Recinzioni (Fencing)

La recinzione di beni comuni non corrisponde ad una innovazione, perchè non comporta alterazione dell’entità sostanziale del bene o mutamento della sua destinazione originaria. Le relative deliberazioni assembleari prevedono le maggioranze ordinarie, e non quella prevista dall’art. 1136, 5° co., c.c. per le innovazioni (TERZAGO).
Secondo la giurisprudenza la recinzione della zona verde di un viale comune serve ad evitarne un indiscriminato calpestio, e viene deliberata dall’assemblea dei condòmini, pertanto non è inquadrabile come innovazione diretta al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento della cosa comune.
Inoltre non può essere considerata come un’innovazione idonea ad arrecare pregiudizio alla cosa stessa, bensì rappresenta un semplice mutamento della sistemazione od utilizzazione del bene, cioè un atto di ordinaria amministrazione, per i quali è sufficiente la maggioranza prevista dall’art. 1136, 2° co., c.c. (Cass. 21-9-1977, n. 4035).
Queste recinzioni però, devono rispettare i normali criteri di sicurezza.
La recinzione di parti di proprietà esclusiva, può essere considerata legittima, a meno che non venga vietata dall’atto d’acquisto o dal regolamento di condominio di natura contrattuale, o da essa possa dipendere un pregiudizio per gli altri condòmini nel godimento delle parti comuni dell’edificio o un danno a queste ultime.

Curatore speciale (Curator special)

L’art. 65 disp. att. c.c. dispone che quando per qualsiasi causa manchi il legale rappresentante dei condòmini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti ad un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 80 c.p.c. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condòmini per avere istruzioni sulla condotta da tenere nella lite.
La ratio della norma in esame è da ricercarsi nella volontà del legislatore di facilitare il compito di chi voglia intentare una lite contro un condominio che sia privo di amministratore: «se non ci fosse l’art. 65 disp. att. c.c., l’attore dovrebbe, in questi casi, chiamare in causa tutti i condòmini con uno spreco di tempo e denari direttamente proporzionale alle dimensioni del condominio. Grazie a questa disposizione, invece, richiedendo la nomina del curatore speciale, sarà possibile evitare le difficoltà della notifica a un gran numero di persone […]: per ogni adempimento processuale l’attore potrà semplicemente rivolgersi al curatore» (DE GRANDI). La richiesta di nomina del curatore speciale è una facoltà dell’attore: colui che intende agire contro il condominio, infatti, ben può, ove lo ritenga opportuno, convenire in giudizio direttamente i singoli condòmini (Cass. 13-1-1983, n. 255).
Uno dei problemi maggiormente dibattuti è se la norma in esame sia applicabile anche ai condomìni con meno di quattro condòmini. I termini del problema, secondo alcuni autori, sono chiari: «se l’amministratore è obbligatorio solo nel caso in cui i condòmini siano più di quattro, sembrerebbe logico che anche il rappresentante legale possa essere nominato solo per questi» (TERZAGO). Altri autori, invece, sono dell’avviso che, stante la generica formulazione della norma, nulla osterebbe alla nomina del curatore anche in condomìni con meno di quattro condòmini (BRANCA, SALIS, DE GRANDI).
Il compito fondamentale del curatore speciale è quello di costituirsi in giudizio per condurre la lite. A tal fine egli è tenuto a convocare l’assemblea per informarla sul giudizio e per ottenere istruzioni in merito. L’assemblea, dal canto suo, può decidere di nominare un amministratore: ove ciò avvenga il curatore decade dalla carica.
Quanto alla nomina del curatore speciale, l’art. 80 c.p.c. dispone che la relativa istanza deve essere proposta al giudice.

Cooperative edilizie (Cooperative building)

Sono cooperative il cui scopo è quello di assicurare ai soci l’acquisizione di un alloggio in proprietà o in fitto a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato immobiliare.
Esse si distinguono in due categorie:
— le cooperative edilizie a contributo erariale (cioè sovvenzionate da enti pubblici) che, a loro volta, possono essere a proprietà indivisa, se gli alloggi costruiti e acquistati dalla società cooperativa restano in proprietà di questa e vengono concessi ai soci soltanto in affitto, ovvero a riscatto, se i soci hanno la facoltà di divenirne proprietari, subentrando alla cooperativa nel pagamento di una quota percentuale del mutuo edilizio;
— le cooperative edilizie c.d. libere, che si procurano le risorse finanziarie avvalendosi dei prestiti degli stessi soci o stipulando con le banche mutui ipotecari, senza ricorrere ai contributi erariali.
Caratteristiche delle cooperative del secondo tipo è che nessun requisito specifico è richiesto dalla legge per entrare a farne parte, sicché, ove lo statuto nulla disponga sui requisiti di ammissione, possono accedervi soggetti appartenenti a tutte le categorie sociali.
Le cooperazione edilizia associa persone di varie condizioni ma soprattutto quelle facenti parte dei ceti più deboli. Trattandosi di un settore particolarmente delicato, per il quale la prassi aveva già dimostrato una maggiore tendenza a fenomeni di «falsa cooperazione», il legislatore ha sentito l’esigenza di introdurre per esse una disciplina di maggior rigore soprattutto per quanto concerne il sistema dei controlli e delle ispezioni.
Le cooperative edilizie vanno tenute distinte da quelle di produzione e lavoro operanti nel settore dell’edilizia abitativa, perché mentre queste lavorano per conto di terzi, le prime hanno come scopo quello di assicurare direttamente ai soci l’acquisizione di un alloggio.

Controversie (Disputes)

Nelle controversie tra il condominio ed un condòmino, ai fini della ripartizione delle spese di giudizio, la posizione del condominio deve essere tenuta distinta da quella del condòmino, dovendo ciascuno sostenere il compenso spettante al proprio legale e le altre spese risultanti a suo carico dal provvedimento giurisdizionale. In particolare le spese gravanti sul condominio dovranno essere ripartite fra i condòmini, in base ai millesimi di proprietà, senza nulla poter pretendere dal condòmino che è parte avversa nella controversia.
Ove taluni condòmini si siano avvalsi, ai sensi dell’art. 1132 c.c., della facoltà di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze sfavorevoli della lite, la ripartizione delle spese, nel caso di soccombenza, deve avvenire, sempre in base ai millesimi di proprietà, fra i soli condòmini che abbiano votato a favore della controversia, con esclusione di quelli dissenzienti. Ove, invece, l’esito della lite sia stato favorevole al condominio, i dissenzienti che ne abbiano tratto vantaggio sono tenuti a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente (art. 1132 c.c.). Alcuni autori, a quest’ultimo riguardo, interpretano il dettato normativo nel senso che la possibilità di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, sussisterebbe non solo nell’ipotesi di soccombenza ma anche nel caso di esito favorevole laddove l’utilità o il vantaggio conseguente alla vittoria della lite fosse divisibile, in maniera tale da poter separare la posizione del dissenziente da quella degli altri condòmini. L’opposta soluzione appare, tuttavia, più aderente allo spirito e alla lettera della legge.