Dichiarazione unilaterale che permette ad un soggetto di riconoscere di avere un debito verso un altro soggetto (art. 1988 c.c.).
Nel nel processo penale (d. proc. pen.) si tratta di un mezzo di prova tipico, che può aver luogo solo in dibattimento o nell’incidente probatorio.
Essa permette di individuare solo persone, cose ed altre realtà sensoriali (voci, suoni, profumi etc.) ad opera di un soggetto chiamato in sede processuale a riconoscere persone ed oggetti già caduti sotto i suoi sensi (vista, udito, tatto, olfatto, gusto).
Il dibattimento avviene a porte chiuse quando la persona che collabora con la giustizia e che ha cambiato le generalità, è in udienza.Talvolta la persona è presente ma con volto coperto (art. 3 D.Lgs. 119/1993 e art. 147ter disp. att. c.p.p.)
Durante le indagini preliminari la corrispondente attività è definita come individuazione di cose e persone innanzi al P.M. (art. 361 c.p.p.) e come assunzione di informazioni davanti al P.G. e identificazione di persone (artt. 349 e 351 c.p.p.), sempre con finalità investigative.
Autore: Admin
Riciclaggio (d. pen.) (Money)
Si tratta di un reato che consiste nella sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.
Il reo potrebbe anche compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolarne l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Secondo l’ultimo comma dell’art. 648bis, il delitto in esame si verifica se l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità di tale delitto.
Il reato è compreso nella categoria dei delitti contro il patrimonio.
La pena è la reclusione da 4 a 12 anni e una multa da euro 1.032 a euro 15.493.
Richiesta (Question)
La richiesta permette la procedibilità e consiste in una manifestazione di volontà punitiva irrevocabile qualora venga proposta (art. 128 c.p.).
Essa diviene necessaria a seconda della natura del reato o per ragioni di opportunità politica.
Essa è necessaria da parte del Ministro della giustizia per i delitti in danno del Presidente della Repubblica.
In tal caso sostituisce la querela.
Inoltre è necessaria per qualche delitto politico o crimini commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero.
Alcune volte diventa necessaria la presenza dell’imputato nel territorio dello Stato per l’esercizio dell’azione penale. Risulta anche necessaria la querela dell’offeso, se il reato è punibile a querela di parte.
L’istanza promana dalla persona offesa, mentre la richiesta deriva da una pubblica autorità; che deve presentarla, sempre in forma scritta, direttamente al P.M. e non anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
La richiesta di rinvio a giudizio nel diritto di procedura penale è un atto che compete al Pubblico Ministero, con il quale si sollecita il giudice dell’udienza preliminare all’emanazione del decreto che dispone il giudizio.
La richiesta contiene le generalità dell’imputato e della persona offesa dal reato, l’enunciazione del fatto contestato e delle fonti di prova, la data e la sottoscrizione.
Essa viene depositata presso la cancelleria del G.I.P.
La richiesta può essere annullata se non è preceduta dalla notifica dell’avviso del termine delle indagini preliminari (art. 415bis c.p.p.), e dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375, co. 3, se la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta a interrogatorio.
Ricevuta fiscale (d. trib.) (Tax Receipt)
Documento sul quale si attestano le prestazioni effettuate e l’importo versato dai beneficiari di tali prestazioni.
È prevista in via obbligatoria, quale strumento di controllo fiscale, per alcune categorie di contribuenti che effettuano specifiche cessioni di beni e/o prestazioni di servizi. Tali soggetti, infatti, devono emettere la (—) per tutte quelle operazioni commerciali per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.
La (—) unificata, modello unico di ricevuta fiscale valido per tutte le categorie di contribuenti, deve contenere le seguenti indicazioni:
— numerazione progressiva prestampata, attribuita dalla tipografia autorizzata a stampare i suddetti modelli;
— data dell’operazione;
— ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e numero di partita IVA dell’emittente, nonché l’ubicazione dell’esercizio in cui viene esercitata l’attività e sono conservati i documenti previsti dal citato decreto;
— natura, qualità e quantità dei beni e servizi che sono oggetto dell’operazione;
— ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto.
Qualora il medesimo documento assuma la forma di fattura-ricevuta fiscale, deve contenere anche il numero progressivo attribuito dall’emittente, i dati identificativi del cliente, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicata, l’ammontare imponibile e l’imposta relativa.
La fattura-ricevuta fiscale deve essere rilasciata a richiesta del cliente e assolve le medesime funzioni della fattura.
Le copie delle (—) vanno conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’emissione.
Dal 21-2-1997, in seguito all’emanazione del D.P.R. 696/96, è operante la piena alternatività tra (—) e scontrino fiscale anche ai fini della documentazione delle spese sostenute.