Espressione tradizionalmente adoperata per indicare il criterio di imputazione della responsabilità di padroni e committenti, per i danni arrecati a terzi dai loro dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui quest’ultimi sono adibiti.
La (—) ha ormai perso ogni significato concreto, in quanto la dottrina prevalente ritiene che nell’ipotesi dell’art. 2049 c.c. manchi la commissione di un illecito e, quindi, una colpa, da parte del padrone o committente: il criterio d’imputazione sarebbe non la colpa, ma la responsabilità oggettiva, indipendente, cioè, dalla (—) del soggetto responsabile.
Autore: Admin
Cùlpa in educàndo [Colpa nell’educazione; cfr. art. 2048 c.c.]
Espressione non classica, adoperata nel linguaggio degli operatori giuridici moderni per indicare il criterio di imputazione della responsabilità del padre, della madre e del tutore per danni cagionati dal fatto illecito commesso dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela (in caso di coabitazione).
Le persone sopra indicate sono esonerate dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire, in concreto, il fatto.
Culpa in contrahèndo [Responsabilità precontrattuale; cfr. artt. 1337-1338 c.c.]
Espressione non classica, adoperata nel linguaggio giuridico moderno per indicare la c.d. responsabilità precontrattuale, cioè la responsablità per comportamenti scorretti, in violazione dell’obbligo di buona fede [vedi bona fides], tenuti da una delle parti (o da entrambe) nella fase delle trattative che preludono alla stipula di un contratto.
Nell’ordinamento vigente, la responsabilità precontrattuale è specificamente prevista e disciplinata dagli artt. 1337-1338 c.c.
Culpa in concreto [Colpa in concreto]
In diritto romano, costituì criterio eccezionale di imputazione della responsabilità secondaria (o contrattuale): particolarmente sfavorevole per il debitore ricorreva nei casi in cui questi si fosse reso responsabile di un inadempimento per non aver tenuto un comportamento ispirato alla diligèntia quam in suis [vedi].