Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 887/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Claudio Rovis – Presidente f.f., relatore

Riccardo Savoia – Consigliere

Marco Morgantini – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2566/2004 proposto da Medicasa Italia S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Vaiano, Diego Vaiano e Rosalia Jevolella, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultima in Venezia, San Marco 4325,

contro

l’Azienda sanitaria U.l.s.s. 22 Bussolengo in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Conti, Andrea Leoni e Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, San Polo 3080/l

e nei confronti

di Azalea Cooperativa Sociale a r.l. in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria della Associazione temporanea d’imprese costituita tra la stessa e Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio Soc. Coop. a r.l., Coop. Sociale Filo Continuo a r.l. e Cooperativa Sociale di Solidarietà I Piosi a r.l. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Alfiero Farinea, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo 55/a,

per l’annullamento

della nota del Direttore generale della U.l.s.s. n. 22 in data 28.7.2004 prot. n. 41954, con la quale si comunica alla ricorrente che la stessa “alla data del 31.7.2004 cessa il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata”; delle delibere dello stesso Direttore generale in data 27.4.2004 n. 421 ed in data 23.3.2004 n. 278; in parte qua del capitolato per la gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata; dei verbali di gara;; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la segreteria con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione dell’Azienda sanitaria U.l.s.s. 22 Bussolengo e dell’Associazione temporanea di imprese controinteressata;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 (relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

considerato

che in data 27 febbraio 2009 è stata depositata in causa dai difensori della parte ricorrente una nota con la quale si dichiara che nelle more del giudizio, l’Associazione temporanea di imprese controinteressata, ha ormai erogato il servizio oggetto del presente gravame e che la parte ricorrente non ha più interesse, stante il tempo trascorso, alla decisione del ricorso;

che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

ritenuto equo compensare le spese di giudizio tra le parti;

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 12 marzo 2009.

Il Presidente f.f., estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 2566/04

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 882/09

viso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere, relatore

Riccardo Savoia – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1243/2007 proposto da Vignola Fausto, rappresentato e difeso dagli avvocati Ivone Cacciavillani e Chiara Cacciavillani, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,

contro

il Ministero della Difesa ed il Comando generale dell’Arma dei carabinieri in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

e nei confronti

di Ferace Francesco, Donato Lucio, Isidori Mauro e Rota Gelpi Paolo, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del foglio ministeriale 16.4.2007 n. GMIL/.03-II/5/1/2007/34944, inerente selezione dell’avanzamento al grado di colonnello dell’Arma dei carabinieri; nonché per la collocazione del ricorrente nel ruolo di avanzamento al grado di colonnello con decorrenza di legge e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della differenza del trattamento economico a far data dalla collocazione nel grado di colonnello.

Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la segreteria con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione del Ministero della Difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il Tenente-Colonnello in SPE dei Carabinieri Fausto Vignola espone di essere stato inserito nel quadro di avanzamento al grado di colonnello per il 2007 e di essere stato giudicato, dalla competente commissione, idoneo, ma collocato in posizione non utile per la promozione (18° posto, con punti 26,88).

Ritenendo tale valutazione non corretta – ed invero, nel 2003 era stato giudicato idoneo con punti 27,57 e collocato al 53° posto, nel 2004 idoneo con punti 27,80 e collocato al 46° posto, nel 2005 nuovamente idoneo con punti 28,10 e collocato al 23° posto, nel 2006 sempre idoneo con punti 28,46 e collocato al 21° posto, e nel 2007, come s’è detto, 26,88 punti e collocato al 18° posto (tutti collocamenti, quelli testè enucleati, non utili all’avanzamento): donde l’evidente anomalia rappresentata dal fatto che il punteggio, in costante aumento nei primi tre anni, ha avuto un improvviso calo nell’ultimo, nonostante l’attribuzione delle funzioni di comandante responsabile in sede vacante presso il COESPU -, l’interessato, con il presente ricorso, ha impugnato l’esito del predetto giudizio di avanzamento.

A sostegno del gravame egli deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 14, 15, 24, 25, 26 e 27 del D.L.gs. 30.12.1997 n. 490, richiamati dagli artt. 11, 15 e 36.1/b del DLgs 5.10.2000 n. 298, nonché del D.M. 2.11.1993 n. 571, ed eccesso di potere per difetto di motivazione sia in senso relativo (il ricorrente, infatti, a differenza dei controinteressati aveva dato e stava dando concreta dimostrazione dell’attitudine all’esercizio di mansioni superiori, essendo effettivamente investito, in qualità di comandante responsabile in sede vacante del COESPU, delle funzioni del grado superiore) che assoluto (l’inusuale crollo del punteggio attribuitogli nel 2007), e per travisamento dei fatti: evidenziando, in particolare, come le regole del giudizio in subiecta materia siano state “con molta puntualità e straordinaria aderenza al caso specie enunciate ed applicate nella sentenza di codesto TA 4306 del 2005 (Palmieri contro Difesa), che viene qui ob relationem integralmente richiamata, da aversi per integralmente trascritta stante l’assoluta (e inusitata) identità di posizioni giuridiche investite dai due ricorsi”.

Resistono il Ministero della Difesa ed il Comando generale dei Carabinieri eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di cui il ricorrente chiede l’annullamento: nel merito, comunque, ne argomenta l’infondatezza, chiedendone, conseguentemente, la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 12 marzo 2009.

DIRITTO

1.- Va preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 21, I comma della legge n. 1034/71, il gravame è ammissibile ogni qual volta – come nel caso di specie, ove sono stati evocati in giudizio ben quattro controinteressati – esso sia stato notificato “almeno ad alcuno” tra i controinteressati: né il collegio ritiene opportuna l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, attesa l’infondatezza del ricorso qui proposto e la sua conseguente reiezione, atteso che non pregiudica soggetti terzi.

2.- Il ricorso è nel merito, come si è testè accennato, infondato: a tal proposito deve anzitutto precisarsi che la sentenza n. 4306/05 di questo Tribunale – alle cui regole di valutazione per l’avanzamento di grado ivi enucleate la difesa dell’odierno ricorrente s’è integralmente richiamata, attesa “l’assoluta…identità di posizioni giuridiche investite dai due ricorsi” – è stata riformata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato che, con decisione 5.2.2009 n. 678 (le cui argomentazioni, rimeditata la questione, il collegio condivide), ha respinto il ricorso di primo grado.

3- Con il presente gravame, che ha ad oggetto il giudizio emesso dalla Commissione per l’avanzamento a scelta al grado di colonnello dell’Arma dei Carabinieri, il ricorrente si duole dell’inadeguatezza del punteggio di merito assegnatogli rispetto a quello attribuito agli altri candidati alla medesima promozione, nei confronti dei quali sarebbero stati formulati giudizi immotivatamente più favorevoli.

3.1.- Come noto, la giurisprudenza in subiecta materia è ferma nel ritenere che il sistema di promozione a scelta non implica una comparazione tra gli scrutinandi, ma una valutazione in assoluto di ciascuno di essi, talché l’iscrizione in quadro è determinata dalla posizione conseguita dall’ufficiale nella graduatoria stilata sulla base del punteggio attribuitogli. Tale valutazione è caratterizzata da amplissima discrezionalità, essendo riferita ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, con la conseguenza che il giudizio di avanzamento operato dalla commissione è la risultante di una valutazione complessiva nella quale assumono rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, sicché non è possibile scindere i singoli elementi per conferirvi individualmente un rilievo decisivo nel giudizio unitario.

La stessa giurisprudenza afferma, altresì, che sia l’eccesso di potere in assoluto, sia quello relativo, non possono essere ricavati da una nuova valutazione analitica di tutti gli elementi, da parte del giudice, che non può sostituire la propria valutazione a quella operata dall’autorità amministrativa, e che per essere rilevanti tali vizi devono emergere dalla documentazione con assoluta immediatezza, essendo la valutazione della commissione sindacabile solo in presenza di aspetti di incoerenza o irragionevolezza così evidenti e di immediata percezione da far supporre che i punteggi siano frutto di elementari errori o del ricorso a criteri impropri volti al raggiungimento di finalità estranee a quella di individuare i soggetti più idonei alle funzioni di grado superiore da ricoprire (CdS, IV, 17.7.2000 n. 3930).

3.2.- I motivi proposti con il ricorso in esame configurano il vizio di eccesso di potere sia in senso assoluto che in senso relativo.

3.2.1.- Per ritenere sussistente il primo tipo di vizio ci si dovrebbe trovare in presenza di una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni delle voci interne, conseguimento dei primi posti nei corsi di base e in quelli successivi di aggiornamento professionale) ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento: sicchè i sintomi di tale vizio possono cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale da rendere a prima vista il punteggio a lui attribuito del tutto inadeguato (CdS, IV, 5.2.2009 n. 678 cit.).

Orbene, come incontestatamente evidenziato dalla difesa erariale, l’odierno ricorrente:

– al termine dei vari corsi formativi si è classificato in posizioni non lusinghiere (corso di applicazione: 39° su 53; corso d’istituto: 26° su 57);

– nel grado di capitano e nell’incarico, tipico del grado, di comandante di compagnia, ha riportato un abbassamento di qualifica passando da “superiore alla media” a “nella media”;

– ha ottenuto la qualifica apicale di “eccellente” per la prima volta dopo 11 anni dalla nomina a sottotenente;

– ha ottenuto la prima espressione elogiativa, che differenzia articolatamente il giudizio apicale di “eccellente”, dopo 17 anni di servizio;

– nell’incarico, con il grado di tenente colonnello, di Comandante provinciale di Como ha fatto registrare una flessione di rendimento, venendo giudicato con la sola qualifica apicale priva di espressioni elogiative (a fronte del precedente “eccellente con apprezzamento”);

– nello stesso grado, dopo aver riportato la qualifica di “eccellente con vivo compiacimento”, ha fatto registrare un abbassamento delle espressioni elogiative riportando il meno lusinghiero “compiacimento”.

Il ricorrente, peraltro, nel corso della carriera non è mai stato valutato con un elogio superiore a “vivo compiacimento”: segno evidente del fatto che non ha mai raggiunto quella posizione di assoluta preminenza tale da giustificare la sussistenza del lamentato vizio di eccesso di potere in senso assoluto.

Quanto, poi, al decremento di punteggio rilevato nel 2007, va evidenziato che analogo decremento – che, comunque, ha comportato al ricorrente un miglior collocamento nella graduatoria finale rispetto all’anno precedente, in linea con il costante avvicinamento (avvenuto nel corso dei quattro anni in esame) verso la posizione utile – ha interessato tutti i candidati: il che dimostra che la commissione ha utilizzato i medesimi criteri di giudizio nei confronti di tutti gli ufficiali scrutinati e, quindi, l’assenza di qualsiasi discriminazione in danno del ricorrente.

La lieve differenza che si constata tra il decremento del punteggio del ricorrente (1, 58) ed il decremento del punteggio dei controinteressati (1,51) va, ovviamente, ascritta alla circostanza che questi ultimi presentavano un profilo complessivo, in termini di qualità fisiche, morali, caratteriali, professionali, culturali e di tendenza di carriera, maggiormente pregnante: ma ciò attiene alla comparazione tra soggetti, la cui ammissibilità viene esaminata al punto successivo.

3.2.2.- Quanto all’eccesso di potere in senso relativo, tale vizio si sostanzia, alla stregua delle censure quivi formulate, nell’asserita inadeguatezza del punteggio attribuito dalla commissione al ricorrente rispetto a quello assegnato ai controinteressati.

Va anzitutto precisato che, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza, la verifica dell’inadeguatezza del giudizio espresso nei confronti del ricorrente non è, in via di principio, preclusa al giudice amministrativo, ma deve essere circoscritta nei limiti del controllo della sussistenza di una illogicità manifesta o di altri vizi palesi nell’attività di assegnazione del punteggio da parte della commissione, il che si verifica allorquando la disomogeneità del criterio di valutazione emerga dall’esame della documentazione caratteristica con immediatezza e con portata tale da non lasciare dubbi sul travalicamento, da parte della commissione stessa, dei limiti della sua ampia discrezionalità.

In altre parole, non è censurabile il giudizio della commissione in presenza di differenze minime fra i candidati – ed in ciò va ravvisata l’inammissibilità della censura di difetto di motivazione portata nei confronti della modesta differenza (pari a 0,024) nel decremento di punteggio attribuito al ricorrente rispetto ai controinteressati -, essendo apprezzabili esclusivamente le palesi aberrazioni di giudizio che, oggettivamente irrazionali ed estranee alla discrezionalità, ne impedicono la riferibilità al “merito amministrativo” (CdS, IV, 5.2.2009 n. 678 cit.).

Sennonché, in relazione al dedotto vizio di carenza di motivazione in senso relativo, il ricorrente – al di là del riferito incarico di comandante responsabile del COESPU, in punto di attitudine alle funzioni superiori – non procede ad alcun confronto con i pari grado chiamati in giudizio, ma si limita a rilevare in modo generico ed astratto la “non corretta comparazione valutativa dei [propri] dati…con quelli degli altri concorrenti collocati in posizione poziore e comunque utile all’avanzamento”.

Comunque – come si è detto innanzi -, l’indagine del giudice non potrebbe essere incentrata esclusivamente su una valutazione comparativa del soggetto che è insorto in sede giurisdizionale con i pari grado che lo precedono, in relazione ai titoli conseguiti e ai precedenti di carriera, non potendo l’impugnazione fondarsi su enunciate maggiori capacità del ricorrente in comparazione con i pari grado e dovendo il giudice limitarsi a verificare complessivamente la ragionevolezza del criterio seguito dall’amministrazione e la concreta attuazione di questo con riferimento al soggetto che ne lamenta il mancato rispetto (Cons. St., IV, 4.3.2003 n. 1186).

Orbene, l’infondatezza del formulato rilievo risulta di immediata evidenza dalla lettura del giudizio – che certamente contiene anche la valutazione dell’incarico conferitorgli – attribuito dai vari commissari al ricorrente e, rispettivamente, ai controinteressati relativamente al profilo “attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore”:

– RICORRENTE: emergente, rilevante, elevata, alta, rilevante, rilevante, alta, rilevante, elevata;

– FERACE: altissima, elevatissima, notevolissima, spiccata, notevolissima, elevatissima, certamente spiccata, certamente spiccata, spiccata;

– DONATO: notevolissima, molto elevata, molto alta, molto alta, molto alta, molto elevata, molto elevata, molto rilevante, emergente;

– SIDORI: elevatissima, molto alta, molto alta, molto alta, emergente, molto alta, spiccata, emergente, molto alta;

– ROTA: emergente, molto elevata, molto elevata, emergente, emergente, emergente, molto elevata, emergente, molto alta.

Non occorre essere analista linguistico né addentro ai tecnicismi militari per rilevare come i giudizi sui controinteressati in merito al predetto profilo si collochino inequivocabilmente su un piano poziore rispetto a quelli relativi al ricorrente.

Conclusivamente, non emergono dagli atti di causa aspetti di manifesta illogicità o irragionevolezza, per evidente disomogeneità dei criteri di valutazione, tali da inficiare i giudizi emessi dalla commissione.

4.- Per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 12 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 1243/07

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 881/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere, relatore

Riccardo Savoia – Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1714/2008, proposto da Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus e L’Alba soc. cooperativa sociale onlus in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Alfiero Farinea, in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo 55/a,

contro

la Provincia di Verona in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Santi, Franco Pellizzer ed Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia-Mestre, Calle del Sale 33,

nei confronti di

– Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ONLUS (E.N.S.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Fusillo e Fabrizio Pulino, con elezione di domicilio presso la sede della Sezione Provinciale ENS in Venezia-Mestre, via Gazzera Alta 44,

* I.RI.FO.R. Onlus – Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Pasetto e Stefano Gusmitta, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Paruta 31/A,
* “ELFO” Onlus Società Cooperativa Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
* Soc. Cooperativa Sociale Onlus Segni di Integrazione a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

dei verbali della gara, bandita dalla Provincia di Verona, per l’affidamento a terzi del servizio di integrazione socio-didattica a favore di non vedenti o audiolesi; della aggiudicazione provvisoria a favore del raggruppamento temporaneo costituito da Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi – Onlus, I.Ri.Fo.R Onlus, “Elfo” Onlus, “Segni di integrazione” Onlus; della determinazione dirigenziale della Provincia di Verona dd. 21.7.2008 n. 4448, di aggiudicazione definitiva al predetto raggruppamento; della ammissione alla gara del raggruppamento temporaneo sopra indicato; del provvedimento del Dirigente coordinatore dell’Area servizio socio culturali della Provincia di Verona dd. 22.7.2008, prot. n. 0074277; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; ed altresì per il risarcimento dei danni;

visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione della Provincia di Treviso, dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ONLUS (E.N.S.) e di I.RI.FO.R. Onlus – Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 12.9.2008 le cooperative sociali ricorrenti hanno adito l’intestato Tribunale chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva, disposta con provvedimento 21.7.2008 n. 4448, della gara bandita dalla Provincia di Verona per l’affidamento del servizio di integrazione socio-didattica a favore dei non vedenti o audiolesi per il triennio 2008-2011 effettuata a favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dall’Ente nazionale sordi ONLUS, dall’IRIFOR, sez. prov. di Verona ONLUS, da Elfo ONLUS e da Segni di Integrazione ONLUS.

Secondo le ricorrenti, l’Ente nazionale sordi e l’IRIFOR sarebbero inidonei, per le loro caratteristiche strutturali e giuridiche, a partecipare a gare pubbliche per l’appalto di servizi, in quanto privi di connotazione imprenditoriale; inoltre IRIFOR, in quanto priva di personalità giuridica, mancherebbe di soggettività.

Resistono in giudizio la Provincia di Verona, l’Ente nazionale sordi e l’IRIFOR eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del proposto gravame per mancata impugnazione del bando di gara, del disciplinare e del capitolato speciale e rilevandone comunque, nel merito, l’infondatezza, con conseguente richiesta di reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 12 marzo 2009.

DIRITTO

1.- È infondato il primo profilo di inammissibilità del proposto gravame, eccepito dalle resistenti, per asserita intempestività dell’impugnazione della lex specialis della gara: per giurisprudenza consolidata, infatti, le clausole del bando che debbono essere immediatamente impugnate sono soltanto quelle che impediscono in modo assoluto la partecipazione dell’interessato alla gara (cfr., da ultimo, CdS, V, 3.2.2009 n. 594; 14.1.2009 n. 102).

2.- Analogamente infondato è anche l’ulteriore profilo di inammissibilità con cui viene contestata la mancata, formale impugnazione degli atti indittivi della gara unitamente all’aggiudicazione.

Va osservato, a tal proposito, come – a prescindere dal fatto che gli atti concretamente impugnati devono desumersi non già in via esclusiva dalle indicazioni contenute nell’epigrafe del ricorso, ma con riferimento ai motivi proposti nel ricorso stesso (CdS, V, 14.4.2008 n. 1643) – nel caso di specie le ricorrenti abbiano censurato non già le regole della gara, ma la loro interpretazione offerta dalla stazione appaltante.

3.- Nel merito, con il primo motivo le ricorrenti contestano la sussistenza, in capo alla costituenda ATI aggiudicataria – anzi, più precisamente, in capo al capogruppo mandatario Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordi (di seguito: ENS) ed al mandante IRIFOR – dei requisiti per la partecipazione alla gara: in particolare, l’ENS non è iscritto al registro delle imprese e non ha partita IVA; l’IRIFOR, oltre a non essere iscritto al registro delle imprese, non ha le posizioni INPS ed INAIL attive ed è privo di dipendenti. Entrambe le ONLUS, dunque, non sono – secondo la prospettiva delle ricorrenti – associazioni con carattere di imprenditorialità.

Il motivo è infondato.

Va anzitutto precisato che la lex specialis richiedeva espressamente alle ditte partecipanti, a pena di esclusione dalla gara, l’appartenenza al “terzo settore”, nonchè il possesso dei requisiti di “carattere generale” di cui all’art. 38 del DLgs n. 163/06 e di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa specificamente indicati al punto 6 del disciplinare.

Requisiti, questi, incontestatamente posseduti dalle controinteressate.

Non richiedeva, invece, né l’iscrizione al registro delle imprese, né il possesso di partita IVA e di posizioni INPS e INAIL attive.

D’altro canto, l’assenza di tali elementi non è sufficiente per escludere il carattere imprenditoriale di una ONLUS nell’ambito dell’attività di prestazione di servizi.

A tal proposito, la giurisprudenza comunitaria ha affermato che in ambito europeo la nozione di impresa “comprende qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento”, mentre l’attività economica consiste nell’offerta di beni o servizi su un determinato mercato contro retribuzione e con assunzione dei rischi finanziari connessi, anche se non viene perseguito uno scopo di lucro (Corte Giustizia CE, V, 18.6.1998 n. 35; Trib. di I grado CE 4.3.2003 n. 319).

La nozione di impresa fornita a livello comunitario ha, pertanto, parametri molto ampi, che prescindono da una particolare fattispecie organizzativa, essendo sufficiente l’esercizio di un’attività economica che sia ricollegabile al dato obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro (che riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività): il carattere imprenditoriale dell’attività va, invece, escluso nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, atteso che non può essere considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti (Cass. Civ. III, 19.6.2008 n. 16612).

Il Consiglio di Stato, dal canto suo, ha affermato la sussistenza di una nozione di “impresa” più ampia di quella sottesa all’art. 2082 c.c.: nozione che, “alla luce del principio comunitario dell’effetto utile, non può che sussumere nell’ambito delle attività di impresa, ai fini dell’applicazione della disciplina della concorrenza, a prescindere dalla qualifica formale del soggetto che la svolge, qualsiasi attività di natura economica tale da poter ridurre, anche solamente in potenza, la concorrenza nel mercato. Ai predetti fini possono essere considerate imprese tutti i soggetti, comunque strutturati ed organizzati, che compiano atti a contenuto economico idonei a restringere la concorrenza” (CdS, VI, 27.6.2005 n. 3408).

Orbene, alla luce di quanto precede è innegabile la qualificazione di “impresa” di ENS e IRIFOR sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale: e ciò in ragione, quanto al profilo formale, dell’estensione del concetto di impresa testè richiamato; e quanto al profilo sostanziale, della compiuta verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, requisiti, questi, comprovati dall’avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di attività per conto terzi di “servizi di integrazione scolastica per portatori di handicap” e che presuppongono ex se una determinata organizzazione. Organizzazione rispetto alla quale è inconferente sia l’iscrizione nel registro delle imprese (tale iscrizione, infatti, lungi dal porsi quale elemento costitutivo dell’impresa – l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione, invero, comporta, ai sensi dell’art. 2194 c.c., la mera irrogazione di una sanzione pecuniaria -, può essere motivo di esclusione dalla gara qualora la relativa certificazione sia espressamente richiesta dalla lex specialis), sia l’assenza di personale dipendente (che, ovviamente, non è elemento necessario dell’organizzazione imprenditoriale), e, quindi, del possesso di posizioni INPS e INAIL.

Quanto, poi, alla contestata mancanza della partita IVA, è sufficiente osservare che, trattandosi di ONLUS, esse sono, quanto meno relativamente allo svolgimento dell’attività di cui è causa, esenti dalla predetta imposta giusta l’art. 10, I comma n. 20) del DPR 26.10.1972 n. 633.

4.- Con la seconda censura le ricorrenti contestano la partecipazione alla gara di IRIFOR, sezione provinciale, in quanto non iscritta al registro delle persone giuridiche e, quindi, priva di soggettività.

La censura non può essere condivisa.

IRIFOR, sezione provinciale di Verona, è articolazione territoriale di IRIFOR nazionale, iscritta al registro nazionale delle persone giuridiche col n. 167 di data 15.11.2002, come espressamente rappresentato dalla partecipante (doc. 10 della Provincia).

Lo statuto IRIFOR stabilisce (art. 3) che “l’Istituto è costituito da una struttura nazionale, da strutture regionali e da strutture provinciali dotate di propria autonomia gestionale, amministrativa, patrimoniale e fiscale”. L’art. 8, a sua volta, attribuisce ai Presidenti delle sezioni provinciali le “identiche funzioni” del Presidente nazionale “nell’ambito territoriale di competenza”: ne consegue che il Presidente provinciale, in quanto titolare della rappresentanza legale nei confronti di terzi, è pienamente legittimato a partecipare alle gare indette dagli enti pubblici e a stipulare contratti.

5.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è infondato e va respinto, le spese potendo essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 1714/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 880/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere, relatore

Riccardo Savoia – Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 159/2005 , proposto da Impresa Pastorelli Geom. Sebastiano in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con Impresa Euro Strade S.n.c. dei Fratelli Venuto e Impresa Geom. Sausa Francesco Paolo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Miconi e Claudio Codognato, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, Calle del Sale 33,

contro

la Provincia di Treviso in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Antonio Sartori e Sebastiano Tonon, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Calle Avvocati – San Marco 3901,

nei confronti

di Al.ga. Costruzioni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

e di A.P. Costruzioni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,

per l’annullamento

del verbale della Commissione di gara dd. 2.9.2004, per la tornata di gara di n. 3 lotti (A, B,C) relativa a lavori di manutenzione straordinaria e ricarica manutentiva di alcuni tratti di strade provinciali per l’anno 2004; dei verbali della predetta Commissione in data 6, 7, 8 e 29 settembre 2004; della nota della Provincia di Treviso – Settore programmazione coordinamento e concessione viabilità dd. 12.11.2004 prot. n. 88936 di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; ed altresì per il risarcimento del danno;

visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione della Provincia di Treviso;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

ritenuto in fatto e in diritto:

FATTO

Con bando ritualmente pubblicato all’Albo pretorio della Provincia di Treviso, quest’ultima indiceva una gara per pubblico incanto per l’appalto dei lavori di manutenzione, suddivisi in tre distinti lotti (A, B e C), di alcuni tratte di strade provinciali per l’anno 2004.

Il bando stabiliva che ciascun concorrente avrebbe potuto essere aggiudicatario di un solo lotto e che ciascun lotto sarebbe stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 31, I comma, lett. a) della LR n. 27/03.

In particolare, per il lotto B – che era quello a cui aspirava l’odierna ricorrente – si prevedeva un importo a base d’asta di € 3.492.859,00, di cui € 102.850,05 non soggetti a ribasso.

A seguito dell’apertura dei plichi ed all’esame della documentazione la commissione di gara assegnava provvisoriamente il lotto B alle imprese in costituenda ATI Cogipa srl ed Ecoasfalti srl.

Sennonché, avendo rilevato, in sede delle rituali verifiche, gravi irregolarità, con provvedimento 21.9.2004 il Presidente della commissione revocava l’assegnazione provvisoria testè disposta.

Rideterminata, pertanto, la soglia di anomalia nel ribasso del 16,4009% e formata la graduatoria di tutte le offerte ammesse, con verbale 29.9.2004 la gara per il lotto B veniva provvisoriamente aggiudicata alla costituenda ATI AL.GA. COSTRUZIONI srl-A.P. COSTRUZIONI srl, che aveva offerto un ribasso percentuale pari a 16,387, il più vicino per difetto alla calcolata soglia di anomalia.

La ricorrente risultava, invece, esclusa in quanto il ribasso offerto (16,402) era superiore alla predetta soglia.

Con provvedimento 9.11.2004, infine, la Provincia disponeva, fra l’altro, l’aggiudicazione definitiva del lotto B alla costituenda ATI già aggiudicataria in via provvisoria.

Avversava tale determinazione l’odierna ricorrente lamentando, in particolare, l’omessa esclusione dalla gara delle costituende ATI LF COSTRUZIONI srl-CEDES srl e F.lli PACCAGNAN spa-De Carlo Costruzioni Generali srl per trovarsi le due imprese designate capogruppo delle rispettive associazioni temporanee in una situazione di controllo sostanziale ai sensi dell’art. 2359: qualora, peraltro, le predette ATI fossero state escluse dalla gara per il lotto B, la soglia di anomalia sarebbe divenuta pari a 16,4088%, con conseguente, necessaria assegnazione del lotto stesso all’impresa ricorrente, il cui ribasso, pari al 16,4020%, si collocava immediatamente al di sotto della menzionata soglia.

Resisteva in giudizio la Provincia di Treviso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse (trattandosi di gara unica, l’invocata esclusione delle due ATI avrebbe dovuto riguardare anche il lotto A, al quale esse avevano pure partecipato: la conseguente rideterminazione della soglia di anomalia relativa al lotto A avrebbe individuato quale aggiudicataria del lotto stesso la ditta Ruzza, che avrebbe però dovuto essere esclusa dal lotto B ai sensi del punto 3 del bando, da aggiudicarsi, quest’ultimo – a seguito del ricalcolo della soglia di anomalia -, alla ditta Ciaboppo srl) e, comunque, la sua improcedibilità per mancata impugnazione della nota 4.3.2005 con cui la Provincia, rispondendo all’intimazione della ricorrente di non procedere alla consegna dei lavori del lotto B, aveva confermato la correttezza della disposta aggiudicazione: nel merito, peraltro, ne evidenziava l’infondatezza, concludendo quindi per la sua reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 12 marzo 2009.

DIRITTO

1.- Non sussiste l’eccepita inammissibilità del gravame per asserito difetto di interesse: la ricorrente, infatti, ha concentrato petitum e causa petendi esclusivamente sul lotto B, sicchè, in difetto di una diversa domanda che incida o consenta altrimenti di prendere in considerazione anche il lotto A, il giudizio deve essere limitato all’oggetto delineato con l’atto introduttivo. Né, in tale contesto, rileva l’unicità della gara, in quanto trattasi di tre lotti distinti ed autonomi a cui ciascun soggetto partecipava separatamente e, nel caso che un concorrente fosse risultato aggiudicatario di uno di essi, veniva automaticamente escluso dalla gara per gli altri.

2.- Infondato è pure l’ulteriore rilievo con cui la Provincia eccepisce l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della propria nota 4.3.2005, asseritamente lesiva degli interessi della ricorrente in quanto atto definitivo di aggiudicazione.

La ricorrente, invero, non aveva alcun interesse ad impugnare la predetta determinazione, attesa la natura meramente confermativa dell’atto di aggiudicazione della determinazione stessa: quest’ultima, infatti, non aggiunge alcunché né motiva altrimenti in merito alla correttezza della disposta aggiudicazione, ma si limita a rilevare la mancanza di interesse della ricorrente a contestare le risultanze della gara.

3.- Nel merito, il ricorso è fondato.

Come è noto, sotto la vigenza dell’art. 10, comma 1 bis della legge n. 109/94 e successive modificazioni (secondo cui “non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile”), la giurisprudenza amministrativa era inizialmente orientata in senso negativo sulla possibilità di escludere dalle gare le imprese per il solo fatto del collegamento, senza considerare gli eventuali effetti distorsivi che il collegamento societario avesse prodotto in concreto (CdS, V, 12.1.1999 n. 16).

In modo ancora più restrittivo si è espressa l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione 9.6.2000 n. 27, ritenendo che “il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 10, comma 1 bis della legge 109/94 fa emergere che il divieto ivi contenuto è da considerarsi relativo esclusivamente al caso di società che si trovino tra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c..”

Peraltro, successivamente si è progressivamente affermato un orientamento favorevole alla possibilità di individuare ipotesi di “collegamento sostanziale” tra imprese, diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate nel menzionato art. 10, comma 1 bis (CdS, VI, 7.2.2002 n. 685; V, 15.2.2002 n. 923; IV, 27.12.2001 n. 6424), con la precisazione che, mentre nel caso del “controllo” di cui all’art.10, comma 1 bis opera un meccanismo di presunzione iuris et de iure circa la sussistenza di un’ipotesi turbativa del corretto svolgimento della procedura concorsuale (e quindi dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti), nel caso del c.d. “collegamento sostanziale” deve essere provata in concreto l’esistenza di elementi oggettivi e concordanti che siano tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei richiamati principi (CdS, V, 22.4.2004 n. 2317).

E’ evidente che la correttezza e la trasparenza della gara vengono pregiudicate dalla presentazione di offerte che, seppure provenienti da imprese diverse, siano riconducibili ad un medesimo centro di interessi. Ciò anche alla luce della disciplina comunitaria, secondo cui il sistema delle gare pubbliche può funzionare solo se le imprese partecipanti si trovino in posizione di reciproca ed effettiva concorrenza.

E’ stato dunque ritenuto consentito alla stazione appaltante prevedere l’esclusione delle offerte quando specifici elementi oggettivi e concordanti inducano a ritenere la sussistenza di situazioni (ulteriori rispetto alle forme di collegamento societario di cui all’art. 2359 Cod. civ.) capaci di alterare la segretezza, la serietà e l’indipendenza delle offerte, purché l’individuazione non oltrepassi il limite della ragionevolezza e della logicità rispetto alla tutela avuta di mira e consistente nell’autentica concorrenza tra le offerte.

Inoltre, la giurisprudenza, tenendo conto che si tratta dell’esigenza di assicurare l’effettiva ed efficace tutela della regolarità della gara, ha ritenuto che, anche in assenza di specifiche previsioni nella lex specialis, la stazione appaltante debba comunque disporre l’esclusione di offerte contenenti indizi di una concordata modalità di presentazione e formulazione, ovvero della provenienza da un unico centro decisionale (CdS, VI, 13.6.2005 n. 3089; V, 12.10.2004 n. 6570; VI, 13.6.2005 n. 3089; IV, 19.10.2006 n. 6212; VI, 30.10.2006 n. 6449).

La giurisprudenza ha invero rilevato che tra le cause di esclusione dalle gare vi sono, oltre ai casi di cui all’art. 2359 c.c., le ipotesi non codificate di “collegamento sostanziale”, le quali, attestando la riconducibilità dei soggetti partecipanti alla procedura a un unico centro decisionale, causano la vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione (cfr., da ultimo, CdS, V, 7.10.2008 n. 4850).

Sulla problematica in esame è ora intervenuto il DLgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture), che ha attributo espressamente rilevanza al collegamento sostanziale tra imprese. Invero, l’art. 34, in riferimento all’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha disposto che “non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile”, precisando poi, nel periodo successivo, che “le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi”.

Orbene, tali univoci elementi sono stati rinvenuti dalla giurisprudenza nelle modalità con cui vengono formate e fatte pervenire le offerte di gara: in particolare, nella indicazione, nelle stesse buste spedite dalle imprese, della medesima sede amministrativa; nella spedizione degli stessi plichi dal medesimo ufficio postale, nello stesso giorno e con le stesse modalità; nel rilascio delle polizze fideiussorie, presentate come cauzione, da parte della stessa compagnia e agenzia di assicurazioni, nella medesima data e con numero progressivo successivo; nella coincidenza del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica, nei rapporti di parentela tra gli amministratori di tali società e gli intrecci azionari esistenti e facenti capo agli stessi soggetti; etc. (cfr. CdS, VI, 13.6.2005 n. 3093; TAR Lazio, III, 30.4.2008 n. 3594; TAR Toscana, II, 29.4.2008 n. 1391).

L’esclusione dalla gara per la concomitante presenza di segni inequivocabili che le offerte presentate provengono da un unico centro decisionale deriva, come si è detto, dall’applicazione diretta dei già richiamati principi posti a tutela della libera concorrenza, della segretezza delle offerte e della par condicio dei concorrenti.

Di tali principi, che costituiscono, come ricordato, ius receptum nella giurisprudenza amministrativa, deve farsi applicazione anche nel caso di specie, ove esiste una serie di elementi precisi e concordanti che fanno fondatamente ritenere il collegamento fra i costituendi raggruppamenti temporanei LF COSTRUZIONI-CEDES srl e, rispettivamente, F.lli PACCAGNAN spa-De Carlo Costruzioni Generali srl: in particolare, le sedi legali di entrambe le capogruppo risultano allocate al medesimo indirizzo (Ponzano Veneto, via Calcina Est n.i 2/A e, rispettivamente, 2/B: cfr. i certificati 8.12.2004 della camera di Commercio di Treviso); le buste delle due capogruppo contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche sono state consegnate a mano alla stazione appaltante nel medesimo giorno (1.9.2004) e nel medesimo orario (11.40); le polizze fideiussorie sono state emesse dalla stessa Agenzia di Assicurazione (SASA spa), lo stesso giorno (30.8.2004) e con numeri progressivi quasi consecutivi (40313835 e 40313837); le domande di partecipazione alla gara risultano formulate con identici impaginazione e carattere; gli attestati SOA e le certificazioni ISO sono stati rilasciati alle capogruppo dalle medesime società SOA e di certificazione (Egmont SOA e BVQI); dai certificati camerali 8.12.2004 delle due imprese capogruppo e dai certificati di famiglia relativi a Paccagnan Odino e Paccagnan Valeriano, rilasciati il 21.12.2004, si rileva che Paccagnan Odino e Valeriano sono fratelli nonché soci della F.lli Paccagnan spa, con funzioni di presidente e di direttore tecnico il primo, e di consigliere il secondo: e che Paccagnan Luca, figlio di Odino e Paccagnan Diego, figlio di Valeriano sono soci della LF COSTRUZIONI srl, il primo con funzioni di procuratore ad negotia e di direttore tecnico, ed il secondo di consigliere.

Tali elementi fanno ritenere verosimile la provenienza da un medesimo centro decisionale delle offerte presentate, e plausibile una reciproca conoscenza o condizionamento di queste ultime, inficiando, così, la regolarità e la correttezza della gara, atteso che gli elementi di fatto accertati, considerati nel loro complesso e con riferimento alla specifica situazione concreta, rappresentano in realtà indizi gravi, precisi e concordanti (cfr. CdS, IV, 17.9.2007 n. 4839), in presenza dei quali, secondo l’id quod plerumque accidit, è ragionevole presumere che si sia potuta verificare l’alterazione della par condicio dei concorrenti.

4.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso va accolto e, previa esclusione dal lotto B delle due costituende ATI con capogruppo LF COSTRUZIONI srl e, rispettivamente, F.lli PACCAGNAN spa, vanno annullati l’impugnata aggiudicazione e gli atti endoprocedimentali connessi: in virtù, peraltro, del necessario ricalcolo della soglia di anomalia – ora corrispondente al ribasso del 16,4088% – l’appalto dei lavori del lotto B va aggiudicato alla ricorrente, la cui offerta (16,4020) si colloca immediatamente sotto alla predetta soglia.

Non può, tuttavia, allo stato farsi luogo al risarcimento del danno (richiesto nella misura pari al 10% dell’offerta economica presentata) per il presunto, mancato guadagno, e ciò in quanto l’impresa ricorrente non ha minimamente documentato di non aver utilizzato i mezzi e la manodopera di cui aveva la disponibilità per lo svolgimento di altri, analoghi lavori.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, con conseguente aggiudicazione dei lavori relativi al lotto B alla ricorrente.

Condanna la Provincia di Treviso al pagamento, in favore della ricorrente stessa, delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre ad i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 159/05

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it