Aria condizionata (Air conditioning)

L’impianto di aria condizionata centralizzato è parte comune dell’edificio, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
Il condominio non può vietare gli impianti di condizionamento singoli.
L’impianto di condizionamento non deve provocare, ai sensi dell’art. 844 codice civile, immissioni sonore che superano la soglia della normale tollerabilità.
Altrimenti ciascun condòmino può chiamare l’Autorità Giudiziaria in modo che venga sostituito l’impianto con uno diverso.
Deve essere mantenuto anche il decoro architettonico dell’edificio.
Le griglie o le bocchette che, nel caso di impianti di grandi dimensioni, occupano parte della facciata dell’edificio hanno un impatto estetico negativo.
Il conduttore dell’appartamento ha il diritto di voto, al posto del proprietario nelle delibere dell’assemblea condominiale sulle spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.
Inaftti le spese di gestione devono essere sopportate dal conduttore.
La convocazione del conduttore non è causa di invalidità della deliberazione assembleare, dato che questo avviso deve essere comunicato ai condòmini.
E’ poi il condomino che deve informare i rispettivi inquilini.
Il conduttore potrà pretendere soltanto il risarcimento del danno.

Appalto (Contract)

L’appalto è un contratto che si osserva nella gestione condominiale.
Il contratto intercorre tra il condominio, ed un terzo appaltatore, e la sottoscrizione compete all’amministratore come rappresentante del condominio stesso.
Quando l’appalto riguarda opere o servizi di mansione dell’amministratore, egli potrà agire anche in assenza di una delibera dell’assemblea.
Se i lavori di manutenzione straordinaria sono urgenti, l’amministratore può farli eseguire di propria iniziativa, successivamente riferirà ai condòmini .
Quando non sussiste il carattere di urgenza e l’amministratore stipula un contratto, al di fuori delle proprie attribuzioni, egli sarà responsabile nei confronti del condominio, che potrà rivalersi nei suoi confronti.
L’amministratore deve vigilare sull’esatta esecuzione del contratto.
Può succedere anche che l’amministratore, dopo una autorizzazione assembleare a stipulare un contratto di appalto con una determinata ditta, decida autonomamente di rivolgersi ad un’altra impresa usando un comportamento illegittimo.
La denuncia dei vizi e difformità per il lavoro realizzato male, decorre dal momento in cui l’amministratore abbia acquisito conoscenza dei difetti stessi e non dal giorno in cui l’amministratore ne informi i condòmini in sede di assemblea.

Antenne (Antennas)

I proprietari di uno stabile non possono opporsi alla installazione, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici degli abitanti dello stesso stabile.
le stesse installazioni non devono impedire il libero uso della proprietà, né arrecare danni alla stessa o a terzi.
Negli impianti di telecomunicazioni i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici dove non ci sono finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario o il condòmino non può opporsi all’appoggio di antenne o di sostegni, nonché al passaggio, nell’immobile di sua proprietà, di condutture, fili o qualsiasi altro impianto.
Il condomino può installare su terrazzo del condominio una propria antenna, però la messa in opera della stessa deve avvenire in maniera da arrecare il minor fastidio possibile.
Se le antenne dovessero essere rimosse per la ristrutturazione del pavimento del terrazzo, la spesa dovrà essere integralmente sopportata dai proprietari delle antenne.
L’antenna televisiva centralizzata, esistente sin dall’origine nell’edificio condominiale, è comune a tutti i condòmini che ne usufruiscono, tranne se il regolamento ne fa una previsione differente.
L’installazione ex novo di un’antenna centralizzata costituisce una innovazione per cui è necessaria la votazione della maggioranza.
Ciascun utente ha il diritto di installare un’antenna autonoma sul terrazzo comune .
Per il solo fatto di abitare nel condominio il titolare dell’antenna può avere questo diritto.
Al condomino non può essere precluso il diritto ad impiantare un antenna autonoma salvo che questa non pregiudichi l’utilizzo del terrazzo da parte degli altri condòmini.
I radioamatori, dopo autorizzazione amministrativa, possono installare antenne ricetrasmittenti senza menomare i diritti degli altri comproprietari.
L’installazione di una antenna satellitare centralizzata comporta la trasformazione dell’impianto esistente.
Se esiste un impianto di antenna comune è sufficiente la sua conversione in altro impianto satellitare.
Se non esiste un impianto condominiale ma bensi’ degli impianti singoli deve essere attuata una innovazione voluttuaria.
Si tratta cioè di una innovazione che favorirebbe esclusivamente coloro che conoscono le lingue straniere.
In realtà questo non è sempre vero perchè in alcuni paesi, la visione comune è possibile solo a chi possiede antenne a satellitari.
Attualmente mediante le antenne satellitari è possibile ricevere una serie di servizi aggiuntivi che non prevedono la conoscenza o meno delle lingue straniere.

Androne

Per androne deve intendersi quell’area di transito dello stabile condominiale che dall’ingresso immette alle scale, ai cortili, ai locali della portineria o ai singoli appartamenti.
Quanto alla proprietà dell’androne, la giurisprudenza è uniforme nell’estenderla anche ai condòmini che siano proprietari di unità immobiliari che non abbiano accesso su di esso (si pensi, ad esempio, ad un negozio che affaccia direttamente sulla pubblica via). Ciò perché l’androne, come le scale, costituisce elemento necessario per la configurabilità stessa di un fabbricato diviso in piani o porzioni di piano di proprietà individuale e rappresenta un tramite indispensabile per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura (App. Milano 9-10-1987, n. 1983).