Si tratta di un tipo di substitutio herèdis nella quale avveniva la sostituzione pupillare se il pater familias nominava un erede nel caso in cui il figlio impubere morisse senza aver raggiunto la pubertà.
Il sostituto, erede del filius, era erede di tutti i beni che quest’ultimo avesse acquistato.
La substitutio pupillaris e quella vulgaris erano uguali nel periodo imperiale.
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Substitutio militàris [Sostituzione militare]
Si tratta di un tipo di substitutio herèdis.
La sostituzione militare si verificava quando il pater familias militante nell’esercito, nominava un sostituto per il figlio emancipato.
Per fare cio’ il padre doveva esercitare la patria potestas sul filius e questo non poteva essere possibile sui figli grandi.
Quando il filius non riceveva i beni lasciatigli dal pater, per una qualsiasi ragione, il sostituto gli subentrava soltanto per quanto riguarda i beni attribuiti dal pater al filius e non per quelli propri.
Substitùtio herèdis [Sostituzione ereditaria; cfr. artt. 688 ss. c.c.]
Essa si verficava quando il de cùius “avesse nominato un sostituto all’erede”, nel caso in cui il vocatus ad hereditàtem non accettasse l’eredità.
Il diritto romano classico presentava tre tipi di substitutio heredis:
1) substitutio vulgàris;
2) substitutio pupillàris;
3) substitutio militàris.
Successivamente ad esse, in diritto giustinianeo, si aggiunse la substitutio quasi pupillaris.
Subsecìva [Particelle di terreno rimanenti]
Si tratta di pezzi di terra considerati incoltivabili, appartenenti all’ager publicus e illegalmente occupate.
L’imperatore Vespasiano recupero’ i subseciva allo Stato, in Italia e nelle province.