Istituto, già noto alla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], in forza del quale l’amministrazione del patrimonio appartenente ad un soggetto infermo (in quanto tale, incapace di agire) era affidata ad un curàtor [vedi].
In epoca antica, come curatore era senz’altro designato l’agnato prossimo [vedi adgnàtus pròximus]; successivamente, la curatela assunse carattere spiccatamente assistenziale e protettivo e pertanto il curatore poteva essere nominato dal magistrato, eventualmente anche confermando una precedente designazione testamentaria (c.d. cura dativa).
Nel diritto giustinianeo, scomparve la cura legitima: furono, pertanto, ammesse solo la cura dativa e quella testamentaria.
Il patrimonio del furiosus veniva amministrato dal curatore, che provvedeva anche al suo sostentamento; cessata la curatela, era tenuto al rendiconto della gestione. Egli esercitava, inoltre, le potestà familiari del furiosus.
In caso di gestione infedele, al furiosus spettava, nei confronti del curatore, l’àctio negotiòrum gestòrum contraria.
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Cura (curàtor) debìlium personàrum [Cura di persone debilitate]
Fattispecie di curatela [vedi cura] minore, approntata per sordi, muti, o persone affette da altre minorazioni.
Il curator debilium personarum veniva nominato dal pretore (oppure, in seguito, da funzionari imperiali), al fine di apprestare la necessaria assistenza a soggetti minorati nel compimento di attività negoziali.
La (—) non era ritenuta necessaria per i ciechi.
Cùra [Curatela; cfr. artt. 48, 90, 394 c.c.]
La (—) era una forma di assistenza approntata per le persone limitatamente incapaci d’agire: essa poteva concretizzarsi in una gestione generale del patrimonio dell’incapace da parte del curatore, oppure in forme di assistenza continuative meno intense.
Le curatèle più antiche, disciplinate dalle XII tavole [vedi lex XII Tabulàrum], furono quelle del furioso [vedi furiosus] e del prodigo [vedi prodigus].
La durata della (—) era strettamente collegata all’estensione ed alla durata della anormalità cui essa mirava ad ovviare.
Si distinguevano, in particolare:
— la cura furiosi, in favore di un soggetto affetto da infermità mentale, e privo di pater familias [vedi] o di tutore;
— la cura pròdigi, in favore di soggetti affetti da prodigalità: come curatore era designato l’agnato prossimo [vedi adgnàtus pròximus] e, in mancanza, la persona nominata dal magistrato;
— la cura minòrum, in favore dei minori di 25 anni sui iuris.
In virtù dell’assimilazione alla figura del tutore, nel diritto postclassico nei confronti del curatore poteva essere esercitato un procedimento di rimozione, detto àctio suspècti curatòris [vedi accusàtio suspecti tutòris]. Inoltre, al curatore si estese il regime delle excusatiònes che il diritto classico aveva creato per la tutela [vedi] e che consentivano di sottrarsi all’espletamento dell’incarico.
Cum taxatiòne [cfr. art. 241 c.p.c.]
Espressione con la quale viene indicato il c.d. giuramento estimatorio, quello, cioè, che il giudice può, d’ufficio, deferire ad una delle parti della controversia quando risulti impossibile stabilire altrimenti il valore della cosa oggetto del giudizio.
Nel diritto romano, si adoperava l’espressione agere (—) [vedi taxàtio].