Meccanismo di cambio tra l’euro (v.) e le monete degli Stati non partecipanti alla valuta europea.
Il nuovo accordo di cambio, che ha sostituito lo SME (v.), è stato definitivamente approvato nel corso del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 giugno 1997 e ha lo scopo di evitare che le monete non partecipanti all’euro possano deprezzarsi svantaggiando indirettamente le altre economie, nonché di favorire il loro graduale avvicinamento alla moneta unica.
I punti cardine dell’accordo, che a partire dal 1999 disciplina i rapporti tra l’euro e le valute dei paesi membri non partecipanti, sono tre:
— la fissazione dei tassi di cambio (v.) delle monete non partecipanti rispetto all’euro, con una banda di oscillazione pari a ± 15%. Tra le monete escluse possono essere stabiliti margini di oscillazione più ristretti;
— per poter partecipare allo SME-2 (partecipazione che avviene su base volontaria) è necessario un accordo tra i ministri degli Stati partecipanti all’euro, i ministri e i governatori degli Stati non partecipanti e la Banca centrale europea (v. BCE);
— il sostegno alle monete partecipanti eventualmente oggetto di manovre speculative è garantito (in modo automatico e illimitatamente) anche dalla Banca centrale europea. Questa ha comunque la facoltà di sospendere le azioni di cooperazione qualora risultino in contrasto con l’obiettivo principale della Banca, che è quello di garantire la stabilità monetaria tra i paesi euro.
L’accordo politico sullo SME-2 è stato successivamente perfezionato con l’accordo tra la Banca centrale europa e le banche centrali degli Stati non aderenti all’euro del 1° settembre 1998.
Con il vertice dei ministri finanziari tenutosi a Vienna il 26 settembre sono stati conclusi gli accordi per l’adesione della Danimarca e della Grecia, gli unici Stati che hanno espresso la volontà di agganciare le loro monete all’euro tramite lo SME-2. A partire dal 4 gennaio 1999 si è decisa la partecipazione al nuovo accordo di cambio della corona danese, per la quale è stata stabilita una banda di oscillazione del ± 2,25%, e della dracma greca, alla quale è stata attribuita una banda di oscillazione del ± 15%. Quest’ultima valuta, dal 1° gennaio 2001, partecipa alla terza fase dell’UEM.
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Slittamento salariale
Si tratta della differenza tra i salari percepiti e quelli stabiliti dal contratto per ogni settore.
Tale slittamento è stabilito a livello locale per ogni industria od impresa;
esso consiste in pagamenti di lavoro straordinario, premi di operosità, premi speciali e da altre remunerazioni.
Lo slittamento salariale secondo alcuni è la causa dell’aumento del tasso di inflazione.
Si valuta il mercato del lavoro attraverso la misura dello slittamento salariale.
Un suo aumento corrisponde ad una forte pressione della domanda sull’offerta di lavoro e quindi ad una fase di crescita economica; al contrario una riduzione è sinonimo di crisi economica.
Skill evaluation [valutazione della specializzazione]
Metodi di valutazione delle abilità lavorative.
La skill evaluation si sofferma sulla persona che svolge il lavoro e non sull’attività lavorativa. La skill evaluation rivaluta l’individuo in quanto tale, infatti egli viene classificato e retribuito anche per le sue conoscenze personali, anche se queste non vengono usate direttamente nell’ambito produttivo.
Il fine è quello di motivarlo ed aumentare la comprensione del ruolo che svolge in un’organizzazione evolutiva e dinamica.
Sistema delle preferenze generalizzate
Regime doganale preferenziale che viene fornito dai paesi industrializzati ai paesi in via di sviluppo.
La CE vi partecipa dal gennaio 1977 ed accorda ai PVS facilitazioni alle importazioni sotto forma di diritti doganali e tassi ridotti.