Affissioni (Attachment)

L’amministratore può, nell’espletamento delle proprie mansioni, affiggere nell’androne dell’edificio amministrato avvisi recanti comunicazioni, prescrizioni o ammonizioni per i condòmini. Tale facoltà è connaturale all’incarico affidatogli e gli deriva dalla necessità o opportunità di portare, in maniera immediata, i propri provvedimenti nella sfera di conoscibilità di tutti i partecipanti al condominio.
Per i singoli condòmini e, in genere, per chiunque altro non rivesta la qualità di amministratore vige, invece, il divieto di affissione. Costoro, per le loro comunicazioni al condominio, dovranno rivolgersi all’amministratore o all’assemblea dei condòmini.

Abitabilità (Occupancy)

La licenza o certificato di abitabilità è un provvedimento con il quale il Sindaco autorizza l’uso di una costruzione a fini abitativi. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Sindaco rilascia il certificato. In questo frangente può disporre ispezioni per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti affinché la costruzione possa essere dichiarata abitabile.
In caso di silenzio dell’amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità si intende attestata (c.d. silenzio-assenso). In tale ipotesi il Sindaco, nei successivi centottanta giorni, può disporre un’ispezione e, nell’ipotesi in cui non risultino i prescritti requisiti, può dichiarare la non abitabilità della costruzione.
L’uso o l’abitazione di immobili senza la prescritta autorizzazione configura un reato di natura contravvenzionale, punito con l’ammenda da Lire 40.000 a Lire 400.000 ed oblabile ai sensi dell’art. 162 c.p.
Nel caso di vendita immobiliare, fra i documenti che l’alienante ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’acquirente è incluso anche il certificato di abitabilità, la cui consegna, salvo che il compratore rinunci al requisito abitativo, deve ritenersi indispensabile ai fini della piena realizzazione della funzione socio-economica del contratto (Cass. 20-1-1996, n. 442). Qualora il venditore non consegni il certificato deve considerarsi inadempiente, con la conseguente esperibilità, da parte del compratore, del rimedio risolutorio.
Sul piano dei rapporti condominiali, va precisato che l’assenza del certificato di abitabilità dei singoli appartamenti di uno stabile non osta alla costituzione del condominio, il quale sorge ipso facto quando all’interno dell’edificio vi siano almeno due proprietari (Cass. 26-1-1982, n. 510).

Abbaino (Garret)

L’abbaino è un vano di dimensioni contenute, cioè una sopraelevazione realizzata su una parte del tetto,che agevola l’accesso al tetto stesso. Il suo scopo è quello di permettere le opere di manutenzione relative ad elementi quali cornicioni o antenne e di fornire aria e luce ai locali sottostanti.
Se il sottotetto è una parte comune dell’edificio condominiale, anche l’abbaino sarà da considerarsi tale; se, invece, il sottotetto è un locale di proprietà esclusiva, il proprietario di detto locale sarà anche proprietario dell’abbaino.
Il proprietario di un locale sottotetto, può aprire un abbaino al fine di dare luce ed aria al locale stesso, a patto che l’opera sia costruita a regola d’arte e non pregiudichi la funzione di copertura del tetto.