Contratti di Borsa

Contratti riguardanti negoziazioni borsistiche (v. Borsa) e conclusi attraverso intermediari autorizzati, ossia agenti di cambio (v.), banche (v.) e imprese d’investimento (v.).
Non sono specificamente disciplinati dal codice civile, tranne il contratto di riporto; la loro regolamentazione rientra, infatti, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa riconosciuta dal decreto Eurosim (v.), alle società di gestione (v.).
I contratti di Borsa vengono liquidati per contanti, vale a dire dopo un numero prestabilito di giorni (contante rolling) di Borsa aperta, numero che varia da un minimo di 2 a un massimo di 10 secondo i titoli trattati. Ogni giorno, quindi, è utile per le liquidazioni. Unica eccezione alla liquidazione in contanti è costituita dai contratti derivati (v.) per i quali è prevista la liquidazione a termine.
La ratio che ha ispirato il passaggio a un regime esclusivo, o quasi, di liquidazione a contante, va ricercata sia nell’esigenza di uniformarsi alle procedure internazionali, sia nell’intento di ridurre, comprimendo gli intervalli temporali, i rischi di insolvenza: rischi che potevano, caso tutt’altro che accademico, anche trasmettersi da un operatore all’altro (c.d. rischio sistemico). Fase propedeutica essenziale per il passaggio alla liquidazione in contanti è stata, tuttavia, l’adozione di misure idonee ad assicurare la specializzazione dei mercati.
Allo scopo di garantire il buon fine dei contratti di Borsa è prevista l’esistenza di un Fondo liquidazione a contante, alimentato dai margini (contributi) di garanzia corrisposti dagli intermediarie, gestito dalla Cassa di compensazione e garanzia (v.).
Distinguiamo i contratti di Borsa:
— per contanti o a pronti, se l’adempimento è immediato o differito di qualche giorno;
— a termine, se l’esecuzione del rapporto è differita a una determinata scadenza (contratti derivati);
— a mercato fermo, se l’accordo va eseguito secondo il contenuto stabilito;
— a mercato libero o a premio, se una delle parti (o entrambe) ha la facoltà di recedere dal contratto o di eseguirlo con modifiche, previo pagamento del premio. I contratti a premio, tuttavia, sono destinati a essere sostituiti dalle options (v.).

Vedi tabella.

Contratti derivati

Contratti di Borsa (v.) a termine, vale a dire a esecuzione differita, aventi per oggetto la negoziazione di strumenti finanziari (v.) il cui corso (v.) dipende (è derivato) da quello di uno strumento o attività sottostante.
I contratti derivati sono essenzialmente di due tipi: futures (v. Financial futures) e options (v.). Il ricorso ai contratti derivati può avvenire per fini speculativi o quando si voglia proteggere (hedging) lo strumento sottostante da eccessive variazioni di prezzo o, ancora, nelle operazioni di arbitraggio (v.).

Contratti

Complesso di relazioni, di diversa natura, che si instaurano fra gli agenti economici.
Tali relazioni possono avere come oggetto beni materiali, quali il capitale, od immateriali come ad esempio la prestazione di servizi o di opere.
La nascita, così come l’esecuzione di tutti i tipi di contratti, può essere ostacolata o comunque disturbata dall’esistenza di elementi perturbatori. Ciò che sicuramente può influenzare la nascita di un contratto fra agenti economici, sono i costi di transazione (v.). Essi afferiscono alle spese che le parti contraenti devono sostenere non soltanto per la redazione materiale del contratto ma anche quelle necessarie per procurarsi le informazioni (v.) utili per giungere alla conclusione dello stesso.
D’altro canto, le informazioni costituiscono un elemento cruciale per il verificarsi dello scambio. Può accadere, infatti, che esse siano asimmetriche (v. Informazione asimmetrica), cioè che una delle parti contraenti possegga informazioni diverse rispetto all’altra, e tali da indurla a scegliere una forma di contratto non ottimale o viceversa.
L’esistenza di informazioni imperfette genera, quindi, uno stato di incertezza (v.) che a sua volta, a seconda del grado di propensione al rischio (v.) delle parti contraenti, può portare alla rinuncia della stipulazione del contratto.