesi quattro per la concessione delle attenuanti generiche, ulteriormente diminuita di un terzo per il rito. Tale incoerenza richiedeva la motivazione dell’iter logico seguito dal giudice nella sua decisione.

2. Il ricorso è fondato

La sentenza applicativa di pena per il reato di divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore deve irrogare pure la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da un anno a tre anni, ai sensi dell’art. 9 ter d. L.vo 285/1992. La sospensione della patente di guida va disposta come effetto necessario ed automatico della sentenza di patteggiamento entro i limiti minimo e massimo indicati. secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada, prescindendo dalla revisione o meno della sanzione amministrativa accessoria e della sua durata nella proposta di patteggiamento. Tale principio è stato ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione emessa all’udienza del 27/05/1998 (n. 8488/08, Bosio, Rv. 210981) e d’altra parte il ricorrente non contesta l’applicazione in sé della sanzione amministrativa accessoria, ma la relativa durata ritenuta eccessiva. Sì è precisato che la scelta della durata della sospensione della patente va fatta secondo i parametri individuati dal codice della strada, specificatamente dal II comma dell’art. 218, che fissa tre criteri : gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che potrebbe essere cagionato dall’ulteriore circolazione. E’ evidente che quando, come è avvenuto nel caso in esame, è indicata una durata di sospensione della patente non coincidente con il limite minimo o in misura assai prossima a questo, la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria va motivata, facendo riferimento ai parametri di valutazione richiamati. La motivazione è obbligatoria pure nella sentenza di patteggiamento se, come è dato cogliere nella vicenda di cui ci si occupa, della sospensione della patente di guida e della durata relativa non ci sia traccia nella proposta di patteggiamento acconsentita dal P.M. recepita dal giudice. Il Giudice del Tribunale di Pistoia ha fissato la durata della disposta. sospensione delta patente di anni uno e mesi sei, senza alcuna motivazione.

3. Sul punto la sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio ai Tribunale di Pistoia.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio a altra sezione del Tribunale di Pistoia.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 LUGLIO 2009