Constitùtio Antoniniàna de civitàte

Importante costituzione [vedi constitutiònes prìncipum], emanata dall’imperatore Antonino Caracalla [vedi] nel 212 d.C.
La (—) estese, a tutti i popoli che risiedevano nell’Impero romano e che erano organizzati in comunità cittadine, la cittadinanza romana [vedi cìvitas; status]. Per effetto della (—), tutti i sudditi dell’Impero romano divennero cives, acquistando la titolarità di diritti e doveri inerenti allo status civitàtis. Ne rimasero esclusi, probabilmente, gli schiavi manomessi di condotta turpe che la lex Ælia Sentia del 4 d.C. equiparava ai peregrini dediticii (dediticii Æliani); gli schiavi manomessi ai quali la lex Iunia del 19 d.C. riconosceva la latinità (Latini Iuniani) e i barbari dediticii, abitanti al di là dell’impero, assoggettati a Roma successivamente alla costituzione di Caracalla.

Consolidàtio [Consolidamento; cfr. art. 1014 c.c.]

Uno dei modi di estinzione dell’ususfructus [vedi]: consisteva nella riunione, in capo allo stesso soggetto, delle situazioni di proprietario e di usufruttuario. Rappresenta, dunque, un esempio di confusio [vedi].
Una tale definizione della (—) risale alle fonti (Inst. Iust., 2.4.3: … si fructuàrius proprietàtem rèi adquisìerit … consolidatio appellàtur – si ha consolidatio se l’usufruttuario acquista la proprietà della cosa).

Consistòrium [Concistorio]

Organo consultivo dell’imperatore, istituito da Diocleziano [vedi], nel quadro di un profondo riordinamento delle gerarchie centrali della burocrazia imperiale. Era detto (—) perché i suoi membri erano obbligati a rimanere in piedi davanti all’imperatore che lo presiedeva.
La sua composizione fu profondamente modificata da Costantino [vedi] che fece rientrare, tra i suoi membri, i due capi dell’amministrazione finanziaria imperiale (il còmes sacràrum largitiònum [vedi] ed il comes rèrum privatàrum [vedi]), il capo dei servizi della casa imperiale, detto magìster officiòrum [vedi], il capo del tribunale imperiale (quæstor sacri palatii [vedi]) ed una serie di funzionari imperiali, detti còmites consistoriàni, escludendone, invece, i præfecti prætorio [vedi præfècti].