Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Vincenzo Antonio Borea – Presidente
Riccardo Savoia – Consigliere
Alessandra Farina – Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 1032/2008, proposto a’ sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 21 luglio 2000 n. 205 e dell’art. 645 e ss. c.p.c., dall’Azienda U.l.s.s. n. 22 di Bussolengo, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Azzini, Amleto Cattarin ed Alessandra Volpato, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultima in Venezia, Piazzale Roma – Santa Croce 466,
contro
* Dussmann Service S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Erba, Enzo Robaldo e Stefano Sacchetto, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Mestre-Venezia, via Carducci 45,
in opposizione
al decreto ingiuntivo n. 3/08 dd. 12 giugno 2008 emesso dal Presidente f.f. del T.A.R. per il Veneto, recante l’ingiunzione a pagare a favore di Dussmann Service S.r.l. “la somma di € 1.152.652,59 quale compenso revisionale relativo alle fatture n. 10150 e 10151 dd. 31.7.2006, oltre agli interessi legali calcolati dal giorno della maturazione fino al dì del pagamento, nonché le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 4.091,58 di cui € 276,58 per spese, € 1.440,00 per diritti e € 2.375,00 per onorari oltre Cpa (2%) e Iva (20%) e successive occorrende”.
Visti il ricorso per ingiunzione depositato dall’opposto ed il decreto ingiuntivo in epigrafe;
Visto il ricorso in opposizione, introduttivo del presente giudizio, con i relativi allegati, notificato il 15 settembre 2008 e depositato il 24 settembre 2008;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Dussmann Service S.r.l.;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 29 gennaio 2009 (relatore il consigliere Alessandra Farina) l’avv. Azzini per l’opponente Azienda U.l.s.s. n. 22 e l’Avv. Erba per l’opposta Dussmann Service S.r.l.,
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
In data 30 maggio 2008 la società Dussmann Service S.r.l., già Pedus Service P. Dussmann S.r.l., proponeva ricorso per l’ottenimento di un’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’Azienda U.L.SS. 22 della Regione Veneto, con riferimento al servizio di ristorazione e mensa svolto a favore dell’amministrazione così intimata nei seguenti termini:
inizialmente, presso gli Ospedali di Bussolengo ed Isola della Scala per il periodo di anni tre a decorrere, rispettivamente, dal 18.11.1996 e dal 15.7.1996;
il servizio veniva successivamente prorogato sino all’espletamento della nuova gara;
con provvedimento del Direttore Generale n. 567/2000, con decorrenza 15.4.2000 e sempre sino all’espletamento della nuova gara, del servizio di ristorazione dell’Ospedale di Caprino Veronese, alle stesse condizioni stabilite nel capitolato speciale relativo al servizio già affidato per gli Ospedali di Bussolengo ed Isola della Scala;
con provvedimento del Direttore Generale n. 944/2001, il servizio veniva quindi esteso, a far data dal 9.7.2001, all’Ospedale di Villafranca, mentre il servizio già in atto presso gli altri Ospedali testè richiamati veniva ulteriormente prorogato per due anni a decorrere dal 9.7.2001 sino all’8.7 2003;
con successivo provvedimento del Direttore Generale n. 1005/2003, il servizio, così come articolatosi, è stato ulteriormente prorogato a decorrere dal 9.7.2003 sino al 9.4.2004 e comunque fino all’espletamento della nuova gara;
infine, il servizio veniva a cessare per l’Ospedale di Isola della Scala a decorrere dal 6.9.2004 e per gli altri presidi ospedalieri a decorrere dalla data dell’11.6.2006.
Ritenuto che il servizio svolto nei termini così riassunti presso le strutture ospedaliere facenti capo all’U.L.SS. n. 22 abbia avuto corso senza soluzione di continuità, per quanto riguarda Isola della Scala dal 18.11.1996 sino a tutto l’11.6.2006, per quanto riguarda Bussolengo dal 15.7.1996 sino a tutto il 6.9.2004, per Caprino Veronese a far data dal 15.4.2000 sino a tutto l’11.6.2006 ed infine per Villafranca dal 9.7.2001 sino a tutto l’11.6.2006;
rilevato che, trattandosi di contratti di appalto di pubblici servizi ad esecuzione continuata e periodica, debba trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 6 della L. n. 537/93, come modificato dall’art. 44 della L. n. 724/1994, la società ha invocato l’applicazione della normativa richiamata (che sancisce l’obbligo per l’amministrazione di prevedere clausole di revisione dei prezzi contemplati nei capitolati speciali e negli atti contrattuali), in quanto applicabile anche nel caso di contratti che non la prevedono o che contengono clausole di diverso contenuto.
Per quanto attiene al criterio della quantificazione parte ricorrente ha richiamato la giurisprudenza amministrativa pressoché unanime, secondo la quale la mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni pubbliche, consente che la revisione dei prezzi d’appalto venga operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (cd. FOI), mensilmente pubblicato dall’ISTAT.
In applicazione dei criterio così richiamato, la società Dussmann ha quindi definito la somma pretesa a titolo di revisione del prezzo contrattuale, emettendo all’uopo le fatture n. 10150 e n. 10151 del 31.7.2006 del complessivo importo di Euro 1.152.652,59.
Poiché, nonostante l’amministrazione si fosse resa inizialmente disponibile al pagamento con nota del 27.10.2006, con ciò riconoscendo implicitamente l’esistenza del debito, e con successiva nota del 21.11.2006 avesse preannunciato il pagamento di una prima tranche pari ad Euro 500.000,00, quale acconto sulla somma complessiva dovuta, nonostante i solleciti successivamente presentati dall’interessata, l’amministrazione non aveva provveduto ai pagamenti richiesti, la società Dussmann richiedeva a questo Tribunale l’adozione di un decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 205/2000, per il pagamento da parte dell’amministrazione debitrice delle somme complessivamente richieste, comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, oltre al rimborso delle spese di causa.
In data 12 giugno 2008 veniva quindi emesso il decreto ingiuntivo n. 3/2008, con il quale veniva ingiunto all’U.L.SS. n.22 di pagare entro quaranta giorni dalla notifica del medesimo la somma di € 1.152.652,59, oltre ad interessi e spese di procedura.
Ricevuta in data 23.6.2008 la notifica del decreto, l’amministrazione proponeva con ricorso datato 11.9.2008 opposizione avverso lo stesso.
Con il ricorso in opposizione l’amministrazione ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto azionato dalla società opposta, ai sensi dell’art. 2948, comma 4 c.c., in considerazione del fatto che la prima richiesta in tal senso avanzata dalla società risale al 7 agosto 2006, per cui, applicandosi la prescrizione quinquennale di cui alla norma del codice civile richiamata, deve considerarsi estinta per prescrizione ogni pretesa risalente ad epoca antecedente la data del 7 agosto 2001.
Nel merito, la difesa opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditizia, sulla base della considerazione che nella specie non si è trattato di un unico rapporto contrattuale di gestione del servizio mensa e ristorazione, ininterrottamente prorogatosi per il periodo considerato, bensì di un particolare rapporto che nel corso degli anni si è evoluto rispetto al suo contenuto originario, mutando diversi aspetti, primo fra tutti quello dell’entità della prestazione.
Proprio richiamando il dettato normativo di cui all’art. 6 della legge n. 537/93, l’opponente rileva che detta disposizione vieta in primo luogo il rinnovo tacito dei contratti di fornitura di beni e servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche, prevedendo espressamente la radicale nullità di contratti stipulati in violazione di detto divieto.
Il che, pertanto, non impediva il rinnovo contrattuale dei contratti scaduti, ma richiedeva che detta possibilità fosse supportata da una nuova valutazione circa le ragioni di convenienza e di pubblico interesse alla loro rinnovazione.
Nel caso di specie, prosegue la difesa dell’amministrazione, non si è dato luogo a proroghe ripetute del medesimo unico contratto, bensì a successive plurime rinegoziazioni dell’iniziale rapporto, la cui definizione è stata oggetto di precise scelte negoziate fra le parti.
Si è quindi dato luogo non alla prosecuzione del contratto inizialmente stipulato, bensì alla progressiva novazione del rapporto, da cui la non applicabilità del disposto di cui all’art. 6 della legge n. 537/93.
In ogni caso, conclude la difesa della U.L.SS. 22, anche a voler accedere alla tesi di controparte circa la configurazione di proroghe e non di rinnovi contrattuali, tali proroghe sarebbero comunque da ritenersi nulle per effetto dell’espressa previsione contenuta nel capitolato speciale del contratto originario, che disciplinava rigidamente tale eventualità, consentendola per un termine comunque non superiore a 90 giorni dalla scadenza del vincolo contrattuale.
Concludeva, quindi, l’amministrazione chiedendo la declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo n. 3/2008, previo accertamento che nulla è dovuto a favore dell’opposta società Dussmann a titolo di revisione prezzi per i contratti di appalto di cui è causa (avanzando in via subordinata, richieste di parziale riconoscimento di debito, tenuto conto dell’eccepita prescrizione, così come articolate nelle conclusioni del ricorso in opposizione).
La società opposta si costituiva in giudizio, contestando a sua volta le argomentazioni dedotte dall’amministrazione e ribadendo le proprie pretese così come accolte dal decreto ingiuntivo opposto.
All’udienza del 29 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Diritto
La questione sottoposta all’esame del Collegio riguarda la fondatezza della pretesa avanzata dalla società Dussmann Service nei confronti dell’amministrazione, U.L.SS. n. 22, circa la revisione dei prezzi contrattuali relativamente al servizio prestato (ristorazione e mensa) presso alcuni presidi ospedalieri ad essa facenti capo.
La pretesa ha avuto un primo riconoscimento, in sede monitoria, con la concessione da parte di questo Tribunale di un decreto ingiuntivo, n. 3/2008, avente per oggetto le somme così come quantificate dalla società, decreto cui si è opposta l’amministrazione con il ricorso in esame.
La pretesa avanzata dalla società Dussmann si fonda sull’assunto per cui i servizi prestati sarebbero riconducibili a rapporti contrattuali, prorogati per volontà delle parti per lungo tempo, circostanza che avrebbe dovuto dare luogo ad una revisione dei prezzi contrattualmente stabiliti.
La pretesa revisione doveva essere riconosciuta indipendentemente da una diversa volontà della parti, essendo la norma invocata a tal fine, art. 6 della L. n. 537/1993, norma imperativa, direttamente applicabile anche in caso di assenza di clausole in merito ovvero di clausole disponenti in senso diverso.
Ritiene il Collegio che l’opposizione sia fondata e che di conseguenza vada revocato il decreto ingiuntivo n. 3/2008.
Superate le contestazioni preliminari in materia di prescrizione, ritiene il Collegio che nella specie la norma di cui all’art. 6 della L. n. 537/1993 non possa trovare applicazione.
Invero, in punto di fatto, dagli atti di causa e dalla sequenza temporale degli affidamenti operati per il servizio de quo dall’amministrazione alla società Dussmann, si evince che il rapporto intercorso è stato caratterizzato da una progressiva estensione dell’oggetto del servizio reso dalla società, che, facendo sempre capo alle strutture esistenti presso i presidi di Bussolengo ed Isola della Scala e facendo di volta in volta riferimento alle condizioni economiche applicate per il servizio già svolto presso i medesimi, ha progressivamente accettato di estendere il servizio, ampliandolo sino a comprendere dapprima il presidio ospedaliero di Caprino Veronese e poi quello di Villafranca.
Tali particolari circostanze inducono a ritenere, diversamente da quanto argomentato dalla difesa della società opposta, che non si sia trattato di un contratto successivamente prorogato, da cui la pretesa alla revisione prezzi, bensì di contratti, successivamente in più riprese e per diverse esigenze sopravvenute, conclusi tra le medesime parti.
Il contratto iniziale è stato infatti successivamente novato in modo evidente quanto all’oggetto della prestazione, destinata ad estendersi ad altra struttura ospedaliera, per l’espletamento della quale le parti hanno concordato di applicare le condizioni economiche già impiegate nell’ambito della disciplina contrattuale pattuita con riguardo alle strutture di Bussolengo ed Isola della Scala.
Non si può negare che di novazione oggettiva si sia trattato, proprio in quanto le parti sono addivenute non ad una mera proroga del contratto già in essere (sulla cui legittimità si dirà avanti), ma, proprio in quanto l’oggetto del servizio è risultato diverso (nella specie esteso ad altre strutture) ed è intervenuta espressa contrattazione fra le parti per stabilire le condizioni economiche e di gestione: se ne evince che nella specie si è dato luogo a progressivi accordi contrattuali aventi carattere novativo dal punto di vista oggettivo rispetto a quelli precedentemente intercorsi.
A sostegno di tale conclusione va richiamata la giurisprudenza che ha in più occasioni distinto fra “rinnovazione” e “proroga” del contratto, configurando la sussistenza della prima ipotesi allorquando tra le parti, per effetto del rinnovato esercizio dello loro autonomia negoziale, veniva posta in essere una disciplina obbligatoria di fonte contrattuale “nuova”, avente contenuto diverso dalla precedente per quanto segnatamente attiene all’entità della prestazione e/o al prezzo in senso più favorevole alla pubblica amministrazione, nel mentre la seconda ipotesi consisteva essenzialmente nel differimento della scadenza del rapporto, disciplinato per il resto dall’originario contratto accessivo all’atto di aggiudicazione del servizio o della fornitura (cfr. sul punto C.d.S., Sez. VI, n. 1767/2002).
Alla luce di tali criteri interpretativi, fermo restando che le proroghe dei contratti in essere sono comunque avvenute in contrasto con gli accordi contrattuali intercorsi fra le parti (che ammettevano una sola proroga nell’attesa dell’espletamento di una nuova gara e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni), circostanza che è stata comunque accettata da controparte, nel caso di specie e per le ragioni sin qui svolte risulta inammissibile la pretesa di revisione prezzi avanzata dalla società Dussmann, poichè trattatasi di novazione di precedenti rapporti contrattuali (peraltro invalidamente prorogati e quindi scaduti), circa le condizioni contrattuali dei quali, sia sotto il profilo economico che di contenuto della prestazione, le parti hanno avuto modo di confrontarsi.
In conclusione, per le ragioni sin qui espresse, accertata l’infondatezza della pretesa avanzata dalla società opposta, va accolto il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3/2008 proposto dalla U.L.SS. n. 22 e per l’effetto il citato decreto va revocato.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in opposizione in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3/2008.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, addì 29 gennaio 2009 .
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 1032/08
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it