Giudice di Pace di Pozzuoli 15 luglio 2009 Sinistri, azione diretta, danneggiato, non risarcimento, inammissibilità (2009-07-17)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.7603/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:

Risarcimento danni da circolazione stradale.

T R A

(…) Carmela, nata a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (Tizio) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTRICE

E

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…); CONVENUTA-CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per l’attrice: acclarare la mancanza di qualsiasi responsabilità a suo carico in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condannare la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 1.030,00, comprensiva di sosta tecnica, interessi e rivalutazione, oltre spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Carmela, con atto di citazione ritualmente notificato il 16/10/08 alla S.p.A. (ZETA) la conveniva innanzi a questo Giudice, affinché – previa declaratoria della sua mancanza di qualsiasi responsabilità nella produzione del sinistro avvenuto il 23/12/07 in Pozzuoli (NA) alla Via Monteruscello, in occasione del quale l’auto (…) tg.(…) di sua proprietà, veniva investita dal veicolo (…) tg.(…) di proprietà di (Caio ) ed assicurato con la Spa (Ypslon) – fosse condannata la medesima Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

– che in dipendenza dell’investimento, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di € 1.030,00, come da relazione tecnica prodotta;

– che il suo veicolo era assicurato per RCA presso la Spa (Zeta) che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni ex art. 149 del D.L.vo 209/05, con racc.ta a.r. n.08012410080015161 ricevuta il 21/7/08, ed inviata per conoscenza anche alla Spa (Ypslon) con raccomandata a.r. n.08012410080015162 ricevuta il 21/7/08, non vi provvedeva.

Instauratosi il procedimento, risultata contumace la convenuta Spa (Zeta), veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 29/6/09, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi inammissibile nei confronti dell’impresa di assicurazione della presunta danneggiata alla luce dell’art. 149 del D.L.vo 209/05 (Risarcimento diretto).

La procedura di risarcimento diretto di cui si è avvalsa l’attrice (art. 149 del D.L.vo 209/05), opera unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; riguarda solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applica solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139.

Detta procedura, costituisce un’alternativa alla disciplina “ordinaria” di cui all’art. 144 CdA.

Infatti, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 205 e del 13 giugno 2008, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 141 e 149 del CdA sollevate dai GdP di Pavullo e Montepulciano. Essa Corte non ha ritenuto infondate le questioni sollevate ma, si è limitata a dettare il criterio dell’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, alla quale il giudice di merito si deve attenere.

Secondo la Corte, le norme di cui agli articoli 141 e 149 del CdA vanno interpretate nel senso che, esse si limitano a rafforzare la posizione del danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.

La Corte ha, difatti, suggerito l’interpretazione costituzionalmente orientata in riferimento all’impugnazione delle norme fatte dai giudici remittenti nella parte in cui “escluderebbero che il trasportato o danneggiato possono agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli artt.1917, 2043 e 2054 del codice civile”.

Detta interpretazione costituzionalmente orientata è stata ribadita dalla stessa Corte Costituzionale con Sentenza n.180 del 10/06/09 e Ordinanza n.191 del 26/6/09.

In detta sentenza, la Corte ha precisato che l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà e, quindi, un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno.

E’, quindi, del tutto evidente che, ogni altra interpretazione della normativa di cui agli articoli 141 e 149 del CdA, nel senso che tali norme, anziché limitarsi ad aggiungere nuove e semplificate azioni al danneggiato, lo avrebbero privato della generale azione diretta prevista in sede comunitaria come livello di tutela minimale, non ha incontrato il favore della Corte.

Tale autorevole interpretazione non fa che confermare l’orientamento sinora maggioritario della giurisprudenza di merito, che proprio nel senso di quell’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa del D.L.vo 209 del 2005 va ritenendo che, nel sistema del Codice delle assicurazioni, al danneggiato non sia stata affatto tolta la generale azione diretta ex 144 ma, siano state in realtà aggiunte le due speciali azioni ex 141 e 149 ultimo comma.

Pertanto, alla luce delle ordinanze e della sentenza della Corte Costituzionale, una volta esperita infruttuosamente la procedura stragiudiziale nei confronti della propria compagnia di assicurazione (art. 149) e di quella del vettore (art. 141) – in caso di mancata comunicazione di motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148, o di mancato accordo, il danneggiato PUO’ proporre l’azione giudiziale di cui all’articolo 145, comma 2, NEI SOLI confronti della propria compagnia di assicurazione o di quella del vettore.

Infatti, in applicazione della norma di cui all’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale del c.c. che dispone: nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore, l’interpretazione letterale della norma di cui agli articoli 141 e 149 esclude la legittimazione passiva del responsabile civile rispetto alla pretesa creditoria del danneggiato nei confronti della propria compagnia di assicurazione e di quella del vettore.

Il significato letterale del verbo PUO’ di cui all’art. 149, si deve interpretare nel senso che il danneggiato non è obbligato a proporre l’azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia d’assicurazione ma, può, in alternativa, (con un’interpretazione costituzionalmente orientata) scegliere, ex articolo 144, di evocare in giudizio la compagnia del responsabile civile e quest’ultimo quale litisconsorte necessario.

In assenza di espresse modifiche, non appare dubitabile che il danneggiato ha la facoltà di agire in giudizio nei soli confronti del danneggiante (avendolo, però, preventivamente messo in mora) o congiuntamente con la sua compagnia d’assicurazione, ai sensi degli articoli 2043 e 2054 c.c.

Una volta intrapreso il percorso risarcitorio di cui agli articoli 149 e 141 citando in giudizio la propria compagnia di assicurazione o quella del vettore, non si può estendere l’azione al responsabile civile perché gli articoli citati non lo prevedono.

La presenza del responsabile civile nel giudizio diretto e nel giudizio nei confronti della Compagnia di assicurazione del terzo trasportato, lungi dal semplificare, avrebbe l’effetto di complicare l’iter processuale. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il convenuto spieghi domanda riconvenzionale, oppure chieda la chiamata in garanzia del proprio assicuratore, oppure chieda la sua estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e la condanna alle spese di giudizio, in forza, proprio, dell’art. 149 che, si ripete, lo esclude.

La legittimazione passiva del responsabile civile all’interno dell’azione diretta e dell’azione del terzo trasportato, contro l’intenzione del legislatore, vanificherebbe la finalità della norma ed anzi, porterebbe a procrastinare la durata dei processi e, ciò, in contrasto con l’esigenza di garantire la celerità e concentrazione del giudizio prevista dall’articolo 111 della Costituzione.

Nel giudizio intrapreso nei soli confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, il Giudice dovrà solo verificare:

– che il sinistro si sia verificato tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;

– che il danneggiato non sia responsabile in tutto o in parte del sinistro, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del DPR 18/07/06 n.254 di attuazione dell’articolo 150 del codice delle assicurazioni e della tabella di cui all’allegato A – (cosa che ha fatto la compagnia di assicurazione del danneggiato in forza dell’obbligo di legge che le attribuisce il potere/dovere di sostituirsi alla compagnia del danneggiante e, quindi, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento ha dato immediata comunicazione all’impresa del responsabile civile affinché quest’ultima verificasse, con il suo assicurato, le modalità di accadimento del sinistro).

Dalle opportune verifiche si è riscontrata una responsabilità e/o corresponsabilità della propria assicurata e, pertanto, la compagnia di assicurazione della presunta danneggiata glie ne ha dato comunicazione (Cfr. lettera (Zeta) del 26/5/08 in atti attrice).

In questo caso, all’attrice le era impedita l’azione di cui all’art. 149 che, si ripete, può essere azionata solo se il danneggiato non sia responsabile in tutto o in parte del sinistro, mentre avrebbe potuto/dovuto azionare l’azione di cui all’articolo 144 del D.L.vo 209/05.

Anche se il comma 6 dell’art. 149 del CdA prevede che in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione, ciò non di meno, questo comma va coordinato con i comma precedenti che dispongono che la procedura si applica al conducente “non responsabile” e che l’impresa è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del “responsabile”.

Pertanto, se vi è dubbio sulla responsabilità esclusiva del presunto danneggiante, l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del presunto danneggiato non può essere azionata.

Non essendovi altre parti costituite non vi è pronuncia sulle spese del procedimento.

La sentenza non è esecutiva in quanto la disciplina dell’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l’unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Carmela nei confronti della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

dichiara la domanda inammissibile;

nulla per le spese del procedimento;

3) sentenza non esecutiva.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 15 luglio 2009 al n. 2143 del Mod.16.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

Cassazione civile, sez. tributaria, 07.07.2009 n. 15862 Fondo patrimoniale, tributi, famiglia (2009-07-16)

La Sezione tributaria

Svolgimento del processo

T.V. e L.R., coniugi in regime di comunione legale, propongono ricorso per Cassazione, in base a due motivi, nei confronti della Ge.Ri.Co S.p.A. avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha rigettato l’appello da essi proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto la loro opposizione contro l’esecuzione promossa dall’esattore, per un debito tributario del T., su un immobile di loro proprietà conferito in fondo patrimoniale prima della formazione del ruolo.

Resiste con controricorso la Gest Line S.p.A., già Ge.Ri.Co S.p.A..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. – Con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, i ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deducono l’opponibilità del fondo patrimoniale anche ai debiti tributari sorti posteriormente alla sua costituzione. Negano che tali debiti possano ritenersi contratti per sopperire ai bisogni della famiglia ed assumono che il momento genetico dell’obbligazione tributaria sia quello della formazione del ruolo. Censurano pertanto la sentenza impugnata, che tale opponibilità ha negato, ritenendola limitata alle sole obbligazioni derivanti da contratto e non anche riferibile alle obbligazioni legali.

1. – Il mezzo è fondato, nei termini di seguito precisati.

Va premesso che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (Cass. 8991/03, 12998/06), di talchè risulta senz’altro erronea la sentenza impugnata ove ha ritenuto di eludere il divieto di esecuzione sui beni del fondo di cui all’art. 170 c.c. sulla base della natura legale e non contrattuale dell’obbligazione tributaria azionata in via esecutiva.

Facendo, dunque, corretta applicazione dei principi, va accertato, in punto di fatto, se il debito de quo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia, considerato che, se è vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ancora Cass. 12998/06), che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni.

L’accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito (Cass. 11683/01, 12730/07). Quanto ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, la giurisprudenza in prevalenza accoglie un parametro negativo, affermando che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 5684/06). A tali principi si atterrà il giudice di rinvio, con l’avvertenza, tuttavia, che anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorchè appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare.

E’ invece irrilevante – in questa sede, qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. 3251/96, 4933/05).

2. – La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, perchè, applicando i principi di diritto sopra enunciati, valuti se il debito nella fattispecie azionato possa ricondursi alle necessità della famiglia, tenendo conto che il divieto di esecuzione forzata di cui all’art. 170 c.c. essendo la sua efficacia anche ai crediti sorti prima della costituzione del fondo ferma restando in questo caso la possibilità per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l’inefficacia nei propri confronti dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale (Cass. 3251/96, 4933/05).

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 8 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2009

Legge 18 giugno 2009, n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 – Supplemento ordinario n. 95

fonte: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm

Capo I

INNOVAZIONE

Art. 1.

(Banda larga)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell’articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell’individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l’approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell’85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.

2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell’ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie.
3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell’uso dello spettro radio al fine di favorire l’accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.
4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell’esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
5. All’articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l’ente proprietario della strada».

6. All’articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».

7. Le disposizioni dell’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.

Capo II

SEMPLIFICAZIONI

Art. 2.

(Società di consulenza finanziaria)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l’articolo 18-bis è inserito il seguente:

«Art. 18-ter. – (Società di consulenza finanziaria). – 1. A decorrere dal 1º ottobre 2009, la riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
3. Nell’albo di cui all’articolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo».

Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell’articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – (Chiarezza dei testi normativi). – 1. Il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all’aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell’articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l’adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici».

Art. 4.

(Semplificazione della legislazione)

1. All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:
«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l’abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970»;
b) il comma 16 è abrogato;
c) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale»;
d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

«18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi»;
e) al comma 19, le parole: «una Commissione parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la