Uso della cosa comune (Using the common thing)

Generalità –
Secondo l’art. 1102, 1° co., c.c., ciascun partecipante alla comunione può usare la cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto. Questa norma viene usata nel condominio.
Per la sua osservanza il condomino ma anche l’amministratore possono agire con norme poste a tutela di interessi di singoli condòmini o del gruppo condominiale .
Uso indiretto –
Talvolta può succedere che la cosa comune non sia suscettibile di utilizzazione diretta (promiscua o frazionata) da parte di tutti i partecipanti al condominio.
Talalatra l’utilizzazione, è possibile ma pregiudizievole per il comune interesse dei condòmini. Ecco quindi che si può ricorrere al cosiddetto godimento indiretto, cioè attraverso l’acquisto dei frutti che la cosa produce .
Uso turnario –
In alcuni casi è possibile regolare il godimento nell’interesse di tutti i condòmini, con l’uso turnario, cioè dividere i condòmini in gruppi che usufruiscano di un certo bene a turno.
E’ l’amministratore che dispone i turni opure essi devono essere istituiti in sede assembleare nel regolamento di condominio.

Tubazioni comuni passanti per proprietà esclusive (Pipeline passing through common ownership exclusives)

Si tratta di opere di riparazione, manutenzione e sostituzione comuni che vengono incorporate in unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Esse comportano la pratica di aperture in pareti e pavimenti e, quindi, di determinati costi.
I costi aggiuntivi devono essere divisi fra tutti i condomini in base alle rispettive quote millesimali.
Se un determinato lavoro riguarda un attrezzo che viene usato solo da alcuni condomini, i costi verranno divisi fra questi.

Tetto (Roof)

I tetti degli edifici condominiali sono destinate alla copertura dello stabile.
Essi sono parti comuni dell’edificio (secondo l’art. 1117, n. 1, c.c.) e sono costituite da una o più superfici piane inclinate, dette spioventi o falde, che poggiano sul muro perimetrale del fabbricato .
Il tetto a capanna ha due falde simmetriche; quello a padiglione ha quattro falde corrispondenti ai lati di un perimetro quadrangolare; quello ad ombrello, infine, ha sei o otto falde, in corrispondenza di una pianta poligonale.
Le solette e la travatura il rivestimento e gli accessori fanno parte del tetto.
Esso può essere utilizzato da tutti i condòmini, per cui è vietata la sua incorporazione nella proprietà esclusiva di un condomino.
È anche vietata la trasformazione, da parte di un condòmino, del tetto in una terrazza (art. 1127 c.c.).
È possibile la costruzione, da parte del proprietario dell’ultimo piano dell’edificio, di un comignolo sul tetto di proprietà comune che serva alla fuoriuscita del fumo di un camino installato nella sua abitazione senza alterare il decoro architettonico del palazzo(Cass. 8-8-1990, n. 8040).
Si possono impiantare antenne per la ricezione o diffusione radiofonica o televisiva, antenne ricetrasmittenti, installare insegne, targhe e cartelloni pubblicitari, pannelli solari.

Terrazza a livello (Terrace level)

Il termine sta a significare quella superficie scoperta sita alla sommità di alcuni vani e, alla stesso tempo, sullo stesso piano di altri, dei quali costituisce strutturalmente e funzionalmente una parte integrante.
Essa è destinata non solo e non tanto a coprire una parte del fabbricato, ma a dare possibilità di espansione e ulteriore comodità all’appartamento cui è contigua.
La funzione della terrazza come accessorio rispetto all’alloggio posto allo stesso livello, prevale su quella di copertura dell’appartamento sottostante.
La stessa deve ritenersi appartenente al proprietario del contiguo alloggio di cui strutturalmente e funzionalmente è parte integrante (Cass. 18-8-1990, n. 8394).
Vi è differenza tra la terrazza a livello ed il lastrico solare.
Quest’ultimo fornisce copertura al fabbricato, mentre tale funzione è per la terrazza a livello soltanto sussidiaria (Cass. 28-4-1986, n. 2924).
La terrazza a livello deve essere distinta dalla terrazza lastrico solare caratterizzato da rifiniture più accurate.
Il diritto di proprietà sulla terrazza che ha anche funzione di copertura dell’unità immobiliare sottostante, non è tuttavia un diritto assoluto, essendo limitato dal concorrente diritto dei condòmini sottostanti(Cass. 13-11-1961, n. 2651).
Solo il proprietario esclusivo della terrazza a livello può compiere opere nella sua proprietà.
Deve comunque sempre rispettare il decoro architettonico dell’edificio e le norme sulle distanze legali.