Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1129/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario

Brunella Bruno Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi:

1) n.1580/96 proposto da Poloveri Maddalena, rappresentata e difesa dall’Avv. Ivone Cacciavillani e presso di lui elettivamente domiciliato in Strà (VE), via Piazza Marconi n.48;

CONTRO

il Comune di Arzignano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

PER

l’annullamento dell’atto sindacale 18 aprile n. 10244 di rigetto dell’istanza di condono edilizio e di ogni atto connesso e/o presupposto, compreso il parere della Commissione edilizia integrata espresso nella seduta 20.11.1995;

2) n. 2841/96 proposto da Poloveri Maddalena, rappresentata e difesa dall’Avv. Ivone Cacciavillani e presso di lui elettivamente domiciliato in Strà (VE), via Piazza Marconi n.48;

CONTRO

il Comune di Arzignano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

* del provvedimento sindacale iscritto al prot. n. 13659 (pratica abusività n.521) del 27 maggio 1996 di demolizione;
* di ogni altro atto connesso e/o presupposto;

Visto il ricorso .1580/96 notificato l’11 maggio 1996 e depositato presso la Segretaria il 27 maggio 1996, con i relativi allegati;

Visto il ricorso .2841/96 notificato il 26 settembre 1996 e depositato presso la Segretaria il 9 ottobre 1996, con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 19 marzo 2009 il Referendario Dott.ssa Brunella Bruno;

Per le parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1580/1996 la Sign.ra Poloveri Maddalena – proprietaria di un fondo sito nel Comune di Arzignano, in via Poggio di Giano n. 3 – agisce in giudizio per l’annullamento del provvedimento datato 18 aprile 1996 n.10244 di rigetto dell’istanza di condono edilizio, presentata ai sensi della L. 47 del 1985, afferente la costruzione di alcuni corpi di fabbrica adiacenti ad un edificio destinato ad attività artigianale nonché di ogni atto connesso e/o presupposto, compreso il parere della Commissione edilizia integrata espresso nella seduta del 20.11.1995.

Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono edilizio vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo la difesa della ricorrente intende far valere la violazione dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985 e succ. mod. e l’eccesso di potere per falsità del presupposto. Più in particolare, parte ricorrente adduce la formazione del silenzio-accoglimento sulla domanda di condono a motivo della decorrenza del biennio contemplato dall’art. 35 della legge 47/1985 e, conseguentemente, la illegittimità dell’operato dell’Amministrazione ravvisabile nell’adozione del provvedimento reittivo espresso essendo ormai maturato l’accoglimento tacito.

Con ulteriore motivo di ricorso il ricorrente fa valere l’eccesso di potere per difetto di motivazione.

Con ricorso iscritto al n. 2841/1996 la Sign.ra Poloveri Maddalena agisce in giudizio anche per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento sindacale iscritto al prot. n. 13659 (pratica abusività n.521) datato 27 maggio 1996 con il quale è stata ordinata la demolizione delle opere abusive.

Oltre all’illegittimità derivata per violazione di legge ed all’eccesso di potere per falsità del presupposto, la difesa della ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

* violazione di legge (art. 92 della legge regionale n.61 del 1985). Eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsità del presupposto, difetto di motivazione ed illogicità manifesta;
* violazione di legge (art. 7 della legge 23 marzo 1865 n. 2248 all. E). Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il Comune di Arzignano non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 1592/96 Tribunale ha accolto la domanda di sospensione dell’ordinanza di demolizione.

All’udienza del 19.03.2009 i ricorsi venivano trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei giudizi, peraltro richiesta dalla difesa della ricorrente, per deciderli con un’unica sentenza, attesa l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, riunione.

2. Il Collegio rileva, inoltre, la necessità, ai fini del decidere, di acquisire agli atti ulteriore documentazione e, segnatamente:

* il parere espresso dalla Commissione edilizia nella seduta del 20.11.1995;
* una relazione dettagliata, comprensiva di ogni dato e/o elemento utile e/o necessario, in ordine ai procedimenti che si sono conclusi, rispettivamente, con il rigetto della dell’istanza di condono edilizio, presentata ai sensi della L. 47 del 1985 e con l’adozione dell’ordinanza di demolizione. In particolare, a corredo della relazione si richiede l’allegazione della scheda n. 27 centro storico di Castello menzionata nella parte motiva del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono; la data in cui risulta essere stato apposto il vincolo paesaggistico- ambientale; specificazioni in ordine ai limiti all’edificabilità ed all’epoca della loro introduzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, non definitivamente pronunciando sui ricorsi di cui in premessa:

* dispone la riunione dei due giudizi;
* ordina al Comune di Arzignano di produrre la documentazione di cui alla parte motiva, in triplice copia, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione in forma amministrativa della presente decisione o dalla notifica della stessa a cura della parte più diligente;

Rinvia ogni ulteriore statuizione, inclusa quella relativa alle spese, all’udienza pubblica del 9 luglio 2009..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 19 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

DECRETO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

Art. 26, L. 6/12/1971, n. 1034

così come modif. art. 9 L. 205/00
Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 1580/96 –2841/96

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1125/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario

Brunella Bruno Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.3708/95 , proposto da Cecchinato Giorgio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Ronfini e Franco Zambelli , con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo, come da mandato a margine del ricorso;

CONTRO

il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, in persona Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia , domiciliataria ex lege;

nonché contro

la Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Provincie di Belluno, Padova, Treviso e Venezia, il persona del Sovrintendente pro tempore, non costituita in giudizio, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 27.07.1995 con il quale si annulla il nulla-osta paesaggistico rilasciato dal Sindaco nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quello impugnato.

Visto il ricorso, notificato il 22 novembre 1995 e depositato presso la Segreteria il 25 novembre 1995, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, depositato il 17 gennaio 1996;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 19 febbraio 2009 – relatore il Referendario Dott.ssa Brunella Bruno – l’Avv. Avino in sostituzione dell’avv. Zambelli e l. avv. Gasparini per il Ministero intimato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 3708/95 il Signor Cecchinato Giorgio – proprietario nel Comune di Cavaso del Tomba di un rustico diroccato in relazione al quale il ricorrente avrebbe inteso operare la demolizione e ricostruzione – ha impugnato il decreto in epigrafe indicato con cui il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha annullato il nulla osta sindacale rilasciato il 18 maggio 1995 ed ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quello impugnato.

Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali si è costituito in giudizio.

La Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Provincie di Belluno, Padova, Treviso e Venezia non si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza n. 1966/95 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato ritenendo che “il ricorso” non appariva “allo stato, privo di fondamento e che il provvedimento impugnato” era da ritenersi “produttivo di danno grave e irreparabile”.

Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di prendere le mosse dall’esame del primo motivo di ricorso con cui la difesa del ricorrente adduce la violazione di legge in relazione agli artt. 7 della Legge 29.06.1939 n. 1497 e 82 del D.P.R. n. 616 del 1977 come modificato dall’art. 1 della Legge 08.08.1985 n. 431. Ciò che si fa valere è, dunque, la tardività del decreto ministeriale di annullamento per non essere stato lo stesso non solo adottato ma anche comunicato alle parti interessate (il Comune ed il richiedente la concessione) entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione degli atti alla Sovrintendenza.

1.1. La doglianza è infondata e deve essere disattesa.

Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale più risalente e correttamente richiamato dalla difesa del ricorrente teso a sostenere la natura recettizia del provvedimento ministeriale e la perentorietà del termine previsto dalla normativa di riferimento, cionondimeno ritiene di aderire all’orientamento più recente, ed ormai consolidato secondo cui il provvedimento ministeriale deve essere adottato ma non anche comunicato nel perentorio termine di sessanta giorni di cui all’art. 82 della D.P.R. 616 del 1977 e succ. mod. (cfr., ex multis, Ad. Plen. Cons. St., 22 luglio 1999, n. 20; Cons. St., sez. VI, 7 luglio 2003, n. 4035; Cons. St., sez. VI, 17 febbraio 2003, n. 839; Cons. St., sez. VI, 5 marzo 2007, n. 1027).

Risulta, quindi, legittimo e tempestivo l’impugnato decreto ministeriale adottato nel termine di 60 giorni (sancito dal summenzionato art. 82, d.P.R. n. 616/1982) decorrente dalla trasmissione del nulla – osta sindacale alla Sovrintendenza, restando estranea alla previsione normativa l’ulteriore fase della comunicazione o notificazione.

2. Ai fini dell’esame dei restanti motivi di ricorso relativi alla violazione delle disposizioni che afferiscono al potere di annullamento d’ufficio delle autorizzazioni paesaggistiche, all’eccesso di potere per carenza di motivazione, sviamento, illogicità e contraddittorietà grave e manifesta, il Collegio ritiene opportuno soffermarsi, brevemente, sul contenuto e la latitudine dei poteri assegnati al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in sede di valutazione del nulla-osta.

2.1 Come chiarito dall’ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il potere di annullamento ministeriale in ordine all’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 –rilasciata da autorità delegata o subdelegata, in relazione al D.P.R.616 del 1977, come modificato dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 – non può riguardare l’esito della valutazione espressa dall’amministrazione che ha emesso l’autorizzazione anzidetta ma attiene alla sola verifica della legittimità dell’autorizzazione medesima, traducendosi in un sindacato sulle modalità di esercizio di tale funzione autorizzatoria, con estensione, quindi, a tutte le ipotesi di eccesso di potere. Peraltro la potestà di annullamento riconosciuta all’organo statale non può mai implicare il riesame nel merito della valutazione tecnico discrezionale circa la compatibilità ambientale della costruzione oggetto del provvedimento autorizzatorio (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 30 maggio 2007, n.2762; Cons. St., sez Ad. Plen. n. 9 del 2001; Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2442).

Nel presente giudizio, la difesa del ricorrente si appunta, invero, su una delle articolazioni motivazionali che figurano nel provvedimento ministeriale di annullamento per evidenziare la “sovrapposizione (ad opera del Ministro) del giudizio di merito alla valutazione dell’intervento delibata in sede di nulla-osta, previo conforme parere della Commissione edilizia integrata ex L.R. 63/1994””. Effettivamente il richiamo, nel provvedimento gravato, alla nota n. 5186 del 26 luglio 1995 della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle province di Belluno, Padova, Treviso e Venezia nella quale si fa presente che “l’intervento proposto comporterebbe (…) la scomparsa di un fabbricato dotato di caratteri architettonici tradizionali e di una elevata riconoscibilità ambientale, intesa anche come testimonianza delle forme degli insediamenti rurali nell’area” come pure il riferimento ai “tratti caratteristici della località predetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo” evidenziano uno sconfinamento nel merito che, come sopra evidenziato, non è consentito.

Il Collegio, per parte propria, reputa, tuttavia, che tale circostanza non possa, comunque, scalfire un dato di fondo: l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale risulta, nella specie, carente nella sua motivazione.

L’annullamento ministeriale risulta, infatti, sorretto in modo autonomo dal riscontro del vizio di motivazione che colpisce l’autorizzazione comunale. La deficienza motivazionale è resa evidente dalla dichiarazione strereotipata, posta a base dell’autorizzazione, che “l’intervento è compatibile con le esigenze di tutela dell’area vincolata con legge 1497/39” (v. C. S., sez. VI, 8.02.08 n. 408, 12.02.02 n. 6783).

A ciò si aggiunga che, al fine di sostenere l’adeguatezza motivazionale del nulla- osta rilasciato dal Comune, non si reputano sufficienti le prescrizioni dettate dalla Commissione edilizia integrate e fatte proprie nel nulla-osta. In altri termini, la sussistenza di un adeguato substrato motivazionale non può considerarsi in re ipsa o implicitamente desumersi dalla presenza di prescrizioni da rispettare nella esecuzione dei lavori. Come noto, infatti, il nulla osta deve essere motivato in modo congruo, mentre, nel caso di specie, il provvedimento autorizzatorio non contiene alcun elemento idoneo ad evidenziare come e perché l’intervento sia compatibile con la conservazione del valore ambientale da tutelare, tanto più ove si consideri che tale intervento prevede la demolizione dell’edificio rurale che per sua la sua stessa natura e radicalità esige una ponderazione vieppiù approfondita da evidenziare sotto il profilo motivazionale.

Pertanto, non essendo stato adeguatamente motivato il predetto nulla-osta, appare legittimo il conseguente provvedimento ministeriale di annullamento d’ufficio adottato sul presupposto di tale riscontrato vizio di legittimità oltre che in relazione all’enunciato evidente interesse all’annullamento medesimo, interesse basato sulla necessità di salvaguardia di un’area protetta nella quale ciascuna modificazione dell’ambiente doveva essere soggetta ad ogni possibile cautela.

Infondato è, infine, l’ultimo motivo di ricorso volto a contestare l’illogicità della pretesa di conservazione fisica del manufatto rurale. Il Collegio osserva, infatti, che la posizione assunta dal Ministero con il provvedimento gravato presenta una completa coerenza logica rispetto all’interesse pubblico da tutelare. In linea generale e, soprattutto, in mancanza di una adeguata motivazione l’intervento di demolizione che, comunque, fa venire definitivamente meno il bene tutelato, si pone come extrema ratio rispetto ad interventi di restauro e recupero. Proprio la mancanza di una adeguata motivazione del nulla-osta paesaggistico rilasciato dal Sindaco non ha consentito al Ministero di apprezzare le ragioni per cui si sarebbe potuto procedere alla demolizione in luogo degli interventi di restauro.

Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2009..

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

DECRETO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

Art. 26, L. 6/12/1971, n. 1034

così come modif. art. 9 L. 205/00
Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 3708/95

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1124/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario

Brunella Bruno Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti:

1) n. 3406/95, proposto dal Signor Piva Sergio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gian Paolo Sardos Albertini, Nicoletta Scaglia e Luigi Annunziata di Verona unitamente all’Avv. Franco Zambelli di Venezia- Mestre, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Via Cavallotti n.22 e dalla Signora Ivana Giacomello, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Paolo Sardos Albertini, Nicoletta Scaglia e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo, come da mandato;

CONTRO

il Comune di Soave, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio.

PER

l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento sindacale del 25.07.1995 relativo alla decadenza della rilasciata C.E. n. 1543/93 ed ordinanza di demolizione e messa in pristino dei luoghi;

nonché per il risarcimento del danno ingiusto, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. n.80/98, chiesti con atto notificato il 13 maggio 2000;

2) n. 30/96 proposto dal Signor Piva Sergio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gian Paolo Sardos Albertini, Nicoletta Scaglia e Luigi Annunziata di Verona unitamente all’Avv. Franco Zambelli di Venezia- Mestre, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Via Cavallotti n.22 e dalla Signora Ivana Giacomello, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Paolo Sardos Albertini, Nicoletta Scaglia e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo, come da mandato;

CONTRO

il Comune di Soave, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio.

PER

l’annullamento del provvedimento sindacale del 25.10.1995 relativo al diniego del rilascio di concessione edilizia;

nonché per il risarcimento del danno ingiusto, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. n.80/98, chiesti con atto notificato il 13 maggio 2000;

Visto il ricorso n. 3406/95, notificato il 4 novembre 1995 e depositato presso la Segreteria il 10 novembre 1995, con i relativi allegati;

Visto l’atto con cui, in relazione al ricorso 3406/95, è stata proposta l’azione di risarcimento del danno;

Visto il ricorso n. 30/06, notificato il 29 dicembre 1995 e depositato presso la Segreteria il 4 gennaio 1996, con i relativi allegati;

Visto l’atto con cui, in relazione al ricorso n.30/95, è stata proposta l’azione di risarcimento del danno;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 19 febbraio 2009- relatore il Referendario Dott.ssa Brunella Bruno – l’avv.Avino in sostituzione di Sardos Albertini per il ricorrente ;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1824/95 i ricorrenti – proprietari di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Soave acquistato allo scopo di costruirvi una villa destinata a propria abitazione – agiscono in giudizio avverso il provvedimento sindacale dichiarativo della decadenza della concessione edilizia n. 1543/93 con il quale è stata anche ordinata la demolizione e messa in pristino dei luoghi.

L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

Il Tribunale ha accolto, con ordinanza n. 1824/95, la domanda di sospensione del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta demolizione e ripristino.

Con memoria notificata al Comune di Soave il 13 maggio 2000 e depositata presso la Segreteria il 17 maggio 2000, il Signor Piva Sergio, previa costituzione con i nuovi difensori, ha avanzato richiesta di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. n. 80/98.

Con atto del 20 febbraio 2006, depositato presso la Segreteria il 24 febbraio 2006, la Signora Ivana Giacomelli si è costituita in giudizio con i nuovi difensori.

Con il ricorso n. 30/96 il Signor Piva Sergio e la Signora Giacomelli Ivana hanno impugnato il provvedimento sindacale del 28.10.1995 relativo al diniego del rilascio della concessione edilizia. I ricorrenti, infatti, senza fare acquiescenza al provvedimento di decadenza della concessione edilizia, hanno ritenuto opportuno presentare una nuova domanda, corredata di relazioni tecniche, con lo stesso progetto che era stato in precedenza approvato al fine di ottenere una nuova concessione edilizia.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

Con memoria notificata al Comune di Soave il 13 maggio 2000 e depositata presso la Segreteria il 17 maggio 2000, il Signor Piva Sergio, previa costituzione con i nuovi difensori, ha avanzato richiesta di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. n. 80/98 anche in relazione a tale giudizio.

Con atto del 20 febbraio 2006, depositato presso la Segreteria il 24 febbraio 2006, la Signora Ivana Giacomelli si è costituita in giudizio con i nuovi difensori.

All’udienza del 19.02.2009 i ricorsi venivano trattenuti per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei giudizi per deciderli con un’unica sentenza. Alla connessione soggettiva, infatti, si associa una connessione oggettiva e fattuale, atteso che entrambi i ricorsi ineriscono ad attività provvedimentali riferite al medesimo intervento edilizio avviato dai ricorrenti.

2. In relazione al ricorso iscritto al n. 3406/95 il Collegio ritiene che i punti fondamentali da trattare siano rappresentati dalla individuazione della data in cui può dirsi avvenuto l’inizio dei lavori – rilevante ai fini della decadenza della concessione edilizia prevista dall’art. 31 della legge n. 1150 del 1942 – dal relativo onere probatorio e dal suo adempimento.

Si osserva, infatti, che la concessione edilizia è stata notificata al ricorrente il 20 aprile 1993 e, dunque, l’obbligo di inizio dei lavori avrebbe dovuto essere adempiuto dai titolari della concessione entro il 20 aprile 1994.

1. Sul punto si osserva che la pronuncia di decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori nel termine annuale è espressione di un potere vincolato ed ha natura ricognitiva con effetti ex tunc, atteso che l’effetto decadenziale discende direttamente dalla legge per il solo fatto del verificarsi del relativo presupposto. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che ai fini della sussistenza dei presupposti della decadenza della concessione edilizia occorre verificare l’idoneità delle opere eseguite a manifestare una effettiva volontà da parte del titolare della concessione di realizzare il manufatto assentito; valutazione, questa, che deve essere condotta non in termini generali ed astratti ma con specifico e puntuale riferimento all’entità ed alle dimensioni dell’intervento edificatorio programmato ed autorizzato (ex multis, Tar Liguria- Genova, sez.I, 19 ottobre 2007, n. 1775; Consiglio di Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7748; Consiglio di Stato, sez. V, 3 marzo 2003, n. 1166).
2. Il provvedimento gravato adduce, in parte motiva, una serie di elementi volti a suffragare la circostanza del mancato inizio dei lavori nel termine annuale. Tra questi, in particolare, le comunicazioni del 7 luglio del 1994 e del 28 settembre 1994 con le quali il direttore dei lavori informa che gli scavi di fondazione sono iniziati in data 24 marzo 1994 mentre i lavori di costruzione del fabbricano hanno avuto avvio l’8 luglio 1994; le dichiarazioni rilasciate dai cittadini confinanti dalle quali risulta che i lavori sarebbero iniziati esclusivamente verso la metà del settembre 1994; la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 30 maggio 1995 a firma del Signor Piva Sergio, del Signor Cestonato Giulio (legale rappresentante dell’impresa costruttrice) e dell’architetto Dott. Serafin Maurizio (direttore dei lavori) attestante la circostanza che, in data 24 marzo 1994, sono iniziati i lavori di “predisposizione del cantiere, scavo di sbancamento superficiale al fine di mettere a nudo il terreno sottostante ed inizio scavo fondazioni per verificare la consistenza del terreno per poter predisporre adeguati calcoli statici da depositare al Genio Civile di Verona”. In relazione a ciò, ed anche considerando quanto rappresentato dall’Avvocato Italo Paolillo (che ha assistito i ricorrenti nella fase procedimentale) con le note di controdeduzione inviate il 27 marzo 1995, l’Amministrazione ha ritenuto che le attività poste in essere non fossero sufficienti a far ritenere i lavori iniziati ed a lumeggiare quella effettiva volontà di realizzare il manufatto assentito, necessaria per scongiurare il prodursi dell’effetto decadenziale.

L’Amministrazione ha, dunque, dato puntuale adempimento all’obbligo di motivazione come pure ha assolto all’onere probatorio a suo carico gravante, come specificato dal costante orientamento della giurisprudenza sul punto.

3. A fronte degli sviluppi argomentativi e motivazionali articolati dall’amministrazione procedente nel provvedimento impugnato, parte ricorrente ha, invero, addotto una serie di elementi tesi a comprovare che, a differenza di quanto sostenuto dal Comune, le opere eseguite anteriormente alla scadenza dell’anno dalla notificazione della concessione edilizia sarebbero tali da dimostrare l’effettiva e seria volontà di realizzare i lavori assentiti. In particolare, la difesa dei ricorrenti si appunta, oltre che sull’esecuzione dei lavori di scavo e sbancamento e sulla creazione di una strada di accesso al cantiere anche sulle caratteristiche geologiche del terreno che, essendo di natura rocciosa, ha richiesto una serie di operazioni prodromiche come pure sulle iniziative “ostruzionistiche” dei vicini, sfociate peraltro in controlli eseguiti su richiesta della Provincia di Verona tesi a verificare la sussistenza di lavori di escavazione o di estrazione di materiali dal sottosuolo. Parte ricorrente, inoltre, ha prodotto anche una nota dell’impresa di costruzione del 30 marzo 1994 che, a consuntivo di spesa dei lavori di “pulizia lotto, tracciamento dello stesso e scavo di fondazioni” eseguiti dal 24 marzo 1994, indica la somma dovuta di lire 994.962 ed una fattura del 23 marzo 1995 attestante il pagamento da parte dei ricorrenti di lire 38.080.000 per le opere indicate nel consuntivo di spesa e per quelle successive di demolizione di roccia ed apertura di accesso alla strada.
4. Alla luce di tali elementi deve, dunque, valutarsi se, alla data del 20 aprile 2004, i lavori eseguiti siano stati di una consistenza tale da denotare una effettiva volontà edificatoria. Il Collegio ritiene che, nonostante gli sforzi profusi dalla difesa dei ricorrenti, gli elementi addotti non sono tali da confutare le risultanze dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione e gli elementi fattuali costituenti presupposto del provvedimento gravato.

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, esclude, infatti, che lo sbancamento del terreno possa essere considerato come inizio dei lavori senza che sia manifestamente messa a punto l’organizzazione del cantiere e vi siano altri indizi che dimostrino il reale proposito del titolare delle concessione edilizia di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione ed al completamento dell’opera (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 3 ottobre 2000, n. 5242; Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 1993, n. 116; Tar Lazio- Roma, 23 febbraio 2007, n. 132). Ciò tanto più nel caso in esame in cui proprio dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 30 maggio 1995 emerge la circostanza che, in data 24 marzo 1994, sono iniziati esclusivamente i lavori di “predisposizione del cantiere, scavo di sbancamento superficiale al fine di mettere a nudo il terreno sottostante ed inizio scavo fondazioni per verificare la consistenza del terreno per poter predisporre adeguati calcoli statici da depositare al Genio Civile di Verona”. La giurisprudenza di questa Sezione, infatti, ha avuto modo di precisare l’insufficienza del parziale inizio degli scavi delle fondamenta per giustificare la conservazione della concessione edilizia, essendo necessario il completo scavo delle fondamenta (Tar Veneto, sez. II, 4 dicembre 2006, n. 3695)

Nessun elemento certo e concreto consente, inoltre, di ritenere avvenuta, alla data del 20 aprile 1994, la demolizione del preesistente rustico urbano; il ragionamento induttivo sviluppato dalla difesa del ricorrente secondo cui, attese le risultanze attestanti l’avvio entro l’anno delle attività di sbancamento ed escavazione dovrebbero desumersi già avvenute quelle di demolizione non appare convincente. Ciò, in primo luogo, in base al fatto (peraltro asserito dagli stessi ricorrenti nelle controdeduzioni prodotte il 27 ottobre 1994) che il fabbricato di progetto è localizzato per buona parte ma non completamente nell’area di sedime del fabbricato esistente e la difesa del ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo ad evidenziare l’eseguita demolizione ben potendo le attività preliminari di sbancamento superficiale avere interessato una porzione di terreno diversa da quella in cui era allocato il rustico in argomento. A ciò si aggiunga che le sopra citate dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà del 30 maggio 1994 e la stessa nota del 30 marzo 1994 avente ad oggetto il consuntivo di spesa delle opere eseguite a partire dal 24 marzo 1994 non recano riferimento alcuno ad attività di demolizione. Vero è che nella relazione redatta dal tecnico comunale si attesta l’avvenuta demolizione del rustico ma tale relazione è datata 18 ottobre 1994, e risale, quindi, a quasi sei mesi dopo la scadenza del termine annuale per l’inizio dei lavori.

Sebbene emergano, inoltre, le rappresentate difficoltà di una celere esecuzione dei lavori a motivo tanto delle caratteristiche geologiche del terreno quanto delle iniziative assunte dai vicini per ostacolare la realizzazione del progetto, non vi è dubbio che tali circostanze non rilevano ai fini della produzione degli effetti decadenziali ma avrebbero potuto costituire elementi idonei ad assentire ad una proroga, ove i titolari della concessione l’avessero richiesta.

Il Collegio osserva, altresì, che la produzione dei menzionati documenti attestanti le spese sostenute dai ricorrenti non consente di rilevare indici di una effettiva consistenza dei lavori eseguiti. Il documento contabile con valore fiscale qual è la fattura prodotta dalla difesa dei ricorrenti reca la data del 23 marzo 1995 (quasi un anno dopo la scadenza del termine di inizio dei lavori) e dal dettaglio dei lavori eseguiti emerge che, a fronte di opere di carattere preliminare (tra le quali non risulta, peraltro, alcuna attività di demolizione) risalenti ad un arco temporale molto ristretto (dal 24 al 30 marzo 1994) per le quali è stata imputata una spesa di lire 900.000, i lavori più onerosi e, dunque, consistenti, sono stati quelli eseguiti successivamente.

5. Alla luce di ciò, entrambi i motivi di ricorso sono infondati e devono essere disattesi. Per le ragioni suesposte, dunque, il ricorso iscritto al n. 3406/95 deve essere rigettato. All’infondatezza del ricorso avverso il provvedimento dichiarativo della decadenza della concessione edilizia segue anche la reiezione della domanda risarcitoria.

Non si dispone in ordine alle spese del giudizio in ragione del comportamento processuale della intimata Amministrazione, non costituitasi in giudizio.

3. Passando all’esame del ricorso iscritto al n. 30/96 con cui i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di diniego della concessione in epigrafe indicato, il Collegio ritiene tale ricorso fondato e deve essere, pertanto, accolto.

1. A tal fine il Collegio reputa assorbente il motivo di ricorso afferente alla violazione delle Norme Tecniche di Attuazione al PRG. L’illegittimità del provvedimento gravato risulta, infatti, evidente dall’analisi della relativa motivazione che, in particolare, indica quale giustificativo della reiezione della domanda di concessione la necessità di una previa approvazione del piano particolareggiato nel cui ambito si sarebbero dovute considerare le “modeste correzioni eventualmente necessarie”. Come correttamente rilevato dalla difesa dei ricorrenti, in forza dell’art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, il Sindaco, avrebbe dovuto non rigettare ma sospendere la domanda di concessione ed adottare il piano nel termine di 180 giorni trascorso il quale la domanda avrebbe dovuto avere “regolare corso”. Tale locuzione che figura nell’ultimo comma del citato art. 3 delle Norme tecniche di attuazione è da interpretare non nel senso che le domande di concessione sospese, una volta decorsi i 180 giorni, debbano essere senz’altro accolte bensì nel senso che la decorrenza di tale termine senza l’intervenuta approvazione del piano particolareggiato determina la prosecuzione del procedimento concessorio e la sua definizione con un esito positivo o reiettivo. Ciò precisato, non vi è dubbio che il rigetto della domanda di concessione in luogo della sospensione prevista dal citato art. 3 in vista dell’adozione del piano particolareggiato (che, peraltro, non è avvenuta) vale a determinare l’illegittimità del provvedimento gravato.

2. Affermata l’illegittimità del provvedimento gravato, il Collegio procede all’esame della domanda di risarcimento del danno introdotta dalla difesa del Signor Piva Sergio con i motivi aggiunti e riferita al consistente ritardo con cui potranno riprendere e portare a completa esecuzione i lavori di edificazione dell’immobile residenziale dovendo sostenere anche costi di costruzione certamente più significativi di quelli cui sarebbero andati incontro nel 1994 ed al mancato uso dell’immobile che avrebbe dovuto essere destinato a casa di abitazione.
3. Al tal fine, il Collegio deve, dunque, procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti richiesti al fine della configurabilità della responsabilità dell’amministrazione derivante da provvedimento di diniego illegittimo, lesivo dell’interesse legittimo pretensivo. Come noto, a partire dalla nota pronuncia delle S.U. n. 500 del 1999 i presupposti per il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo lesivo di interessi legittimi pretensivi sono stati individuati oltre che nella illegittimità del provvedimento di diniego nella spettanza del bene della vita ingiustamente negato, nell’elemento soggettivo, nella sussistenza e prova del danno e del nesso di causalità tra illegittimità del provvedimento e l’evento dannoso. L’orientamento giurisprudenziale e dottrinario prevalente è nel senso, infatti, di una qualificazione della responsabilità del Pubblica Amministrazione per attività provvedimentale illegittima in termini di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043 ss. c.c..

Nel caso oggetto di giudizio unitamente alla illegittimità del provvedimento impugnato sono riscontrabili anche altri presupposti sopra menzionati. Occorre in proposito soffermarsi, in primo luogo, sulla spettanza del bene della vita ingiustamente negato. La nota sentenza n. 500 del 1999, infatti, ha precisato che per gli interessi pretensivi occorre effettuare un “giudizio prognostico”, secondo criteri di normalità, sulla fondatezza o meno dell’istanza, onde stabilire se la pretesa del ricorrente fosse destinata ad un esito favorevole. Nel caso in esame non solo il provvedimento gravato non dà atto di nessun ulteriore elemento ostativo all’accoglimento della domanda rispetto a quello rappresentato dalla preventiva approvazione del piano particolareggiato ma emergono, invero, una serie di elementi da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza del provvedimento favorevole, non contraddetti dal Comune che non si è costituito in giudizio. Tra questi, in particolare, la circostanza che per lo stesso progetto correlato dei medesimi allegati l’Amministrazione aveva proceduto circa due anni prima a rilasciare una concessione edilizia poi decaduta per mancato inizio dei lavori nei termini; l’assenza di modifiche alla disciplina edilizia e urbanistica applicabile; la sussistenza di un parere richiesto dal Comune al Prof. Arch. Domenico Bolla, redattore del PRG, nel quale si affermano, in maniera articolata, le ragioni dell’assentibilità sotto il profilo tecnico del progetto peraltro confermando quanto già rappresentato dallo stesso professionista in altro parere reso nell’ambito del primo procedimento conclusosi con il rilascio del titolo edilizio poi decaduto. Risulta, inoltre, sufficientemente provato anche l’elemento soggettivo potendosi ravvisare la colpa della PA tanto nell’illegittimità in cui è incorsa quanto in considerazione delle concrete circostanze addotte dalla difesa dei ricorrenti e, in specie, dalla assenza di un substrato fattuale e normativo diverso da quello sussistente al tempo del rilascio della concessione edilizia poi decaduta come pure dal tenore del parere reso dal Prof. Bolla. Il Collegio ritiene opportuno in proposito richiamare il principio anche di recente ribadito dal Consiglio di Stato (sez. VI, 13 febbraio 2009, n. 776) in base al quale“la sola esistenza di episodi di illegittimità attizia, pur non fornendo ex se elementi inconfutabili nel senso della sussistenza di una condotta colposa da parte dell’ Amministrazione , nondimeno fornisce rilevanti elementi nel senso di una presunzione (relativa) di colpa dell’ Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o, comunque, ad una violazione ingiustificata delle regulae agendi ad essa imposte”.

Nel caso in esame, tuttavia, il Collegio non ritiene di poter procedere alla liquidazione del danno in quanto non può dirsi adempiuto il relativo onere probatorio gravante sui ricorrenti che non hanno concretamente prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare i pregiudizi sofferti in conseguenza della reiezione della domanda di concessione edilizia (sul punto, ex multis, Corte di Cassazione, sez. II, 27 ottobre 2008, n.25849; Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n.2967). A ciò si aggiunga che, anche ove si procedesse alla valutazione del diverso e successivo profilo afferente il quantum della pretesa risarcitoria, emerge una condotta negligente dei ricorrenti, rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c., che dall’ottobre del 1995 non risulta che abbiano più avanzato alcuna domanda per ottenere il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell’opera.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati previa loro riunione, così decide:

* rigetta il ricorso n. 3406/95;
* accoglie il ricorso n. 30/96 limitatamente alla domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; respinge la domanda risarcitoria;
* nulla sulle spese relativamente al ricorso 3406/95;
* condanna il Comune di Soave al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A., a favore dei ricorrenti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 3406/95 – 30/96

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1072/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Stefano Mielli Primo Referendario

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 971/07, proposto da Valerio Bodo, rappresentato e difeso dall’avv.to Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Venezia, piazzale Roma n. 464;

CONTRO

L’Azienda ULSS n. 20 di Verona, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Amleto Cattarin e Alessandro Azzini, unitamente e disgiuntamente con l’avv.to Alessandra Volpato, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Venezia, piazzale Roma, S. Croce n. 468/b;

PER L’ANNULLAMENTO

della nota prot. 1249/D.I. Pers dell’1 marzo 2007, avente ad oggetto “Applicazione sentenza TAR Veneto n. 1798/04 – Dott. Bodo Valerio. Deliberazione n. 125 del 9.3.2007” del Dipartimento Internazionale per la Gestione e Amministrazione del Personale dell’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona, comunicata il 27 marzo 2007;

della deliberazione n. 125 del 9 marzo 2007, avente ad oggetto “Applicazione sentenza TAR n. 1798/04 – Dott. Valerio Bodo” del Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona, comunicata il 27 marzo 2007;

della nota n. 6106/06 del Servizio legale dell’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona, non noto la cui esistenza è stata comunicata con la deliberazione n. 125 del 9 marzo 2007, in data 27 marzo 2007.

Visto il ricorso, notificato il 22 maggio 2007 e depositato presso la Segreteria il 24 maggio 2007, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 15 gennaio 2009 – relatore il Referendario Marina Perrelli – i procuratori delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A. Il ricorrente, dirigente amministrativo prima della disciolta U.L.S.S. 25 e poi dell’Azienda sanitaria resistente, veniva collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 2 della legge n. 816/1985 per i periodi dal 24 luglio 1986 all’1 aprile 1988 e dal 20 novembre 1989 al 31 maggio 1990, a seguito della nomina come componente del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade “ Serenissima”.

B. Dopo quattro anni dalla fine dell’ultimo periodo di aspettativa l’U.L.S.S. 25 riconsiderava la decisione di concedere al ricorrente l’aspettativa ai sensi della legge n. 816/1985 e tramutava i periodi già usufruiti in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia, avviando altresì la procedura di ripetizione delle somme corrisposte in ragione dell’originaria tipologia di aspettativa concessa, mediante trattenute sullo stipendio.

C. Il ricorrente impugnava il predetto provvedimento davanti al T.A.R. che con la sentenza n. 1798/04 lo annullava risultando fondata la censura di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990.

D. Con la nota del 24 novembre 2006 prot. 13689 l’Azienda sanitaria 20 di Verona comunicava al dott. Bodo l’avvio del procedimento per l’adozione di un nuovo provvedimento di riqualificazione dell’aspettativa già goduta come aspettativa per motivi familiari. Avverso tale nota il ricorrente presentava delle osservazioni.

E. Quindi il 27 marzo 2007, con nota prot. 1249, l’Azienda U.L.S.S. resistente rendeva nota al dott. Bodo la delibera n. 125/2007 del Direttore Generale che confermava la volontà dell’amministrazione di convertire i periodi di aspettativa goduti dall’interessato ai sensi della legge n. 816/1985 in aspettativa per motivi familiari senza assegni, facendo salve altresì le procedure di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.

F. Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato sotto molteplici profili:

1) Incompetenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, della legge n. 724/1994, 2, comma 12, della legge n. 549/1995, 45 bis della legge regionale Veneto n. 55/1994.

I provvedimenti impugnati sono stati adottati dall’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona anziché dalla Gestione liquidatoria della disciolta U.L.S.S. 25, come avrebbe dovuto avvenire in conformità al disposto dell’art. 6 della legge n. 724/1994 che prevede la costituzione di apposite gestioni a stralcio per i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali che non possono gravare sulle aziende di cui al d.lgs. n. 502/1992, e dell’art. 2 della legge n. 549/1995, ai sensi del quale le sopravvenienze attive e passive relative alle gestioni stralcio, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, devono essere registrate nelle contabilità delle gestioni liquidatorie.

Infine l’art. 45 bis della legge regionale del Veneto n. 55/1994 ha espressamente individuato nelle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali i soggetti competenti ad adottare atti o provvedimenti e tenuti a rispondere di eventuali debiti maturati dai disciolti enti sanitari. Secondo la prospettazione del ricorrente, dunque, l’Azienda sanitaria resistente non era competente ad adottare i provvedimenti oggetto di impugnazione.

2) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento in relazione alla cessazione definitiva degli effetti dell’atto di concessione dell’aspettativa.

Ad avviso del ricorrente, tenuto conto della qualificazione di annullamento in autotutela attribuita dal TAR al precedente provvedimento concernente la conversione del tipo di aspettativa concessogli, il nuovo provvedimento di annullamento, adottato dall’amministrazione resistente, è illegittimo laddove attiene ad un atto che ha ormai esaurito tutti i suoi effetti, avendo il dott. Bodo già goduto dell’aspettativa concessa ai sensi dell’art. 2 della legge n. 816/1985. Manca, infatti, nel caso di specie, l’interesse all’annullamento in considerazione dell’impossibilità di interrompere gli effetti del provvedimento annullato, né l’interesse perseguito può concretizzarsi nella ripetizione delle somme erogate al dott. Bodo poiché altrimenti si incorrerebbe in uno sviamento di potere.

3) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento in relazione all’impossibilità di negare un dato di fatto.

La nuova qualificazione dell’aspettativa goduta dal dott. Bodo risulta altresì illegittima in considerazione dell’inesistenza di una norma di legge che consenta alla P.A. di smentire o modificare un dato di fatto, rappresentato dall’aver usufruito di un’aspettativa ai sensi della legge n. 816/1985. Pertanto, ad avviso del ricorrente, non è possibile per l’Azienda sanitaria resistente emendare ora per allora un errore compiuto nella qualificazione dell’aspettativa da concedere al dipendente, avendo il relativo provvedimento esaurito i propri effetti e determinando la nuova qualificazione giuridica dell’aspettativa una falsa rappresentazione della realtà.

4) Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta, anche sotto il profilo della violazione del principio di irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal pubblico dipendente. Violazione di legge: violazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 2033 c.c..

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione del giudicato della sentenza del TAR n. 1798/04 sia perché la detta pronuncia ha riconosciuto la legittimità della concessione e del godimento dell’aspettativa nei periodi 1986/1990 ai sensi dell’art. 2 della legge n. 816/1985, sia perché è irragionevole adottare un provvedimento di riqualificazione della carriera professionale di un dipendente a quasi 20 anni di distanza dai fatti ed in contrasto con il principio di irripetibilità delle somme riscosse dal pubblico dipendente in buona fede. Il ricorrente ha, infine, eccepito la prescrizione dell’azione di ripetizione in considerazione del decorso del termine decennale previsto dall’art. 2946 c.c., non potendosi riconoscere alcun effetto interruttivo alla prima delibera di conversione (n.1164/1994), giacché annullata dal TAR.

5) Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

Nella delibera n. 125/2007, pur dandosi atto dell’avvenuta presentazione di osservazioni da parte del ricorrente, non si spiegano le ragioni per le quali le stesse vanno disattese con conseguente violazione dell’obbligo di valutare i contributi presentati dai partecipanti al procedimento, difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

6) Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifeste.

A distanza di tanti anni non esiste più alcun interesse pubblico al recupero delle somme erogate al dipendente, né alla modificazione del suo stato di servizio, né tanto meno tale interesse è idoneo a prevalere sulla buona fede del dott. Bodo e sul legittimo affidamento alla spettanza delle somme percepite.

G. L’Azienda sanitaria resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare di rito, l’irricevibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla gestione liquidatoria dell’ex U.L.S.S. n. 25, poiché accedendo alla tesi del ricorrente, lo stesso avrebbe dovuto notificare il ricorso introduttivo anche al soggetto competente ad emanare l’atto, oltre a quello che lo ha effettivamente emanato, perché il contraddittorio possa ritenersi integrato.

L’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

E. All’udienza del 15 gennaio 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.

2. Il Collegio ritiene innanzitutto di trattare congiuntamente l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Azienda sanitaria resistente e l’eccezione di incompetenza, dedotta con il primo motivo di ricorso dal ricorrente, giacché entrambe riguardano i rapporti tra la disciolta U.L.S.S. 25 di Verona e la neoistituita U.L.S.S. n. 20 di Verona.

Occorre, in primis, evidenziare che il dott. Bodo, già dipendente della disciolta U.L.S.S. n. 25, è poi divenuto dipendente dell’Azienda sanitaria resistente.

2.1. Il Collegio non ritiene condivisibile la prospettazione del ricorrente secondo cui l’unica legittimata ad assumere il nuovo provvedimento di conversione dell’aspettativa concessa al dott. Bodo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 816/1985 in aspettativa per motivi di famiglia fosse il Direttore Generale, in qualità di Commissario liquidatore della disciolta U.L.S.S. 25 e non, invece, in qualità di legale rappresentate dell’Azienda sanitaria n. 20.

2.3. Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, dal quale il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, infatti, l’art. 6 della legge n. 724/1994, a norma del quale in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle neocostituite A.S.L. i debiti già facenti capo alle soppresse U.S.L. , ha disposto la successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle U.S.L., con la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell’ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite A.S.L., che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell’interesse della Regione.

2.4. Rileva il Collegio che con il riordinamento e l’avvio della cd. regionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, ad opera del d.lgs. n. 502/1992, in attuazione della legge n. 421/1992 e il passaggio dalle unità sanitarie locali, strutture operative dei comuni, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, soggetti pubblici strumentali delle regioni ma autonomi, erogatori delle prestazioni, si è delineata una diversa articolazione territoriale del medesimo servizio pubblico. Non v’è, infatti, una successione a titolo universale in universum ius delle A.S.L. alle U.S.L., ma semmai una successione ex lege delle regioni. Nondimeno, questa successione attiene – come è confermato dall’art. 6 legge n. 724/1994 – ai debiti delle gestioni pregresse U.S.L. , tanto che a tale fine le regioni debbono predisporre apposite gestioni stralcio con individuazione dell’ufficio responsabile, gestioni poi trasformate (legge n. 549/1995) in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle A.S.L. per conto delle regioni (Cass., SS.UU., 6 marzo 1997, n. 1989; I, 7 novembre 1997, n. 10939; Cons. Stato, V,17 settembre 2008, n. 4413; V, 30 agosto 2006, n. 5071: Cass., I, 20 settembre 2006, n. 20412).

2.5. D’altra parte, per quanto concerne i rapporti di lavoro, la vicenda successoria si atteggia in modo particolare, e tiene in considerazione la circostanza che si tratta di una provvista per l’espletamento del medesimo servizio. Ripetutamente la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che un’ A.S.L. è legittimata ad impugnare una decisione resa nei confronti di una soppressa U.S.L. quando l’oggetto del contendere è l’accertamento del diritto di un impiegato a ottenere indennità accessorie riferite anche al periodo successivo all’istituzione dell’azienda stessa (Cons. Stato, V, 21 ottobre 1997, n. 1156) e che sussiste la legittimazione processuale all’appello dell’A.S.L., subentrata alla U.S.L., quando la controversia inerisca a un rapporto giuridico perdurante prima e dopo il 1º gennaio 1995, che abbraccia tanto il periodo pregresso quanto quello successivo all’istituzione delle A.S.L.(cfr. Cons. Stato, V, 17 settembre 2008, n. 4413).

2.6. La A.S.L. è un ente dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, istituito in luogo delle U.S.L.. La legge ha sgravato questo nuovo ente dei debiti e dei crediti pregressi delle U.S.L., assegnandoli a un organo straordinario (le gestioni stralcio) presso le regioni (e successivamente alle gestioni liquidatorie); ma non ne ha disposto la successione negli altri rapporti, in particolare nei rapporti di lavoro del personale, nei quali all’U.S.L. è subentrata l’A.S.L., che ne ha ereditato le funzioni e i rapporti giuridici per successione fra enti (Cons. Stato, V, 18 ottobre 2002, n. 5771; V, 6 ottobre 2003, n. 5879).

2.7. In un tale quadro, dunque, occorre distinguere l’oggetto del rapporto giuridico: la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che spetta all’ A.S.L. la legittimazione passiva alla lite intrapresa da un dipendente per crediti di lavoro concernenti il periodo precedente l’istituzione dell’ A.S.L. stessa e quello successivo, perché la vicenda si riverbera sull’assetto economico e finanziario della nuova azienda e perciò determina una legittimazione, in capo al direttore generale dell’azienda stessa, separata da quella della regione, afferente alla gestione -stralcio delle soppresse USL (Cons. Stato, V, 18 ottobre 1999, n. 1547; V, 18 ottobre 2002, n. 5771; V, 6 ottobre 2003, n. 5879). In sintesi, nel rapporto di impiego, alla U.S.L. è subentrata la A.S.L. , che ne ha ereditato funzioni e altri rapporti giuridici secondo le regole che disciplinano la successione tra enti (Cons. Stato, V, 7 novembre 2002, n. 6139).

2.8. Questa distinzione è ribadita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per la quale, subentrate le A.S.L. nelle attribuzioni istituzionali delle U.S.L., si è verificata la successione delle prime alle seconde circa la titolarità dei rapporti di lavoro del personale (art. 8, comma 8, d.lgs. n. 502/1992, nel testo integrato dall’art. 9 d.lgs. n. 517/1993) fatta eccezione per i debiti delle U.S.L. derivanti dallo svolgimento dei medesimi rapporti, che sono trasferiti a carico delle regioni per effetto dell’art. 6 della legge n. 724 del 1994 per non gravare i nuovi organismi delle passività in atto (Cass., SS.UU., 18 dicembre 1998, n. 12712).

2.9. Sulla scorta delle predette argomentazioni, devono, pertanto, essere disattese sia l’eccezione di irricevibilità proposta dall’Azienda sanitaria resistente che l’eccezione di incompetenza sollevata dal ricorrente.

3. Con riguardo alle ulteriori censure di illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto più profili (per sviamento di potere, per violazione del principio di irripetibilità delle somme, per difetto di motivazione, per carenza di istruttoria, per irragionevolezza ed illogicità manifeste), il Collegio ritiene opportuno in primis rammentare il contenuto della sentenza n. 1798/04 con la quale è stata annullata la delibera n. 1164 del 7 dicembre 1994 dell’U.L.S.S. 25, in accoglimento del ricorso proposto dal dott. Bodo. 3.1. Il T.A.R. nella predetta decisione stabilisce che il ricorrente “non aveva diritto al collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 2 della legge n. 816 del 1985; infatti, (…) tale aspettativa è prevista solo per le aziende pubbliche ed in particolare per quelle provinciali, laddove nel caso il ricorrente era stato nominato nel consiglio di amministrazione della società autostrada Serenissima, che non può essere considerata un’azienda della Provincia di Padova, la quale ne è semplicemente uno degli azionisti. In sostanza, mancava il presupposto per concedere al ricorrente la richiesta aspettativa (si veda, sul punto specifico, Corte dei Conti, sez. III, 24 marzo 2000, n. 118/A).

3.2. Il Tribunale disattende anche la censura di violazione dei principi riguardanti la conversione degli atti amministrativi, qualificando il provvedimento impugnato come un annullamento ex tunc di una concessione di aspettativa illegittima ed evidenziando che la concessione dell’aspettativa per motivi di famiglia, anziché di quella prevista dall’art. 2 della legge n. 816/1985, rappresenta un provvedimento favorevole al ricorrente che altrimenti avrebbe dovuto essere considerato assente senza giusta causa.

3.3. Tanto premesso il T.A.R. accoglie la censura relativa al mancato avviso di avvio del procedimento e, pertanto, annulla per tale ragione la delibera impugnata.

4.Orbene dalla mera lettura della predetta decisione è evidente l’infondatezza delle censure relative alla violazione del giudicato posto che l’adozione del nuovo provvedimento di riqualificazione dell’aspettativa usufruita dal ricorrente non contrasta in alcun modo il decisum della sentenza n. 1798/04 che si limita ad annullare la delibera adottata dalla disciolta U.L.S.S. 25 esclusivamente per un vizio procedimentale, cioè l’omesso avviso di avvio del procedimento.

5. Con riferimento alle doglianze relative al difetto di motivazione sotto più profili (prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse del dipendente, irrilevanza delle ragioni addotte con le memorie difensive), nonché all’illegittimità della delibera impugnata per violazione del principio dell’irripetibilità delle somme percepite dal dipendente in buona fede e della tutela dell’affidamento il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in tema di recupero di somme indebitamente erogate l’amministrazione non è tenuta a fornire una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma corrispostagli per errore (T. A. R. Lazio Roma, sez. III, 6 settembre 2007, n. 8651).

5.1. Nella specie dalla lettura della delibera n. 125/2007 del Direttore Generale dell’Azienda resistente si evince chiaramente che il recupero delle somme consegue alla riqualificazione dell’aspettativa concessa al dott. Bodo, giacché lo stesso non aveva i presupposti per usufruire di quella prevista dall’art. 2 della legge n. 816/1985.

5.2. Quanto, poi, alla censurata mancata esternazione delle ragioni d’interesse pubblico, sottese alla determinazione in oggetto, vale il richiamo all’altrettanto consolidato indirizzo della giurisprudenza, secondo il quale il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate; tale recupero non necessita di specifica motivazione, essendo la stessa insita nell’acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente né occorre alcuna comparazione tra gli interessi coinvolti (quello pubblico e quello del privato), non vertendosi in ipotesi di interessi sacrificati, se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore (Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2789).

5.3. Per quanto, poi, concerne la doglianza concernente la presunta vigenza del principio, di carattere inderogabile, d’irripetibilità dei crediti de quibus, ove percepiti in buona fede (altrimenti sacrificandosi illegittimamente l’affidamento, ingenerato nel dipendente, circa la disponibilità di tali somme di danaro), rileva il Tribunale che il principio, ormai pacificamente accolto da parte dei giudici amministrativi, è viceversa proprio l’opposto, della normale ripetibilità di tali crediti da parte della P.A., soprattutto nel caso di somme di lieve entità. Per costante giurisprudenza amministrativa, infatti, il recupero delle somme indebitamente corrisposte ai dipendenti pubblici ha natura di atto dovuto, ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che la buona fede del percettore rileva ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato, in modo da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente . Pertanto, lo stato psicologico del debitore, in ipotesi in buona fede, di per sé non preclude l’attività di recupero dell’indebito, ma impone l’obbligo di una più approfondita valutazione degli interessi implicati, in particolare sotto il profilo del grado di lesione di quello del dipendente . Ne consegue che, nel caso in cui il sacrificio imposto con il recupero è di lieve entità, l’interesse del dipendente a trattenere gli emolumenti percepiti non può prevalere su quello pubblico alla ripetizione delle somme erogate indebitamente, che è di per sé sempre attuale e concreto.( cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 1 aprile 2008, n. 2764).

6. Deve, infine, essere disattesa anche l’eccezione di prescrizione del credito della P.A. per decorso del termine di cui all’art. 2946 c.c. essendo evidente che la delibera dell’U.L.S.S. 25 n. 1164/1994, così come la pendenza del successivo contenzioso conclusosi con la sentenza di questo Tribunale n. 1798/04 valgono ad interrompere il decorso della prescrizione.

7. Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso deve, dunque, essere respinto.

8. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 971/07

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it