Constitùtum dèbiti

Si distinguevano due tipi di (—):
— (—) proprii: era una garanzia personale offerta dallo stesso debitore e consisteva nella promessa di pagare un proprio debito, già esistente, ad una determinata scadenza. Aveva funzione essenzialmente dilatoria;
— (—) alièni: garanzia offerta da altro debitore, consisteva nella promessa di pagare in un determinato luogo una prestazione di denaro dovuta da un terzo.
Il (—) era tutelato con l’azione de constituta pecunia [vedi] e rientrava nei pacta prætoria [vedi pactum] insieme al pactum iurisiuràndi [vedi] e al recèptum arbìtrii [vedi].
Il (—) non importava novazione [vedi novàtio] del debito precedente e il creditore poteva agire sia in base al (—) che al rapporto sottostante. Il cumulo era escluso mediante una excèptio doli [vedi].
Originariamente costituito solo per le obbligazioni di denaro, nel diritto giustinianeo si ammise il (—) per ogni tipo di obbligazioni, finché fu assorbito nella categoria generale del contratto e della fideiussione [vedi fideiùssio].

Constitutiones sirmondianæ

Raccolta privata di costituzioni imperiali, che trae il suo nome dal religioso francese Sirmond che ne curò la pubblicazione nel 1631: si tratta di sedici costituzioni relative ai rapporti tra stato e chiesa, riguardanti il periodo che va dal 333 al 425 d.C.
Alcune costituzioni sirmondianæ sono contenute nel Codex Theodosiànus [vedi], in cui però si rinvengono in versione abbreviata; nella raccolta di Sirmond si presentano in forma più ampia e completa. Tale redazione si presume più vicina a quella originale.

Constitutiònes prìncipum [Costituzioni imperiali]

Provvedimenti imperiali, costituenti fonti del diritto romano a partire dalla fine del II secolo d.C.
In relazione al contenuto ed alla natura, le (—) assunsero le seguenti denominazioni:
— edìcta: provvedimenti a carattere generale, emanati dal prìnceps, sulla base dell’imperium proconsulare maius attribuitogli, che contenevano le istruzioni o i criteri direttivi cui dovevano attenersi i magistrati provinciali. In un primo periodo, gli edicta non avevano vigore dopo la morte del principe che le aveva emanate, essendo stretta emanazione dell’imperium esercitato da ciascun princeps; successivamente, tale limitazione di efficacia venne meno.
Le (—) non avevano contenuto imperativo, quanto piuttosto la forma di autorevoli consigli;
— mandàta: istruzioni diramate ai funzionari dell’amministrazione pubblica, in special modo ai governatori delle province, vincolanti per l’esercizio dei loro compiti. Essi avevano, quindi, contenuto amministrativo, anche se vi furono casi in cui con questo mezzo furono introdotti nuovi istituti giuridici (ad es. il testamentum militis [vedi]);
— decrèta: sentenze emanate dal principe extra òrdinem, ossia senza l’osservanza delle formalità processuali su richiesta delle parti o di pubblici funzionari, sia in primo grado che in appello. In questa sua funzione il princeps era solito farsi assistere da un consilium principis [vedi];
— rescrìpta ed epìstulæ: responsi richiesti all’imperatore, su determinate questioni giuridiche, da privati, magistrati o funzionari.
I rescripta erano redatti dall’ufficio a libellis ed avevano efficacia limitata ai singoli casi per i quali erano emanati. Inoltre, producevano effetti vincolanti per il giudice solo se i dati di fatto esposti nella domanda (supplicàtio) corrispondevano a verità. Gradualmente i rescripta assursero al rango di principi giuridici generali, acquistando efficacia per casi analoghi.
Le epistulæ erano lettere preparate dall’ufficio ab epistulis della cancelleria imperiale in risposta a giudici o funzionari che sottoponevano all’imperatore una questione di diritto controversa relativa ad una lite pendente innanzi al tribunale o un affare riguardante l’ufficio.

Constitutio Traiani

Costituzione imperiale [vedi constitutiònes prìncipum] emanata da Traiano, con la quale fu concesso il beneficio dell’acquisto della cittadinanza romana ai Latini [vedi] che avessero esercitato in Roma, per un periodo non inferiore a tre anni, l’attività di fornaio.