Un sui iuris veniva assoggettato in maniera servile ad un altro.
Questo permetteva la limitazione ma non l’eliminazione della capacità giuridica, sino alla fine dello stato di subordinazione.
Le cause di limitazione della soggettività giuridica erano:
-lo stato di schiavo affrancato;
-il non essere romano;
-essere donna;
-la bassezza morale;
-l’appartenenza a certe religioni.
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Subpignus [Sub pegno; cfr. art. 2792 c.c.]
Il subpignus è il pegno che ha come oggetto un altro pegno.
Si osservo’ in età tardo classica, per allargare la concezione dell’oggetto del pignus. Attualmente esso è vietato dall’art. 2792 c.c.
Sub lège libèrtas [Libertà sotto il freno della legge]
Gli storici romani indicavano con questa espressione la forza dello Stato romano responsabile contemporaneamente della libertà dei singoli e dell’ordine collettivo.
Alcuni governi dittatoriali hanno nuovamente usato questo motto per dare una giustificazione ideologica alle limitazioni imposte alle libertà dei cittadini.
La stessa polizia di stato in Italia ha usato questo motto.
Sub condiciòne [Sotto condizione]
Termine che è stato indicato per i negozi giuridici sottoposti a condizione.