Regione della Siria compresa tra le catene del Libano e dell’Antilibano.
Fu inglobata nella provincia Siria [vedi] fino a quando in età tardo-imperiale (III sec. d.C.), non costituì una provincia autonoma con capitale Antiochia.
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Cavère
Con tale termine Cicerone indicò (de orat. 1.212) una tra le attività svolte dai giuristi della sua epoca insieme all’àgere [vedi] e al respondère [vedi responsa prudèntium]. Tale termine designò l’opera di elaborazione di schemi di testamenti, mancipationes, stipulationes, contratti consensuali, patti pretori ed in genere di atti negoziali.
Il verbo (—) indicò la cura di un interesse, il perseguimento di uno scopo utile. Questo poteva realizzarsi solo mediante determinati comportamenti e l’osservanza di certe forme, per cui vi era la necessità di ricorrere alla consulenza dei giuristi.
Càveat èmptor [Il compratore stia attento; cfr. art. 1491 c.c.]
L’espressione indica che il compratore non ha la possibilità di avvalersi della garanzia per vizi occulti della cosa oggetto di compravendita se:
— era al corrente dell’esistenza di quei vizi;
— i vizi erano agevolmente riconoscibili da una persona di diligenza media.
Cautio ususfructuària (o fructuaria) [Garanzia dell’usufruttuario; cfr. art. 1002 c.c.]
La (—) era una sorta di stipulàtio prætoria [vedi cautio], cioè una promessa solenne, prestata per ordine del magistrato, con cui l’usufruttuario garantiva, al nudo proprietario, l’adempimento delle proprie obbligazioni (conservazione della cosa e sua restituzione), oltre ad un uso della res [vedi] tale da non mutarne la destinazione economica.
Da Ulpiano [vedi] apprendiamo che la (—), in particolare, obbligava l’usufruttuario ad usare la res boni viri arbitràtu (e cioè assumendo le iniziative di un buon amministratore) ed a restituirla alla scadenza del termine, astenendosi da ogni comportamento doloso.