Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 292/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere, relatore

Marco Morgantini Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 503/95, proposto da Nordio Milena, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Vettor Grimani, con domicilio presso il suo studio in Venezia, S. Marco n. 4020, come da procura a margine del ricorso,

contro

Il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, M. M. Morino, Maurizio Ballarin e Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso la civica avvocatura, nella sede municipale, come da procura a margine dell’atto di costituzione,

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 24395/10915/00 del 14.11.94, recante diniego di concessione in sanatoria di interventi abusivi in un immobile sito al Lido di Venezia, nonché di ogni altro atto annesso, connesso o conseguente.

Visto il ricorso, notificato il 23.01.95, e depositato presso la segreteria il 21.02.1995, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione del Comune di Venezia, depositato il 31.01.95;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009, relatore il Consigliere Italo Franco, gli avv. Grimani per la parte ricorrente e Ballarin per la P.A. resistente.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

FATTO

In relazione alla realizzazione di un magazzino di pertinenza di un immobile sito a Venezia – Lido, la Sig.ra Nordio chiedeva il rilascio di concessione in sanatoria, in data 30.04.86. L’amministrazione comunale, acquisito il parere, sfavorevole, di non meglio specificata conferenza di servizi, denegava la sanatoria, in quanto il manufatto “per morfologia e materiali costruttivi, non si inserisce adeguatamente e altera il sito”.

Contro detto diniego insorge l’interessata con il ricorso in epigrafe, deducendo, con il primo motivo, incompetenza, sul rilievo che, in forza di esplicite norme di legge –non derogabili da difformi disposizioni amministrative-, spetta al Sindaco assumere provvedimenti in materia edilizia, e non al dirigente.

Con il secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 4 della L. 8.11.91, n. 360, sostenendosi che nessuna norma prevede, nel procedimento in questione, l’intervento di una non meglio specificata conferenza di servizi, del resto non qualificata per l’esercizio di quella funzione. Viceversa, sull’affare doveva dare il suo parere vincolante l’organo preposto al vincolo che, nella fattispecie, coincide con la commissione di salvaguardia di Venezia, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 171/73, nel testo sostituito dall’art. 4 della L. n. 360/91, e comunque per l’art. 32 della L. n. 47/85 competente a dare il parere è l’organo preposto alla tutela del vincolo. Inoltre, la presenza nella conferenza di servizi di soggetti diversi altera il parere espresso.

Con il terzo motivo si lamenta violazione degli art. 32 e 35 della L. n. 47/85; eccesso di potere per genericità e perplessità, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, sul rilievo che la proposta di vincolo sulla zona dove ricade l’intervento era sta recepita nei “galassini”, ma che questi vennero dichiarati incostituzionali, mentre quello riguardante la laguna venne annullato da TAR VE n. 74/86 (donde l’inesistenza del vincolo). Di conseguenza, si è formato l’accoglimento implicito per vano decorso di 24 mesi.

Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sull’assunto che il parere è immotivato o apodittico, né è stata svolta istruttoria, né sopralluoghi al riguardo. Inoltre, non si dà conto della asserita alterazione, poiché non vengono indicati gli elementi concreti e materiali che la produrrebbero.

Si costituiva il Comune, instando per il rigetto del gravame. Con successiva memoria la P.A. resistente controdeduce con particolare riguardo al primo motivo, ed eccepisce che, all’epoca dell’istanza, non era entrata in vigore la L. n. 360/91, e che correttamente il parere è stato richiesto alla commissione consultiva provinciale per i beni ambientali, cui va equiparata la conferenza di servizi costituita tra Comune e Provincia.

Replica con memoria conclusionale parte ricorrente, ribadendo le tesi sostenute e richiamando recente giurisprudenza in ordine al primo motivo.

All’udienza i difensori comparsi hanno insistito sulle rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.

D I R I T T O

1- Onde contrastare il diniego di rilascio di concessione in sanatoria in relazione all’installazione di un magazzino di modeste dimensioni nell’edificio menzionato, la ricorrente ripropone, con il primo mezzo di impugnazione, la censura di incompetenza del dirigente (ritenendo, invece, che la competenza spetti al Sindaco, in base a diverse previsioni legislative). Detta censura compare in non poche controversie originate dal diniego di concessione edilizia in sanatoria (risalenti nel tempo), ed è stata, perciò, già esaminata dalla sezione che, da ultimo, è pervenuta a dichiararla improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Si legge, infatti, nella sentenza n. 99/2009, pronunciata nella camera di consiglio del 13 novembre 2008, che in relazione a detta censura va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse “tenuto conto (del fatto) che il dirigente che si assume incompetente è divenuto competente ad adottare questo tipo di provvedimento, con la conseguenza che in caso di eventuale annullamento per incompetenza del dirigente, i provvedimenti impugnati dovrebbero essere riadottati dalla medesima figura professionale ora divenuta competente. Tale conclusione è stata accolta dalla giurisprudenza, che, riconoscendo il difetto di interesse a sollevare siffatta censura ha avuto modo di affermare che la sopravenuta competenza ha un effetto sanante analogo ad un provvedimento di convalida, sulla base del principio di conservazione degli atti e di economicità dei giudizi (cfr. TAR FVG 21 febbraio 2002 n. 30; TAR PA, 12 dicembre 12005 n. 7097)“.

2- Nonostante l’improcedibilità delle censure svolte con il primo motivo, con il ricorso in esame si muovono altre censure che, viceversa, si rivelano fondate e assorbenti.

Ed invero, le doglianze mosse con il secondo mezzo di impugnazione si manifestano fondate pressoché per tabulas. In effetti, deve ritenersi, anche alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali della Sezione, che non possa prescindere dall’acquisizione del parere della Commissione di Salvaguardia di Venezia, il che non è avvenuto nel caso di specie. Prescrive, infatti l’art. 6 della legge 16.04.73 n. 171, nel testo sostituito dall’art. 4 della L. n. 360/91, testualmente:

“La commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi nonché di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private che pubbliche, … da eseguirsi nella vigente con terminazione lagunare…Il parere della commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso… che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni…, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali”.

Come si vede, il dato normativo è univoco, e in claris non fit interpretatio. Il fatto che, all’epoca dell’istanza non esisteva la norma appena riportata, non ha pregio: ai procedimenti amministrativi si applicano le norme vigenti non al momento della presentazione dell’istanza di parte, bensì quelle in vigore al momento dell’istruttoria e della conclusione. Il secondo motivo si manifesta, pertanto, fondato e assorbente di ogni altra censura.

Conclusivamente, il ricorso si manifesta fondato e va, pertanto, accolto. Per l’effetto, è annullato il diniego di sanatoria impugnato.

Sussistono, tuttavia, motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo accoglie. Per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 22 gennaio 2009.

Il Presidente l’Estensore

il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 503/95

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 289/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere, relatore

Marco Morgantini Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3994/94, proposto da Ravanello Nirvano, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Vettor Grimani, con domicilio presso il suo studio in Venezia, S. Marco n. 4020, come da procura a.l. a margine del ricorso,

contro

Il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, M.M. Morino, Maurizio Ballarin e Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso la civica avvocatura, nella sede municipale, come da procura a.l. a margine dell’atto di costituzione,

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 94/110 del 5.09.94, recante diniego di concessione in sanatoria inerente all’installazione di controfinestre il alluminio in un immobile sito in Murano, nonché di ogni altro atto annesso, connesso o conseguente.

Visto il ricorso, notificato il 12.11.94, e depositato presso la segreteria il 9.12.1994, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione del Comune di Venezia, depositato il 23.11.94;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009, relatore il Consigliere Italo Franco, gli avv. Grimani per la parte ricorrente e Ballarin per la P.A. resistente.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

FATTO

In relazione al diniego, in data 2.06.94, della sanatoria (richiesta il 3.01.94) per l’installazione di controfinestre in alluminio anodizzato in un immobile sito a Murano (per impropria tipologia dei serramenti e per contrasto con l’art. 2 del DPR n. 791/73 che prevede la conservazione della veste architettonica esterna, con particolare riguardo agli infissi, da sostituire con materiali tradizionali), l’interessato chiedeva il riesame, essenzialmente argomentando con riguardo al contenimento del consumo energetico e dall’onerosità dell’installazione di serramenti in legno. Anche questa istanza veniva respinta, con provvedimento in data 5.09.94, ancora su conforme parere della Commissione di salvaguardia di Venezia, la quale acconsente all’intervento in questione soltanto a condizione di utilizzare materiali tradizionali (legno o ferro).

Contro questo ulteriore diniego insorgeva l’interessato con il ricorso in epigrafe, deducendo con il primo motivo incompetenza, sul rilievo che, in forza di esplicite norme di legge –non derogabili da difformi disposizioni amministrative-, spetta al Sindaco assumere provvedimenti in materia edilizia, e non al dirigente.

Con il secondo mezzo si deduce violazione dell’art. 4 della L. 8.11.91, n. 360, sostenendosi che la commissione di salvaguardia è chiamata ad esprimere il parere soltanto in relazione agli interventi che necessitano di concessione edilizia e non pure (come nel caso di specie) ad autorizzazione edilizia.

Con il terzo mezzo si lamenta violazione dell’art. 7 della L. 25.03.82 n. 9 e dell’art. 79 LR n. 61/85 sul rilievo che, essendosi pronunciata l’Amministrazione otre il termine di 60 giorni dall’istanza, si è formato il silenzio- assenso, con formazione dell’atto di assenso implicito, soltanto annullabile in sede di autotutela.

Con il quarto motivo si deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti, illogicità e contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, sull’assunto che si può denegare la sanatoria per contrasto con la normativa vigente, ma non per motivi estetici, e che non si vede per quale motivo possa ritenersi assentibile l’impiego del ferro e non dell’alluminio.

Si costituiva il Comune, instando per il rigetto del gravame. Con successiva memoria detta P.A. eccepisce che, quanto alla dedotta incompetenza, prima in forza dell’art. 51 L. n. 142/90, e ora dell’art. 107 D. Lgs. n. 267/2000, la competenza spetta al dirigente, richiamando, sul punto, anche TAR VE, sez. II, 1927/2006, e soggiungendo che la commissione di salvaguardia dà parere su tutti gli interventi edilizi.

Replica con memoria conclusionale parte ricorrente, ribadendo in particolare le censure di cui al quarto motivo.

All’udienza i difensori comparsi hanno insistito sulle rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Onde contrastare il (reiterato) diniego di rilascio di concessione in sanatoria in relazione all’installazione di controfinestre in alluminio anodizzato, il ricorrente ripropone, con il primo mezzo di impugnazione, la censura di incompetenza del dirigente (ritenendo, invece, che la competenza spetti al Sindaco, in base a diverse previsioni legislative). Detta censura compare in non poche controversie originate dal diniego di concessione edilizia in sanatoria (risalenti nel tempo), ed è stata, perciò, già esaminata dalla sezione che, da ultimo, è pervenuta a dichiarala improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Si legge, infatti, nella sentenza n. 99/2009, pronunciata nella camera di consiglio del 13 novembre 2008 che in relazione a detta censura va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse “tenuto conto (del fatto) che il dirigente che si assume incompetente è divenuto competente ad adottare questo tipo di provvedimento, con la conseguenza che in caso di eventuale annullamento per incompetenza del dirigente, i provvedimenti impugnati dovrebbero essere riadottati dalla medesima figura professionale ora divenuta competente. Tale conclusione è stata accolta dalla giurisprudenza, che, riconoscendo il difetto di interesse a sollevare siffatta censura ha avuto modo di affermare che la sopravenuta competenza ha un effetto sanante analogo ad un provvedimento di convalida, sulla base del principio di conservazione degli atti e di economicità dei giudizi (cfr. TAR FVG 21 febbraio 2002 n. 30; TAR PA, 12 dicembre 12005 n. 7097)“.

Quanto alla seconda doglianza, la stessa appare infondata alla luce dell’ampia portata della previsione normativa riguardante i pareri resi dalla Commissione di salvaguardia (art. 6 L. 171/73), dove si dice che la CSV esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi, ancorché non assentibili mediante concessione edilizia.

Privo di pregio è anche il terzo motivo di ricorso, dal momento che, per gli interventi edilizi realizzati in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dalla data in cui il parere è stato reso (qui espresso nella seduta dell’8.08.94, donde la tempestività del diniego, assunto in data 5.09.94), e sempre che lo stesso sia favorevole, come ormai chiarito da cospicua giurisprudenza.

Infine, infondato si appalesa anche il quarto mezzo, sembrando sufficiente la motivazione, dal momento che questa si riduce all’affermazione dell’incompatibilità del materiale usato (alluminio), rispetto ai materiali tradizionali (legno o ferro, materiale, quest’ultimo, pur sempre diverso nell’aspetto dall’alluminio).

Conclusivamente, il ricorso si manifesta infondato e va, pertanto, rigettato.

Sussistono, tuttavia, motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 22 gennaio 2009.

Il Presidente \ l’Estensore

il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g 3994/94

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 288/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere, relatore

Marco Morgantini Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3796/94, proposto da Battagliarin Maria Gabriella, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Ciatara e Ettore Santin, con domicilio presso il primo in Venezia, S. Marco n. 1130, come da procura a. margine del ricorso,

contro

– il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, M. Maddalena Morino, Maurizio Ballarin, e Giuseppe Venezian, i quali hanno, poi, rinunciato al mandato,

– la conferenza di servizi, in persona del presidente pro tempore presso l’ufficio edilizio del Comune di Venezia, non costituitasi in giudizio,

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 24395/10768/01 del 18.07.94, recante reiezione della domanda di sanatoria relativamente alla veranda e alla tettoia della propria abitazione,

e del parere sfavorevole espresso dalla conferenza di servizi in data 21.10.93.

Visto il ricorsi, notificato l’8.11.94 e depositato presso la segreteria il 29.11.1994, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, e la

successiva dichiarazione di rinuncia al mandato dei suoi difensori;

Visti gli atti tutti della causa;

uditi, alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. Sartori in sostituzione dell’avv. Santin per il ricorrente, nessuno comparso per le P.A. resistente.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:
FATTO

In data 30.04.86 la signora Battagliarin chiedeva al Comune di Venezia la sanatoria ex lege n. 47/85 per opere realizzate in Burano, presso la sua abitazione.

Otto anni dopo le perveniva il provvedimento prot. 24395/10768/01 del 19.07.94 con il quale si denegava il richiesto condono in relazione alla veranda realizzata sul fronte nord e alla tettoia al primo piano sul fronte ovest (da demolire), “in quanto per materiali impiegati e tipologia costruttiva alterano l’ambiente circostante”. Tanto veniva disposto in recepimento del parere espresso da una conferenza di servizi nella seduta del 21.10.93, parzialmente favorevole ma negativo per le menzionate veranda e tettoia “in quanto elementi estranei alla tipologia costruttiva del fabbricato”. Per il resto l’istanza di sanatoria veniva accolta, a condizione del pagamento delle somme indicate, come da comunicazione 8.09.94.

Con il ricorso in epigrafe l’interessata chiede l’annullamento del diniego, deducendo con il primo motivo violazione degli art. 31 e 35, comma 12 della legge n. 47/85 sostenendo che, essendosi l’amministrazione pronunciata oltre il termine di 24 mesi (e non essendo pervenuta, comunque, alcuna richiesta di integrazioni documentali), sull’istanza si era formato il silenzio- assenso, in forza del combinato disposto dalle norme invocate. L’amministrazione si è spogliata, in tal modo, del potere di pronunciarsi al riguardo.

Con il secondo mezzo si deduce –in relazione all’ipotesi che si voglia ritenere applicato l’art. 32 della stesa legge- incompetenza della conferenza di servizi ad esprimere il parere ivi contemplato. Si sostiene che la conferenza di servizi è stata indetta con organi, quali l’ufficio tecnico del comune e l’ufficio provinciale dei beni ambientali, affatto incompetenti, spettando detta competenza alla Regione, ai sensi del DPR n. 616/77 e alla legge 8.08.85 n. 431, come ribadito più volte dalla giurisprudenza, laddove al Ministero spetta l’eventuale esercizio del potere di annullamento del parere.

Con terzo e il quarto motivo si lamenta violazione di legge per carenza di motivazione, poiché manca qualsiasi indicazione sul tipo di materiale e sulla tipologia costruttiva, né tanto meno di norme, mentre trattandosi di ragioni estetiche, avrebbe dovuto meglio essere esplicitata la motivazione, e il richiamo dell’alterazione dell’ambiente non figurava nel parere. Inoltre, nel parere reso dalla conferenza di servizi non si spiega in cosa consista l’assunta estraneità rispetto alla tipologia costruttiva del fabbricato, essendo la veranda realizzata in vetro e metallo e la tettoia in metallo con lo stesso colore delle tegole del tetto.

Con il quinto e il sesto mezzo si deduce, rispettivamente: eccesso di potere per illogicità manifesta, sostenendosi che la motivazione del diniego è affatto diversa da quella che sorregge il parere; eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni, sul rilievo che, nel provvedimento di accoglimento dell’istanza di sanatoria, nulla si dice riguardo alla veranda e alla tettoia.

Si costituiva il Comune di Venezia (nel novembre 1994), instando per il rigetto del gravame.

In prosieguo di tempo parte ricorrente depositava dichiarazione, in data 28.06.2005, di rinuncia al mandato di uno dei suoi difensori. Quindi l’amministrazione comunale depositava (nel novembre 2008) a sua volta analogo atto di rinuncia al mandato loro conferito on delibera della G.M. n. 4244/94, questa volta da parte di tutti i suoi difensori, in conseguenza dell’avvenuta costituzione del Comune Cavallino- Treporti, dove ricadono gli abusi in questione, il quale è subentrato al comune di origine in tutte le situazioni giuridiche attive e passive. Detto nuovo Comune non si costituiva in giudizio.

All’udienza è comparso il solo difensore della ricorrente, chiedendo che la causa fosse spedita in decisione.
DIRITTO

1- Contro il diniego di sanatoria in ordine a due dei manufatti abusivamente realizzati, parte ricorrente muove diverse censure, come visto nella narrativa in fatto che precede. Fra tutte tali censure si manifesta, in particolare, fondato e assorbente il secondo motivo, alla luce di quanto affermato nella giurisprudenza più recente della Sezione. Vale la pena di riportare testualmente quanto spiegato nella sentenza TAR Veneto, sez. II, 24 gennaio 2009 n. 149

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo, dedotto con il secondo ed il terzo motivo di censura, dell’incompetenza della Conferenza di servizi ad esprimersi ex art. 32 della legge n. 47/85 in merito al richiesto condono delle opere abusive realizzate dal ricorrente.

Stabilisce, invero, l’art. 82, I e II comma del DPR n. 616/77 che:

“Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

La delega riguarda tra l’altro le funzioni amministrative concernenti:

1. l’individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro…di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;
2. la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
3. l’apertura di strade e cave;
4. la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
5. le adozioni di provvedimenti cautelari…;
6. l’adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
7. le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall’art. 2 della legge n. 1497/39 e dall’art. 31 del DPR n. 805/75;
8. l’autorizzazione prevista dalla legge n. 1097/71 per la tutela dei Colli Euganei;”

L’art. 1 della LR n. 11/84 – all’epoca vigente, essendo stata abrogata dall’art. 11 della LR 31.10.1994 n. 63 -, a sua volta, afferma che:

“Sono subdelegate alle province le funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali di cui all’art. 82 del DPR n. 616/77.

La subdelega riguarda le funzioni amministrative concernenti:

1. la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
2. l’apertura di strade e cave;
3. la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
4. le adozioni di provvedimenti cautelari…;
5. l’adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
6. l’autorizzazione prevista dalla legge n. 1097/71 per la tutela dei Colli Euganei;”

La norma regionale – che, ovviamente, non ha incluso tra le funzioni subdelegate “le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall’art. 2 della legge n. 1497/39 e dell’art. 31 del DPR n. 805/75” (di cui al citato art. 82, II comma, lett. “g” del DPR n. 616) – conclude, poi, escludendo espressamente dalla subdelega “le funzioni amministrative concernenti l’individuazione delle bellezze naturali di cui alla lettera a) dell’art. 82 del DPR n. 616/77”: a prescindere, dunque, da siffatte esclusioni, tutte le altre funzioni amministrative indicate dalla norma statale come delegate alle Regioni sono, a loro volta, puntualmente subdelegate alle Province.

Orbene, da tale contesto si evince chiaramente che, ferma restando la spettanza alla Regione delle attribuzioni in merito all’individuazione delle bellezze naturali (e, ovviamente, al coordinamento della commissione deputata alla compilazione degli elenchi delle stesse), la loro tutela è invece demandata alla Provincia, che la esercita attraverso apposite commissioni consultive cui è conferito il “compito di formulare pareri obbligatori sugli atti da emanarsi dagli organi dell’Amministrazione provinciale nell’esercizio delle funzioni subdelegate” (art. 2, I comma della LR n. 11/84).

Evidente, peraltro, che nell’ambito delle funzioni subdelegate alla Provincia rientra anche la formulazione del parere prescritto dall’art. 32 della legge n. 47/85, espressamente indicato all’art. 1, II comma, lett. a) della LR n. 11/84 (che riguarda la necessaria, preventiva determinazione di compatibilità delle realizzande opere con l’assetto ambientale tutelato).

Né vale opporre che il parere ex art. 32 della legge n. 47/85 non può essere esercitato dalla Provincia in quanto tale legge è successiva alla LR n. 11/84 di subdelega, che, dunque, non poteva determinarsi in relazione ad un profilo procedimentale che sarebbe stata individuato in futuro: è evidente, invero, come la funzione prevista dal richiamato art. 32, che è funzione inerente alla tutela dei beni ambientali, debba essere esercitata dall’organo individuato in base alla ripartizione delle competenze precedentemente effettuata dal legislatore statale (con il DPR n. 616/77) e regionale (con la LR n. 11/84).

La competenza ad esprimersi ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/85 sulla compatibilità ambientale delle opere abusive di cui si chieda il condono spetta, dunque, alla Provincia e, specificatamente, al suo Presidente (art. 4, I comma della LR n. 11/84 cit.), sentito il parere della Commissione consultiva provinciale per i beni ambientali (art. 2, I comma della medesima LR n. 11/84).

Tale regime vale anche – in virtù dell’art. 42 della stessa legge n. 47/85 che ha espressamente derogato alla disciplina introdotta dalla legge n. 173/71 – relativamente agli interventi eseguiti nella conterminazione lagunare di Venezia, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e S. Erasmo.

Tuttavia, con l’entrata in vigore (in data 29 novembre 1991) della legge 4 agosto 1991 n. 360, il legislatore ha privato la Provincia della competenza ad esprimere il parere di cui all’art. 32 della legge n. 47/85 relativamente alle opere abusive eseguite nel comprensorio della laguna veneta, attribuendola invece alla Commissione per la salvaguardia di Venezia: stabilisce, infatti, l’art. 4, III comma della citata legge n. 360/91 (che ha sostituito l’art. 6 della legge n. 171/73) che “la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi…da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare….Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali”.

Né potrebbe sostenersi che l’art. 42 della legge n. 47/85 costituisca norma speciale, prevalente sulle modifiche successivamente apportate al regime della sanatoria edilizia: non potrebbe, in quanto non ne possiede la configurazione strutturale, né una siffatta ratio è altrimenti estrapolabile dal contesto ove è inserita.

L’art. 4, riscrivendo l’art. 6 della legge n. 171/73 (che imponeva al Sindaco di trasmettere alla Commissione di salvaguardia le licenze edilizie corredate del parere della commissione edilizia), ha assegnato in via esclusiva alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia – con effetto, dunque, derogatorio del previgente assetto ordinamentale – la competenza consultiva in materia ambientale.

Ciò in conformità con quanto già sostenuto in fattispecie analoghe da questa sezione (cfr. sentenza n. 1407/06 e 4110/07, nelle quali era stata affermata la competenza della Commissione provinciale BB.AA. in quanto il parere era intervenuto nella vigenza del combinato disposto dagli artt. 32, I comma e 42 della legge n. 47/85, prima dunque della modificazione introdotta dall’art. 4 della legge 360/91; sent. n. 1739/08, ove invece si dà atto della competenza della Commissione salvaguardia, essendo il parere successivo all’entrata in vigore della predetta legge n. 360/91).

All’accoglimento del gravame si perviene, d’altra parte, anche in considerazione del comportamento processuale dell’amministrazione comunale subentrata, nelle more del giudizio, alla P.A. resistente originaria. Il Comune di Cavallino-Treporti, invero, pur avendo avuto a disposizione tutto il tempo necessario per costituirsi in giudizio, non lo ha fatto (evidentemente non intendendo difendere l’operato dell’amministrazione originariamente competente -che pure aveva spiegato una resistenza, sia pure soltanto formale, in quello stadio del processo-, che ora ricade nella sua sfera giuridica). Ai sensi dell’art. 116, comma 2° c.p.c., invero, il giudice può trarre argomento anche dal comportamento processuale delle parti, nel caso di specie potendosi anche ritenere che lo stesso costituisca manifestazione implicita di riconoscimento di fondatezza delle ragioni avversarie.

Conclusivamente per le considerazioni su esposte, il ricorso si manifesta fondato e va accolto. Per l’effetto, è annullato il diniego di sanatoria impugnato.

Sussistono, d’altra parte, motivi per compensare integralmente fra le parti le spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo accoglie. Per l’effetto, è annullato il diniego di sanatoria indicato in epigrafe.

Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 22 gennaio 2009.

Il Presidente l’Estensore

il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 3796/94

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 286/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Stefano Mielli Primo Referendario

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1866/06, proposto da Diagne Mouhamadou, rappresentato e difeso dall’avv.to Claudia Pedrini, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;

CONTRO

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, anche domiciliata ria in Venezia, San Marco n. 63

PER L’ANNULLAMENTO

del provvedimento del Questore di Verona, emesso il 28.6.2006 e notificato il 3.7.2006, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui era titolare il ricorrente;

Visto il ricorso, notificato il 14 settembre 2006 e depositato presso la Segreteria il 26 settembre 2006, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione degli Interni, depositato in udienza l’11 ottobre 2006 ;

Vista l’ordinanza n. 805 dell’11 ottobre 2006 con la quale è stata rigettata la domanda di sospensiva;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 15 gennaio 2009 – relatore il Referendario M. Perrelli – l’avv. Pedrini per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Brunetti per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, cittadino senegalese titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo con scadenza all’11.11.2005, presentava alla Questura di Verona istanza di rinnovo del predetto titolo.

Con il provvedimento impugnato il Questore negava il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo poiché il sig. Diagne Mouhamadou, sotto altre generalità, risultava essere stato condannato, con sentenze del 24.3.2005, del 4.3.2003 e del 25.7.2003, tutte divenute irrevocabili, per il reato di cui all’art. 171 ter della legge n. 633/1941 concernente violazioni delle norme sul diritto d’autore. Tali condanne sono, infatti, ostative, ai sensi dell’art. 26 comma 7 bis del D.Lgs. n. 286/1998 al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Con un unico ed articolato motivo di censura il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego impugnato per eccesso di potere per incongruità e carenza della motivazione e per difetto di istruttoria poiché a partire dal 2004 il sig. Diagne Mouhamadou ha sempre svolto attività lavorativa come lavoratore subordinato ed a far data dal 7.7.2005 è stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della società cooperativa a r.l. Logistica Veneta. Ne discende, secondo la prospettazione della difesa del ricorrente, che l’esistenza delle richiamate condanne non avrebbe potuto essere considerata come ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno poiché l’amministrazione procedente avrebbe dovuto prendere in considerazione la situazione di fatto del sig. Diagne Mouhamadou e non la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno già posseduto per motivi di lavoro autonomo.

Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 805 dell’11 ottobre 2006 il Collegio ha rigettato la domanda di sospensiva non ritenendo sussistente il fumus del ricorso.

Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio il 18.6.2003 il sig. Diagne Mouhamadou, entrato clandestinamente in Italia, presentava istanza di regolarizzazione ai sensi del D.L. n. 195/2002, convertito nella legge n. 222/2002. Nel gennaio 2004 l’amministrazione competente archiviava la predetta domanda di regolarizzazione “per cessazione dell’attività di lavoro” e rilasciava al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Quindi il 17.6.2004 il ricorrente presentava la domanda per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, allegando un contratto di lavoro a progetto con la cooperativa “Info lavoro”. Successivamente il 20.1.2005 il sig. Diagne Mouhamadou presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo con scadenza all’11.11.2005, allegando documentazione relativa alla propria posizione di socio lavoratore presso la cooperativa “Logistica Veneta”. All’esito dei rilievi foto – dattiloscopici il ricorrente risultava essere stato condannato con diverse generalità dal Tribunale di Verona con sentenza del 4.3.2003 (divenuta irrevocabile il 20.4.2003) e dal Tribunale di Venezia con sentenza del 25.7.2003 (divenuta irrevocabile il 16.10.2003), nonché con le sue vere generalità, dal Tribunale di Verona con sentenza del 24.3.2005 (divenuta irrevocabile il 12.5.2005) sempre per violazione delle norme sul diritto d’autore ex art. 171 ter della legge n. 633/1941.

Con il provvedimento impugnato la Questura di Verona, in conformità alla disciplina vigente, negava il rinnovo del permesso di soggiorno al cittadino extracomunitario a seguito delle rammentate condanne penali, riportate per violazione delle norme dettate a tutela del diritto d’ autore ed implicanti la