Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1071/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 786/97, proposto da VALROS s.n.c. di Valdo Dante e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bogoni e Luca Sorpresa, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;

CONTRO

Il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Alessandra Rigobello, Giovanni R. Caineri, Chiara Bortolomasi e Riccardo Moretto, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;

e con l’intervento ad opponendum

di Umberto Tacconi, Caterina Santin, Flora Godi, Lino Branconi, Giuseppe Prearo, Rachele Maelli e Nicoletta Orlandi Neumann, rappresentati e difesi dall’avv. to Alfredo Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Venezia, p.le Roma n. 461;

di Franco Ottaviani, Luigi Bianconi, Flora Godi e Nicoletta Orlandi Neumann, rappresentati e difesi dagli avv. ti Enzo Cavarzere e Maurizio Olivetti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Dorsoduro 1056

PER L’ANNULLAMENTO

dell’ordinanza n. 117, emessa dal Sindaco di Verona il 13 febbraio 1997 e notificata il successivo 17 febbraio, con la quale si ordina la chiusura anticipata alle ore 24.00 dell’esercizio commerciale denominato Wally’s a far data dal settimo giorno successivo alla notifica, in forza dell’art. 5 della legge regionale n. 40/1994.

Visto il ricorso, notificato l’8 marzo 1997 e depositato presso la Segreteria il 11 marzo 1997, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona, depositato il 17 marzo 1997;

Visti gli atti di intervento ad opponendum, depositati il 18 e 19 marzo 1997;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Vista l’ordinanza n. 432 del 19 marzo 1997 con la quale è stata accolta l’istanza di sospensiva;

Vista l’ordinanza n. 1536 del 30 luglio 1997 con la quale il Consiglio di Stato ha confermato l’ordinanza emessa dal T.A.R.;

Uditi nella pubblica udienza del 12 febbraio 2009 – relatore il Referendario Marina Perrelli – i procuratori delle parti presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A. La società ricorrente gestisce un locale denominato Wally’s, sito in Verona, largo S. Nazzaro n. 2., in forza della licenza n. 8237, rilasciata l’8 marzo 1993 e della autorizzazione n. 62713 del 31 luglio 1993 relativa al funzionamento di un apparecchio radio con mangianastri.

B. Il 16 gennaio 1997 la società ricorrente riceveva dal Comune di Verona – settore commercio ed attività economiche-, la comunicazione dell’avvio del procedimento volto alla limitazione alle ore 24.00 dell’orario di chiusura del locale.

C. Il 17 febbraio 1997 veniva, quindi, notificata alla società ricorrente l’ordinanza sindacale impugnata con la quale, nonostante le osservazioni presentate a mezzo delle memorie difensive, veniva disposta la chiusura del locale “non oltre le ore 24.00 a far data dal 7° giorno successivo alla notifica del presente provvedimento”.

D. La società ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento con quattro articolati motivi:

1)Violazione dell’art. 5 della legge regionale del Veneto n. 40/1994. Ai sensi della citata disposizione “le limitazioni agli orari possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui al comma 1 dell’art.2”. Secondo la prospettazione della società ricorrente, ne discende che tale tipo di provvedimenti presuppone i requisiti della contingibilità e dell’urgenza, cioè dell’imprevedibilità, della temporaneità, dell’accidentalità della situazione che si intende fronteggiare, requisiti tutti assenti nella fattispecie in esame. Infatti, da un lato, gli accertamenti della Polizia Municipale, richiamati nell’ordinanza sindacale gravata, sono relativi ad un arco di tempo che va dal 12 maggio 1996 al 23 novembre 1996, dimostrando in tal modo l’insussistenza del requisito dell’urgenza, dall’altro lato, l’ordine di chiusura anticipata è volto a fronteggiare il vociare e gli schiamazzi di qualche avventore, cioè una situazione che non determina alcun pericolo per la incolumità o per la sicurezza pubblica, evidenziando l’assenza anche della contingibilità. La società ricorrente ha, infine, evidenziato la presenza nella zona universitaria ove è ubicato il locale di ulteriori fonti di disturbo per la quiete pubblica, rappresentate sia dagli avventori degli altri locali che si trovano ad un raggio di distanza di circa cinquanta metri, sia dai frequentatori della Parrocchia di San Nazzaro, attiva nell’organizzazione di raduni, conferenze e incontri anche serali.

2) Eccesso di potere per falsità dei presupposti, per carenza di istruttoria, illogicità e manifesta irragionevolezza del provvedimento. Gli accertamenti posti a fondamento dell’ordinanza gravata sono stati svolti nel corso di sei serate nel periodo dal 12 maggio 1996 al 22 novembre 1996 e solo in due delle dette occasioni sono state trovate persone che parlavano a voce alta all’esterno del locale gestito dalla società ricorrente, mentre nelle restanti occasioni non sono state accertate situazioni di disturbo provenienti dal bar Wally’s.

Ne discende, secondo la prospettazione della società ricorrente, l’illegittimità del provvedimento gravato in quanto basato su fatti non direttamente imputabili all’attività gestita dalla Valros s.n.c., e, comunque, assolutamente sporadici, tali da far risaltare l’ingiustificatezza e la assoluta mancanza di proporzionalità tra la limitazione oraria imposta e le circostanze che l’hanno determinata.

3) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di presupposti, nonché per insufficienza della motivazione.

Dalla predetta narrativa emerge che il provvedimento impugnato è stato adottato sulla scorta di accertamenti inadeguati, senza il previo riscontro di reali situazioni di rumorosità e della effettiva imputabilità delle stesse alla società ricorrente.

4) Violazione di legge ex art. 5 della legge regionale n. 40/1994; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per falsità dei presupposti e per disparità di trattamento; sviamento di potere.

L’ordinanza sindacale gravata, pur essendo stata formalmente emanata in applicazione dell’art. 5 della legge regionale n. 40/1994, ha in realtà natura sanzionatoria, come emerge dalla comunicazione di avvio del procedimento laddove si dice che “la riduzione alle ore 24 dell’orario di apertura del pubblico esercizio” deriva dal fatto che è” fonte ed occasione, assieme ad altri bar della zona, di notevole disturbo della quiete pubblica”.

E. Il Comune di Verona, costituitosi in giudizio, ha concluso per la reiezione della domanda di annullamento, in considerazione della legittimità del provvedimento gravato, adottato nel rispetto delle disposizioni della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 40/1994 e finalizzato a porre rimedio al grave disturbo alla quiete pubblica causato dagli avventori del pubblico esercizio gestito dalla società ricorrente sia mediante urla e schiamazzi protratti sino a tarda notte, sia mediante l’intralcio alla viabilità.

All’udienza del 12 febbraio 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di non potere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come richiesto dall’Amministrazione resistente, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza sindacale n. 26 del 16 marzo 2006 poiché la stessa dispone la chiusura anticipata alle ore 24 per i soli giorni di venerdì e sabato, mentre l’ordinanza n. 117, gravata con l’odierno ricorso, ordina la chiusura del locale gestito dalla ricorrente entro le ore 24 per tutti i giorni della settimana. Né l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse consegue all’emissione dal 1997 al 2002 di una serie di autorizzazioni alla ditta ricorrente aventi ad oggetto la modifica dell’orario di apertura prescelto giacché si tratta di provvedimenti temporanei relativi a periodi individuati che non fanno venire meno l’ordine di chiusura entro le ore 24 impartito con l’ordinanza n. 117 oggetto di impugnativa.

2. Il Collegio ritiene il ricorso infondato e da respingere per le seguenti ragioni.

3. Con il provvedimento impugnato il Sindaco di Verona ordinava, in forza dell’art. 5 della legge regionale n. 40/1990, la chiusura dei detti esercizi non oltre le ore 24 a far data dal settimo giorno successivo alla notifica.

3.1. A fondamento dell’ordinanza impugnata, vi sono gli esposti pervenuti nel corso dell’anno 1996 da parte di cittadini residenti, costituitisi in comitati per la tutela del Centro Storico e del quartiere Veronetta, con i quali venivano denunciate situazioni di grave disturbo alla quiete pubblica quale conseguenza della presenza e dell’attività dei pubblici esercizi denominati bar Wally’s, bar Azimut e bar Art Café, nonché delle risultanze delle verifiche eseguite dalla Polizia Municipale nel periodo compreso dal maggio 1996 al novembre 1996 (12, 18 e 25 maggio 1996, 15, 16, 22 e 23 novembre 1996) dalle quali è emersa la presenza di numerosi avventori che in entrata e in uscita dal locale producevano schiamazzi e rumori ed intralciavano la viabilità parcheggiando ovunque le autovetture in corrispondenza del locale.

3.2. In particolare il 12 maggio 1996 i vigili urbani, a partire da poco dopo mezzanotte e sino quasi all’una di notte, riscontravano problemi di viabilità dovuti alla presenza di numerose auto in sosta nelle immediate vicinanze del locale denominato Wally’s, nonché un continuo via vai di persone che spesso sostando all’esterno del locale parlano a voce alta e gridano in modo percettibile a circa cinquanta metri di distanza. Accertamenti con esisti analoghi venivano eseguiti nei giorni successivi e proseguivano sino al mese di novembre.

4. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente sottolinea, in particolare, che il provvedimento, emesso ex art. 5 della legge regionale n. 40/1994, difetterebbe di adeguati presupposti di contingibilità ed urgenza.

La censura è infondata e va disattesa per le seguenti ragioni.

4.1. L’art. 4 della citata legge regionale dispone che, nella determinazione degli orari, per gli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, l’Autorità comunale deve assicurare, “all’esterno come all’interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica”; mentre, il successivo art. 5 stabilisce che possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico.

4.2. E’ allora evidente dalla piana lettura delle due richiamate disposizioni di legge che nessuna delle stesse prevede quale presupposti per l’emanazione dei provvedimenti di limitazione degli orari degli esercizi pubblici né l’urgenza, né la contingibilità, trattandosi di norme attributive di poteri al Sindaco per fare fronte in modo ordinario a situazioni in grado di incidere sulla quiete pubblica al fine di tutelare il predetto bene.

5. Passando ora all’esame degli ulteriori motivi di ricorso articolati dalla società ricorrente con i quali si censura il provvedimento gravato per eccesso di potere sotto più profili, il Collegio ritiene che possano essere trattati congiuntamente e che vadano anche essi disattesi per le seguenti ragioni.

5.1. Il Collegio ritiene, in primis, necessario precisare che il provvedimento che limita l’orario di apertura dell’esercizio commerciale di cui è titolare la società ricorrente, non ha un contenuto sanzionatorio, bensì è volto alla tutela della quiete e della salute pubblica, per cui è inconferente stabilire se il gestore abbia operato o meno nel rispetto degli obblighi prescritti dalle disposizioni vigenti: ciò che rileva, invece, è se la riduzione d’orario possa ragionevolmente comportare un significativo e persistente beneficio per la quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al sacrificio richiesto al privato (cfr. in termini TAR Veneto, sez. III, n. 1582/2007).

5.2. Orbene, la documentazione in atti, e in particolare quella prodotta sia dall’Amministrazione sia dagli intervenienti permette di collocare il provvedimento in esame all’interno di una vicenda, la quale coinvolge ben più del conflitto tra un determinato locale notturno ed i residenti confinanti.

Nella fattispecie in esame, in una zona del centro di Verona (in particolare in via S. Nazzaro, l.go S. Nazzaro e via Trezza), caratterizzata da sedi stradali di dimensioni non ampie sulle quali si affacciano senza soluzione di continuità fabbricati adibiti ad abitazioni e di conformazione tale da prestarsi ad amplificare sia i rumori che gli ingorghi stradali, un largo numero di avventori staziona durante la notte, schiamazzando e cagionando ostacolo alla viabilità. Tutto ciò, con evidente pregiudizio dei residenti, incisi in beni primari come la salute e la sicurezza.

La detta situazione si può considerare processualmente comprovata dalla documentazione in atti e, in parte qua, sostanzialmente ammessa dalla società ricorrente, sebbene la Valros s.n.c. contesti di esserne l’unica responsabile.

5.3. E’, quindi, doveroso per le autorità competenti proporsi di attenuare tale situazione lesiva, attraverso un equo contemperamento di interessi.

Come già affermato da questo stesso Tribunale in una fattispecie analoga sottoposta al suo esame, ancor prima della documentazione prodotta, è l’esperienza e la ragionevolezza che consentono d’individuare – senza necessità di procedere a verifiche delle soglie sonore di disturbo – una precisa relazione tra i flussi di potenziali disturbatori ed i pubblici esercizi, quale luogo d’incontro, di ristoro e di acquisto di cibi e bevande.

È ben possibile che gli astanti possano procurarsi anche altrimenti le stesse vettovaglie: tuttavia, ciò si realizza attraverso fonti in parte illegali e comunque aleatorie, prive della continuità e capillarità propria dei pubblici esercizi, e dunque assai meno significativi, per quanto qui d’interesse. Così, la previsione che, anticipando la chiusura dalle due alla mezzanotte, nella zona in questione il fenomeno pregiudizievole dovrebbe ridursi cospicuamente si presenta abbastanza ragionevole da giustificare l’emissione del provvedimento de quo (cfr. Tar Veneto, sez. III, n. 3052/2008).

5.4. La decisione assunta con il provvedimento impugnato di ridurre l’orario d’apertura dei pubblici esercizi, tra i quali quello gestito dalla società ricorrente, costituisce dunque una misura utile, sebbene non risolutiva, mentre il sacrificio imposto ai gestori appare in specie adeguato e proporzionato agli interessi generali che si vogliono tutelare (salute e sicurezza, in sintesi), e che sono comunque prevalenti su quelli d’impresa o su quelli degli avventori, tenuti a rispettare elementari regole di convivenza civile.

6. Infine, riconsiderando la fattispecie, il Collegio deve convenire con le difese dell’Amministrazione che gli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, così come la pluralità di esposti e di richieste di intervento dei residenti, hanno tutti condotto al medesimo risultato: e, cioè, che, nel periodo d’interesse, il bar Wally’s ha costituito, direttamente o indirettamente una rilevante fonte di disturbo per gli abitanti della zona.

6.1. In altri termini, dunque, il provvedimento impugnato si fonda su di un’istruttoria convenientemente approfondita, la quale ha condotto a risultati omogenei e coerenti, che costituiscono a loro volta presupposto idoneo per la decisione assunta dall’Amministrazione comunale.

7. Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere respinto.

8. Appaiono sussistere giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, in considerazione della esistenza all’atto della proposizione del ricorso di orientamenti giurisprudenziali divergenti nella materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 786/1997

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1070/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 244/06, proposto da Erikigwe Cristopher Nnolika, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Ferrero e Zeno Baldo, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;

CONTRO

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria per legge, in Venezia, p.zza San Marco n. 63 ;

PER L’ANNULLAMENTO

del decreto CAT. A.12/2005/Imm. 1285, emesso dal Questore di Venezia l’8 settembre 2005, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Visto il ricorso, notificato il 12 gennaio 2006 e depositato presso la Segreteria il 2 febbraio 2006, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 12 febbraio 2009 – relatore il Referendario Marina Perrelli – i procuratori delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A. Il ricorrente, cittadino nigeriano regolarmente presente in Italia dal 20 agosto 2008 in forza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione ex lege n. 222/2002, presentava il 18 novembre 2004 alla Questura di Padova istanza di rinnovo del detto titolo.

B. Il 10 novembre 2005 Cristopher Nnolika Erikigwe riceveva la notifica del decreto con il quale veniva rigettata l’istanza de qua in considerazione delle condanne emesse dal Tribunale di Padova nei suoi confronti rispettivamente il 2 ottobre 2003 a mesi 6 di reclusione e 600,00 euro di multa, il 2 gennaio 2004 a mesi quattro di reclusione e 600,00 euro di multa, il 7 ottobre 2004 ad un anno e due mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa, il 7 ottobre 2004 a quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, tutte per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché del deferimento all’Autorità giudiziaria in data 26 luglio 2005 per lesioni personali. La Questura procedente negava, quindi, il rinnovo del titolo di soggiorno in considerazione sia dell’esistenza di condanne ostative ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D. L.gs. n. 286/1998 e successive modifiche, sia del giudizio di pericolosità sociale formulato sulla scorta dei precedenti penali dai quali viene desunta l’abitualità a delinquere e la provenienza illecita dei mezzi di sostentamento.

C. Con un unico ed articolato motivo il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato sotto diversi profili per violazione di legge, nonché per eccesso di potere per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Secondo la prospettazione del ricorrente, infatti, l’amministrazione procedente non ha valutato la sussistenza di motivi di carattere umanitario per rilasciare il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, né ha operato una verifica in concreto circa la ricorrenza dei presupposti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, trattandosi di straniero munito di titolo di soggiorno rilasciato a seguito di regolarizzazione, né, infine, ha tenuto conto della lieve entità dei quantitativi di sostanza stupefacente trovati in possesso del medesimo e del fatto che due delle quattro condanne emesse nei di lui confronti sono frutto di patteggiamento.

D. Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in considerazione dell’esistenza di condanne ostative ex art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998.

E. All’udienza del 12 febbraio 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.

2. Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, oggetto di impugnazione, si fonda, da un lato, sull’esistenza di quattro condanne ostative, ex art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 e, dall’altro, su un giudizio di pericolosità sociale espresso dall’amministrazione procedente in considerazione della pluralità di condanne per reati inerenti gli stupefacenti dalle quali si desume la tendenza del ricorrente a delinquere e la provenienza di parte dei suoi mezzi di sussistenza da attività illecite.

3. Le censure articolate dal ricorrente, che possono essere trattate congiuntamente, sono infondate e vanno disattese per le seguenti ragioni.

4. Nella fattispecie in esame trovano applicazione l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b) della legge n. 189/2002, che prevede quale causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno il caso in cui lo straniero “…risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall’art. 380, 1 e 2 comma, c.p.p., ovvero per reati inerenti gli stupefacenti (…)” , e l’art. 5, comma 5, dello stesso decreto ai sensi del quale “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato…sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.

4.1. Nel caso di specie, dunque, l’autorità procedente ha correttamente evidenziato, nelle premesse del decreto impugnato, che le condanne, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati inerenti le sostanze stupefacenti sono elemento assolutamente ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

4.2. Può, inoltre, condivisibilmente affermarsi che in tal caso sussiste un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale, in quanto si tratta di una preclusione che non costituisce un effetto penale, ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’avere riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (non meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto nel Paese dallo straniero.
4.3. La norma in questione non consente all’Amministrazione alcuna autonoma valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale derivando in modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, n. 2866/2006).

Occorre, inoltre, evidenziare che la disposizione così come sopra interpretata non suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole una norma che limiti l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che questi abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie o comunque ritenuti di particolare pericolosità sociale nell’attuale momento storico.

5. A tal riguardo giova rammentare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 148/2008 ha osservato che: “la principale norma concernente la condizione giuridica dello straniero – attualmente, extracomunitario – è quella dell’art. 10, comma secondo, Cost., la quale stabilisce che essa «è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali», rilevando quindi che:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1069/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Stefano Mielli Primo Referendario

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 481/07, proposto da Liu Xueqian, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sonia Melissa Negro e Michele Vettore, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;

CONTRO

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria per legge, in Venezia, p.zza San Marco n. 63;

PER L’ANNULLAMENTO

del decreto CAT. A.12/2006 Imm. n. 8, emesso dal Questore di Vicenza il 12 gennaio 2007 e notificato il successivo 20 febbraio 2007, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Visto il ricorso, notificato il 13 marzo 2007 e depositato presso la Segreteria il 16 marzo 2007, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno, depositato il 27 marzo 2007;

Visti gli atti tutti di causa;

Vista l’ordinanza n. 215 del 28 marzo 2007 con la quale è stata respinta l’istanza di sospensiva;

Uditi nella pubblica udienza del 12 marzo 2009 – relatore il Referendario Marina Perrelli – i procuratori delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A. Il 14 giugno 2006 il ricorrente presentava alla Questura di Vicenza istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

B. Il 20 febbraio 2007 riceveva la notifica del decreto con il quale veniva rigettata l’istanza de qua in considerazione della condanna emessa nei suoi confronti il 15 aprile 2005 dal Tribunale di Padova per il reato di violenza sessuale, cioè per una fattispecie di reato ostativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D. L.gs. n. 286/1998 e successive modifiche.

C. Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato sotto diversi profili:

1) Per violazione di legge in relazione dell’art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998, per eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, per vizio di forma, per disparità di trattamento e per ingiustizia manifesta, nonché per violazione dell’art. 24 Cost.;

2) per violazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, e dell’art. 27 Cost.;

3) per violazione di legge con riferimento agli artt. 203, 208, 209 c.p. e con riferimento agli artt. 313 e 679 c.p.p., nonché per eccesso di potere per erronea valutazione e per travisamento dei fatti.

Il ricorrente ha, inoltre, eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, per violazione degli artt. 24, 25, 27, 29, 30 e 31 della Costituzione.

D. Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in considerazione dell’esistenza di un reato ostativo ex art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998.

E. Con ordinanza del 28 marzo 2007 il Collegio ha respinto l’istanza di sospensiva in considerazione della carenza di fumus attesa l’esistenza di una condanna preclusiva al rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno.

F. All’udienza del 12 marzo 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.

2. Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, oggetto di impugnazione, si fonda, da un lato, sull’esistenza di una condanna ostativa, ex art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, emessa dal Tribunale di Padova nei confronti del Liu Xueqian a seguito di patteggiamento e, dall’altro, su un giudizio di pericolosità sociale espresso dall’amministrazione procedente in considerazione del reato di violenza sessuale ascritto allo stesso.

3. Con il primo motivo di ricorso – rubricato nella violazione dell’ art. 13, comma 7, del D. Lgs. n. 286/1998 – il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato gli sarebbe stato comunicato solo in lingua italiana, senza la traduzione in nessun idioma allo stesso conosciuto con conseguente censura di invalidità.

3.1. La censura è infondata e va disattesa.

3.2. L’ art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce che ogni atto “concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola”.

3.3. Come già affermato da questo stesso Tribunale in precedenti sentenze concernenti casi del tutto analoghi a quello in esame, la predetta previsione non è in alcun modo espressamente sanzionata con la nullità ovvero con l’invalidità del provvedimento emesso in sua violazione, coonestando, in tal modo, la condivisibile soluzione giurisprudenziale, per cui l’omessa traduzione del provvedimento allo straniero in una lingua a lui conosciuta, o, in subordine, nelle tre lingue citate, non ne costituisce vizio di legittimità, “non incidendo in alcun modo sulla correttezza del potere esercitato, ma essendo esclusivamente finalizzata a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.” (C.d.S., IV, 19 ottobre 2004, n. 6749).

3.4. Si tratta, dunque, di una mera irregolarità, la quale può eventualmente giustificare la rimessione in termini, ove il ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento sia stato proposto oltre l’intervallo prescritto.

3.5. Inoltre, in termini generali, ex art. 21 octies della legge n. 241/90, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ne discende che il provvedimento impugnato sicuramente non presenta profili di discrezionalità, mentre resta da stabilire se esso sia sostanzialmente legittimo: in ogni caso, la mancanza della traduzione non basterebbe da sola a farlo annullare (cfr. TAR Veneto, sez. III, n. 1321/2007; 1324/2007).

3.6. Nella fattispecie in esame, peraltro, la censura appare infondata anche perché si può ragionevolmente presumere che, dopo aver trascorso molti anni di soggiorno sul territorio italiano svolgendo attività lavorativa, il ricorrente sia in grado di comprendere adeguatamente il contenuto del provvedimento impugnato.

4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 poiché lo stesso presuppone l’esistenza di una sentenza passata in giudicato e, qualora il Collegio non intendesse accedere alla detta interpretazione, allora dovrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale della citata disposizione in relazione agli 24, 25, 27, 29, 30 e 31 della Costituzione.

Le censure sono infondate e vanno disattese per le seguenti ragioni.

4.1. Nella fattispecie in esame trovano applicazione l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b) della legge n. 189/2002, che prevede quale causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno il caso in cui lo straniero “…risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall’art. 380, 1 e 2 comma, c.p.p., ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale (…)” , e l’art. 5, comma 5, dello stesso decreto ai sensi del quale “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato…sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.

4.2. Nel caso di specie, dunque, l’autorità procedente ha correttamente evidenziato, nelle premesse del decreto impugnato, che la condanna, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati inerenti la libertà sessuale è elemento assolutamente ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

4.3. Può, inoltre, condivisibilmente affermarsi che in tal caso sussiste un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale, in quanto si tratta di una preclusione che non costituisce un effetto penale, ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’avere riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (non meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto nel Paese dallo straniero.
4.4. La norma in questione non consente all’Amministrazione alcuna autonoma valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale derivando in modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, n. 2866/2006).

Occorre, inoltre, evidenziare che la disposizione così come sopra interpretata non suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole una norma che limiti l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che questi abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie o comunque ritenuti di particolare pericolosità sociale nell’attuale momento storico.

5. Infine, con la sentenza n. 148/2008 la Corte Costituzionale ha osservato che: “la principale norma concernente la condizione giuridica dello straniero – attualmente, extracomunitario – è quella dell’art. 10, comma secondo, Cost., la quale stabilisce che essa «è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali», rilevando quindi che:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1065/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere, relatore

Marina Perrelli Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1613/1997, proposto da Cristiano Vescovi e Maria Martello, rappresentati e difesi dagli avv. Luca Pangrazio ed Enrico Gaz, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

il Comune di Roana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Piercarlo Mantovani, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

e nei confronti

Teresa Martini, non costituita in giudizio;

per l’annullamento del provvedimento sindacale 4.4.1997 n. 9/97 di chiusura stalla.

Visto il ricorso notificato l’8 maggio 1997 e depositato in segreteria il 21 maggio 1997, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roana;

vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 12 febbraio 2009 – relatore il consigliere Elvio Antonelli – i procuratori delle parti presenti, come da verbale;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

I ricorrenti premettono in fatto che sull’Altopiano di Asiago, in Comune di Roana, da tempo conducono la loro azienda agricola quali coltivatori diretti.

Rilevano che la stalla non è la tradizionale stalla di famiglia –dove è allocato il numero maggiore dei capi- ma una stalla adiacente acquistata qualche anno fa e nella quale trovano attualmente ricovero 7 animali.

Dopo decenni di presenza ininterrotta di questo allevamento, il 15 ottobre 1996 alcuni vicini, inoltravano al Comune un esposto diretto a segnalare lo stato di pericolosità igienico-sanitaria dell’insediamento.

In seguito a tale esposto venne dato l’avvio ad una attività istruttoria, che si è conclusa con l’emanazione dell’ordinanza gravata.

Avverso quest’ultima vengono dedotti:

1. violazione dell’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/34), degli artt. 5, comma 2, e 14, lett. G n. 1, della vigente Normativa tecnica d’attuazione del P.R.G. nonchè dell’art. 31/2 del Regolamento comunale d’igiene. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per violazione del legittimo affidamento.

Secondo l’Amministrazione, la stalla in questione costituirebbe, erroneamente, un nuovo insediamento attivato nell’inosservanza della normativa di materia.

Il Sindaco ha classificato l’attività de qua nei termini predetti, sulla base del fatto che l’elenco approvato con D.M. 5 settembre 1994 definisce insalubri di prima classe gli allevamenti di animali e le stalle di sosta per il bestiame.

Ma, al di là dell’assenza di indagini sulla pericolosità igienica della stalla, l’errore in cui è incorso il Comune sta nella qualificazione dell’attività come nuova.

L’ordinanza recepisce acriticamente le false allegazioni contenute negli esposti iniziali, ove si narra di una stalla dismessa da decenni e solo recentemente recuperata ad uso ricovero di animali: circostanza che non solo è stata negata da plurime testimonianze, ma viene smentita da quanto inviato al Comune dal Settore veterinario dell’U.L.S.S. (nota del 14.3.97), il quale ha trasmesso una documentazione sanitaria attestante sin dall’autunno 1979 la presenza di un considerevole numero di bovini nella stalla contestata.

Il ricorrente non ha fatto altro che continuare l’attività in precedenza svolta dall’omonimo Vescovi Cristiano, dapprima ottenendo la concessione in uso del locale, e poi, una volta accumulato il risparmio necessario, rilevandone la proprietà.

Ove, l’art. 31/2 del Regolamento d’igiene si volesse intendere come divieto assoluto di qualsivoglia esercizio, in paese, dell’attività in parola, ne sarebbe evidente l’illegittimità per contrasto con la normativa statale.

2. Violazione (art. 38 L. n. 142/90; art. 3 L.R. n. 78/80. Eccesso di potere per falsità del presupposto.

Il sindaco può adottare provvedimenti inibitori in materia di igiene e di sanità pubblica solo se si tratti di rimuovere situazioni di tale gravità da minacciare l’incolumità dei cittadini.

Nell’ordinanza non vi è però nessuna traccia del riscontro di pericoli, allarmi, emergenze ma vi è solo un richiamo generico ed astratto alla normativa giudicata rilevante.

3. Eccesso di potere per carenza e contraddittorietà dell’istruttoria compiuta. Violazione di legge in relazione all’art. 3 L. 241/90. Illogicità manifesta.

I dati contrastanti raccolti non hanno indotto l’Amministrazione ad un migliore approfondimento della fattispecie.

L’ordinanza si regge sull’assunto che la stalla ospiti un’attività nuova, ripresa dopo decenni di sospensione dell’attività precedente, non degnando di menzione le molteplici acquisizioni che comprovano il contrario.

4. Sviamento.

Si è fatto ricorso agli speciali poteri interdittivi previsti dalla normativa igienico sanitaria per risolvere ex parte pubblica una controversia tra privati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roana contestando nel merito la fondatezza del ricorso. All’udienza del 12 marzo 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il presupposto posto a giustificazione del provvedimento impugnato consiste nel fatto che i ricorrenti avrebbero attivato un nuovo insediamento adibito a stalla.

Sulla base di tale presupposto è stata fatta applicazione della normativa disciplinante i nuovi insediamenti.

È pertanto dalla verifica sull’esistenza (o meno) di tale presupposto che deve procedere l’analisi e ciò perché qualora tale presupposto fosse falso anche la normativa invocata risulterebbe essere stata applicata erroneamente mentre se tale presupposto fosse rispondente alla realtà effettuale gran parte delle censure dedotte diverrebbero irrilevanti.

Ebbene dalla documentazione in atti il Collegio ha tratto il convincimento che tale presupposto deve ritenersi (nella specie) sussistente.

Ed invero risultano in atti ben 15 dichiarazioni sostitutive di atto notorio di persone residenti nei pressi della stalla in questione le quali concordemente affermano che