Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1160/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere

Angelo Gabbricci Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, introdotto con il ricorso n. 4033/95, proposto da Italo Danese, rappresentato e difeso dall’avv. L. Grisi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,

contro

il Comune di Albareto d’Adige, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio

per l’annullamento del provvedimento 2 ottobre 1995, con cui il sindaco di Albareto d’Adige ha parzialmente annullato la precedente concessione edilizia 19 febbraio 1991, n. 166/C, e ordinato la demolizione dell’opera realizzata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

udito nella pubblica udienza del 19 febbraio 2009 – relatore il consigliere avv. A. Gabbricci;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, nella memoria 27 gennaio 2009, la difesa del ricorrente ha rappresentato che l’abuso edilizio, di cui al provvedimento in epigrafe, è stato sanato con provvedimento di condono edilizio adottato nel 2007, ed è dunque venuto meno l’interesse alla decisione di merito;

che di tanto non resta al Collegio che dare atto, dichiarando improcedibile il ricorso, né v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi l’Amministrazione costituita in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 19 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 4033/95

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 891/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere, relatore

Riccardo Savoia – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2072/2004 proposto da Salvatore Salamone, Billà Salvatore, Aguglia Domenico, Righi Salvatore, Giuseppe Doati, Francesco Adamo, Giuseppe Grillo, Urrai Andrea, Tomasi Alessandro, Giuseppe Damiano, Tagliatti Andrea, Citro Michele (nato il 19.1.1954), Nicola Semeraro, Massimo Di Livio, Andrea Beltrame, Tommaso La Cognata e Citro Michele (nato il 25.6.1963), rappresentati e difesi dall’avvocato M. Cristina Sciardiglia, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato Abram Rallo in Venezia-Mestre, Galleria Matteotti 9,

contro

il Ministero dell’economia e finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità, di cui all’art. 1 della legge 10.3.1987 n. 100 (indennità di missione) e prima sistemazione ex l. 836/73 e l. 417/78, con la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dell’indennità di cui sopra nella misura a ciascuno spettante, con interessi legali e rivalutazione monetaria; per l’annullamento, altresì, del diniego opposto dall’Amministrazione con comunicazione in data 13.4.2004 prot. n. 22572, alla corresponsione dell’indennità di cui sopra.

Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la segreteria con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione del Ministero dell’economia e finanze;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Gli odierni ricorrenti, sottufficiali ed agenti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, prestavano servizio presso i Comandi Brigata Litoranea di Porto Levante (sito nel comune di Porto Viro), di Gnocchetta (sito nel comune di Porto Tolle) e di Porto Caleri (sito nel comune di Rosolina).

Dovendo tali sedi essere soppresse per “revisione riorganizzativa della 7^ Legione di Venezia e per necessità di sopperire a carenze organiche”, l’Amministrazione invitava tutti i militari interessati a presentare istanza di trasferimento indicando il gradimento relativamente a tre diversi Comandi.

Proposte le relative domande, i ricorrenti venivano destinati presso il Comando Tenenza di Adria (in comune di Adria), presso il Comando Brigata di Loreo (in comune di Loreo) e presso la Compagnia di Rovigo, tutti luoghi che distavano dalle precedenti sedi di servizio da un minimo di venti ad un massimo di sessanta chilometri.

Ciò stante, i ricorrenti chiedevano la liquidazione dell’indennità di missione ai sensi dell’art. 1 della legge n. 100/87 e di prima sistemazione ai sensi delle leggi n.i 863/73 e 417/78.

L’Amministrazione, tuttavia, respingeva le istanze asserendo che le indennità non erano dovute in quanto risultava che i trasferimenti erano avvenuti “a domanda”, e non d’autorità.

Donde il presente gravame con cui gli interessati rivendicano il diritto ai richiesti emolumenti rappresentando che i trasferimenti trovavano causa in uno specifico interesse dell’Amministrazione (la funzionalità dell’organizzazione), non in proprie esigenze personali.

Resisteva l’Amministrazione rilevando l’infondatezza del ricorso, del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 12 marzo 2009.

DIRITTO

La questione controversa riguarda la spettanza o meno agli odierni ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, trasferiti a seguito della decisione dell’Amministrazione di sopprimere le sedi ove prestavano servizio, dell’indennità prevista dalla legge n. 100/87, ed investe la qualificazione giuridica del predetto trasferimento, d’ufficio (come sostenuto dagli interessati) ovvero a domanda (come eccepito dall’Amministrazione resistente).

La tesi dei ricorrenti è condivisibile.

A tal proposito, va osservato che la distinzione tra i trasferimento d’ufficio ed i trasferimenti a domanda trova fondamento nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco: quello dell’Amministrazione, diretto ad assicurare il regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici, e quello del dipendente, volto al più diretto soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari, interessi che debbono entrambi trovare la giusta composizione nel rispetto dei principi costituzionali fissati dall’art. 97 della Costituzione (CdS, VI, 27.12.2007 n. 6664; IV, 22.12.2007 n. 6611; 12.9.2006 n. 5314; 12.5.2006 n. 2670; 20.4.2006 n. 2247; 1.3.2006 n. 970; 5.10.2005 n. 5347; etc.).

Mentre i trasferimenti d’ufficio perseguono in via immediata ed esclusiva l’interesse specifico dell’Amministrazione alla funzionalità dell’ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione del pubblico dipendente (le aspirazione del quale possono essere eventualmente tenute presenti nei limiti delle preferenze espresse circa la sede di servizio), nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del dipendente, rispetto alle quali l’interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi dell’art. 97 della Costituzione.

Non è pertanto sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinchè l’assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente.

Orbene, nel caso di specie è incontrovertibile che i trasferimenti sono intervenuti d’autorità, in quanto disposti a seguito di necessità operative dell’Amministrazione consistenti nella decisione di sopprimere le sedi di servizio dei ricorrenti: né il fatto che sia stato loro chiesto di presentare una domanda e di esprimere un gradimento influisce sulla natura del trasferimento, posto che la decisione di sopprimere le sedi, adottata dall’Amministrazione, ha reso il trasferimento stesso indispensabile (CdS, IV, 31.7.2003 n. 4442 cit.).

Ciò esclude che abbiano potuto avere rilevanza le esigenze personali e familiari dell’interessato che, come si è detto, connotano la fattispecie del trasferimento a domanda.

Non vi è quindi alcun nesso di causalità necessaria, diretto ed immediato, tra la domanda formulata dai ricorrenti ed il trasferimento disposto dall’Amministrazione.

Né, in tale contesto, appaiono conferenti le sentenze n.i 3635 e 3636/08 di questo Tribunale richiamate dalla difesa dell’Amministrazione nella memoria 23.2.2009: ivi, infatti, si controverteva della debenza dell’indennità – giustamente negata – per un trasferimento su posti che l’Amministrazione aveva meramente dichiarato vacanti, senza “individuare autoritativamente i destinatari del trasferimento stesso, e ciò è tanto vero che il ricorrente, qualora non avesse presentato domanda di trasferimento, non sarebbe mai stato inciso da un trasferimento d’autorità”.

Conclusivamente, dunque, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti a conseguire, a seguito dei trasferimenti di cui è causa, le richieste indennità di missione e di prima sistemazione, previo annullamento dei dinieghi espressi dall’Amministrazione: la quale dovrà farsi carico di corrispondere agli interessati le relative somme nella misura a ciascuno spettante secondo la rispettiva situazione di servizio e le modalità di trasferimento, con gli interessi dalla maturazione al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, previo annullamento dei dinieghi espressi dall’Amministrazione, dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire le richieste indennità di missione e di prima sistemazione, con conseguente condanna dell’Amministrazione a corrispondere agli interessati le relative somme nella misura e con le modalità di cui in motivazione.

Spese rifuse, a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad IVA e CPA.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.

Così deciso in Venezia, il 12 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 2072/04

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 889/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Riccardo Savoia – Consigliere

Alessandra Farina – Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3509/2004 proposto da Erbì Raniero, rappresentato e difeso dagli avv. Gian Luca Garbin e Paolo Zanardi, con domicilio presso la Segreteria T.A.R.,

contro

il Ministero della giustizia in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

per l’annullamento

del provvedimento in data 16.9.2004 n. 0322065/19721/DS10; della nota in data 5.10.2004 prot. n. 613/F.1; per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere riammesso in servizio dal 15.5.2002; nonché per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla medesima data, con gli accessori di legge.

Visto il ricorso, notificato il 19.11.2004 e depositato presso la segreteria il 17.12.2004 con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione del Ministero della giustizia,

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Zanardi per il ricorrente e Gasparini per il Ministero della giustizia;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Il ricorrente è dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria con la qualifica di Agente scelto.

Riferisce parte istante di essere stata oggetto di procedimenti penali afferenti avvenimenti accaduti nel 1993 e nel 1994.

In particolare, per quanto riguarda i fatti risalenti al 1994, dopo un primo periodo di sospensione cautelare dal servizio, con decreto 18.10.1994 veniva disposta la sospensione obbligatoria dal servizio per effetto dell’avvenuto arresto del ricorrente in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Padova il 30.9.1994.

Con decreto 23.5.1997, perdurante la suddetta sospensione cautelare obbligatoria, veniva dato atto che a carico del ricorrente era stata emessa altra ordinanza di custodia cautelare, datata 12.5.1997, in quanto indagato per altri fatti, diversi da quelli precedentemente considerati, risalenti al 1993.

In data 14.5.1998 il Tribunale Sezione GIP di Venezia revocava la custodia cautelare del 12.5.1997: tuttavia, con decreto 10.7.1998, per tali specifici fatti, l’amministrazione di appartenenza del ricorrente disponeva la continuazione della sospensione cautelare a titolo precauzionale.

Con riferimento all’ordinanza di custodia cautelare del 30.9.1994, con successivo decreto del 20.7.1999 veniva dato atto dell’intervenuta cessazione degli effetti della sospensione dal servizio (per i fatti del 1994), stante la revoca della disposta custodia in carcere: tuttavia, per il ricorrente continuava a rimanere sospeso cautelarmene dal servizio per effetto del decreto del 10.7.1998 (relativo ai fatti del 1993).

In data 13.5.2002 l’Ufficio disciplina trasmetteva al ricorrente l’avviso di avvio del procedimento per la prosecuzione della sospensione dal servizio, invitando l’interessato a svolgere le proprie osservazioni.

Benché il ricorrente avesse esposto le proprie ragioni, opponendosi alla prosecuzione della sospensione cautelare dal servizio, nessuna determinazione veniva assunta dall’amministrazione, la quale si rivolgeva in più occasioni all’autorità giudiziaria incaricata dell’indagine penale per conoscere l’evoluzione del procedimento avviato per i fatti contestati.

Infine, con decreto del 16.9.2004, l’Ufficio disciplina comunicava al ricorrente la prosecuzione della sospensione, ai sensi degli artt. 8 del D.lgs. n. 449/92 e 92 del D.P.R. n. 3/1957 ed avviava in data 21.9.2004 inchiesta disciplinare ai sensi dell’art.6, comma 2, lett. a), b), c) e d) del D.lgs. n. 449/92.

Il procedimento disciplinare così avviato veniva quindi sospeso in attesa delle definizione del procedimento penale.

Avverso il provvedimento di prosecuzione della sospensione cautelare del 16.9.2004 e la nota del 5.10.2004 di avvio del procedimento disciplinare, e per il loro annullamento è stato proposto il gravame in oggetto, con il quale il ricorrente ha altresì chiesto l’accertamento del proprio diritto alla riammissione in servizio a decorrere dal 15.5.2002, con condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla medesima data, con gli accessori di legge.

A sostegno delle richieste così avanzate parte istante ha dedotto i seguenti motivi di diritto:

– Violazione di legge – art. 9 della legge 7.2.1990, n.19.

Il periodo di sospensione cautelare dal servizio, disposta a titolo facoltativo da parte dell’amministrazione una volta venuti a cessare i presupposti per la sospensione obbligatoria in costanza di detenzione, risulta illegittimamente prorogato, essendo decorso il termine massimo di cinque anni stabilito dalla legge per la sospensione facoltativa.

Secondo parte ricorrente, anche a voler computare il suddetto termine a partire dalla misura cautelare disposta per il secondo gruppo di fatti addebitati, risalenti al 1993, il periodo di sospensione sarebbe dovuto cessare, automaticamente per espressa previsione di legge, alla data del 14.5.2002.

Per l’effetto, considerata come revocata di diritto la sospensione protratta oltre la data del 15.5.2002, parte istante chiede che venga dichiarata l’intervenuta cessazione della sospensione cautelare a decorrere dal 15.5.2002, il diritto alla riammissione in servizio con la stessa decorrenza e venga disposta la corresponsione delle differenze retributive dal 15.5.2002 al 15.9.2004, con gli accessori di legge.

– Violazione di legge – art. 8 D.lgs. n. 449/92 ed art. 92 D.P.R. n. 3/1957 – Eccesso di potere per sviamento – Eccesso di potere per mancanza e/o insufficienza di motivazione.

Nel provvedimento del 16.9.2004 con il quale è stata disposta la sospensione del ricorrente dal servizio in attesa della definizione del procedimento penale, viene invocato il principio espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 447/95, secondo il quale, anche dopo la decorrenza del quinquennio indicato come durata massima della sospensione facoltativa, possono sussistere valide ragioni per mantenere lo stato di sospensione dal servizio.

Parte istante ritiene che a fondamento di tale determinazione non possa essere richiamata la mera esistenza del procedimento penale a carico del dipendente, dovendo essere esternate le ulteriori e pregnanti motivazioni che ostacolano la riammissione in servizio.

Peraltro, il provvedimento di sospensione è stato assunto prima dell’avvio del procedimento disciplinare, senza alcuna ragione espressa che giustifichi la limitazione delle garanzie di partecipazione e di difesa dell’interessato.

Nelle successiva contestazione di addebito i fatti ivi contestati vengono richiamati negli stessi termini con i quali sono stati considerati in sede penale, senza alcuna puntuale e specifica motivazione con riferimento all’addebito disciplinare.

Infine, la reiterata sospensione dal servizio non prevede alcun termine finale, essendo stata disposta fino alla conclusione del procedimento disciplinare, peraltro a sua volta sospeso in attesa della definizione di quello penale.

– Violazione di legge – art. 9 D.lgs. n. 449/92 e 117 D.P.R. n. 3/57- Violazione di legge per carenza e insufficiente motivazione.

L’atto di contestazione degli addebiti è ugualmente viziato.

Gli addebiti ivi considerati sono i medesimi del procedimento penale : di conseguenza, il procedimento disciplinare non poteva neppure essere avviato, in quanto doveva ritenersi sospeso sino alla definizione di quello penale con sentenza passata in giudicato.

In ogni caso, il procedimento disciplinare risulta viziato in ragione del lasso di tempo (11 anni) trascorso tra la contestazione degli addebiti e l’epoca in cui i fatti sono avvenuti.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, richiamando nelle proprie difese la relazione del Ministero della Giustizia – Ufficio del Capo del Dipartimento Contenzioso del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, debitamente allegata agli atti, concludendo per la reiezione del ricorso .

All’udienza del 29 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

Con il ricorso in esame e per i motivi riassunti in fatto, l’odierno istante, Agente scelto dell’Amministrazione Penitenziaria, denuncia l’illegittimità del provvedimento assunto in data 16.9.2004, con il quale è stata decretata la continuazione della sospensione dal servizio, per motivi cautelari, ai sensi dell’art. 8 D.lgs. n. 449/94 e dell’art. 92 del D.P.R. n. 3/1957, sino all’esito del procedimento disciplinare di prossima istruzione.

Con il medesimo gravame parte istante impugna altresì la nota 5.10.2004 di avvio del richiamato procedimento disciplinare, con la quale vengono formulate le contestazioni di addebito con riferimento ai fatti, imputati al dipendente, già oggetto di procedimento penale.

Contestualmente, parte istante chiede l’accertamento del proprio diritto alla riammissione in servizio, con tutte le conseguenze sul piano economico, in ragione dell’intervenuta decadenza di diritto della sospensione cautelare facoltativa già disposta dall’amministrazione per i medesimi addebiti, essendo ormai decorso il termine quinquennale individuato dal legislatore quale durata massima della sospensione cautelare facoltativa.

Già sono stati ricordati nell’esposizione in fatto gli avvenimenti, risalenti al 1993 ed al 1994 ed oggetto di indagine penale, che hanno dato origine alla sequenza provvedimentale che ha comportato l’adozione nei confronti del ricorrente dei provvedimenti di sospensione obbligatoria cd. “necessaria” (in quanto connessa allo stato di detenzione) ed a quella comunque obbligatoria, ugualmente prevista dall’art. 91del D.P.R. n. 3/1957 (in considerazione della pendenza del procedimento penale e strettamente connessa alla sola esistenza di tale condizione, senza che all’amministrazione residui alcun margine di apprezzamento).

Come ricordato dalla stessa difesa istante la sospensione del ricorrente ha avuto le seguenti scansioni temporali:

dal 16.6.1994 al 29.9.1994, sospensione cautelare facoltativa;

dal 30.9.1994 al 14.5.1998, essendo sopravvenuto il provvedimento restrittivo, la sospensione è divenuta obbligatoria;

dal 15.5.1998 al 15.9.2004, sospensione cautelare in relazione al procedimento penale.

Al termine di tale sequenza, valutata la sussistenza di valide ragioni per non riammettere in servizio il dipendente ed in previsione dell’avvio del procedimento disciplinare è stata disposta la prosecuzione della sospensione cautelare, così come statuito con il decreto del 16.9.2004.

Al riguardo, la difesa ricorrente contesta la legittimità della sospensione cautelare facoltativa mantenuta oltre il termine quinquennale, decorso il quale, cessati automaticamente gli effetti della sospensione, l’amministrazione avrebbe dovuto riammettere in servizio il dipendente.

Per l’effetto, la riammissione in servizio doveva aver luogo a decorrere dalla data del 15.5.2002, decorsi cinque anni dall’inizio della sospensione cautelare disposta in ragione della pendenza del procedimento penale, risalente al 15.5.1997.

A tale conclusione si oppone l’amministrazione, la quale conferma la legittimità della mantenuta sospensione oltre il termine quinquennale, invocando i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 447/95, ritenuta la necessità di prolungare ulteriormente la sospensione in attesa del procedimento disciplinare.

Osserva in primo luogo il Collegio che, per quanto riguarda la pretesa ad essere riammesso in servizio a decorrere dalla data del 14.5.2002, questa debba essere ridimensionata, tenuto conto dei provvedimenti che in successiva progressione hanno caratterizzato la vicenda penale ed amministrativa del ricorrente.

Invero, come peraltro inizialmente dichiarato in termini corretti, la sospensione cautelare connessa alla pendenza del procedimento penale, è stata disposta per il periodo che va dal 15.5.1998 al 15.9.2004 e pertanto il termine quinquennale, previsto dal legislatore come durata massima della sospensione così disposta, è venuto a scadere il 15 maggio del 2003 e non del 2002.

Ciò in quanto tra il 1997 ed il 1998 la sospensione per il secondo gruppo di fatti addebitati e risalenti al 1993 è stata di tipo “necessario” in virtù dello stato di detenzione dell’imputato, successivamente venuto a cessare a decorrere dal 15.5.1998.

Di conseguenza, come peraltro indicato nel prospetto riassuntivo redatto dalla stessa difesa istante, solo da tale data è possibile computare la durata della sospensione obbligatoria per procedimento penale, di cui all’art. 91 D.P.R. n. 3/57.

Chiarito tale punto, si tratta ora di vedere se legittimamente sia stata disposta la protrazione della sospensione cautelare oltre la data del 15.5.2003, in applicazione del disposto dell’art. 92 del richiamato D.P.R., in attesa della definizione del procedimento disciplinare di prossima attivazione.

A tale riguardo possono essere richiamate le considerazioni svolte riguardo all’applicazione degli istituti della sospensione obbligatoria e facoltativa, di cui ai richiamati artt. 91 e 92, dalla Corte Costituzionale nella più volte citata sentenza n. 447/1995, pronunciata in occasione del vaglio della legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2 della legge n. 19/1990 – “Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti”.

In tale occasione la Corte ha ricordato come, dopo l’avvenuta eliminazione della previsione che imponeva la destituzione di diritto del dipendente quale conseguenza automatica di una condanna penale, richiedendo per tale grave provvedimento la preventiva valutazione degli addebiti nell’ambito di un procedimento disciplinare, anche l’istituto della sospensione cautelare del dipendente sia stato oggetto di importanti innovazioni da parte del legislatore.

Sottolinea la Corte che il legislatore, in sede di riforma della materia de qua, privilegiando la valutazione degli addebiti disciplinari in sé piuttosto che far discendere conseguenze di natura disciplinare da addebiti mossi in sede penale, ha ritenuto di limitare il potere dell’amministrazione di sospendere cautelarmene il dipendente, potere che la stessa Corte definisce come “…fondato sul mero dato formale della pendenza di un procedimento penale a carico del dipendente senza necessità di alcuna sommaria cognitio in ordine né alla responsabilità dell’imputato, né al (maggiore o minore) rilievo disciplinare della condotta delittuosa, e solo condizionato – oltre che appunto, alla sussistenza di tale presupposto formale -all’apprezzamento della particolare gravità della natura del reato per il quale si procede”.

Relativamente a tale ipotesi, nell’ambito della comparazione degli opposti interessi – da un lato quelli dell’imputato alla ripresa del servizio che riflette il diritto al lavoro, costituzionalmente garantito, dall’altro quelli dell’amministrazione al buon andamento, di pari rilievo costituzionale, da cui la necessità di escludere dal servizio soggetti che per i fatti addebitati potrebbero creare ostacoli al buon esercizio della funzione pubblica – è stata ritenuta ragionevole la scelta del legislatore di stabilire un termine massimo di cinque anni per la durata della sospensione cautelare

Tuttavia, non bisogna confondere la cessazione degli effetti della sospensione cautelare disposta per pendenza del procedimento penale, con la diversa ipotesi in cui l’amministrazione ritenga di fare uso del potere di sospensione facoltativa, laddove sussistano gravi motivi che giustifichino la perdurante, anche se non ancora definitiva, estromissione del dipendente dal luogo di servizio.

In merito il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento maggioritario, secondo il quale è da considerare legittimo il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio, disposta dall’amministrazione, cessati gli effetti di quella necessaria prevista dall’art. 91 del D.P.R. n. 3/57, se la situazione di fatto e di diritto, cui il provvedimento fa riferimento, è rimasta immutata in quanto l’istruttoria penale non si è conclusa e l’autorità giudiziaria non ha comunicato alcun elemento nuovo che modifichi la posizione del dipendente nell’ambito dell’inchiesta.

Invero, come ribadito dalla stessa Corte, sebbene sia da considerarsi congruo il termine stabilito dalla norma per la durata massima della sospensione obbligatoria ex art.91, è peraltro indubitabile che la disposizione in questione, nello statuire la cessazione di efficacia alla scadenza del quinquennio, non comporta l’automatica riammissione in servizio del dipendente.

Diversamente da quanto ritenuto in proposito dalla difesa istante, la quale invece afferma che automaticamente, scaduto il quinquennio, si sarebbe dovuta disporre la riammissione in servizio del dipendente, in base alle norme vigenti non è precluso all’amministrazione mantenere la sospensione, applicando il disposto di cui all’art. 92 del D.P.R. n. 3/57.

La norma richiamata consente infatti di procedere, dopo che risultano esauriti i termini per la sospensione obbligatoria, alla sospensione cd. facoltativa, quale strumento alternativo di cautela e garanzia delle ragioni dell’amministrazione.

La Corte ha quindi ritenuto possibile “…che, pur decorso il termine quinquennale suddetto, sussistano gravi motivi che, ancorchè non sia esaurito il procedimento penale, giustifichino la perdurante (ma non definitiva) estromissione del dipendente dal posto di lavoro, motivi che però non possono consistere più nel mero dato formale dell’imputazione penale, ma possono (e debbono) riguardare la commissione dell’addebito disciplinare; ciò alla luce di una sommaria cognitio dei fatti che, valutando allo stato ogni aspetto soggettivo ed oggettivo della condotta del dipendente, rinvenga in quest’ultima un insuperabile ostacolo alla sua riammissione in servizio”.

Pertanto, anche per quanto riguarda il caso in esame, la sopravvenuta inefficacia di diritto della sospensione cautelare adottata ex art.91, proprio perché si fonda su un presupposto autonomo e diverso da quello della sospensione facoltativa di cui all’art.92, non esclude, né preclude il ricorso a quest’ultima come strumento di tutela e garanzia delle ragioni dell’amministrazione.

Nel caso di specie, pur essendo scaduti i termini della sospensione obbligatoria, non poteva darsi luogo all’automatica riammissione in servizio del ricorrente, bensì sussisteva l’obbligo dell’amministrazione di attivarsi al fine di valutare la situazione, con particolare riguardo all’evoluzione del procedimento penale, in ragione del pubblico interesse, onde determinarsi nel senso di una riassunzione in servizio ovvero della reiterazione della sospensione (questa volta non obbligatoria, ma discrezionale).

In tale senso si è quindi attivata l’amministrazione intimata (la quale già in precedenza si era orientata in tal senso, comunicando l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione ex art.92), rivolgendosi in più riprese all’autorità giudiziaria titolare dell’inchiesta penale per conoscere gli sviluppi e l’evoluzione del procedimento in corso.

All’esito di tali indagini, ritenuta la sussistenza di gravi motivi che giustificavano in considerazione dei fatti imputati l’impossibilità di riammettere in servizio il dipendente, è stato assunto il provvedimento impugnato, sulla base di una valutazione che, pur nella sua ampia discrezionalità, risulta adeguata e non irragionevole, irrazionale o contraddittoria, in considerazione del discredito che la stessa amministrazione potrebbe subire da una eventuale riammissione in servizio del ricorrente e del disagio che tale rientro avrebbe creato nella sede di lavoro.

Appare, peraltro, doveroso precisare, a confutazione di quanto denunciato in ricorso, che la disposta sospensione, la quale, come si ricava dal dispositivo del decreto del 16.9.2004, dispone la continuazione di quella già in atto, è comunque soggetta a termine finale, atteso che la sospensione è disposta sino all’esito del procedimento disciplinare ed a quello penale, eventi che, pur se incerti nel “quando”, sono comunque certi nell’ “an”.

Va inoltre precisato che tale diverso tipo di sospensione, proprio perché basata su un presupposto di carattere sostanziale, consistente nella valutazione del pregiudizio derivante dalla riammissione in servizio del dipendente, comporta, come sottolineato dalla Corte nella più volte citata sentenza, a garanzia del diritto di difesa del dipendente, che nel termine di quaranta giorni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all’interessato, siano in ogni caso contestati i relativi addebiti.

In tal modo il dipendente ulteriormente sospeso potrà difendersi e negare la sussistenza o l’idoneità della disposta sospensione in rapporto ai gravi motivi ad essa sottesi.

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, ove con il provvedimento del 5.10.2004 è stato comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento disciplinare, contenente la contestazione degli addebiti e l’assegnazione dei termini a difesa.

Detto procedimento disciplinare, peraltro, è stato poi correttamente sospeso, essendo detta sospensione obbligatoria in pendenza del procedimento penale, così come previsto dall’art. 117 del medesimo D.P.R. n. 3/57 : pertanto, per effetto del combinato disposto dell’art.92 e dell’art.117, come confermato ancora una volta dalla Corte nella richiamata pronuncia, l’obbligatoria sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale si ha non appena comunicata tale contestazione.

In conclusione, per tutte le considerazioni sin qui svolte, ritenuta la legittimità dell’operato dell’amministrazione e l’insussistenza del diritto all’automatica riassunzione in servizio del ricorrente alla scadenza del termine quinquennale di durata della sospensione obbligatoria ex art.91 D.P.R. n.3/57, il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 29 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 3509/04

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 888/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Riccardo Savoia – Consigliere

Alessandra Farina – Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2749/2004 proposto da Senghor S.r.l., Ttigà S.r.l. e Crida S.r.l. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Matteo Gervasini, Manuela Giacchetti ed Alessio Cervetti, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Santa Croce 312/a,

contro

il Comune di Castelnuovo del Garda (Vr) in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

di Veneto Strade S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della delibera della G.C. in data 25.5.2004 n. 124, di approvazione progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto i lavori di sistemazione della SS 11 dal Km. 283+000 al Km. 283+200; della delibera della G.C. in data 24.5.2004; del provvedimento in data 27.4.2004 prot. n. 5672/04; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

Visto il ricorso, notificato il 27.9.2004 e depositato presso la segreteria il 9.10.2004 con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

udito alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) l’avvocato Chielli, in sostituzione di Cervetti per la parte ricorrente;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

Con concessione edilizia n.120 del 3.9.1996 le società ricorrenti Senghor s.r.l. e Ttigà s.r.l. hanno ottenuto dal Comune di Castelnuovo del Garda (VR) l’autorizzazione all’edificazione di un fabbricato con destinazione d’uso commerciale, artigianale e residenziale su area censita nel catasto comunale alla Sez. U – Fgl 19- mapp.le 12, sito in via Montini.

Il rilascio della concessione edilizia era stato subordinato alla preventiva sottoscrizione da parte delle richiedenti di una scrittura privata, denominata “Atto unilaterale d’obbligo”, con la quale le stesse si impegnavano a cedere al Comune a titolo gratuito ed a semplice richiesta parte dell’area di via Montini.

A sua volta l’amministrazione si era impegnata a mantenere i passaggi pedonali ed i transiti previsti nel progetto successivamente approvato.

La società Senghor si è successivamente scissa mediante costituzione della società Crida s.r.l., cui ha trasferito parte dell’immobile realizzato per effetto della concessione edilizia del 1996, pur continuando a svolgere in tale sede la propria attività.

Riferiscono le odierne ricorrenti che in data 7.6.2004 il Comune di Castelnuovo ha notificato alle società Senghor e Ttigà un atto prot. 11535 di pari data, con il quale ha richiesto il rilascio delle aree di cui al richiamato “Atto unilaterale d’obbligo”, così motivando : “Stante l’obbligo adottato dalle SS.LL. di cedere le aree individuate a semplice richiesta, ed evidenziata la stringente necessità per l’Amministrazione comunale di procedere in tempi rapidi alla realizzazione dei lavori stradali di cui all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo avente per oggetto i lavori di sistemazione della S.R. 11 dal km. 283+000 al km. 283+200, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 25.5.2004, immediatamente eseguibile, si sollecita una risposta scritta entro e non oltre il giorno 11 giugno p.v., evidenziando che in mancato ottemperamento degli obblighi assunti dalle società in indirizzo, l’Amministrazione comunale si riserva di attivare le procedure amministrative e/o legali che riterrà più opportune per tutelare e realizzare l’interesse pubblico”.

Avverso tali determinazioni ed in + particolare per l’annullamento della delibera della Giunta Comunale n. 124 del 25.5.2004, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto i lavori di sistemazione della S.R. 11, per la parte in cui coinvolgono le ricorrenti, interessando specificatamente l’area nord, antistante il fabbricato dove le medesime svolgono la loro attività commerciale, sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

– Carenza di motivazione, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241/90, artt. 3,7,e 8, mancanza di presupposti, eccesso di potere per carenza di istruttoria, in quanto non è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento, così impedendo alle interessate di svolgere le opportune osservazioni e quindi orientare la decisione finale dell’amministrazione.

– Violazione del R.D. n. 274/1929, del R.D. n. 2537/1925, eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza e/o contraddittorietà della motivazione e carenza di istruttoria, in quanto i soggetti che risultano firmatari del progetto dell’opera non risultano competenti.

Invero, per un verso, negli atti di progetto risulta indicato il nominativo del geometra Renato Dabbeni, mentre per quanto riguarda l’altro nominativo (architetto Bruno Gandino di Torino), trattasi di professionista in ogni caso incompetente con riferimento alla tipologia delle opere progettate, rientranti nell’ambito della competenze professionali proprie degli ingegneri.

Da cui la dedotta illegittimità della delibera di approvazione di un progetto per la cui elaborazione risultano incompetenti sia i geometri che gli architetti.

– Errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, eccesso di potere per illogicità e per contraddittorietà manifesta con precedenti manifestazioni.

Il progetto approvato risulta in palese contrasto e contraddittorietà con la concessione edilizia rilasciata alle ricorrenti per la realizzazione dell’immobile ove svolgono la loro attività, nonché con l’attuale sistema di viabilità interna, che risulterebbe completamente stravolto dall’attuazione del progetto approvato con la delibera impugnata.

Le amministrazioni intimate (Comune di Castelnuovo e Veneto Strade s.p.a.) non si sono costituite in giudizio.

All’udienza del 29 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

Con il ricorso in oggetto e per i motivi in esso dedotti, le società istanti, Senghor s.r.l., Ttigà s.r.l. e Crida s.r.l., impugnano la deliberazione della Giunta Comunale di Castelnuovo del Garda, n. 124 del 25.5.2004, di approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di sistemazione della S.R. n. 11.

Detto intervento, implicante l’acquisizione di parte dell’area di proprietà al fine di allargare il tracciato stradale, verrebbe ad incidere sulla proprietà ed in particolare sull’assetto della viabilità interna e degli accessi esistenti, utilizzati per il transito delle auto e dei camion.

Detta acquisizione deriva, peraltro, da un preciso impegno assunto dalle ricorrenti Senghor e Ttigà al momento del rilascio della concessione edilizia, n. 120/1996, per la costruzione dell’immobile sito nell’area interessata e destinato all’esercizio dell’attività commerciale, di rilasciare parte della suddetta area in caso di richiesta dell’amministrazione per ragioni di pubblica utilità.

Ciò premesso, il Collegio deve rilevare che, dall’esame della documentazione depositata in giudizio dalle ricorrenti, il ricorso risulta irricevibile per tardività, in quanto notificato oltre il termine di legge dall’avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato.

A tal fine è necessario premettere che, come si evince dall’atto introduttivo del giudizio, rappresentante pro tempore della società Senghor è il sig. Cristian Agnoli, mentre rappresentante pro tempore della società Ttigà è il signor Renato Banterle.

Come ricordato dalla difesa istante, la società Senghor, con rogito notaio Paolo Carbone del 17.12.2002, si è scissa mediante costituzione della società Crida, il cui rappresentante legale risulta lo stesso signor Cristian Agnoli, già legale rappresentante della società Senghor.

Orbene, la comunicazione del 7 giugno 2004, facente riferimento nell’oggetto all’atto d’obbligo rep. 2613/96, afferente la concessione edilizia rilasciata alle società per la costruzione dell’immobile sede delle rispettive attività risulta indirizzata sia al signor Agnoli (divenuto nelle more legale rappresentante anche della società Crida) che al signor Banterle, quindi a soggetti rappresentanti delle società interessate e firmatarie all’epoca dell’atto d’obbligo.

In tale occasione, come testualmente riportato nell’esposizione in fatto, ricordato l’incontro avvenuto fra il responsabile dell’amministrazione ed il rappresentante legale sig. Benterle, intervenuto anche per il sig. Agnoli, viene richiamato il contenuto dell’atto d’obbligo afferente la concessione edilizia rilasciata alle società Senghor e Ttigà e dalle stesse sottoscritto, invitando le interessate a provvedere in conseguenza di tale impegno, in ragione delle necessità ivi evidenziate.

A tale proposito nella richiamata nota è stato fatto esplicito richiamo alla deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 25.5.2004, immediatamente eseguibile, avente per oggetto l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo de quo ed il coinvolgimento della proprietà nella realizzazione dell’intervento.

Risulta quindi evidente che già da tale nota del 7 giugno 2004, ricevuta per espressa ammissione delle ricorrenti in pari data, le società istanti, coinvolte nel progetto di intervento approvato dalla Giunta, in particolare i loro legali rappresentanti, hanno avuto conoscenza dell’avvenuta approvazione del progetto e delle conseguenze che detta approvazione avrebbe avuto sull’area di proprietà.

Da tale data quindi (essendo noti gli estremi del provvedimento impugnato ed il suo contenuto in termini essenziali, quanto meno con riguardo ai riflessi che lo stesso avrebbe avuto sugli interessi dei destinatari della nota) è iniziato a decorrere il termine di legge per l’impugnazione della delibera di Giunta, oggetto del presente giudizio con tutti gli atti ad essa presupposti, compresa la medesima nota del 7 giugno 2004.

A tale riguardo, merita di essere sottolineato che, per quanto riguarda la società Crida, cui formalmente la nota del 7.6.2004 non è stata indirizzata (evidentemente in quanto non risultava aver sottoscritto l’atto d’obbligo, poiché successivamente costituita), la conoscenza del contenuto della suddetta nota è derivata per il fatto che la stessa è comunque pervenuta al proprio legale rappresentante, sig. Agnoli, che, come sopra precisato, risulta essere contemporaneamente legale rappresentante anche della società Senghor, dalla cui scissione è stata costituita la società Crida, odierna ricorrente.

Orbene, come dichiara la stessa difesa istante nella propria memoria di precisazione delle conclusioni, il ricorso risulta notificato il 25-27 settembre 2004, quindi oltre il termine di sessanta giorni (tenuto conto anche della sospensione dei termini nel periodo feriale) previsto dalla legge.

Per tali ragioni, rilevabili d’ufficio, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

Nulla spese non essendosi costituite le amministrazioni intimate.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo dichiara irricevibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 29 gennaio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 2749/04

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it