In diritto romano arcaico, il termine (—) indicava un fatto in sé stesso illecito.
Nelle epoche successive, la (—) costituì, nelle sue varie gradazioni, criterio generale di imputazione della responsabilità, contrattuale o per fatto illecito, insieme al dolo [vedi dolus]. Come criterio di responsabilità, la differenza tra dolus [vedi] e (—), secondo il diritto classico, era la seguente: se l’obligatio [vedi] era sorta per esclusivo interesse del creditor [vedi], il debitor [vedi] era responsabile solo se l’inadempimento era dipeso da dolus; se, invece, l’obligatio era sorta anche nell’interesse del debitor, questi era responsabile anche se l’inadempimento fosse dipeso da (—).
La (—) consisteva, genericamente, in un comportamento volontario tenuto in spregio delle elementari norme di diligenza, prudenza e perizia.
Si distinse, in particolare, in ordine all’intensità della negligenza tra:
— culpa in abstràcto [vedi];
— culpa in concreto [vedi];
— culpa làta [vedi];
— culpa lèvis [vedi];
— culpa levìssima [vedi].
Quale criterio d’imputazione per la responsabilità da fatto illecito [vedi dàmnum iniùria dàtum], la (—) era intesa come responsabilità personale per un comportamento non doloso, ma volontario e veniva meno in presenza di forza maggiore e caso fortuito [vedi casus fortuìtus].
Nell’ordinamento vigente, la colpa è:
— in diritto civile, uno dei criteri di imputazione della responsabilità (contrattuale od extracontrattuale);
— in diritto penale, elemento psicologico del reato.
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Cùi pròdest? [A chi giova?]
Espressione risalente al giurista Cassio Longino [vedi], secondo il quale, per scoprire il colpevole di un reato, era necessario domandarsi (—), cioè a chi giovano le conseguenze del reato, chi, cioè, dal reato ha tratto vantaggio.
Cubiculàrii [Domestici]
Durante il principato i (—) erano i domestici privati dell’imperatore. Da Costantino I [vedi] in poi, diventano veri e propri funzionari di corte alle dirette dipendenze del præpòsitus sacri cubìculi [vedi].
Crùsta làpsa [Terreno franato]
Espressione adoperata in diritto romano per indicare la porzione di un fondo superiore che fosse andata a riversarsi, per effetto di una frana, su di un fondo inferiore: si riteneva che il proprietario del fondo su cui era franata la porzione del fondo superiore, acquistasse automaticamente la proprietà del terreno franato, soltanto se si fosse verificato un incorporamento organico della parte franata con il fondo sottostante. Se invece la parte franata conservava la sua riconoscibilità, si riteneva che restasse nel dominium [vedi] del proprietario del fondo superiore.
La (—) era, pertanto, uno dei modi di acquisto a titolo originario della proprietà, rientrante nella più ampia categoria dell’avùlsio [vedi].