Succèssio ab intestàto [Successione legittima; cfr. artt. 565 ss. c.c.]

Si tratta di una forma di successione a titolo universale per causa di morte.
Si verificava nei casi in cui il defunto non avesse lasciato un testamento, o questo fosse nullo, oppure se gli eredi istituiti non avesse accettato l’eredità.
In epoca arcaica, la successio ab intestato era regolata dal iùs civile e in favore degli herèdes sui e dei libèrti.
Alla fine dell’età repubblicana, il sistema civilistico era poco usato.
Infatti tra marito e moglie e tra madre e figli, se il matrimonio era sine manu non vi era alcun diritto di successione.
I figli emancipati erano esclusi dalla successione paterna, come i parenti in linea femminile.
Il pretore concesse la bonòrum possèssio sine tàbulis ed individuò quattro categorie di successibili subordinati l’uno all’altro.
In tal modo non si passava all’ordo successivo se non fossero stati esauriti i gradi interni a quello precedente:
1) ordo unde lìberi;
2) ordo unde legitimi;
3) ordo unde cognati;
4) ordo unde vir et ùxor;
Nel diritto postclassico e giustinianeo, il sistema fu perfezionato, e comprendeva numerose altre fattispecie.

Substitùtio vulgàris [Sostituzione volgare; cfr. artt. 688 ss. c.c.]

Si tratta di un tipo di substitutio herèdis nella quale la sostituzione si diceva volgare.
In tal caso il soggetto chiamato per primo all’eredità non poteva o non voleva accettare.
In questo caso vi era un termine imposto dal testatore al primo chiamato, entro il quale accettare.
Se veniva chiamato per primo era un hères suus et necessarius cioè che non poteva rifiutare l’eredità.
La substitutio vulgaris non aveva rilevanza giuridica.
Il prætor, in seguito, concesse l’esercizio del iùs abstinendi a tale categoria di eredi, e cio’ rese operante ed efficace tale sostituzione.
Nel periodo imperiale la substitutio vulgaris e quella pupillare erano considerate equivalenti, in base alla Constitùtio Divi Marci et Veri.

Substitùtio quasi pupillàris [Sostituzione quasi pupillare; cfr. artt. 688 ss. c.c.]

Si tratta di un tipo di substitutio herèdis, creata nel periodo giustinianeo.
In tal caso veniva nominato un erede per un discendente infermo di mente morto in tale stato.
Il sostituto otteneva i beni che l’ascendente aveva attribuito all’infermo di mente e non quei beni che quest’ultimo avesse eventualmente acquistato.