Anquisìtio [Inchiesta]

Si tratta di una delle due fasi del processo comiziale insieme alla rogàtio.
Normalmente, l’anquisito si componeva di tre udienze:
1) la prima serviva alla pronuncia dell’accusa da parte dell’accusatore;
2) la seconda serviva all’istruzione probatoria, cioè l’assunzione delle prove di accusa e di difesa;
3) la terza serviva alle arringhe conclusive e a decidere il giudizio.
L’anquisitio accertava l’effettiva sussistenza del crìmen e si concludeva con un decreto di proscioglimento o un decreto di condanna e conseguente rinvio ai comizi per la rogàtio.

Annullabilità del negozio giuridico (Annulment of legal)

Il concetto di (—) non trova piena corrispondenza nel diritto romano, in quanto ai Romani mancò una consapevole impostazione di problematiche riguardanti il negozio giuridico.
Tuttavia parte della dottrina è disposta a ravvisare nei provvedimenti restitutori dello status quo ante e nelle disposizioni di esplicito annullamento, adottati dai magistrati nell’ambito della cognìtio extra òrdinem [vedi], il profilarsi di una nozione corrispondente al moderno concetto di (—).