Convertibilità

Possibilità, offerta dal regime del gold standard (v.) nel XIX secolo, di presentare una moneta alla banca centrale (v.) ottenendo, in cambio, oro.
Attualmente, una moneta è definita convertibile quando sia possibile scambiarla liberamente con altre monete; la convertibilità dell’ultima valuta legata al gold standard, il dollaro, è stata sospesa nel 1971.
Si può distinguere tra convertibilità interna (o totale), che è la facoltà, attribuita ai residenti, di convertire la moneta nazionale in valuta estera e convertibilità esterna, che è la stessa possibilità riconosciuta, però, ai non residenti.
Una moneta è invece inconvertibile quando la sua circolazione è limitata al territorio nazionale, cioè non può essere scambiata con altre monete estere.

Conversione del debito pubblico

Operazione finanziaria attuata dallo Stato che ha per scopo la riduzione del carico di interessi sul debito pubblico (v.), mediante sostituzione di titoli portanti un determinato interesse con altri che offrono un interesse minore o che presentano una scadenza posticipata.
È questa un’operazione finanziaria sostanzialmente diversa dall’ammortamento del debito pubblico (v.): mentre, infatti, l’ammortamento ha lo scopo di ridurre il debito pubblico, la conversione lascia inalterato il valore nominale complessivo del debito e riduce solo il tasso d’interesse da corrispondersi o modifica la struttura del debito (sostituendo titoli a breve termine con titoli a medio-lungo termine, c.d. allungamento). La conversione può essere:
— forzosa, quando lo Stato si avvalga del suo potere per alterare coattivamente, in danno dei sottoscrittori, le condizioni del prestito;
— mascherata allorché lo Stato riduca l’interesse dei suoi debiti attraverso vie indirette, adottando, cioè, provvedimenti legali che, in sostanza, costituiscono una vera e propria violazione dei patti, in quanto si risolvono in una arbitraria riduzione degli interessi.
La conversione è facoltativa o volontaria quando lo Stato propone ai portatori dei titoli del debito pubblico la scelta tra il rimborso del capitale e la riduzione del tasso d’interesse.

Contributi previdenziali

Versamenti effettuati ad enti statali, quali l’INPS (v.) e l’INAIL (v.), per i fini previdenziali ed assistenziali.
I contributi previdenziali sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro e possono distinguersi in:
— obbligatori (o effettivi), dovuti dal datore di lavoro per coloro che svolgano attività retribuita alle sue dipendenze e commisurati, generalmente, ad un’aliquota percentuale della retribuzione totale;
— da riscatto, che consentono al lavoratore di regolarizzare e di coprire periodi lavorativi non assistiti da obbligo assicurativo;
— volontari, direttamente versati dal lavoratore il cui rapporto di lavoro subordinato sia cessato, o si sia interrotto, per aumentare l’anzianità contributiva;
— figurativi, utili a coprire periodi in cui l’assicurato non ha svolto attività lavorativa per cause indipendenti dalla sua volontà.
L’introduzione e l’evoluzione di tali contributi sono legati alle vicende storiche delle politiche per la sicurezza sociale, ma soprattutto ai bassi costi amministrativi e all’alto contenuto di illusione finanziaria