Azione a tutela della proprietà, esperibile dal proprietario contro chi possedesse illegittimamente la cosa, al fine di ottenerne la restituzione.
Il relativo processo fu soggetto a varie trasformazioni nel corso delle diverse epoche storiche:
— nel diritto arcaico, esso si svolgeva nella forma della lègis àctio sacramènti in rem [vedi]. In essa non si distinguevano attore e convenuto: entrambi i soggetti affermavano la proprietà della cosa, pronunciando la formula solenne e promettendo di versare alla cassa pubblica una somma di danaro (sacramentum) in caso di soccombenza. Il giudice decideva quale fosse il sacramentum iustum, risolvendo implicitamente, in tal modo, il giudizio sulla proprietà;
— nella età classica, il processo aveva luogo con la procedura della legis actio per iudicis postulationem, ove chi affermava di essere proprietario faceva promettere a chi possedeva la cosa il pagamento di una somma in danaro (sponsio præiudicialis) [vedi sponsio] qualora fosse risultato soccombente nel successivo giudizio.
Il dominus in seguito citava in ius la controparte, esercitando la legis actio per iudicis postulationem;
— nel sistema formulare, ebbe maggior diffusione il procedimento della formula petitòria: senza che vi fosse bisogno di una preventiva sponsio del convenuto, l’attore agiva in giudizio affermando di essere proprietario della cosa, chiedendone la restituzione.
Il procedimento si semplificava: convenuto era il possessore, attore chi non possedeva ed affermava di essere proprietario.
Instaurata la lite, se il convenuto non restituiva spontaneamente la res litigiosa (cosa oggetto della lite), il giudice procedeva alla lìtis æstimàtio [vedi].
Il convenuto soccombente doveva restituire la cosa cum sua causa, ossia: se possessore di buona fede, doveva restituire i frutti percepiti dopo la litis contestàtio [vedi], mentre, se di mala fede, doveva restituire anche quelli percepiti ante litem contestàtam, ossia sin dalla immissione nel possesso.
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Regillo (Battaglia del lago) (496 a.C.)
Tale battaglia fu combattuta a sud-est dei Colli Albani tra Latini, riuniti nella Lega di Aricia e Roma.
Si concluse con la vittoria di questi ultimi guidati dal dittatore Aulo Postumio.
Roma realizzo’, nel 493 a.C., un trattato di alleanza con i Latini, cui aderì anche il popolo degli Ernici (foedus Cassianum).
Grazie a questa alleanza venne difeso il territorio latino dalla minacciosa pressione degli Equi ad est e dei Volsci a sud.
Regifùgium
Istituto ignoto ai Romani, basato sul fatto che ogni anno, dal 24 al 28 febbraio, il rex abbandonava la carica e si nascondeva ai suoi cittadini.
Successivamente tornava in carica, passati cinque giorni, senza una nuova formale investitura.
Secondo alcuni questa poteva essere una verifica annuale, da parte dei senatori, dell’operato del rex.
Tale carica infatti non aveva all’epoca carattere vitalizio.
Durante il periodo greco, quando le società erano ancora matriarcali, il re aveva una carica di un solo anno.
Alla fine di quest’anno egli era sacrificato ed il suo sangue veniva sparso per i campi come simbolo di fertilità.
Successivamente il rex venne sostituito, per un solo giorno, da un re fanciullo che veniva sacrificato al posto suo.
Reformàtio in pèius [Modifica in senso deteriore; cfr. art. 597 c.p.p.]
L’espressione è usata dagli operatori giuridici per riformare, in senso sfavorevole all’imputato, una sentenza penale di primo grado, oggetto di appello.
Esiste attualmente un divieto di reformatio in peius (art. 597, 3° co.), infatti se l’appello è proposto dal solo imputato, il giudice non può applicare una pena più grave per specie o quantità.