Cùlpa levìssima [Colpa lievissima]

Criterio di imputazione della responsabilità contrattuale e della responsabilità per fatto illecito [vedi dàmnum iniùria dàtum; lex Aquilia de damno], particolarmente sfavorevole per il debitor.
In relazione alla responsabilità contrattuale, costituì criterio di imputazione eccezionale e si concretò nella mancata prestazione, da parte del debitore, di una diligenza particolarmente intensa, ai fini dell’adempimento. La posizione del debitore risultava, in tal caso, particolarmente onerosa, venendogli richiesta, nell’adempimento, una diligenza ben superiore, più intensa, rispetto a quella del bonus pater familias [vedi] (normalmente richiesta).
In relazione alla commissione di un fatto illecito, la (—) era criterio di imputazione ordinario: anche una lieve negligenza era sufficiente ad integrare gli estremi della responsabilità (in lege Aquilia et levissima culpa venit: la lex Aquilia de damno si applica anche in caso di lieve negligenza, di colpa lievissima). A differenza di quanto avveniva in materia contrattuale, si ritiene che la (—) era configurabile solo in facièndo, e non anche per omissione.

Culpa lèvis [Colpa lieve]

In diritto romano classico, fu il criterio di imputazione normale della responsabilità contrattuale e consisteva in un comportamento negligente del debitore, cagionato dalla mancanza, in quest’ultimo, della diligenza del bonus pater familias [vedi] (dell’uomo medio).
In diritto giustinianeo, la responsabilità si estendeva fino alla (—) soltanto se il rapporto era stato posto in essere nell’interesse esclusivo del debitore, od anche nell’interesse di entrambi i contraenti.
La (—) venne anche definita, per il suo riferimento, come parametro, all’astratta figura dell’uomo medio, culpa in abstracto.

Culpa làta [lett. “colpa grave”]

La (—) fu, in diritto romano classico, criterio eccezionale di imputazione della responsabilità contrattuale e consisteva nella mancata prestazione anche di un minimo di diligenza (particolarmente sfavorevole per il debitor), da parte del debitore, nell’adempimento.
Si trattava del grado massimo di negligenza; Ulpiano [vedi] la definiva come “nìmia neglegentia, id est non intellègere quod òmnes intèllegunt” (esasperata negligenza, cioè non capire ciò che tutti capiscono).
La (—) era equiparata, negli effetti, al dolo (culpa lata dolo æquiparàtur).
A titolo di (—) era responsabile, ad es., il marito, nell’amministrazione dei beni costituenti la dote ed in ogni caso, il debitore, nei rapporti obbligatori costituiti nell’esclusivo interesse del creditore.

Culpa in vigilàndo [Colpa nella vigilanza; cfr. art. 2048 c.c.]

Espressione tradizionalmente adoperata per indicare il criterio di imputazione della responsabilità dei soggetti, cui l’ordinamento affida il compito di sorvegliare l’agire di altri soggetti (a causa delle minorate condizioni fisiche o psichiche, o comunque, dell’incapacità di intendere e di volere di questi ultimi), per fatti illeciti commessi dai soggetti “sorvegliati”. Si pensi, ad es., alla posizione dei precettori o dei maestri nei confronti degli allievi.
I soggetti tenuti alla sorveglianza sono esonerati da ogni responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire la commissione del fatto, produttivo di danno, da parte del soggetto “sorvegliato”.