Si aveva una relocàtio tacita al termine del contratto di locazione, quando il conduttore continuava il godimento del bene locato, senza l’ opposizione da parte del locatore.
Il rinnovo tacito del contratto aveva effetto fino a quando il locatore non richiedeva la consegna della cosa locata.
Il rinnovo tacito della locazione di fondi rustici era efficace fino a al compimento dell’anno agrario.
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Relìctum [lett. “ciò che è stato lasciato”]
Si tratta del complesso dei beni del de cùius che passavano, alla sua morte, agli eredi per successione.
Il donatum era invece l’inseme dei beni che il de cuius donava in vita.
Relegàtio in ìnsulam
Si tratta di una pena prevista nel diritto romano, nella fase della cognìtio extra òrdinem. Prevedeva il soggiorno coatto in una località isolata, non comportando né la confisca dei beni né la perdita dello status civitàtis.
Pertanto si differenziava dalla deportàtio in insulam.
Era temporanea o perpetua.
Reièctio civitàtis
Si tratta di un caso di càpitis deminùtio media.
Con essa il cittadino romano che avesse acquistato un’altra cittadinanza, veniva privato dello status civitàtis.
Anche in questo caso operava l’istituto del postlimìnium.