Cristianesimo (Christianity)

Setta religiosa diffusasi a partire dal I sec. d.C. in Palestina e nei centri urbani del Mediterraneo. Il (—) divenne la religione ufficiale dell’impero romano con Costantino e Teodosio (IV sec.). In un primo tempo i cristiani furono avversati dal potere imperiale.
La prima espulsione di Cristiani (ed Ebrei) da Roma risale all’imperatore Claudio, la prima persecuzione a Nerone che nel 64 d.C. individuò in loro un capro espiatorio per sfuggire all’accusa di aver dolosamente fatto incendiare Roma. Le persecuzioni proseguirono sia sotto imperatori moderati, sia crudeli. La politica religiosa di Roma fu sempre improntata alla più grande tolleranza: i diversi popoli dell’impero erano liberi di esercitare i più svariati culti purché non interferivano con l’ordinamento Romano. Il motivo scatenante delle persecuzioni dei cristiani si rinviene nella palese negazione del culto dell’imperatore (nato con Augusto) che i cristiani si rifiutarono di venerare; tale atteggiamento fu considerato integrare il crimen maiestatis, punibile con la pena di morte.
Il carattere dirompente della dottrina cristiana minava le strutture economico-sociali dell’impero. La proclamazione dell’uguaglianza di tutti gli uomini, in aperto contrasto con l’istituto della schiavitù e perciò destinata ad incidere sul sistema latifondistico; l’avversione per l’uso delle armi, con le quali Roma dominava il mondo; l’ostilità per gli spettacoli violenti del circo, costituivano ulteriori motivi di contrasto con il potere imperiale.

Crimen vis

Delitto [vedi crimen] consistente nel compimento di atti di violenza fisica, in danno di magistrati e senatori, perpetrato allo scopo di impedire il normale e libero svolgimento delle adunanze pubbliche e, più in generale, delle funzioni dello Stato.
La lex Plautia de vi, nel configurare il (—), stabilì per esso la pena di morte, salva la possibilità di accettare, in sostituzione, l’esilio volontario (c.d. iùs exìlii [vedi]).
Nel periodo del principato, il (—) fu configurato ex novo dalla lex Iulia de vi publica et privata [vedi].

Crimen violàtæ religiònis

Delitto [vedi crimen] ricompreso nell’ambito del crimen sacrilègii [vedi]; consisteva, in particolare, nel seguire pratiche di culto ispirate al paganesimo, alle varie eresie od al simonismo, con inosservanza delle pratiche cultuali della religione ufficiale (il Cristianesimo).
La previsione del (—) fu successiva al riconoscimento della religione cristiana come religione dell’impero (editto di Teodosio [vedi] del 380 d.C.).
Per il regime sanzionatorio [vedi crimen sacrilegii].

Crimen tèrmini mòti

Delitto [vedi crimen] consistente nella rimozione di pietre di confine (c.d. termini) tra proprietà private.
Le pene previste per il (—) subirono, nelle varie epoche del diritto romano, numerose modifiche:
— nel periodo regio, era prevista la sacèrtas [vedi];
— in periodo repubblicano, e fino agli inizi del Principato, il delitto fu previsto da alcune leggi agrarie, che lo punirono con l’irrogazione di una multa di importo imprecisato;
— l’imperatore Adriano stabilì la pena della relegàtio in ìnsulam [vedi] temporanea per le persone di ceto elevato, della damnàtio in òpus publicum [vedi] per le persone di ceto non elevato, e della damnatio ad metàlla [vedi] per gli schiavi;
— in periodo postclassico fu prevista la pena della relegatio in insulam [vedi] con confisca di un terzo dei beni, oppure l’esilio [vedi interdìctio aqua et igni] per le persone di ceto elevato, la damnatio (o datio) in opus publicum [vedi] per le persone di ceto non elevato, e la damnatio ad metalla [vedi] per gli schiavi.