Tale stipulatio era caratterizzata dal fatto che dava origine ad un’obbligazione a carico di un soggetto estraneo al rapporto tra stìpulans e promìssor.
Essa violava il principio contrattuale secondo il quale non poteva avere efficacia ultra partes il negozio giuridico. Pertantoveniva considerata nulla
Allo stesso modo era nulla la stipulatio alteri.
Autore: Admin
Stipulàtio Aquiliàna
Tale stipulatio fu creata dal giurista Aquilio Gallo e consisteva nella trasformazione di obbligazioni di altro genere, non costituite verbis in obbligazioni ex stipulatu.
In questo modo potevano essere estinte mediante acceptilàtio.
Stipulàtio àlteri
Con tale tipo di stipulatio, si creava un diritto di credito in favore di un terzo estraneo, indicato dallo stìpulans.
Essa era considerata nulla, perchè violava indirettamente un principio in materia di contratti.
In base ad esso il negozio giuridico poteva regolare soltanto i rapporti tra le parti.
Stipendium
Si trattava del tributo che veniva pagato nel diritto romano dai privati che avevano il godimento dei fundi stipendiàrii (siti nelle province senatorie).