Si tratta di un delitto che commette chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso (art. 648 c.p.).
La ricettazione avviene anche quando l’autore del delitto, da cui il danaro o le cose derivano, non è imputabile o non è punibile.
Il reo viene incriminato per impedire che persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo, si interessino delle cose che derivano dal delitto per ottenerne dei vantaggi.
Il delitto fa parte della categoria dei delitti contro il patrimonio.
Prima di questo reato in esame deve essere stato commesso un altro delitto al quale però il ricettatore non abbia partecipato.
Il reato precedentemente commesso deve essere un delitto e non una semplice contravvenzione.
La pena è la Reclusione da 2 anni ad 8 anni e una multa da euro 516 a euro 10.329; La reclusione avviene fino a 6 anni e la multa può arrivvare a euro 516 nell’ipotesi attenuata.
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Ricavi (d. trib.) (Revenue)
Componenti positivi del reddito di impresa correlati alla cessione di beni o servizi prodotti.
Sono detti ricavi dal punto di vista tributario:
1) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, a cui mira l’attività d’impresa;
2) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
3) i corrispettivi delle cessioni di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa;
4) le indennità ottenute come risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui si è detto in precedenza;
5) il valore normale di beni, oggetto dell’attività propria dell’impresa, che vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
6) i contributi in conto esercizio a norma di legge;
7) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione secondo contratto.
Riassunzione (d. proc. civ.) (CONTINUANCE)
Atto processuale di parte che ha forma di comparsa (art. 125 disp. att. c.p.c.) ma può anche avere l’aspetto di ricorso o di citazione, utile a determinare la ripresa dello svolgimento ordinario del processo, quando questo venga impedito da determinati accadimenti.
La riassunzione avviene se il processo venga interrotto e manchi l’iniziativa della parte nei cui confronti è avvenuto il processo interruttivo.
Essa è realizzata per favorire la prosecuzione del processo.
L’altra parte, nel termine perentorio di 6 mesi dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza dell’interruzione, deve chiedere, mediante il ricorso al giudice, la fissazione dell’udienza.
La riassunzione è necessaria quando avviene la cancellazione della causa dal ruolo.
La riasssunzione è inoltre necessaria per permettere la ripresa del processo sospeso per la proposizione del regolamento di giurisdizione, del regolamento di competenza o della ricusazione.
Il processo viene estinto ogni volta che la riassunzione sia necessaria e non vi si provveda nel termine fissato dalla legge o dal giudice.
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (d. pen.) (Upward and downward pricing fraud on the public market or in bags of commerce)
Tale reato viene anche definito aggiotaggio.
Esso consiste nel fatto commesso da chiunque, in modo da turbare il mercato interno dei valori o delle merci, da pubblicare o divulgare notizie false, esagerate o tendenziose, o adoperare altri artifici ch inducano un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci.
(art. 501 c.p.).
Il reato avviene anche se il fatto viene commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o dei titoli pubblici italiani.
la pena è la reclusione fino a 3 anni e multa da euro 516 a euro 25.822.
Le pene possono essere raddoppiate se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri, o se dal fatto è dovuto ad un deprezzamento della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani, ovvero al rincaro di merci di comune o largo consumo (co. 2 c.p.).