Si tratta di ostacoli urbanistici ed edilizi che impediscono l’accesso o la fruizione, da parte di minorati ed invalidi, di luoghi pubblici o aperti al pubblico, di luoghi di riunione pubblica, di servizi di trasporto, di alloggi.
Norme specifiche hanno imposto l’eliminazione delle barriere architettoniche e la ristrutturazione di edifici per permettere l’accessibilità e la visitabilità da parte di soggetti portatori di handicap.
Gli edifici pubblici o privati, sono difformi alle disposizioni vengono dichiarate inabitabili ed inagibili.
I portatori di handicap o chi ne esercita la tutela, possono installare servoscala in un condominio, modificare l’ampiezza delle porte di accesso agli edifici o alle rampe, se i condomini non volessero farlo.
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Balconi
I balconi non sono portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comuni dell’edificio e sono dei singoli proprietari.
Se tali balconi sono dotati di scale di un edificio condominiale, sono parte dell’intero fabbricato.
Infatti hanno una funzione lucifera e di aerazione e devono presumersi di proprietà comune.
I fregi ornamentali e decorativi di tutti i balconi sono condominiali.
Soletta è il solaio divisorio di due piani di un edificio. ha lo stesso carattere del solaio e come tale risente dello stesso regime giuridico.
Il proprietario del piano superiore risulta comproprietario di questa piattaforma, quindi può usarla per il calpestio, o per la realizzazione di una veranda.
La Trasformazione in veranda è possibile di diritto per il singolo proprietario, senza danneggiare il decoro architettonico dello stabile, e ledere i diritti di altri condòmini
Ogni condomino può anche costruire un nuovo balcone in corrispondenza del proprio appartamento , in appoggio al muro comune.
Se parti del balcone si staccano e sono di proprietà esclusiva o fregi ornamentali cioè con funzione decorativa di proprietà comune i danni dovranno essere sostenuti dal proprietario del balcone o dal condominio.
Assicurazione del fabbricato
Il contratto di assicurazione del fabbricato «è atto rivolto a conservare la cosa comune e, pertanto, rientra fra i compiti dell’amministratore, di cui all’art. 1130, 4° co., c.c., la stipulazione dello stesso, nonché la sua esecuzione» (COREA). Quanto alla necessità della preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale per la stipula del contratto da parte dell’amministratore, la giurisprudenza non è costante. Mentre, infatti, alcune decisioni propendono per la non necessarietà di tale autorizzazione (Trib. Genova 22-4-1985, n. 713), altre affermano che ciò è possibile solo ove si tratti di rinnovo del contratto con aumento del capitale assicurato e conseguente aumento del premio. Inoltre data la vasta scelta tra le tipologie contrattuali e tra le stesse compagnie assicuratrici, è stato affermato che è in ogni caso opportuno che l’amministratore sottoponga al vaglio dell’assemblea la stipula del contratto (SFORZA).
Le polizze assicurative offerte dal mercato sono di vario genere. In particolare vanno ricordate le due principali:
— la polizza «Globale Fabbricati», che assicura contro tutti i danni provocati dalle parti comuni, nonché dagli impianti condominiali, ai proprietari, ai condòmini o ai terzi. In questa polizza-tipo il valore dell’immobile dichiarato dall’assicurato è unico e vale sia per la garanzia incendio che per la garanzia responsabilità civile;
— la polizza «Incendio Casa», che assicura i danni provocati dal proprietario o dal conduttore a sé stesso o ai terzi.
Assemblea dei condòmini
In generale l’assemblea è un organo deliberativo del condominio.
La riunione dei condòmini è una convocazione in un luogo e in un tempo determinati dei condomini, per prendere le opportune decisioni.
In tale riunione ogniuno dei partecipanti esprime, attraverso il voto, la propria volontà. L’assemblea dei condòmini provvede:
1) all’approvazione del preventivo delle spese annuali e alla divisione tra i condòmini;
2) alla conferma dell’amministratore e retribuzione;
3) alla manutenzione straordinaria anche se occorre, con un fondo speciale.
4) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
I limiti dell’assemblea sono: non può alterare la destinazione delle cose comuni o ridurre i poteri e le facoltà del diritto di proprietà dei singoli condòmini sui beni comuni.
L’assemblea può essere convocata in via ordinaria annualmente ed in via straordinaria dall’amministratore se necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due condòmini. Se decorsono dieci giorni dalla richiesta, i richiedenti possono convocare direttamente l’assemblea.
Ciascun condomino può convocare in assenza dell’amministratore l’assemblea.
L’assemblea ordinaria, deve essere convocata annualmente, mentre l’assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento.
L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condòmini almeno cinque giorni prima rispetto alla data dell’adunanza.
La convocazione deve essere fatta al proprietario dell’appartamentento ed egli può decidere se comunicarlo al conduttore.
Affinchè la costituzione sia regolare devono partecipare alla stessa i due terzi dei condomini o due terzi del valore dell’intero edificio.
Le deliberazioni hanno valore se vengono approvate con un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
Se manca il numero di maggioranza l’assemblea non può deliberare; quindi avviene la convocazione dell’assemblea in seconda convocazione ed in un giorno successivo a quello della prima. il limite massimo della seconda convocazione deve essere non oltre dieci giorni dalla medesima;
Ogni condomino può delegare un’altra persona a partecipare alla riunione.
Il concomino non deve superare un certo numero consentito di deleghe.
Un condomino può anche delegare l’amministratore.
UN condomino nominato dall’assemblea, può dirigere e vigilare sulla riunione.