Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1058/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere, relatore

Angelo Gabbricci Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 348/96, proposto da Berti Roberta, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Sartori e Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in Venezia, S. Croce n. 205, come da procura a.l. a margine del ricorso;

CONTRO

Il Comune di Villabartolomea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Biondaro e Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso il secondo in Venezia, San Polo, n. 3080/L, come da delibera della G.M. n. 1 del 9.01.96 di autorizzazione a resistere e procura a.l. a margine del ricorso,

per l’annullamento

della delibera della G. M. n. 645 del 6.11.95 recante dispensa dal servizio, con decorrenza 16.11.95, per inidoneità alle mansioni, di Berti Roberta, nonché di ogni altro atto procedimentale presupposto o conseguente.

Visto il ricorso, notificato il 4.01.96 e depositato presso la segreteria l’1.02.96, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Villabartolomea, depositato il 22.02.96;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 marzo 2009 (relatore il Consigliere Italo Franco) l’avv. Antonio Sartori per la ricorrente e l’avv. Pinello perla P.A. resistente.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

FATTO

Assunta in qualità di “operatrice scolastica” alle dipendenze del Comune di Villabartolomea nel marzo 1988, la Sig.ra Berti veniva, in prosieguo di tempo, colpita da patologie interessante la colonna vertebrale, tali da provocare stati acuti di malattia per il protrarsi di sforzi prolungati, e assenze per infermità dal 1° ottobre 1992 al 30 giugno 1993. Sottoposta a visita medica per verificarne l’idoneità al servizio (il 17.05.95), la stessa veniva riconosciuta dal collegio medico “Non idonea alla mansione di operatrice scolastica: si ritiene meglio collocabile in mansioni che non prevedano sforzi fisici prolungati nell’arco della giornata”.

Seguiva la delibera della G.M. n. 645 del 6.11.95 con la quale la Berti veniva dispensata dal servizio per motivi di salute dal 16.11.95, sul presupposto del menzionato esito della visita medica, e sull’assunto che “non esiste la possibilità di destinare la dipendente… con mansioni diverse possibilmente affini a quelle già svolte conservandole la medesima qualifica funzionale e che non è possibile ricorrere al mutamento delle mansioni della dipendente… collocandola nella qualifica funzionale inferiore… e con applicazione ex art. 21.4 CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995”.

Contro tali determinazioni insorge l’interessata con il ricorso in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:

1) incompetenza, dovendosi ritenere che spettasse al Sindaco l’adozione del provvedimento;

2) violazione degli art. 7, 8 e ss. della l. n. 241/90, sul rilievo che non è stato comunicato l’avvio del procedimento di dispensa, impedendosi così l’interlocuzione del privato nell’esercizio del potere discrezionale amministrativo e la partecipazione al procedimento, senza addurre ragioni di celerità del medesimo, con violazione anche di principi costituzionali in tema di diritto al lavoro;

3) violazione dell’art. 233 del r.d. 3.03.34 n. 38, dell’art. 11 d.p.r. 25.06.83 n. 347, dell’art. 56 d.p.r. 13.05.87 n. 268, degli art. 129 e 130 d.p.r. 10.01.57 n. 3, assumendosi che, essendo il procedimento iniziato prima dell’entrata in vigore del CCNL 6.07.95, trova applicazione la normativa anteriore, e che non è stato seguito il procedimento disciplinato negli invocati art. 129 e 130, in quanto non è stato indicato il motivo della visita medica né il termine per proporre osservazioni;

4) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art. 21 CCNL, sul rilievo che erroneo è il riferimento all’art. 21 CCNL citato, inapplicabile ratione temporis, e che, anche volendolo applicare, occorreva attendere il trascorrere del c.d. periodo di comporto;

5) violazione dell’art. 3 della l. n. 24190, assumendosi che la motivazione del provvedimento di dispensa è soltanto apparente e apodittica, poiché nulla si dice circa la possibilità di adibirla a mansioni diverse, né alle disponibilità nella pianta organica, contro le stesse indicazioni del collegio medico;

6) eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione di legge, rilevandosi la contraddittorietà con il precedente O.S. con il quale era stata adibita alla sorveglianza degli alunni, e poi sostanzialmente proseguendosi nella scia dei rilievi mossi con la precedente censura.

Resiste l’amministrazione, eccependo: che non viene indicata la norma che attribuirebbe al Sindaco la competenza; che non si applicano gli art. 7 ss. essendo il procedimento iniziato su istanza della ricorrente; il CCNL si applica dal l’1.06.94; una volta accertata l’inidoneità, la P.A. ha l’obbligo di procedere; l’unico posto disponibile in pianta organica (aiuto-cuoco) era stato rifiutato dalla ricorrente.

L’efficacia della delibera impugnata è stata a suo tempo sospesa dalla Sezione con ordinanza cautelare.

All’udienza del 19 marzo 2009 i difensori comparsi hanno insistito sulle rispettive tesi, dopo di che la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Come si desume dalla narrativa in fatto che precede, l’odierna ricorrente è stata dispensata dal servizio per motivi di salute sulla scorta dell’esito della visita medica collegiale, vale a dire della accertata inidoneità della stessa allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza. Peraltro, come pure riportato più addietro, il collegio medico aveva altresì affermato: “si ritiene meglio collocabile in mansioni che non prevedano sforzi fisici prolungati nell’arco della giornata”.

Se ciò è vero, se ne deduce che, al fine di verificare la legittimità del provvedimento di dispensa, determinante si rivela la questione –oggetto di censura- se la P.A. resistente abbia debitamente istruito l’affare, onde accertare se nella pianta organica fosse, in concreto, reperibile un altro posto della stessa qualifica funzionale (o affine, per tipo di mansioni), comunque comportante la non esposizione a sforzi fisici prolungati, dove potere collocare la dipendente risultata inidonea allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza. Tanto, del resto, prescrive l’art. 129 del T.U. sul pubblico impiego statale, in combinato disposto con l’art. 71 (d.p.r. n. 3/57, da sempre punto di riferimento, specialmente nella materia in questione, per le discipline anche contrattuali degli altri comparti del pubblico impiego).

Vero è che, nella delibera in contestazione, si dice che non esiste la possibilità di destinare la dipendente allo svolgimento di mansioni affini a quelle della qualifica rivestita, ecc. Ma, sul punto, non si può non convenire con la ricorrente che si tratta di motivazione, al tempo stesso, apodittica e apparente. In effetti, si tratta di una mera affermazione non confortata da nessun elemento, nessun dato o riferimento a specifici settori di lavoro all’interno della struttura organizzativa dell’ente comunale. Tali espressioni manifestano palesemente che non si è svolta alcuna seria istruttoria al riguardo: quanto meno, non se ne dà conto nel corpo della delibera con la quale è stata disposta la dispensa, né alcun elemento in tal senso è stato addotto in sede giudiziale, con riferimento ai posti esistenti nella pianta organica depositata dalla difesa avversaria.

Né è dato rintracciare alcun elemento, negli atti del procedimento, concernente l’asserita (ma indimostrata) circostanza che la ricorrente avrebbe rifiutato il posto di aiuto-cuoco

In concreto, non è dato comprendere le ragioni del mancato reperimento di un posto tale da essere compatibile con le condizioni fisiche della ricorrente, malgrado che, come la stessa ha evidenziato nel ricorso, essa fosse stata utilizzata nella mansione di sorveglianza degli alunni.

Le succinte considerazioni fin qui svolte mostrano che le censure svolte con il quinto e il sesto mezzo di impugnazione appaiono sorrette da adeguate ragioni. Le stesse si manifestano dunque, fondate e assorbenti di ogni altra censura.

Di conseguenza, per le ragioni su esposte, il ricorso si manifesta fondato e va, pertanto, accolto. Per l’effetto, è annullato il provvedimento di dispensa impugnato.

Possono, tuttavia, compensarsi integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie. Per leffetto, è annullato il provvedimento impugnato.

Compensa fra le parti le spese e onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 19 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

DECRETO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

Art. 26, L. 6/12/1971, n. 1034

così come modif. art. 9 L. 205/00
Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 348/1996

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1057/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere, relatore

Angelo Gabbricci Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4176/95, proposto da Schiavon Lino, rappresentato e difeso dagli avv. Adolfo Baratto ed Eraclio Basso, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S. Marco, n. 3558, come da mandato a margine del ricorso;

CONTRO

Il comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

PER

l’annullamento del provvedimento prot. 33996 del 21.09.95, recante diniego di sanatoria della chiusura perimetrale di una tettoia destinata a bar- tavola calda.

Visto il ricorso, notificato il 4.12.95 e depositato presso la Segreteria il 2712.95, con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotte dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito nella pubblica udienza del 19 marzo 2009 – relatore il Consigliere Italo Franco- l’avv. Lena in sostituzione dell’avv. Basso per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Espone il sig. Schiavon che, dopo avere ottenuto, con atto del 19.11.94, la sanatoria (richiesta l’1.04.86) per ampliamento e ristrutturazione di un immobile adibito a bar- ristorante, con istanza del 25.02.95 richiedeva una nuova sanatoria per la chiusura della tettoia precedentemente autorizzata (chiusura realizzata, dice, nel 1993, con tenda e parete in pvc). Ma la sanatoria veniva denegata, con provvedimento in data 21.09.95, in relazione a tale manufatto, che a detta del Comune è stato realizzato successivamente al 31.12.93.

Contro tali determinazioni insorge l’interessato con il ricorso in epigrafe, deducendo con il primo motivo violazione di legge, sul rilievo che, come accade per il procedimento ordinario di rilascio del titolo edilizio, andava acquisito il parere della commissione edilizia comunale.

Con il secondo mezzo si lamenta eccesso di potere per carenza o insufficienza di motivazione, sull’assunto che il diniego di sanatoria si basa sull’esposto di una terza persona, non nominata e che si presume portatrice di un interesse personale contro l’odierno ricorrente, senza che siano stati effettuati riscontri, e che lo stesso è affatto generico, nonché contraddittorio.

Con il terzo motivo si deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà, sul rilievo che le opere inerenti all’intervento in questione sono state eseguite tutte nel 1993, come comprovano le fatture e le bolle in atti, potendosi ipotizzare che l’autore dell’esposto si sia accorto dell’abuso solo all’apertura della stagione balneare successiva, come parrebbe confermato anche dall’incertezza sulla data di ultimazione dei lavori.

Con il quarto mezzo si deduce eccesso di potere per contraddittorietà, posto che dal tenore del diniego si evince che, dalle affermazioni dell’autore dell’esposto, si desume dapprima che la chiusura della tettoia è stata effettuata nel maggio del 1994, e poi nel ”marzo-aprile” del 1994. Tale contraddittorietà avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad essere più prudente nell’emettere il provvedimento, che a maggior ragione avrebbe dovuto essere motivato in punto di epoca dell’ultimazione dei lavori.

Il ricorrente ha, quindi, depositato memoria conclusionale nella quale si afferma che il comune disattende non solo la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all’istanza, ma anche la documentazione comprovante l’epoca dei lavori, dando credito a un cittadino di cui nemmeno si rende nota l’identità.

Non si è costituita l’amministrazione comunale.

All’udienza del 19 marzo 2009 il difensore comparso ha ribadito le proprie tesi, dopo di che la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Con il provvedimento di cui è causa l’amministrazione comunale di Jesolo ha respinto la richiesta di sanatoria in relazione ad una parte degli abusi (la chiusura della tettoia), e non, invece, in relazione alla realizzazione di magazzini, effettuati nello stesso luogo. Ora, nel denegare parzialmente la sanatoria, e, segnatamente, nel motivare, l’amministrazione poggia le sue determinazioni esclusivamente sull’esposto di una terza persona che si dice “informata dei fatti”, senza altro aggiungere o specificare, la quale si esprime, peraltro, alquanto contraddittoriamente.

Più precisamente, viene in primo luogo richiamato il rapporto di sopralluogo della polizia municipale (redatto in data 2.08.94) dove si rileva l’avvenuta chiusura della tettoia, senza nessun riferimento alla data di detta chiusura. Più avanti si aggiunge: “visto l’esposto di persona informata sui fatti nel quale viene dichiarato che la chiusura della tettoia è stata effettuata nel maggio 94”; subito dopo si afferma –così si legge nel provvedimenti impugnato-: visto il verbale di sommarie informazioni assunte dalla P.M. “da persona informata sui fatti, dal quale si riscontra che i tamponamenti laterali e la parte di ingresso della tettoia risultano ultimati nei primi mesi del 1994 (marzo – aprile).

Da ciò si trae subito dopo la conclusione: “ritenuto che l’installazione della chiusura perimetrale della tettoia sia avvenuta in data posteriore al 31.12.93, termine ultimo previsto dall’art. 39, comma 1 della L n. 724/94”. Ma detta conclusione (che è piuttosto un’illazione), sulla quale solamente è basato il diniego in discussione, poggia, in definitiva, unicamente sulle informazioni attinte da tale indeterminata persona (che si dice informata sui fatti), la quale non viene nominata, né altrimenti qualificata, Nessun riscontro, nessun elemento ulteriore è stato ricercato dall’amministrazione, cosicchè il diniego è basato su un’affermazione che ha il medesimo valore della dichiarazione fatta dal soggetto richiedente, che anzi aveva a suo tempo presentato dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa anche la data di ultimazione dei lavori. Palese, dunque, è il difetto di istruttoria che vizia il provvedimento in esame.

D’altra parte, il contenuto delle dichiarazioni rese da tale persona, si manifesta anche –coe rilevato dal ricorrente, incerta e contraddittoria in merito alla data di effettuazione dei lavori de quibus, ragion per cui anche solo sotto tale profilo le stesse non potevano considerarsi attendibili.

Sotto altro profilo non si può non rilevare che la documentazione probatoria versata in atti dal ricorrente (fatture e bolle) depone tutta a favore della tesi attorea circa l’epoca di effettuazione dei lavori, che si desumono dalle date di bolle e fatture svolti e conclusi entro il 1993.

Infine, non può non rilevarsi anche la mancata difesa in giudizio da parte dell’amministrazione comunale, e di ciò non può questo giudice non tenere conto.

Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, si manifestano fondate le censure mosse dal ricorrente all’operato del Comune. Il ricorso, di conseguenza, deve considerarsi fondato e, pertanto, va accolto. Per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato, nella parte in cui si dispone il diniego di sanatoria dell’intervento edilizio di cui è causa.

Possono, tuttavia, compensarsi tra le parti le spese e onorari di gioudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie. Per l’effetto, è annullato il diniego impugnato.

Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 19 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

DECRETO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

Art. 26, L. 6/12/1971, n. 1034

così come modif. art. 9 L. 205/00
Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 4176/95

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 445/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2465/1996, proposto da BRUNELLO MARIO, quale erede di Luigina Rossato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Foletto e Vincenzo Salerno, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

l’Unità Locale Socio Sanitaria n. 21 di Legnago in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Zanardi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;

e contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio;

il Ministero della Sanità, in persona del ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;

il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento della deliberazione n. 620 del 30 aprile 1996 di reiezione della domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo notificata il 16 maggio 1996 e del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ed ordinarie espresso nella seduta n. 184 del 14 novembre 1994.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Unità Locale Socio Sanitaria n. 21 di Legnago;

vista la memoria prodotta dal’U.L.S.S. resistente;

visti gli atti tutti di causa;

udito nella pubblica udienza del 29 gennaio 2009 – relatore il primo referendario Stefano Mielli- gli avv. Foletto e Salerno per la parte ricorrente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Il 28 giungo 1992 è deceduta la Sig.ra Luigina Rossato, infermiera professionale addetta alla sala operatoria e moglie dell’odierno ricorrente, per le complicanze terminali di un carcinoma polmonare.

Il coniuge, in data 24 maggio 1993, ha inoltrato domanda di riconoscimento della causa di servizio.

La commissione medica ospedaliera con deliberazione n. 758 del 7 giugno 1994 ha riconosciuto la dipendenza dal servizio dell’infermità.

Successivamente il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie con parere espresso nella seduta n. 184 del 14 novembre 1994, ha escluso la possibilità di un nesso eziologico tra il servizio prestato e l’infermità.

Il Direttore generale dell’Unità Locale Socio Sanitaria n. 21 di Legnago con provvedimento n. 630 del 30 aprile 1996, facendo proprie le conclusioni del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ha respinto l’istanza di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo.

Tali provvedimenti unitamente al parere espresso da Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie sono impugnati per le seguenti censure:

I) falsa applicazione della normativa vigente per l’insussistenza del carattere vincolante del parere espresso dal CPPO;

II) contraddittorietà rispetto alla prima determinazione, successiva al parere espresso dalla commissione medica locale, di riconoscere la causa di servizio;

III) travisamento dei fatti per l’omessa considerazione delle circostanze di svolgimento dell’attività lavorativa.

Si è costituita in giudizio l’Unità Locale Socio Sanitaria n. 21 di Legnago concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con la prima e la seconda censura, che possono essere esaminate congiuntamente, il ricorrente lamenta che erroneamente l’Amministrazione avrebbe motivato il diniego all’istanza richiamando per relationem il parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie contraddicendo il parere espresso dalla commissione medica locale.

Le doglianze devono essere respinte.

La giurisprudenza, anche costituzionale (cfr. Corte Cost. 21 giugno 1996 n. 209), ha avuto modo di chiarire che è frutto di un errore d’interpretazione ritenere che l’ordinamento abbia inteso offrire all’Amministrazione una pluralità di pareri di eguale valore, fra i quali esercitare una scelta motivata (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 11 luglio 2008 , n. 3487; Consiglio Stato , Sez. IV, 5 luglio 2007, n. 3832; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1769; Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8066), e che, ai fini dell’accertamento della dipendenza delle infermità e delle patologie da causa di servizio, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie esprime un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, che vede presenti professionalità mediche, giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita (non limitata soltanto agli aspetti medico-legali).

Ne discende che l’impugnata determinazione del Direttore generale è, sotto il profilo della pretesa contraddittorietà, esente da vizi logici in quanto compiutamente motivata con il richiamo al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Con il terzo motivo il ricorrente censura, infine, le conclusioni cui è pervenuto il comitato per le pensioni privilegiate sostenendo che l’organo tecnico consultivo avrebbe travisato i fatti non prendendo in considerazione fattori specifici di rischio cui la ricorrente, strumentista di sala operatoria, è stata sicuramente esposta nel corso dell’attività lavorativa per l’utilizzo di sostanze nocive.

La censura è infondata.

Infatti il parere del comitato, espressione di discrezionalità tecnica, dimostra di avere considerato specificamente sia il parere precedentemente reso dalla commissione medica ospedaliera, sia tutta la documentazione depositata, e pur non escludendo, in astratto, che il lavoro svolto nella sala operatoria possa esporre il lavoratore al contatto con sostanze potenzialmente nocive, ha escluso, nelle concrete modalità di svolgimento del servizio della ricorrente elementi specifici in grado di determinare infermità precedenti o lesioni causate dal servizio ed evolute in senso metaplastico, tali da poter essere considerati fattori causali o concausali idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica.

Deve pertanto rilevarsi che manca l’allegazione di elementi tali da rivelare profili di incongruità, travisamento o errore di fatto nel giudizio medico idonei a giustificare la richiesta di disporre consulenza tecnica d’ufficio che va quindi respinta, in quanto tale strumento non può supplire ad un onere probatorio non assolto dalla parte, almeno mediante l’allegazione di specifiche circostanze idonee ad inficiare la correttezza del procedimento applicativo delle regole tecniche fatte proprie dal citato parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

In conclusione il ricorso va respinto.

In ragione della peculiarità della controversia e della natura degli interessi coinvolti sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 29 gennaio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 2465/96

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 81/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Riccardo Savoia – Consigliere

Alessandra Farina – Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 964/2008 proposto da Giuliani Livio, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,

contro

l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

per l’annullamento

della nota del Presidente dell’ISPESL in data 18.3.2008 A00380000345/08, recante diniego all’accesso alla documentazione relativa ai progetti preliminari che l’ISPESL ha accettato di presentare per il bando relativo ai giovani ricercatori del Ministero della Salute.

Visto il ricorso, notificato il 24.4.2008 e depositato presso la segreteria il 23.5.2008 con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

visti gli atti tutti della causa;

uditi all’udienza camerale del 14 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Barichello, in sostituzione di Giuliani, e Cerillo per l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

FATTO E DIRITTO

Espone il ricorrente di aver presentato istanza di accesso, a sensi della L. n. 241/90, relativamente ai progetti preliminari che l’ISPELS ha accettato di presentare per il bando relativo ai giovani ricercatori pubblicato dal Ministero della Salute.

Con nota del 18.3.2008 il Presidente dell’ISPELS ha denegato l’accesso, adducendo, per un verso, la genericità della richiesta avanzata dall’istante, per altro verso, l’inaccoglibilità della richiesta, con riguardo ai progetti presentati, in mancanza di un interesse al riguardo facente capo al richiedente.

Con il ricorso in esame e per i motivi in esso dedotti, parte istante ha denunciato l’illegittimità del diniego, ribadendo la sussistenza del proprio interesse all’acquisizione della documentazione, da cui la domanda di annullamento del diniego opposto e la conseguente condanna dell’amministrazione intimata all’esibizione della documentazione richiesta.

Si è costituito in giudizio l’Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, la cui difesa ha ribadito la legittimità del diniego opposto, con conseguente reiezione del ricorso proposto dall’istante.

Alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il Collegio, esaminati gli atti e valutate le controdeduzioni della resistente;

rilevato che, quanto al punto 1 dell’istanza presentata dal ricorrente, il diniego di accesso è legittimo, in quanto la richiesta appare genericamente formulata, così traducendosi in un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, senza alcun specifico riferimento ad un interesse, correlato all’accesso, facente capo all’istante;

rilevato, altresì, con riguardo al punto 2 della richiesta, che non risulta operata alcuna associazione fra il progetto presentato dalla ricercatrice Gilberti (cui peraltro il ricorso non è stato notificato) e l’unità funzionale d’appartenenza della stessa, di cui il ricorrente dichiara di essere coordinatore;

che pertanto non è dato rilevare la sussistenza di un interesse personale facente capo al ricorrente, tenuto conto della natura e del contenuto del bando, rivolto ai singoli ricercatori che gestiranno in materia autonoma i fondi per la ricerca assegnati, e soprattutto del mancato collegamento di tale ricerca con l’apparato facente capo all’unità cui appartiene il ricorrente;

che, quindi, il ricorso è infondato.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 964/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it