Espressione adoperata per indicare la consapevolezza del debitore di compiere atti in frode ai propri creditori, per pregiudicarne le aspettative di soddisfazione dei propri crediti.
Il (—) era indispensabile ai fini dell’esercizio, da parte dei creditori, dell’àctio Pauliàna [vedi].
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Consilium prìncipis [Consiglio imperiale]
Organo consultivo dell’imperatore, così denominato a decorrere dalla fine del II sec. d.C.
L’istituzione del (—) è storicamente da ricondurre, secondo la dottrina prevalente, ad un’antica consuetudine, secondo la quale ogni magistrato romano, in sede decisoria, si circondava di consiglieri di sua fiducia, ai quali chiedeva di esprimere un’opinione sul caso esaminato.
Caratteristica essenziale del (—) era la natura informale della sua attività: difatti, l’imperatore soleva rivolgersi ai suoi consiglieri solo se lo reputava necessario per ottenere chiarimenti su particolari questioni giuridiche ed era libero di non attenersi al loro parere e di allontanare dal (—) le persone non più gradite.
Con il passare degli anni si affermò la tendenza alla istituzionalizzazione del (—), sotto un duplice profilo:
— della permanenza degli stessi consiglieri, anche dopo la successione di un imperatore all’altro;
— della stabile consultazione dei titolari di determinate cariche (ad es. il præfectus prætorio [vedi]).
La struttura del (—) subì profonde modifiche soprattutto nel corso del regno adrianeo [vedi Adriano], in quanto, da un lato, si consolidò la prassi di invitarvi i giuristi, dall’altro, si realizzò l’introduzione, in forma stabile ed a titolo permanente, dei cavalieri (èquites).
Tale processo di istituzionalizzazione del (—), accentuatosi nel corso del III sec. d.C., si concluse con la conversione dello stesso consiglio nel consistòrium [vedi].
Consìlium fràudis [Intento fraudolento]
Espressione adoperata per indicare la consapevolezza del debitore di compiere atti in frode ai propri creditori, per pregiudicarne le aspettative di soddisfazione dei propri crediti.
Il (—) era indispensabile ai fini dell’esercizio, da parte dei creditori, dell’àctio Pauliàna [vedi].
Consiliàrii prìncipis [Consiglieri imperiali]
Consiglieri imperiali, generalmente nominati tra i giuristi di rango equestre che, a partire dalla fine del II sec. d.C. furono deputati all’esame dei casi giuridici devoluti alla cognizione del tribunale imperiale o sottoposti a quest’ultimo sotto forma di petizione [vedi consìlium principis].