Cassazione Sez. III civile del 15 luglio 2009, n. 16455 Assicurativo, danni, sinistri, onere della prova, danneggiato (2009-07-23)

Ritenuto in fatto che nel 1984 L. A. e F. V. agirono giudizialmente nei confronti di D. C. e dell’assicuratore per la r.c.a. Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguiti alla morte di A. V., investito nel ( … ) dall’autovettura del primo, di cui era stata accertato in sede penale l’apporto eziologico colposo per l’80%;

che identica domanda fu proposta da O. M. con atto di citazione notificato il 13.3.1993 e che nelle more dei giudizi riuniti l’assicuratore fu posto in liquidazione coatta amministrativa (con d.m. del 31.5.1993), sicché il giudizio proseguì nei confronti del commissario liquidatore e di M. B., erede del C.;

che con sentenza n. 4763/96 l’adito tribunale di Roma condannò la B. al risarcimento nei confronti degli attori ed accertò il credito dei medesimi nei confronti della Tirrena in liquidazione;

che la sentenza fu appellata in via principale dagli attori (che lamentarono errori di calcolo nella liquidazione) e in via incidentale dalla Tirrena in liquidazione e dall’impresa designata Assitalia s.p.a., la quale tra l’altro domandò che la sentenza fosse “dichiarata opponibile all’impresa designata fino alla somma di lire 75.000.000″ (così, testualmente, in sede di precisazione delle conclusioni);

che con sentenza n. 1839/04 la corte d’appello di Roma, corretto l’errore in accoglimento dell’appello principale, ha – per quanto in questa sede interessa – respinto l’appello incidentale dell’Assitalia nell’assunto che la stessa, “per effetto della successione ope legis quale impresa designata” (penultima pagina della sentenza impugnata) dovesse rispondere anche del colpevole ritardo della Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. nel versamento del massimale convenzionale di lire 200.000.000 (dunque rivalutato in lire 439.120.000, oltre interessi e spese);

che avverso detta sentenza ricorre per cassazione Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia, affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria, cui resistono con controricorso L., A. e F. V.. Considerato in dirittoche con i due motivi di ricorso la sentenza è censurata per violazione degli artt. 20, 21 e 25 della legge n. 990 del 1969, di altre norme di diritto sostanziale, degli artt. 112 e 113 c.p.c. e per vizio di motivazione per avere la corte d’appello, condannando la ricorrente impresa designata non entro il limite del massimale di legge rivalutato (lire 75.000.000 x 2.20) ma in relazione a quello convenzionale di polizza rivalutato (lire 200.000.000 x 2.20):

a) ritenuto che il limite massimo di responsabilità del Fondo di garanzia, e dunque dell’impresa designata, non fosse quello minimo obbligatoriamente stabilito per legge, ma quello contrattualmente determinato in misura superiore dalle parti;

b) erroneamente affermato che l’appello della Tirrena in liquidazione e quello della designata Assitalia fossero entrambi volti a contenere il risarcimento entro i limiti del massimale di polizza (mentre l’Assitalia mirava a contenerlo in quelli di legge);

c) errato anche nell’affermare (v. ultima parte dell’illustrazione del primo motivo) che dagli atti non risultava il pagamento del residuo massimale di lire 63.106.796;che la terza censura (sub c) è inammissibile perché prospettata come violazione di legge (nella sentenza impugnata comunque non si rinviene la relativa affermazione);

che le prime due sono invece fondate: la seconda poiché risulta inequivocamente che l’appello incidentale dell’Assitalia era volto al contenimento della propria responsabilità nei limiti del massimale di legge indicato in lire 75.000.000;

la prima poiché “il principio secondo il quale l’impresa designata risponde dell’obbligazione da ritardo dell’impresa posta in liquidazione anche oltre il limite del massimale (ex plurimis: Cass., nn. 23870/06, 21744/06, 6283/03, 6366/90, 135/89) va inteso nel senso che il massimale cui occorre fare riferimento quanto al diritto dei danneggiati nei confronti del fondo di Garanzia, e dunque dell’impresa designata, è pur sempre quello di legge;

è infatti perfettamente in linea coi principi dettati dalla legge n. 990 del 1969 che la società assicuratrice posta in liquidazione rimanga obbligata nei limiti dell’importo del massimale convenzionale maggiorato per rivalutazione e interessi, e che l’impresa designata alla liquidazione dei danni per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada sia invece condannata nei minori limiti del massimale di legge, salva anche qui la maggiorazione di cui s’è detto, ma da commisurarsi appunto al massimale di legge e non a quello convenzionale (cfr., sul punto, Cass., n. 23870 del 2006, nella parte finale della motivazione)”;

che le osservazioni dei controricorrenti circa la mancanza di prova dei limiti dei massimali di legge all’epoca vigenti (in base al decreto ministeriale che viene periodicamente emesso e che sarebbe privo di valenza normativa, con conseguente onere probatorio a carico di chi lo invochi) sono superate dal rilievo che quel limite era stato indicato in appello incidentale dall’Assitalia (solo in quella sede intervenuta, come era consentito dalla disciplina speciale dettata dalla l. n. 990 del 1969) e che non si afferma essere stato contestato dalla controparte;

dunque, la prova che quello e non altro era il limite applicabile era del tutto superflua in relazione al principio, ormai consolidato dopo Cass., sez. un., n. 761 del 2002, secondo il quale non v’è bisogno di offrire la prova dei fatti non specificamente contestati (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 10031/04, 5191/08, 13079/08, 5356/09);

che, tuttavia, la fondatezza dei primi due motivi non può condurre all’accoglimento del ricorso, in quanto non si afferma che l’impresa designata sia stata condannata a pagare o comunque abbia versato una somma superiore al massimale di legge, rivalutato e maggiorato dei possibili interessi compensativi, per ogni persona danneggiata (lire 75.000.000, da rivalutarsi mediante moltiplicazione per 2,20, secondo quanto riconosciuto dalla stessa ricorrente in ricorso, a pagina 7, terzultima riga);

che, secondo il nuovo orientamento espresso da questa sezione (Cass., 9.2.2005, n. 2653), confermato dalle sezioni unite con la recentissima sentenza 1.7.2009, n. 15376, per “persona danneggiata” deve intendersi non già la sola vittima diretta dell’incidente, ma ogni soggetto che, come ciascuno degli stretti congiunti, abbia direttamente subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza della morte o dell’invalidità che abbia colpito il soggetto immediatamente pregiudicato;

che neppure è dedotto il superamento del cosiddetto limite catastrofale di legge, collegato al sinistro inteso come evento;

che il ricorso va dunque respinto con la condanna della ricorrente alle spese;

P.Q.M.

la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.200, di cui euro 5.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Cassazione sez I Civile, 27 maggio – 25 giugno 2009, n. 14906 Matrimonio, fedeltà, riserva mentale, buona fede, delibazione, civile (2009-07-23)

Presidente Luccioli – Relatore Felicetti

(omissis)

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale ecclesiastico interdiocesano Salernitano – Lucano, con sentenza 29 marzo 2003, dichiarava la nullità del matrimonio – per esclusione della fedeltà da parte della moglie – celebrato il omissis fra M.C. e S.M.. Tale sentenza veniva confermata dal Tribunale ecclesiastico regionale campano e dichiarata esecutiva in data 1 giugno 2004 dal Supremo Tribunale della Signatura Apostolica. Il M. chiedeva quindi alla Corte di appello di Salerno la delibazione della sentenza. La convenuta si costituiva opponendosi e deducendo la contrarietà della delibazione all’ordine pubblico, trattandosi di riserva mentale unilaterale. La Corte di appello, con sentenza depositata il 24 novembre 2005, rigettava la domanda, non emergendo dal processo ecclesiastico che il M. fosse a conoscenza della riserva mentale o fosse in grado di conoscerla. Avverso tale sentenza il M. ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato alla S. il 16 febbraio 2006, formulando un unico motivo. La S. resiste con controricorso notificato il 18 marzo 2006.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 65 e segg. della legge n. 218 del 1995, in relazione all’art. 797 c.p.c., come modificato dalla legge n. 121 del 1985. Si deduce al riguardo che la Corte di appello ha negato la delibazione della sentenza ecclesiastica in quanto la riserva mentale della S., relativamente ad uno dei “bona matrimonii”, non era conosciuta dall’odierno ricorrente, senza considerare che la domanda di delibazione era stata proposta proprio dall’odierno ricorrente, coniuge in buona fede che non aveva dato causa alla nullità del matrimonio. Infatti, tutelando il principio dell’affidamento il coniuge incolpevole della nullità, a costui va riconosciuto il diritto di optare fra la conservazione del rapporto, facendo valere il suo affidamento incolpevole, ovvero la declaratoria della sua invalidità, agli effetti civili, di un matrimonio rivelatosi non corrispondente, nel suo contenuto spirituale, a quello che riteneva di contrarre.

Il ricorso è fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei “bona matrimonii” (che nella specie è l’esclusione dell’obbligo di fedeltà), può trovare ostacolo nell’ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile) all’altro coniuge, alla stregua dell’inderogabile principio della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole.

Tale principio, peraltro, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto, ed è, quindi, rivolto a tutelare detto valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell’altra parte.

Ne consegue che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei “bona matrimonii” non può trovare ostacolo nell’ordine pubblico ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile dall’altro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell’altro coniuge a chiedere la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d’Appello. In tale senso si è costantemente già espressa questa Corte (Cass. 28 gennaio 2005, n. 1822; 1 aprile 2004, n. 6371; 30 maggio 2003, n. 8764; 28 marzo 2001, n. 4457) e sulla base di tale principio, che in questa sede va riaffermato, il ricorso deve essere accolto.

La sentenza va pertanto cassata, con rinvio – anche per le spese del giudizio di cassazione – alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che farà applicazione del su enunciato principio e procederà ad accertare la sussistenza anche delle altre condizioni previste dalla legge per la delibazione. Ciò ai sensi dell’art. 797 c.p.c. vigente all’epoca dell’entrata in vigore della legge n. 121 del 1985, non abrogato dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 73, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non idonea, in forza del principio concordatario accolto dall’art. 7 Cost. (comportante la resistenza all’abrogazione da parte di leggi ordinarie delle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali) a spiegare efficacia sulle disposizioni dell’Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le cui disposizioni – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso riferimento all’applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., (così l’art. 4 del protocollo addizionale, in relazione all’art. 8 dell’Accordo).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

Corte Costituzionale ordinanza 191 del 2009 Risarcimento diretto, corte costituzionale, assicurativo (2009-07-28)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita’ costituzionale degli artt. 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promossi dal Giudice di pace di Macerata nel procedimento vertente tra … e la … Assicurazioni s.p.a. ed altro con ordinanza del 16 settembre 2008 e dal Giudice di pace di Milano nel procedimento vertente tra … e la Lloyd Adriatico s.p.a. (ora Allianz s.p.a.) con ordinanza del 21 maggio 2008, iscritte ai nn. 44 e 45 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 giugno 2009 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di giudizio promosso per il risarcimento del danno subito da un soggetto trasportato sull’autoveicolo condotto dal convenuto, il Giudice di pace di Macerata, con ordinanza del 16 settembre 2008 (reg. ord. n. 44 del 2009), ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 24 e 76 della Costituzione;

che il giudice a quo riferisce che la convenuta societa’ di assicurazioni, sostenendo l’assenza di responsabilita’ in capo al vettore, proprio assicurato, ha chiesto sollevarsi questione di legittimita’ costituzionale del citato art. 141, nella parte in cui prevede il risarcimento a carico della compagnia assicuratrice del vettore indipendentemente dalla responsabilita’ di questo;

che il rimettente osserva che, in base alla nuova normativa, il danneggiato non puo’ rivolgere le richieste risarcitorie nei confronti del responsabile del danno e della sua compagnia, secondo i canoni classici e tipici della responsabilita’ civile (salvo l’ipotesi di caso fortuito), ma deve rivolgersi contro l’assicuratore del vettore, indipendentemente da ogni accertamento di responsabilita’ di quest’ultimo; che tale disciplina contrasterebbe con la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo, che prevede l’esperibilita’ di azione diretta del danneggiato contro l’impresa che assicura il responsabile civile, con partecipazione di quest’ultimo alla causa;

che l’art. 141 del Codice delle assicurazioni lederebbe il diritto di difesa della compagnia assicurativa del vettore, la quale non potrebbe efficacemente tutelarsi, «non potendo disporre di elementi idonei a dimostrare l’esclusiva responsabilita’ dell’altro conducente e a far scattare la inoperativita’ del caso fortuito»;

che il decreto legislativo n. 209 del 2005 e’ stato emanato dal Governo su legge delega del Parlamento esorbitando dai criteri direttivi fissati dalla legge delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita’ della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001), in assenza di preventivo parere del Consiglio di Stato, al quale era stato sottoposto uno schema di decreto legislativo parzialmente diverso da quello poi emanato e, sopratutto, assolutamente privo delle norme relative al risarcimento diretto; mentre il Governo avrebbe dovuto sottoporre nuovamente al Consiglio di Stato il Codice, onde ottenere un nuovo parere;

che, in punto di rilevanza, il rimettente assume che il giudizio non puo’ essere deciso indipendentemente dalla soluzione della questione di costituzionalita’, la quale costituisce una vera e propria questione pregiudiziale;

che nel giudizio incidentale di legittimita’ costituzionale e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilita’ e l’infondatezza nel merito della questione sollevata;

che, nel corso del giudizio promosso da D.T., danneggiato per il risarcimento dei danni subiti in incidente stradale avvenuto il 26 giugno 2007, il Giudice di pace di Milano, con ordinanza depositata il 21 maggio 2008 (reg. ord. n. 45 del 2009), ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.;

che il rimettente riferisce che l’attore ha intrapreso l’azione diretta contro la propria compagnia assicuratrice e che quest’ultima, costituendosi, ha chiesto di chiamare in causa il responsabile del sinistro al fine di assumerne l’interrogatorio formale; che il D. T. non si e’ opposto, sostenendo, peraltro, la sussistenza del relativo onere in capo alla convenuta;

che la disciplina del risarcimento diretto, prevista dall’art. 149 del Codice delle assicurazioni, contrasta, secondo il giudice a quo, con l’art. 76 Cost., perche’ la legge delega (art. 1, comma 1, della legge n. 229 del 2003) in nessun punto autorizzava a stravolgere la normativa concernente l’azione risarcitoria ex artt. 2043 e 2054 del codice civile;

che, inoltre, essendo preclusa la partecipazione alla lite del responsabile civile, si determina – rileva il rimettente – un diverso trattamento processuale rispetto ad altri danneggiati che possono agire contro il responsabile civile, con compressione del diritto di azione e difesa del danneggiato; che il rimettente assume che la questione, oltre che non manifestamente infondata, e’ rilevante ai fini del decidere;

che nel giudizio incidentale di legittimita’ costituzionale e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilita’ e, nel merito, l’infondatezza della questione sollevata.

Considerato che il Giudice di pace di Macerata (reg. ord. n. 44 del 2009) dubita della legittimita’ costituzionale dell’art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui, disciplinando l’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore, non prevede l’accertamento di responsabilita’ di quest’ultimo nella produzione del sinistro, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto la compagnia assicuratrice del vettore «non potendo disporre di elementi idonei a dimostrare l’esclusiva responsabilita’ dell’altro conducente e a far scattare la inoperativita’ del caso fortuito»; nonche’ dell’art. 76 Cost., per assenza del parere del Consiglio di Stato;

che il Giudice di pace di Milano (reg. ord. n. 45 del 2009) dubita della legittimita’ costituzionale dell’art. 149 dello stesso d.lgs. n. 209 del 2005, nella parte in cui disciplina il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, per violazione dell’art. 76 Cost., per aver esorbitato della delega contenuta nell’art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita’ della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001), operando una revisione della normativa concernente l’azione risarcitoria ex artt. 2043 e 2054 del codice civile; dell’art. 3 Cost., per aver creato, precludendo la partecipazione alla lite del responsabile civile, un diverso trattamento processuale con altri danneggiati; nonche’ dell’art. 24 Cost., per aver compresso, precludendo la partecipazione alla lite del responsabile civile, il diritto di azione e difesa del danneggiato;

che i due giudizi, contestando sostanzialmente la legittimita’ costituzionale delle azioni, che, come configurate dai nuovi artt. 141 e 149, precludono l’accertamento della responsabilita’ del sinistro, e, in ultima analisi, l’azione contro il responsabile civile e la di lui assicurazione, devono essere riuniti, per essere decisi con unica pronuncia;

che il Giudice di pace di Macerata omette di motivare in ordine alle ragioni dell’asserito contrasto della nuova disciplina con i parametri costituzionali invocati, con la conseguente manifesta inammissibilita’ della questione per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza (ordinanze n. 35 del 2009 e n. 313 del 2008);

che, relativamente al contrasto con l’art. 24 Cost., l’ordinanza non qualifica il rapporto in base al quale la compagnia assicuratrice del vettore liquida il danno per conto dell’impresa del responsabile civile, la quale puo’ intervenire nel giudizio consentendo l’estromissione della prima, e contro la quale la prima puo’ agire in rivalsa;

che, con riguardo al denunciato contrasto con l’art. 76 Cost., non vi e’ motivazione alcuna, in relazione al procedimento di formazione legislativa, della necessita’ di un nuovo parere del Consiglio di Stato su uno schema di decreto legislativo al quale, nell’esercizio della funzione legislativa delegata di «riassetto» della materia, siano state apportate modifiche migliorative che tuttavia non abbiano prodotto radicali mutamenti;

che anche l’ordinanza del Giudice di pace di Milano e’ manifestamente inammissibile non avendo i giudici rimettenti esperito il doveroso tentativo «di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa impugnata, nel senso cioe’ che essa si limita a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilita’ di far valere i diritti secondo i principi della responsabilita’ civile dell’autore del fatto dannoso» (ordinanza n. 441 del 2008);

che la possibilita’ di dare un’interpretazione della nuova normativa conforme ai principi costituzionali, infirma anche la denunciata violazione dell’art. 76 Cost., non essendo riconoscibile il prospettato stravolgimento del sistema, in violazione della legge delega;

che l’ordinanza di rimessione e’ motivata in modo insufficiente con riguardo alla rilevanza (ordinanze n. 15, n. 79, n. 91 e n. 96 del 2009) ed alla non manifesta infondatezza (ordinanze n. 35 del 2009 e n. 313 del 2008), dal momento che il rimettente si sottrae all’obbligo di spiegare in che modo la ritenuta discriminazione tra danneggiati influisca sulla specifica questione su cui egli dichiara di esser preliminarmente chiamato a decidere, quella dell’ammissibilita’ della chiamata in causa del responsabile civile per ammetterne l’interrogatorio formale a richiesta della compagnia assicuratrice convenuta. Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita’ delle questioni di legittimita’ costituzionale degli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevate, in riferimento agli articoli 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Macerata e dal Giudice di pace di Milano, e da quest’ultimo anche in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2009.

Il cancelliere: Fruscella

Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 26 maggio – 24 giugno 2009, n. 14812 Avvocati, ordini professionali (2009-07-21)

Presidente Carbone – Relatore Spirito

Ricorrente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

Svolgimento del processo

L’avv. Tizio ha proposto nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli domanda di risarcimento del danno, per non avere il convenuto assunto le iniziative di sua competenza (in particolare, per non avere aperto un procedimento disciplinare) volte ad evitare il protrarsi delle condotte (ritenute deontologicamente scorrette) degli avv.ti Caio e Sempronio e per avere rilasciato ai medesimi avvocati pareri di congruità sulle parcelle da questi presentate al fine di munirsi di decreti ingiuntivi, nonostante il Consiglio fosse a conoscenza dell’insussistenza delle ragioni creditorie sottese all’emissione dei decreti.

Il giudice di primo grado ha declinato la propria giurisdizione, ritenendo che l’attore vantasse un mero interesse legittimo a che il Consiglio adottasse provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.

La Corte d’appello di Napoli, invece, ha sostenuto la giurisdizione del G.O. sul presupposto che l’attore ha domandato il risarcimento del danno causato da un mero comportamento omissivo del Consiglio e non da un provvedimento.

Propone ricorso per cassazione il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli a mezzo di un unico motivo, con il quale sostiene che la causa debba essere attribuita alla giurisdizione del G.A. Si difende con controricorso l’avv. Tizio, il quale, incidentalmente, formula istanza di regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Motivi della decisione

I ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti.

Il Consiglio dell’Ordine sostiene che la sentenza, pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie dedotta in giudizio dall’atto, avrebbe erroneamente ammesso la propria giurisdizione, ritenendo che nella specie si verterebbe su meri comportamenti omissivi e commissivi del Consiglio stesso e che l’avv. Tizio non sia munito di tutela demolitoria e/o conformativa da far valere innanzi al G.A. Sostiene, invece, che si sarebbe al cospetto di interessi legittimi pretensivi del privato, che ricadono, per loro intrinseca natura, nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Il ricorso è fondato.

È incontroverso che (come la stessa sentenza precisa) l’avv. Tizio imputa al Consiglio dell’Ordine, per un verso, di non avere assunto l’iniziativa disciplinare nei confronti di altri professionisti e, per altro verso, di aver rilasciato a questi stessi pareri di congruità sulle parcelle presentate, al fine di conseguire il decreto ingiuntivo.

Venendo al primo profilo della domanda, sbaglia il giudice nel ritenere che il professionista che lamenti il danno da mancato esercizio dell’azione disciplinare si trovi al cospetto di un mero comportamento della P.A., estraneo all’esercizio della pubblica funzione.

A riguardo, occorre ricordare che nel sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l’agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario solo in casi marginali, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l’azione della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto (Cass. sez. un. 13 giugno 2006, n. 13659).

Nella specie, invece, il professionista vanta un mero interesse legittimo a che il Consiglio dell’Ordine (organo di natura pacificamente amministrativa) eserciti l’azione disciplinare nei confronti dei suoi colleghi; sicché il risarcimento preteso in relazione al mancato esercizio della funzione pubblica trova tutela innanzi al G.A.

Quanto all’altro profilo della pretesa (il risarcimento del danno conseguente al rilascio del parere di congruità sulle parcelle presentate da colleghi per munirsi del decreto ingiuntivo) questa Corte ha già avuto modo di spiegare che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, la controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere (da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del quantum) è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria (Cass. sez. un. 13 marzo 2008, n. 6534; per la giurisdizione, invece, del G.O. nel sistema vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, cfr. Cass. sez. un. 27 gennaio 2009, n. 1874).

In conclusione, deve essere pronunziato il seguente principio:

la controversia instaurata dall’avvocato nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (ente pubblico non economico), tendente a conseguire il risarcimento del danno che l’attore assume essere conseguenza del mancato esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di suoi colleghi, nonché dell’avvenuto rilascio del parere di congruità sulle parcelle professionali in favore di quei colleghi stessi, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi, nel primo caso, della contestazione del mancato esercizio di una funzione pubblica, nel secondo caso dell’impugnazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica la valutazione di congruità del quantum.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

L’istanza di regolamento di giurisdizione, incidentalmente proposta dall’avv. Tizio, deve essere dichiarata inammissibile.

La particolarità e la parziale novità della questione trattata consiglia l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti innanzi al Tribunale amministrativo competente. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.