Stipulationes usurarum

Tali stipulationes permettevano il pagamento del mutuo mediante una promessa formale di corrispondere degli interessi sullo stesso.
La somma dovuta era corrisposta annualmente in una misura stabilita dall’ordinamento.
Nelle XII Tavole tale somma era del 100% annuo, considerando cioè un tasso del 12% mensile;
Nel 347 l’interesse venne ridotto da un plebiscito al 50% annuo (cd. fenus semiunciarum);
Nell’ultima epoca repubblicana il tasso fu ridotto al 12% (cd. usurae centesimae);
Giustiniano fissò l’interesse al 6%.

Stipulatio post mortem

Si tratta di una stipulatio che veniva eseguita solo dopo la morte dello stìpulans o del promìssor.
Veniva considerata nulla, perchè si concretizzava nella precostituzione di un diritto o di un obbligo per gli eredi, cioè di soggetti estranei al rapporto originario e, inoltre, non ancora determinabili.

Stipulatio poenæ

Clausola che veniva aggiunta alle stipulationes, e in particolare delle stipulationes in faciendo.
Essai prevedeva che, in caso di inadempimento del debitore, l’obbligazione si convertisse nell’obbligo di pagare una somma predeterminata a titolo di penale.
Cio’ avveniva in due modi:
1) si creava una sola obbligazione cioè la poena in caso di inadempimento della prestazione principale;
2) si determinavano due obbligazioni, una per la prestazione, ed una per la poena. Se l’obbligazione principale non veniva adempiuta, lo stipulante aveva diritto alla æstimatio e alla penale.