Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 621/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Riccardo Savoia – Consigliere

Alessandra Farina – Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1032/2008, proposto a’ sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 21 luglio 2000 n. 205 e dell’art. 645 e ss. c.p.c., dall’Azienda U.l.s.s. n. 22 di Bussolengo, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Azzini, Amleto Cattarin ed Alessandra Volpato, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultima in Venezia, Piazzale Roma – Santa Croce 466,

contro

* Dussmann Service S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Erba, Enzo Robaldo e Stefano Sacchetto, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Mestre-Venezia, via Carducci 45,

in opposizione

al decreto ingiuntivo n. 3/08 dd. 12 giugno 2008 emesso dal Presidente f.f. del T.A.R. per il Veneto, recante l’ingiunzione a pagare a favore di Dussmann Service S.r.l. “la somma di € 1.152.652,59 quale compenso revisionale relativo alle fatture n. 10150 e 10151 dd. 31.7.2006, oltre agli interessi legali calcolati dal giorno della maturazione fino al dì del pagamento, nonché le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 4.091,58 di cui € 276,58 per spese, € 1.440,00 per diritti e € 2.375,00 per onorari oltre Cpa (2%) e Iva (20%) e successive occorrende”.

Visti il ricorso per ingiunzione depositato dall’opposto ed il decreto ingiuntivo in epigrafe;

Visto il ricorso in opposizione, introduttivo del presente giudizio, con i relativi allegati, notificato il 15 settembre 2008 e depositato il 24 settembre 2008;

visto l’atto di costituzione in giudizio di Dussmann Service S.r.l.;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 29 gennaio 2009 (relatore il consigliere Alessandra Farina) l’avv. Azzini per l’opponente Azienda U.l.s.s. n. 22 e l’Avv. Erba per l’opposta Dussmann Service S.r.l.,

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

In data 30 maggio 2008 la società Dussmann Service S.r.l., già Pedus Service P. Dussmann S.r.l., proponeva ricorso per l’ottenimento di un’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’Azienda U.L.SS. 22 della Regione Veneto, con riferimento al servizio di ristorazione e mensa svolto a favore dell’amministrazione così intimata nei seguenti termini:

inizialmente, presso gli Ospedali di Bussolengo ed Isola della Scala per il periodo di anni tre a decorrere, rispettivamente, dal 18.11.1996 e dal 15.7.1996;

il servizio veniva successivamente prorogato sino all’espletamento della nuova gara;

con provvedimento del Direttore Generale n. 567/2000, con decorrenza 15.4.2000 e sempre sino all’espletamento della nuova gara, del servizio di ristorazione dell’Ospedale di Caprino Veronese, alle stesse condizioni stabilite nel capitolato speciale relativo al servizio già affidato per gli Ospedali di Bussolengo ed Isola della Scala;

con provvedimento del Direttore Generale n. 944/2001, il servizio veniva quindi esteso, a far data dal 9.7.2001, all’Ospedale di Villafranca, mentre il servizio già in atto presso gli altri Ospedali testè richiamati veniva ulteriormente prorogato per due anni a decorrere dal 9.7.2001 sino all’8.7 2003;

con successivo provvedimento del Direttore Generale n. 1005/2003, il servizio, così come articolatosi, è stato ulteriormente prorogato a decorrere dal 9.7.2003 sino al 9.4.2004 e comunque fino all’espletamento della nuova gara;

infine, il servizio veniva a cessare per l’Ospedale di Isola della Scala a decorrere dal 6.9.2004 e per gli altri presidi ospedalieri a decorrere dalla data dell’11.6.2006.

Ritenuto che il servizio svolto nei termini così riassunti presso le strutture ospedaliere facenti capo all’U.L.SS. n. 22 abbia avuto corso senza soluzione di continuità, per quanto riguarda Isola della Scala dal 18.11.1996 sino a tutto l’11.6.2006, per quanto riguarda Bussolengo dal 15.7.1996 sino a tutto il 6.9.2004, per Caprino Veronese a far data dal 15.4.2000 sino a tutto l’11.6.2006 ed infine per Villafranca dal 9.7.2001 sino a tutto l’11.6.2006;

rilevato che, trattandosi di contratti di appalto di pubblici servizi ad esecuzione continuata e periodica, debba trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 6 della L. n. 537/93, come modificato dall’art. 44 della L. n. 724/1994, la società ha invocato l’applicazione della normativa richiamata (che sancisce l’obbligo per l’amministrazione di prevedere clausole di revisione dei prezzi contemplati nei capitolati speciali e negli atti contrattuali), in quanto applicabile anche nel caso di contratti che non la prevedono o che contengono clausole di diverso contenuto.

Per quanto attiene al criterio della quantificazione parte ricorrente ha richiamato la giurisprudenza amministrativa pressoché unanime, secondo la quale la mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni pubbliche, consente che la revisione dei prezzi d’appalto venga operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (cd. FOI), mensilmente pubblicato dall’ISTAT.

In applicazione dei criterio così richiamato, la società Dussmann ha quindi definito la somma pretesa a titolo di revisione del prezzo contrattuale, emettendo all’uopo le fatture n. 10150 e n. 10151 del 31.7.2006 del complessivo importo di Euro 1.152.652,59.

Poiché, nonostante l’amministrazione si fosse resa inizialmente disponibile al pagamento con nota del 27.10.2006, con ciò riconoscendo implicitamente l’esistenza del debito, e con successiva nota del 21.11.2006 avesse preannunciato il pagamento di una prima tranche pari ad Euro 500.000,00, quale acconto sulla somma complessiva dovuta, nonostante i solleciti successivamente presentati dall’interessata, l’amministrazione non aveva provveduto ai pagamenti richiesti, la società Dussmann richiedeva a questo Tribunale l’adozione di un decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 205/2000, per il pagamento da parte dell’amministrazione debitrice delle somme complessivamente richieste, comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, oltre al rimborso delle spese di causa.

In data 12 giugno 2008 veniva quindi emesso il decreto ingiuntivo n. 3/2008, con il quale veniva ingiunto all’U.L.SS. n.22 di pagare entro quaranta giorni dalla notifica del medesimo la somma di € 1.152.652,59, oltre ad interessi e spese di procedura.

Ricevuta in data 23.6.2008 la notifica del decreto, l’amministrazione proponeva con ricorso datato 11.9.2008 opposizione avverso lo stesso.

Con il ricorso in opposizione l’amministrazione ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto azionato dalla società opposta, ai sensi dell’art. 2948, comma 4 c.c., in considerazione del fatto che la prima richiesta in tal senso avanzata dalla società risale al 7 agosto 2006, per cui, applicandosi la prescrizione quinquennale di cui alla norma del codice civile richiamata, deve considerarsi estinta per prescrizione ogni pretesa risalente ad epoca antecedente la data del 7 agosto 2001.

Nel merito, la difesa opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditizia, sulla base della considerazione che nella specie non si è trattato di un unico rapporto contrattuale di gestione del servizio mensa e ristorazione, ininterrottamente prorogatosi per il periodo considerato, bensì di un particolare rapporto che nel corso degli anni si è evoluto rispetto al suo contenuto originario, mutando diversi aspetti, primo fra tutti quello dell’entità della prestazione.

Proprio richiamando il dettato normativo di cui all’art. 6 della legge n. 537/93, l’opponente rileva che detta disposizione vieta in primo luogo il rinnovo tacito dei contratti di fornitura di beni e servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche, prevedendo espressamente la radicale nullità di contratti stipulati in violazione di detto divieto.

Il che, pertanto, non impediva il rinnovo contrattuale dei contratti scaduti, ma richiedeva che detta possibilità fosse supportata da una nuova valutazione circa le ragioni di convenienza e di pubblico interesse alla loro rinnovazione.

Nel caso di specie, prosegue la difesa dell’amministrazione, non si è dato luogo a proroghe ripetute del medesimo unico contratto, bensì a successive plurime rinegoziazioni dell’iniziale rapporto, la cui definizione è stata oggetto di precise scelte negoziate fra le parti.

Si è quindi dato luogo non alla prosecuzione del contratto inizialmente stipulato, bensì alla progressiva novazione del rapporto, da cui la non applicabilità del disposto di cui all’art. 6 della legge n. 537/93.

In ogni caso, conclude la difesa della U.L.SS. 22, anche a voler accedere alla tesi di controparte circa la configurazione di proroghe e non di rinnovi contrattuali, tali proroghe sarebbero comunque da ritenersi nulle per effetto dell’espressa previsione contenuta nel capitolato speciale del contratto originario, che disciplinava rigidamente tale eventualità, consentendola per un termine comunque non superiore a 90 giorni dalla scadenza del vincolo contrattuale.

Concludeva, quindi, l’amministrazione chiedendo la declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo n. 3/2008, previo accertamento che nulla è dovuto a favore dell’opposta società Dussmann a titolo di revisione prezzi per i contratti di appalto di cui è causa (avanzando in via subordinata, richieste di parziale riconoscimento di debito, tenuto conto dell’eccepita prescrizione, così come articolate nelle conclusioni del ricorso in opposizione).

La società opposta si costituiva in giudizio, contestando a sua volta le argomentazioni dedotte dall’amministrazione e ribadendo le proprie pretese così come accolte dal decreto ingiuntivo opposto.

All’udienza del 29 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

La questione sottoposta all’esame del Collegio riguarda la fondatezza della pretesa avanzata dalla società Dussmann Service nei confronti dell’amministrazione, U.L.SS. n. 22, circa la revisione dei prezzi contrattuali relativamente al servizio prestato (ristorazione e mensa) presso alcuni presidi ospedalieri ad essa facenti capo.

La pretesa ha avuto un primo riconoscimento, in sede monitoria, con la concessione da parte di questo Tribunale di un decreto ingiuntivo, n. 3/2008, avente per oggetto le somme così come quantificate dalla società, decreto cui si è opposta l’amministrazione con il ricorso in esame.

La pretesa avanzata dalla società Dussmann si fonda sull’assunto per cui i servizi prestati sarebbero riconducibili a rapporti contrattuali, prorogati per volontà delle parti per lungo tempo, circostanza che avrebbe dovuto dare luogo ad una revisione dei prezzi contrattualmente stabiliti.

La pretesa revisione doveva essere riconosciuta indipendentemente da una diversa volontà della parti, essendo la norma invocata a tal fine, art. 6 della L. n. 537/1993, norma imperativa, direttamente applicabile anche in caso di assenza di clausole in merito ovvero di clausole disponenti in senso diverso.

Ritiene il Collegio che l’opposizione sia fondata e che di conseguenza vada revocato il decreto ingiuntivo n. 3/2008.

Superate le contestazioni preliminari in materia di prescrizione, ritiene il Collegio che nella specie la norma di cui all’art. 6 della L. n. 537/1993 non possa trovare applicazione.

Invero, in punto di fatto, dagli atti di causa e dalla sequenza temporale degli affidamenti operati per il servizio de quo dall’amministrazione alla società Dussmann, si evince che il rapporto intercorso è stato caratterizzato da una progressiva estensione dell’oggetto del servizio reso dalla società, che, facendo sempre capo alle strutture esistenti presso i presidi di Bussolengo ed Isola della Scala e facendo di volta in volta riferimento alle condizioni economiche applicate per il servizio già svolto presso i medesimi, ha progressivamente accettato di estendere il servizio, ampliandolo sino a comprendere dapprima il presidio ospedaliero di Caprino Veronese e poi quello di Villafranca.

Tali particolari circostanze inducono a ritenere, diversamente da quanto argomentato dalla difesa della società opposta, che non si sia trattato di un contratto successivamente prorogato, da cui la pretesa alla revisione prezzi, bensì di contratti, successivamente in più riprese e per diverse esigenze sopravvenute, conclusi tra le medesime parti.

Il contratto iniziale è stato infatti successivamente novato in modo evidente quanto all’oggetto della prestazione, destinata ad estendersi ad altra struttura ospedaliera, per l’espletamento della quale le parti hanno concordato di applicare le condizioni economiche già impiegate nell’ambito della disciplina contrattuale pattuita con riguardo alle strutture di Bussolengo ed Isola della Scala.

Non si può negare che di novazione oggettiva si sia trattato, proprio in quanto le parti sono addivenute non ad una mera proroga del contratto già in essere (sulla cui legittimità si dirà avanti), ma, proprio in quanto l’oggetto del servizio è risultato diverso (nella specie esteso ad altre strutture) ed è intervenuta espressa contrattazione fra le parti per stabilire le condizioni economiche e di gestione: se ne evince che nella specie si è dato luogo a progressivi accordi contrattuali aventi carattere novativo dal punto di vista oggettivo rispetto a quelli precedentemente intercorsi.

A sostegno di tale conclusione va richiamata la giurisprudenza che ha in più occasioni distinto fra “rinnovazione” e “proroga” del contratto, configurando la sussistenza della prima ipotesi allorquando tra le parti, per effetto del rinnovato esercizio dello loro autonomia negoziale, veniva posta in essere una disciplina obbligatoria di fonte contrattuale “nuova”, avente contenuto diverso dalla precedente per quanto segnatamente attiene all’entità della prestazione e/o al prezzo in senso più favorevole alla pubblica amministrazione, nel mentre la seconda ipotesi consisteva essenzialmente nel differimento della scadenza del rapporto, disciplinato per il resto dall’originario contratto accessivo all’atto di aggiudicazione del servizio o della fornitura (cfr. sul punto C.d.S., Sez. VI, n. 1767/2002).

Alla luce di tali criteri interpretativi, fermo restando che le proroghe dei contratti in essere sono comunque avvenute in contrasto con gli accordi contrattuali intercorsi fra le parti (che ammettevano una sola proroga nell’attesa dell’espletamento di una nuova gara e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni), circostanza che è stata comunque accettata da controparte, nel caso di specie e per le ragioni sin qui svolte risulta inammissibile la pretesa di revisione prezzi avanzata dalla società Dussmann, poichè trattatasi di novazione di precedenti rapporti contrattuali (peraltro invalidamente prorogati e quindi scaduti), circa le condizioni contrattuali dei quali, sia sotto il profilo economico che di contenuto della prestazione, le parti hanno avuto modo di confrontarsi.

In conclusione, per le ragioni sin qui espresse, accertata l’infondatezza della pretesa avanzata dalla società opposta, va accolto il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3/2008 proposto dalla U.L.SS. n. 22 e per l’effetto il citato decreto va revocato.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in opposizione in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3/2008.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 29 gennaio 2009 .

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 1032/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 620/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Riccardo Savoia – Consigliere

Alessandra Farina – Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 899/2008 proposto da Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Maria Tedeschi, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Mestre-Venezia, Piazza XXVII Ottobre 29,

contro

la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zanon e Maria Margherita Fabris, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, San Polo 1429/b,

per l’annullamento

del decreto in data 29.2.2008 n. 24, comunicato con lettera in data 27.3.2008 e protocollato al n. 158586, recante cancellazione della parte ricorrente dal Registro regionale del volontariato; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

Visto il ricorso, notificato il 28.4.2008 e depositato presso la segreteria il 14.5.2008 con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione della Regione Veneto, depositato in Segreteria il 30.5.2008 con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Tedeschi per la parte ricorrente e Fabris per la Regione Veneto;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

La ricorrente, Associazione appartenente sin dal 1899, in qualità di fondatrice, alla Confederazione nazionale Misericordie d’Italia, già iscritta nel Registro regionale del Veneto delle Organizzazioni di Volontariato con decreto n. 2 del 1.2.2000, successivamente confermata con decreto n. 35 del 21.2.2003, riceveva comunicazione da parte dei competenti uffici regionali che la procedura per il rinnovo dell’iscrizione era stata modificata.

A tal fine la ricorrente provvedeva alla trasmissione di tutta la documentazione pertinente la propria struttura e le attività svolte.

Con una prima nota dell’8.8.2006 la Direzione Regionale per i Servizi Sociali della Regione Veneto faceva presente che la richiesta di conferma non poteva trovare ancora evasione per carenza di documentazione.

A seguito di tale ulteriore invito ad integrare la documentazione necessaria, la Regione rilevava che sussistevano impedimenti al mantenimento dell’iscrizione al Registro delle Organizzazioni di volontariato e che risultava preferibile orientarsi verso l’iscrizione nel Registro delle Associazioni di promozione sociale ex L. n. 383/2000.

Stante l’opposizione espressa dalla ricorrente, seguiva l’invito a rivedere il contenuto dello statuto dell’associazione, onde adeguarlo ai canoni stabiliti dalla normativa sulle organizzazioni di volontariato.

Nonostante le integrazioni apportate allo statuto e alla ulteriore documentazione prodotta, la Regione disponeva la cancellazione della ricorrente dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, per le ragioni indicate nel decreto n. 24/2008, così come riportate nella lettera di comunicazione del 25.3.2008.

Le ragioni, ivi individuate, quali ostative al rinnovo dell’iscrizione investono in primo luogo il contenuto dello statuto dell’organizzazione, che nonostante le modifiche apportate, ad avviso della Regione, non consente il rispetto della “…previsione del principio della democraticità della struttura (trattasi infatti di un’organizzazione soggetta alla giurisdizione del Patriarca di Venezia) e l’esclusione di ogni interesse da parte dei soci iscritti (l’iscrizione consente di fruire della sepoltura nelle tombe, nei loculi, negli ossari e nelle aree di Sodalizio e la finalità precipua è quella di provvedere a speciali sepolture per gli iscritti)”.

Ad ulteriore conferma della decisione assunta e della ritenuta riconducibilità dell’operato della ricorrente ad attività di solidarietà e non di volontariato, nella nota di comunicazione viene altresì sottolineato che “…l’esercizio del culto, la gestione del cimitero e degli appartamenti, risultano essere attività prevalenti e non possono considerarsi ‘prestazioni personali effettuate in modo diretto, spontaneo e gratuito dai volontari associati’ ”.

Avverso la disposta cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato insorge l’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 266/91, denunciando le seguenti censure:

– Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Attese le ragioni esternate nel provvedimento impugnato, parte ricorrente osserva, in primo luogo, che la giurisdizione del Patriarca non influisce né altera in alcun modo il principio democratico posto a fondamento della struttura.

Invero, la giurisdizione del Patriarca ha unicamente valenza morale, spirituale ed ecclesiastica, senza incidere in senso tecnico sul perseguimento dei fini e sull’organizzazione interna dell’associazione.

Al contrario di quanto ritenuto dalla Regione, visto quanto previsto dagli articoli dello statuto, l’associazione risulta rispettare appieno i requisiti dell’art. 3 della legge quadro sul volontariato ( L. n. 266/91), quali sono l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti, i criteri di ammissione ed esclusione degli stessi, i relativi obblighi e diritti.

Anche con riguardo alla seconda contestazione mossa nel provvedimento impugnato circa la fruizione da parte degli iscritti, in misura prevalente rispetto alle attività di volontariato, dei servizi di sepoltura, parte istante ne denuncia l’illegittimità per difetto di istruttoria e travisamento, osservando che solo a seguito di una corretta e compiuta analisi della documentazione prodotta sarebbe stato possibile giungere a conclusioni opposte.

In particolare viene evidenziata la mancata corretta valutazione dell’attività di volontariato, così come documentata, svolta dalle tre sezioni, a ciò dedicate, che compongono l’associazione.

– Violazione di legge (art. 3 della L. n. 241/90) per carenza assoluta di motivazione e/o eccesso di potere per motivazione carente ed apodittica.

Parte ricorrente ribadisce ulteriormente quanto già esposto con il motivo che precede, evidenziando come dal provvedimento impugnato non sia desumibile il processo logico-giuridico che ha condotto l’amministrazione regionale a disporre la cancellazione della ricorrente dal Registro regionale.

La Regione Veneto si è costituita in giudizio, contestando sotto ogni profilo le censure svolte in ricorso, sottolineando le ragioni della disposta cancellazione, così come debitamente supportate dall’istruttoria svolta e dalle risultanze emerse circa la struttura e le finalità proprie dell’associazione.

In modo particolare viene evidenziato che quella di volontariato rappresenta solo un’attività marginale rispetto a quella principale dell’associazione, così come rilevabile dallo statuto e confermato dai dati di bilancio.

Inoltre, viene sottolineato come le finalità e le attività svolte in prevalenza siano rivolte agli iscritti e non a soggetti terzi, in palese contrasto con il dettato normativo della legge quadro che esclude ogni vantaggio, anche indiretto, per gli aderenti alle associazioni di volontariato.

All’udienza del 15 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

Con il ricorso in esame l’associazione ricorrente, Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia, chiede l’annullamento del provvedimento (decreto dirigenziale n. 24/2008) assunto dalla Direzione Regionale Servizi Sociali, di cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Nel provvedimento impugnato, a sostegno della disposta cancellazione, viene disconosciuta l’attribuibilità alla ricorrente della qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 266/91 (legge quadro) ed alla L.r. n. 40/93.

Invero, in sede di rinnovo dell’iscrizione, nonostante le modifiche apportate allo statuto, non è stata rilevata l’osservanza del principio di democraticità (con riguardo alla giurisdizione del Patriarca di Venezia) e l’esclusione di ogni interesse da parte dei soci iscritti.

In particolare, sotto tale secondo aspetto, viene evidenziato come le attività, espressamente previste dallo statuto, di esercizio del culto, della gestione del cimitero e della sepoltura degli aderenti risultano essere attività prevalenti rispetto alle ulteriori attività che l’associazione “potrà promuovere” a fini di volontariato, ai sensi della L. n. 266/91.

Parte ricorrente contesta entrambi tali assunti, rilevando il difetto di motivazione e di adeguata istruttoria.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.

Quanto al primo aspetto (assenza di democraticità) evidenziato nel provvedimento di cancellazione come ostativo al rinnovo dell’iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato, tenuto conto che il rispetto di tale principio implica la possibilità per i soci di partecipare liberamente e senza condizionamenti alle scelte operative ed alla gestione dell’attività dell’associazione, senza incorrere in alcun tipo di ostacolo, si osserva come l’attribuzione della giurisdizione al Patriarca, cui spetta di approvare lo statuto, i regolamenti e loro modifiche, appaia in contrasto con l’osservanza di tale requisito.

Proprio la disamina dei singoli articoli dello statuto dimostra che tale giurisdizione è in grado di incidere sullo svolgimento dell’organizzazione, in quanto al Patriarca, a mezzo di un suo delegato, spetta di approvare lo statuto, i regolamenti e relative modifiche, la nomina di un eventuale commissario ad acta in caso di necessità ed al Patriarca sarà devoluta, in caso di scioglimento, una parte cospicua del patrimonio dell’associazione (75%), mentre solo il rimanente 25% sarà devoluta ad associazioni affini iscritte al Registro.

Ma è soprattutto con riferimento al secondo profilo stigmatizzato nel provvedimento impugnato (assenza dei caratteri distintivi delle associazioni di volontariato quanto ad assenza di alcun vantaggio personale, anche indiretto, a favore degli aderenti), che risulta correttamente evidenziata la ragione per cui, in applicazione della normativa di settore, nazionale e regionale, l’associazione ricorrente non può essere annoverata fra quelle di volontariato, ma semmai (come in precedenza suggerito dagli stessi uffici regionali) fra quelle di solidarietà.

Va al riguardo ricordato il dettato normativo di cui all’art. 2 della legge regionale, il quale prescrive che l’attività di volontariato sia quella “svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti. Tale attività deve essere prestata in modo diretto….mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità”.

Proprio dall’esame delle previsioni statutarie, in rapporto alla disciplina di legge, emerge il dato rilevato dalla Direzione regionale per cui non viene escluso ogni interesse, anche indiretto, da parte degli iscritti alle attività dell’associazione, che, al contrario, quale finalità principale, prevede – all’art 2 dello statuto – che gli aderenti saranno i destinatari dell’attività della Confraternita per la sepoltura e l’accompagnamento funebre.

Tale attività risulta prevalente rispetto a quella di volontariato ed è connessa ai contributi a tal fine versati annualmente dagli iscritti, che, se non in regola, non potranno avvalersene.

Tale configurazione risulta in palese contrasto con la previsione normativa regionale, di cui all’art. 2 della L.r. n. 40/93, coerentemente con la legge quadro n. 266/91, sopra riportata, ove è prescritto che le associazioni di volontariato debbono rivolgersi esclusivamente a fini di solidarietà verso terzi.

Ancora una volta il richiamo all’art. 2 dello Statuto, così come articolato nell’elencazione degli scopi dell’Arciconfraternita, conferma tale conclusione.

Si legge infatti, secondo l’ordine ivi seguito, che compito dell’associazione è :

“Aiutare i defunti con preghiere, indulgenze, opere benefiche e soprattutto con l’offerta del sacrificio della Messa;

Provvedere speciali sepolture per gli iscritti nel cimitero di Venezia, sia nell’Oratorio di S. Cristoforo,….sia nei campi di inumazione successivamente concessi alla stessa e nei manufatti di proprietà del sodalizio;

Curare un conveniente accompagnamento funebre degli iscritti defunti;

Essa potrà promuovere ed esercitare opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze, contribuendo così alla rimozione delle causa di emarginazione e di abbandono dei sofferenti ed attuando possibili interventi di promozione di diritti alla vita, alla salute ed alla dignità umana.”

Risulta evidente, proprio dall’ordine in cui le attività vengono elencate dall’art.2 (peraltro rimasto invariato a seguito delle modifiche apportate dallo statuto) che l’attività di volontariato succede in ordine gradato rispetto alle attività principali, di cui si avvantaggiano gli iscritti.

I dati di bilancio, cui ha fatto riferimento la difesa regionale, relativamente alle attività svolte dalle tre sezioni dedicate ad opere di volontariato, avallano ulteriormente il giudizio di residualità di tali impegni rispetto a quelli prevalenti, anche sotto il profilo economico-contabile, dedicati al culto ed alla gestione del cimitero.

Alla luce delle ragioni sin qui esposte, il ricorso avverso il provvedimento regionale di cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato è infondato e va pertanto respinto

Si ritiene equo disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 15 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 899/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 619/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Riccardo Savoia – Consigliere

Alessandra Farina – Consigliere, relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2686/2004, proposto da Cooperativa Sociale “Il Portico” Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberta Nesto e successivamente da Stefano Bruno Ferraro, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,

contro

il Comune di Musile di Piave in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Teresa Borgato Pagotto, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,

nei confronti

di Parrocchia “Invenzione della Santa Croce” in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della delibera della G.C. del 23.6.2004 n. 90 avente ad oggetto: “Approvazione della convenzione per la convenzione del Centro Baby” a.s. 2004/2005 e in quanto occorra dell’art. 69 dello Statuto comunale del Comune di Musile di Piave; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; e altresì per il risarcimento del danno;

visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la segreteria con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Musile di Piave;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Espone la ricorrente, Cooperativa Sociale “Il Portico” Onlus, di aver gestito per lungo tempo nel Comune di Musile di Piave un servizio all’infanzia, autorizzato dalla Regione Veneto ai sensi della L.r n. 32/1990, denominato “Centro Baby”, dedicato a bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 3 anni, così come affidatogli dall’IPAB – Asilo infantile Bressanin- Sicher di Musile di Piave.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.4.1999 il Comune acquisiva nel proprio patrimonio immobiliare il fabbricato denominato “ex Bressanin-Sicher”.

In data 23.4.2002 il Comune provvedeva a stipulare con la Cooperativa “Il Portico” una convenzione per la concessione in locazione dell’immobile affinché questa proseguisse la gestione del servizio all’infanzia.

La scadenza della convenzione era fissata per la data del 31.7.2004, senza possibilità di proroga.

Sempre in base alla richiamata convenzione, ai sensi dell’art.3, comma 1 lett. m) ed n), era altresì stabilito che, alla scadenza stabilita, la Cooperativa avrebbe ceduto al Comune – in caso di richiesta da parte di quest’ultimo, da inviare entro la data del 30 giugno 2004 – la titolarità del servizio all’infanzia, acquisendo altresì ogni diritto nei confronti della Regione Veneto circa i contributi in conto gestione per gli esercizi successivi all’anno scolastico 2003/2004.

Il Comune provvedeva quindi, in osservanza a quanto previsto dalla convenzione, con delibera consiliare n. 19 del 31 maggio 2004, ad assumere in proprio il servizio pubblico all’infanzia a partire dall’a.s. 2004/2005, demandando alla Giunta la valutazione circa le modalità più opportune per la gestione del servizio, anche attraverso la costituzione di una struttura associativa, promossa e partecipata dal Comune ai sensi dell’art. 113 – bis T.U.E.L.

La Giunta si attivava in tal senso, rilevando tuttavia che l’avvio della soluzione a regime avrebbe richiesto tempi non brevi, incompatibili con la necessità di avviare il servizio per l’a.s. 2004/2005.

Da ciò l’adozione della delibera G.M. n. 69/2004, oggetto del ricorso in esame, con la quale veniva approvato uno schema di convenzione da sottoscrivere con la Parrocchia “Invenzione della Santa Croce”, che già gestiva altra struttura di asilo nido in località Croce di Musile di Piave, debitamente accreditata dalla Regione, la quale si era resa disponibile e risultava in possesso dei necessari requisiti di esperienza per svolgere una temporanea collaborazione con il Comune per la gestione del servizio durante l’anno scolastico 2004/2005.

Avverso la determinazione così assunta dall’amministrazione comunale è insorta con il ricorso in esame la cooperativa “Il Portico”, lamentando i seguenti vizi di legittimità:

– Violazione degli artt 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 30.3.2001, nonché dell’art. 113 bis del D.lgs. n. 267/00.

Le norme richiamate, con specifico riferimento all’affidamento della gestione dei servizi alla persona, prevedono espressamente che al fine della scelta del gestore del servizio da affidare debbano essere osservate le procedure competitive, nel rispetto della pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione e la libera concorrenza fra privati, seguendo il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Illegittimamente quindi il Comune di Musile di Piave ha omesso di avviare una gara, anche informale, per l’individuazione del soggetto cui affidare, in rapporto di collaborazione, la gestione del servizio de quo.

Né può trovare applicazione nel caso di specie l’art. 113 bis del D.lgs. n. 267/00, astrattamente possibile in quanto trattasi di fatti risalenti ad epoca antecedente all’abrogazione intervenuta per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 272/04, in quanto anche in base a tale previgente disposizione la controinteressata non rientrava fra i soggetti cui era consentito l’affidamento diretto senza gara.

– Violazione dell’art. 6 del R.D. n. 2440/1923, dell’art. 41 del R.D. 23.5.1927; degli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 157/95, violazione dell’art. 65 dello Statuto comunale e dell’art. 97 della Costituzione.

Né è possibile superare le censure di illegittimità per mancato esperimento di una procedura concorsuale ritenendo che il servizio rimane in capo al Comune e che l’intervento della controinteressata sia qualificabile come collaborazione, come tale affidabile senza pubblica gara, in quanto nel caso di specie il ruolo svolto dalla Parrocchia non ha carattere accessorio rispetto al Comune, essendo rivolto all’attuazione del progetto educativo e quindi all’aspetto principale del servizio.

Anche a voler accedere a tale interpretazione, comunque non sussistevano i presupposti per derogare al sistema di scelta mediante pubblica gara, mediante il ricorso alla trattativa privata pura.

Lo stesso Statuto comunale prevede l’osservanza delle procedure ad evidenza pubblica (art. 65), né può essere invocato il successivo art. 69 in materia di affidamento a terzi di particolari servizi, che, in ogni caso, se in tal senso applicato, risulterebbe in contrasto con i principi generali in materia di concorrenza.

– Violazione di legge con riguardo all’art. 3 della L. n. 241/90; eccesso di potere per mancanza di motivazione.

La decisione assunta dal Comune di affidare in via diretta il servizio nell’ambito di un rapporto di collaborazione con la controinteressata, non risulta sorretta da adeguata motivazione.

Soprattutto, non è stata esplicitata la ragione per cui si è proceduto in affidamento diretto, con trattativa privata pura, in palese deroga alle norme sulle pubbliche gare.

– Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità; eccesso di potere per carenza di motivazione

Fermo restando quanto dedotto con i motivi che precedono, il comportamento dell’amministrazione risulta illegittimo anche in ragione della mancata considerazione della proposta di collaborazione avanzata dalla ricorrente, omettendo il ricorso ad una gara informale di confronto tra le diverse offerenti la gestione del servizio.

– Violazione di legge con riferimento all’art. 4 del D.P.C.M. 30.3.2001 e dell’art. 6 della L. n. 285/97.

Tenuto conto della delicatezza del servizio, comparando i servizi resi dalla ricorrente e dalla controinteressata, risulta evidente l’illegittimità della decisione assunta dal Comune, che non ha tenuto conto della maggiore e specifica esperienza della ricorrente.

– Eccesso di potere per travisamento e carenza di istruttoria; eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà.

L’amministrazione non ha valutato l’offerta della ricorrente, vantaggiosa sul piano economico, la quale avrebbe consentito una riduzione delle rette.

Si costituiva in giudizio il Comune di Musile di Piave, la cui difesa ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della società istante.

Invero, ad avviso della difesa resistente, il rapporto in atto fra il Comune e la ricorrente (locazione immobile) è diverso rispetto a quello in precedenza intercorso, avente ad oggetto la gestione dell’asilo nido.

Il rapporto in atto è quindi relativo alla sola locazione dell’immobile, mentre il rapporto instaurato con la Parrocchia è di collaborazione per l’avvio della gestione diretta del servizio pubblico da parte del Comune.

La ricorrente quindi difetta della legittimazione ad agire mancando il presupposto essenziale della qualificazione dell’interesse, ossia la titolarità di un rapporto uguale a quello oggetto della trattativa privata.

Nel merito, la difesa comunale ha comunque ribadito la legittimità dell’affidamento, tenuto conto della peculiare natura dello stesso e del carattere non lucrativo del servizio, circostanze che la esoneravano dall’obbligo di fare ricorso alla pubblica gara, concludendo per la reiezione del gravame.

Nelle more del giudizio, la società ricorrente revocava in data 21.11.2008 il mandato difensivo già affidato all’avv. Roberta Nesto, individuando quale nuovo difensore l’avv. Stefano Bruno Ferraro, il quale, assunto l’incarico, provvedeva a depositare una memoria di precisazione delle conclusioni, ribadendo sotto ogni profilo evidenziato nel ricorso introduttivo l’illegittimità degli atti impugnati.

All’udienza del 29 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

Con il ricorso in oggetto la cooperativa sociale “Il Portico” lamenta l’illegittimità della delibera con la quale la Giunta Municipale del Comune di Musile di Piave ha ritenuto di affidare, in rapporto di collaborazione, il servizio all’infanzia per l’a.s. 2004/2005 alla Parrocchia “Invenzione della Santa Croce”.

Come riassunto in fatto, la cooperativa istante aveva in precedenza gestito il medesimo servizio, in virtù dell’affidamento dello stesso operato dall’IPAB – Asilo infantile Bressanin-Sicher, proprietaria dell’immobile ove il servizio veniva svolto.

La successiva acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, ha comportato in un primo tempo la prosecuzione del servizio da parte della ricorrente, salva la successiva decisione dell’amministrazione comunale di assumere in proprio la gestione dello stesso, così come previsto in base alla convenzione intervenuta fra il Comune e la Cooperativa.

Divenuto titolare, il Comune avviava lo studio per l’individuazione del progetto di gestione del servizio, rilevando tuttavia l’esigenza di provvedere in via immediata alla sua prosecuzione, stante l’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico 2004/2005.

Al fine di ovviare a tale urgenza, l’amministrazione comunale ha ritenuto di avvalersi della collaborazione della controinteressata, Parrocchia “Invenzione della Santa Croce”, la quale già gestiva un servizio analogo nella vicina località Croce di Musile di Piave, per cui, esternate le ragioni della scelta di usufruire dell’apporto collaborativo della Parrocchia, tenuto conto della convenienza economica dell’affidamento, con la delibera oggetto del ricorso in esame è stata approvata la convenzione disciplinante “…la collaborazione tra il Comune di Musile di Piave e la Parrocchia…nella gestione del nuovo servizio all’infanzia” per l’a.s.2004/2005.

La ricorrente contesta sotto diversi profili tale determinazione, lamentando in particolare la violazione dei principi comunitari ed interni in materia di pubbliche gare e di rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza, essendo stato operato un affidamento diretto del servizio, in assenza di confronto concorrenziale, mediante trattativa privata pura, non preceduta neppure da una gara informale.

Tale decisione, peraltro priva di adeguata motivazione, anche in rapporto alla convenienza economica della scelta, ha quindi impedito alla ricorrente di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio, nonostante l’avvenuta gestione dello stesso per lungo tempo e la convenienza delle condizioni economiche offerte al Comune.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di difetto di legittimazione sollevata dalla difesa resistente (di dubbia fondatezza), in quanto il ricorso risulta privo di fondamento.

La questione giuridica sulla quale si concentrano tutte le doglianze esposte in ricorso attiene alla legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale, la quale, senza dare avvio ad una selezione, anche informale, ha ritenuto di affidare in via diretta la gestione del servizio all’infanzia, per l’anno scolastico 2004/2005, alla controinteressata.

Detto modo di operare risulta, ad avviso della ricorrente, che per lungo tempo ha gestito analogo servizio in ambito comunale, del tutto illegittimo, in quanto palesemente contrario ai principi generali in materia di pubbliche gare per l’affidamento di pubblici servizi, né comunque debitamente motivato in ordine alle ragioni della scelta operata.

Il Collegio non ritiene di poter condividere l’assunto di parte ricorrente, non rilevando nella specie la violazione delle norme richiamate.

La peculiare fattispecie trae infatti origine dall’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile nel quale il servizio all’infanzia veniva svolto dalla ricorrente, così come affidatole dall’IPAB precedente proprietaria.

Detta circostanza ha quindi dato luogo, sulla base della convenzione intervenuta fra le parti, alla successiva acquisizione in capo al Comune della titolarità del servizio de quo, così come deliberato in data 31.5.2004 (D.C.C. n.19/04), determinazione cui la ricorrente non si è opposta.

A partire da tale data, quindi, il Comune è divenuto a tutti gli effetti il titolare del servizio all’infanzia ed in tal senso l’amministrazione comunale si è attivata al fine di individuare le scelte organizzative più opportune per l’effettiva gestione del servizio.

L’imminente avvio dell’anno scolastico ha tuttavia determinato la contestata decisione di avviare un rapporto di collaborazione con la controinteressata Parrocchia “Invenzione della Santa Croce” al fine della temporanea gestione del servizio in continuità, soggetto individuato, pur sulla base delle referenze esistenti, senza alcun confronto concorrenziale con altri operatori del settore.

La decisione comunale non risulta affetta dai vizi denunciati, stante la peculiare natura del rapporto instaurato dal Comune con la controinteressata.

Invero, l’amministrazione comunale è divenuta titolare del servizio e tale titolarità ha inteso mantenere, salvo avvalersi dell’esperienza della controinteressata in un rapporto di collaborazione che come tale non richiedeva il ricorso alla procedura di pubblica selezione.

La natura del rapporto così instaurato ed i poteri mantenuti in capo al Comune nella gestione del servizio, nonchè la temporaneità dell’affidamento, consentono infatti di prescindere, nella specifica fattispecie, dall’applicazione della normativa in materia di pubbliche gare invocata da parte ricorrente.

Premesso che la stessa legge regionale 23 aprile 1990 n. 32 prevede espressamente che i Comuni possano svolgere detta tipologia di servizi anche mediante rapporti di convenzione con soggetti terzi, pubblici o privati, nel caso di specie il Comune non ha inteso trasferire, mediante convenzione, la titolarità del servizio de quo ad altro soggetto (come era in precedenza avvenuto in favore dell’odierna ricorrente), ma ha inteso mantenerne la titolarità, affidandone la gestione temporanea alla controinteressata, per un limitato periodo di tempo, secondo determinate modalità, una volta esternate le ragioni di urgenza della scelta così operata e dopo aver altresì valutato le capacità e l’esperienza maturata in ambito comunale e per un servizio analogo da parte della Parrocchia.

La convenzione sottoscritta fra le parti (doc. n.2 del Comune) conferma tale assunto, individuando nettamente gli obblighi facenti capo alla Parrocchia (art.4) e quelli riservati al Comune (art. 5).

Se indubbiamente – e diversamente non potrebbe essere – alla Parrocchia spettano le attività di materiale gestione del servizio (lo svolgimento delle attività didattico-educative e le altre ad esse strettamente correlate), rimangono in capo al Comune, quale titolare del servizio, tutte le ulteriori e rilevanti attività, soprattutto le scelte decisionali, quali sono l’elaborazione del progetto educativo, l’attività di vigilanza e di indirizzo sulle modalità di svolgimento del servizio del Centro, la fissazione dell’ammontare delle rette, il loro incameramento, contestuale alla percezione dei contributi provenienti dalla Regione Veneto.

Una simile articolazione dei rapporti intercorrenti fra l’amministrazione comunale e la Parrocchia conforta l’assunto difensivo di parte resistente, che la riconduce nell’ambito di un rapporto a carattere collaborativo, come tale non richiedente l’osservanza delle regole in materia di pubbliche gare, idoneo a giustificare il ricorso sostanziale ad una trattativa privata pura.

Le motivazioni di tale scelta operativa, così come esternate nella delibera impugnata, avallano tale conclusione.

Come chiaramente si evince dalla delibera impugnata, le esigenze di avviare tempestivamente il servizio in ambito comunale ha determinato la particolare scelta di affidare la gestione dello stesso ad altra struttura già operante in ambito comunale, convenendo la temporanea gestione (limitata ad un anno scolastico soltanto, quello di imminente avvio), non potendo essere l’avvio del servizio differito nelle more della definizione delle modalità operative della gestione diretta da parte del Comune neotitolare.

In tale occasione sono state valutate le caratteristiche del servizio gestito in località Croce di Musile di Piave dalla Parrocchia, caratteristiche molto simili, sebbene non coincidenti, con quelle del servizio in precedenza svolto dalla ricorrente; sono stati valutati i profili di convenienza economica del costo del servizio; è stata espressamente valutata la circostanza per cui, come si legge testualmente, “…la gestione congiunta del servizio all’infanzia di Croce e di Musile Centro appare vantaggiosa sia dal punto di vista educativo/organizzativo che economico, date le economie di scala realizzabili e dato che le professionalità acquisite dagli operatori del nido di Croce verrebbero unite alla capacità organizzativa e direzionale dell’Ente Pubblico”.

Sulla base di tali presupposti, esternate le valutazioni di convenienza (attinenti queste al merito dell’azione amministrativa), attesa la necessità di “…garantire da subito continuità ed efficienza del servizio, secondo le linee guida stabilite dalla L.R. n. 32/90 e con le modalità più economiche ed immediatamente attuabili…”, la Giunta Comunale ha quindi ritenuto di operare attraverso l’affidamento diretto della gestione temporanea del servizio all’infanzia.

Una simile configurazione della particolare fattispecie consente di ritenere legittima la scelta dell’amministrazione comunale di operare mediante affidamento diretto a soggetto qualificato nel settore e soprattutto già operante in ambito comunale, senza fare ricorso alle procedure di pubblica selezione, quale affidamento provvisorio e temporaneo, giustificato dall’esigenza di assicurare la continuità del servizio nell’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, ritenuta la legittimità della deliberazione impugnata, il ricorso deve pertanto essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 2864/04

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 618/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea Presidente

Riccardo Savoia Consigliere

Alessandra Farina Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.236/2006 proposto da Mantovanelli Michela, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Perusi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,

contro

la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zanon, Bianca Pegno e Luisa Londei, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, San Polo 1429/b,

e nei confronti

di Fravezzi Paolo, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del decreto del Dirigente della Direzione per l’edilizia abitativa della Regione Veneto in data 25.10.2005 n. 824 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto in data 15.11.2005.

Visto il ricorso, notificato il 20.1.2006 e depositato presso la segreteria il 2.2.2006 con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione della Regione Veneto, depositato in Segreteria il 17.3.2006 con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Carponi Schittar, in sostituzione di Perusi, per la ricorrente e Morra per la Regione Veneto;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Espone la ricorrente di aver presentato in data 29.3.2003 domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto della prima casa, emesso nel programma regionale per l’edilizia pubblica residenziale 2001/2003.

La domanda veniva favorevolmente accolta dalla Direzione Regionale Edilizia Abitativa del Veneto, la quale nel comunicare alla ricorrente l’avvenuta inclusione in posizione utile nella graduatoria provvisoria per l’attribuzione del contributo, richiedeva di provvedere nel termine di 90 giorni alla trasmissione della documentazione di cui al punto 6 del bando di concorso.

Riferisce l’istante di aver provveduto tempestivamente, con raccomandata del 4.11.2004, alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta.

Tuttavia, con decreto n. 824 del 25.10.2005, il Dirigente della Direzione Regionale revocava il contributo concesso alla signora Mantovanelli.

Con il ricorso in esame viene denunciata l’illegittimità del provvedimento di revoca del contributo in quanto basato sull’erroneo presupposto dalla mancata osservanza da parte dell’interessata dell’obbligo di integrazione della documentazione richiesta dal bando di concorso.

In realtà, come documentato in atti, la ricorrente ha provveduto alla tempestiva trasmissione di copia della compravendita immobiliare stipulata in data 18.12.2003 dinanzi al notaio dott.ssa Paola Mazza di Verona, così come richiesto dall’amministrazione regionale.

Da ciò l’assoluta infondatezza delle ragioni della disposta revoca del contributo.

La Regione Veneto si è costituita in giudizio, contestando in fatto le argomentazioni svolte in ricorso, rilevando in particolare come la documentazione integrativa trasmessa dall’interessata non fosse quella richiesta così come indicato dall’art. 6 del bando di concorso, difettando in particolare la trasmissione della perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti di superficie dell’alloggio alla normativa vigente.

La difesa regionale concludeva pertanto chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 15 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Diritto

Il ricorso è infondato e va respinto.

In base all’art. 6 del bando di concorso era richiesto che gli aspiranti beneficiari del contributo regionale – una volta utilmente collocatisi nella graduatoria provvisoria per l’attribuzione del finanziamento – provvedessero alla trasmissione della documentazione integrativa, ovvero: “6.1.1 copia conforme dell’atto di proprietà dell’alloggio, contenente il vincolo di inalienabilità per un periodo di cinque anni dalla data della stipula dello stesso;…..6.1.3 perizia asseverata, nei modi di legge, redatta da tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante il rispetto dei limiti di superficie di cui al punto 2.2.1.lett. A;”.

Come emerge per tabulas dalla stessa documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente, la signora Mantovanelli ha provveduto a depositare soltanto la copia dell’atto di acquisto dell’alloggio, contenente il vincolo di inalienabilità dell’immobile per cinque anni, omettendo il deposito della perizia asseverata, benchè puntualmente richiesta dall’art. 6 del bando testè riportato.

Ne deriva che la disposta revoca dal beneficio per mancata trasmissione della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso risulta legittima, non avendo la ricorrente integrato in termini corretti la documentazione necessaria ai fini della formulazione della graduatoria definitiva.

Il ricorso va quindi respinto.

Appare equo disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, 15 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 236/06

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it