Istituto che ha la finalità di restituire al condannato quelle facoltà giuridiche che la sentenza gli ha sottratto, mediante la irrogazione di pene accessorie [Pena].
La (—) estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
La (—) può essere concessa solo se:
— siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta; il termine è invece di otto anni se si tratta di recidivo e di dieci anni se si tratta di delinquente abituale, professionale o per tendenza;
— il condannato ha dato prova di buona condotta;
— il condannato non sia sottoposto a misura di sicurezza diversa dall’espulsione dello straniero dallo Stato o dalla confisca;
— il condannato ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato;
In giurisprudenza si ritiene che la valutazione della buona condotta non debba limitarsi al periodo minimo ma debba comprendere anche quello successivo, fino alla decisione sull’istanza.
La concessione del beneficio è rimessa al Tribunale di sorveglianza (art. 683 c.p.p.) tuttavia, verificatesi le condizioni previste, essa costituisce un diritto del condannato e l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di concederla.
La sentenza che dichiara la (—) è revocata di diritto quando la persona riabilitata commette entro 7 anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni o un’altra pena più grave.
La revoca è disposta dal giudice che infligge le successive condanne o, in mancanza, dal Tribunale di sorveglianza.
(—) dell’indegno (d. civ.)
È la dichiarazione, contenuta in un atto pubblico o in un testamento, mediante la quale il testatore rimuove una situazione di indegnità a succedere, ammettendo alla successione l’indegno.
Si parla, invece, anche se atecnicamente, di (—) tacita (o parziale) allorché il testatore non provveda ad eliminare la situazione di indegnità a succedere, ma si limiti soltanto a disporre a favore dell’indegno; in questo caso, se il testatore era a conoscenza della causa d’indegnità, il soggetto beneficiato è legittimato a succedere, ma soltanto nei limiti della disposizione testamentaria.
Si noti che la riabilitazione espressa contenuta in un testamento non perde efficacia nell’ipotesi di revoca del testamento in cui è contenuta.
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Revocatoria
È l’azione concessa al creditore a salvaguardia dell’integrità del patrimonio del debitore, sul presupposto che quest’ultimo consapevolmente compia atti con i quali si spogli dei propri beni, sottraendoli così all’azione esecutiva del creditore medesimo.
Costituisce uno dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
Presupposti di tale azione sono:
— un atto di disposizione inter vivos;
— l’eventus damni, ossia la diminuzione delle garanzie offerte dal patrimonio del debitore;
— consilium fraudis, ossia la consapevolezza da parte del debitore di arrecare, col proprio atto, un pregiudizio al creditore.
Qualora l’atto di disposizione sia a titolo oneroso sarà necessario provare che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (art. 2901 n. 2 c.c.).
L’ (—), se è accolta, non invalida l’atto compiuto dal debitore, ma lo rende inefficace nei confronti del creditore che ha promosso l’azione. Si parla di inefficacia relativa (o inopponibilità), nel senso che, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, il bene non rientra nel patrimonio del debitore che lo abbia alienato, ma l’alienazione è considerata priva di effetto nei confronti del creditore che ha agito in (—).
(—) fallimentare (d. fall.)
È il mezzo tecnico giuridico con il quale si può realizzare un recupero di attività a favore del patrimonio del fallito [Fallimento]; essa mira alla dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti dal fallito in pregiudizio ai creditori prima della dichiarazione di fallimento.
Ai sensi dell’art. 67 R.D. 267/1942 (L.F.) sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Gli atti che incidono su un patrimonio destinato a uno specifico affare sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società (art. 67bis L.F., introdotto dal D.Lgs. 5/2006).
Gli atti previsti dall’art. 67 compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito (art. 69 L.F.).
L’art. 67, co. 2, L.F. indica gli atti sottratti all’azione revocatoria.
Le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto (art. 69bis L.F.).
Revoca (Revocation)
È un provvedimento amministrativo di secondo grado, congruamente motivato, con cui la P.A. ritira, con efficacia non retroattiva (ex nunc), un atto inficiato da vizi di merito (inopportuno, non conveniente, inadeguato), in base ad una nuova valutazione degli interessi pubblici.
L’istituto della (—) trova il suo fondamento nell’esigenza che l’azione amministrativa si adegui all’interesse pubblico, allorché questo muti.
Ne sono quindi presupposti:
— la mancanza attuale di rispondenza dell’atto alle esigenze pubbliche (dedotta discrezionalmente dalla P.A.);
— l’esistenza di un interesse pubblico, concreto e attuale, all’eliminazione dell’atto inopportuno.
L’art. 21quinquies L. 241/1990 prevede che il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto ovvero a seguito di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
La (—) determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti e l’obbligo di provvedere all’indennizzo degli eventuali pregiudizi verificatisi in danno dei soggetti direttamente interessati.
La disposizione attribuisce infine alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie in materia di determinazione e corresponsione del suddetto indennizzo.
(—) del negozio giuridico (d. civ.)
È l’atto mediante il quale si pone nel nulla, privandolo di qualsiasi effetto giuridico, un negozio unilaterale o un contratto stipulato nel prevalente interesse del revocante.
Essa è ammissibile per i negozi che ancora non hanno prodotto effetti; secondo qualche autore, la (—) potrebbe riguardare anche negozi che hanno prodotto effetti (facendoli venir meno retroattivamente) e sarebbe un atto analogo al mutuo dissenso, salva la sua unilateralità.
Il termine è spesso utilizzato dal legislatore quale sinonimo di recesso (artt. 1722, 1734, 1738 c.c.), ma la differenza tra le due figure è fondamentale, in quanto il recesso opera solo sugli effetti negoziali che ancora devono prodursi nei contratti di durata [Contratto], mai sul negozio e sugli effetti già prodotti.
Revisori contabili (d. trib.) (Auditors)
Soggetti che per legge possono effettuare il controllo dei documenti contabili al fine di accertare che i fatti di gestione siano esattamente rilevati nelle scritture contabili e il bilancio conforme alle norme in materia.
I revisori contabili devono appartenere ad un apposito registro.
Si possono iscrivere solo dopo aver acquisito un titolo di studio abilitante e requisiti di onorabilità, oltre a superare un esame indetto annualmente dal Ministero della giustizia.