LEGGE 24 marzo 2011, n. 40 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell’Iniziativa centro-europea – InCE – sull’istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 85 del 13-4-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell’Iniziativa
centro-europea – InCE – sull’istituzione del Segretariato esecutivo
InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 15 dell’Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 24 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3625):
Presentato dal Ministro degli affari esteri Franco Frattini il 13
luglio 2010.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in
sede referente, il 29 luglio 2010 con pareri delle commissioni I, II,
V, VI, XI e questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 4 agosto
2010 e 14 settembre 2010.
Esaminato in aula il 14 settembre 2010 ed approvato il 15
settembre 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2330):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, 21 settembre 2010 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 5ª, 6ª, 11ª e 12ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 20 ottobre
2010 e il 2 marzo 2011.
Esaminato in aula ed approvato il 3 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 56

Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/66/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle societa’ di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 97 del 28-4-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di
comunicazione a carico delle societa’ di medie dimensioni e l’obbligo
di redigere conti consolidati;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l’articolo 1 e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante
attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69, e in
particolare l’articolo 41;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di
pubblicita’ dei documenti contabili delle succursali, stabilite in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Non sono
soggette all’obbligo indicato nell’articolo 25 le imprese che
controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme,
sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo
29.»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «dal comma precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».

Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 87 1. All’articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel terzo comma dell’articolo 2.».

Art. 3

Disposizioni finali

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate per la
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 31 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 71 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 110 del 13-5-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed in particolare
l’articolo 14, comma 18;
Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in
particolare l’articolo 126, comma 5-bis, cosi’ come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
Vista la decisione 96/409/PESC adottata dai Rappresentanti dei
Governi degli Stati Membri dell’Unione europea, riuniti in sede di
Consiglio, in data 25 giugno 1996;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’articolo
20;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare l’articolo 75, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ed in particolare l’articolo 33;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare
l’articolo 1, comma 1319;
Visto il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 20 settembre
2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per
la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ordinamento degli uffici consolari

1. Gli uffici consolari, in quanto uffici all’estero del Ministero
degli affari esteri, sono disciplinati dall’ordinamento del predetto
Ministero, nonche’ dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2 Funzioni degli uffici consolari 1. L’ufficio consolare nell’ambito delle funzioni individuate dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, provvede al rilascio dei visti di ingresso.

Art. 3

Esercizio delle funzioni consolari

1. Le funzioni dell’ufficio consolare sono esercitate dal capo
dell’ufficio in conformita’ alle convenzioni ed agli usi
internazionali. Gli uffici consolari sono di I e II categoria,
secondo il disposto dell’articolo 42, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. S’intende per capo di ufficio consolare di I categoria il
titolare dello stesso, il titolare dell’ambasciata nell’esercizio di
funzioni consolari, il capo della cancelleria consolare, ove
istituita, nonche’, in assenza di costoro, i loro sostituti come
individuati dalla normativa vigente.
3. S’intende per capo di ufficio consolare di II categoria il
funzionario onorario ad esso preposto. In caso di assenza dalla sede,
il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa
autorizzazione della missione diplomatica o dell’ufficio consolare di
I categoria da cui dipende, puo’ affidare a persona di sua fiducia la
custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini
italiani.
4. Il funzionario consolare onorario esercita le funzioni di cui al
presente decreto legislativo nei limiti stabiliti dal Ministro degli
affari esteri con decreto del quale e’ data notizia nella Gazzetta
Ufficiale.
5. Se un funzionario consolare non puo’ procedere, per causa di
incompatibilita’, ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l’atto
e’ compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio
consolare.
6. Il personale degli uffici consolari, nell’esercizio delle
funzioni, non puo’ accettare procure relative a procedure
amministrative o giudiziarie, concernenti l’amministrazione o la
liquidazione di successioni o comunque attinenti ad interessi
privati, se non con l’assenso o su istruzioni del Ministero degli
affari esteri o, su nulla osta di questo, dell’amministrazione
competente per materia. L’assenso o le istruzioni devono sussistere
anche prima di fare uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi
locali o dalle convenzioni internazionali.

Art. 4 Delega di funzioni consolari 1. Il capo di ufficio consolare di I categoria puo’ delegare le funzioni consolari, eccezion fatta per gli atti che implicano impegni di spesa, ad altro personale dell’ufficio. 2. Non possono tuttavia formare oggetto di delega a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alla terza area funzionale, le funzioni consolari inerenti alla giurisdizione o comunque connesse con questa, quelle disciplinari in materia di navigazione, quelle notarili salvo le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonche’ quelle il cui esercizio e’, a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell’ufficio consolare.

Art. 5 Atti di delega 1. Le deleghe di cui all’articolo 4 sono conferite con decreto, di cui copia e’ affissa nell’albo consolare. 2. La delega in materia di stato civile e’ redatta in duplice originale: uno e’ conservato negli archivi dell’ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri. Una copia e’ trasmessa, con modalita’ informatica, al Ministero dell’interno.

Art. 6

Ufficiale di stato civile

1. Il capo dell’ufficio consolare esercita nei confronti dei
cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile, attenendosi alla
legislazione nazionale.

Art. 7 Domicilio e residenza 1. Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono determinati secondo le norme degli articoli 43 e seguenti del codice civile. 2. I residenti nella circoscrizione di ufficio consolare privo di personale abilitato all’esercizio di determinate funzioni consolari sono considerati residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell’ufficio consolare cui le relative funzioni competono.

Art. 8 Schedario consolare 1. Presso ogni ufficio consolare e’ mantenuto uno schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali. 2. L’iscrizione di un connazionale nello schedario e’ subordinata al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una prova. Della suddetta iscrizione l’ufficio consolare rilascia certificazione ai soli cittadini residenti. 3. Nello schedario e’ presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell’esercizio dei medesimi, nonche’ di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.

Art. 9 Anagrafe degli italiani residenti all’estero – AIRE 1. Sulla base dei dati contenuti nello schedario previsto dall’articolo 8, l’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’estero, ovvero a quelle relative alla residenza all’estero, nonche’ a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all’estero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89

Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 144 del 23-6-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
ulteriori disposizioni per completare l’attuazione della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, e di procedere al recepimento della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri
al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e’
irregolare, al fine di scongiurare l’avvio di procedure d’infrazione
nei confronti dello Stato italiano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia
di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «debitamente
attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione» sono sostituite
dalle seguenti: «ufficialmente attestata»;
b) all’articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto
ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2»
sono soppresse;
c) all’articolo 9:
1) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito della disponibilita’ delle risorse economiche sufficienti
al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso,
essere valutata la situazione complessiva personale
dell’interessato.»;

2) al comma 5:
a) alla lettera a), le parole: «, nonche’ il visto d’ingresso
quando richiesto» sono soppresse;
b) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) un documento rilasciato dall’autorita’ competente del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita’ di familiare
e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del
nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di
salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino
dell’Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;
d) all’articolo 10, comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «, nonche’ del visto d’ingresso,
qualora richiesto» sono soppresse;
2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall’autorita’ competente del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita’ di familiare
e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del
nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di
salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino
dell’Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;
e) all’articolo 13, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo’
essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine
alla persistenza delle condizioni medesime.»;

f) all’articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla
normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo
restando che il possesso del relativo documento non costituisce
condizione per l’esercizio di un diritto»;
g) all’articolo 20:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la
persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui
all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive
modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua
permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo,
agevolare organizzazioni o attivita’ terroristiche, anche
internazionali. Ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al
comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un
giudice italiano per uno o piu’ delitti riconducibili a quelli
indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.»;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono
quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che
costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente
grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumita’
pubblica. Ai fini dell’adozione del provvedimento, si tiene conto,
quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente
comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice
italiano o straniero, per uno o piu’ delitti non colposi, consumati o
tentati, contro la vita o l’incolumita’ della persona, ovvero di
eventuali condanne per uno o piu’ delitti corrispondenti alle
fattispecie indicate nell’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n.
69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi
delitti o dell’appartenenza a taluna delle categorie di cui
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonche’ di misure di prevenzione o
di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita’ straniere.»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta
e attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave»;
4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o»
sono soppresse;
5) il comma 11 e’ sostituito dal seguente:
«11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui
al comma 1 e’ immediatamente eseguito dal questore qualora si
ravvisi, caso per caso, l’urgenza dell’allontanamento perche’
l’ulteriore permanenza sul territorio e’ incompatibile con la civile
e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.»;
h) all’articolo 21:
1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L’eventuale ricorso da parte di un cittadino dell’Unione o dei suoi
familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso
per caso.»;
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non
hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma
2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il
termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione
dell’attestazione di cui al comma 3, il prefetto puo’ adottare un
provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine
pubblico, ai sensi dell’articolo 20, immediatamente eseguito dal
questore.»;

i) dopo l’articolo 23 e’ inserito il seguente:
«Art. 23-bis. (Consultazione tra gli Stati membri). – 1. Quando
uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell’articolo 27,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell’interno –
Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di
scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine
di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione
puo’ avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».

Art. 2 Modifiche all’articolo 183 – ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 1. L’articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e’ sostituito dal seguente: «Articolo 183-ter. (Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea e di un suo familiare). – 1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e’ disposto in conformita’ ai criteri ed alle modalita’ fissati dall’articolo 20 del medesimo decreto legislativo.».

Art. 3 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 5, comma 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e’ rilasciato dal questore secondo le modalita’ previste nel regolamento di attuazione.»; b) all’articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale»; c) all’articolo 13: 1) al comma 2: a) all’alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, caso per caso,»; b) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) si e’ trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e’ stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e’ scaduto da piu’ di sessanta giorni e non ne e’ stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e’ trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;»; 2) dopo il comma 2-bis, e’ inserito il seguente: «2-ter. L’espulsione non e’ disposta, ne’ eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia’ adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»; 3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. L’espulsione e’ eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; c) quando la domanda di permesso di soggiorno e’ stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5; e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all’articolo 14, comma 1-bis; f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; g) nell’ipotesi di cui al comma 5.1.»; 4) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente: «4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita’; b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita’ di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita’; d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita’, in applicazione dei commi 5 e 13, nonche’ dell’articolo 14; e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»; 5) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d’espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo’ chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo’ essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l’esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche’ l’ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell’avvenuto rimpatrio dello straniero,avvisa l’autorita’ giudiziaria competente per l’accertamento del reato previsto dall’articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all’articolo 10.»; 6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5.1. Ai fini dell’applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta’ di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l’espulsione e’ eseguita ai sensi del comma 4. 5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita’ di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita’ dell’assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi’, una o piu’ delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita’, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facolta’ di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e’ comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e’ punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell’espulsione dello straniero, non e’ richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell’autorita’ giudiziaria competente all’accertamento del reato. Il questore esegue l’espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita’ previste all’articolo 14.»; 7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al comma 4»; 8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione»; 9) il comma 14 e’ sostituito dal seguente: «14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e’ determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), ovvero ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo’ essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata e’ determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo’ essere revocato, su istanza dell’interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.»; d) all’articolo 14: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Quando non e’ possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione piu’ vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all’articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita’ di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita’ o nazionalita’ ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita’ di un mezzo di trasporto idoneo.»; 2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Nei casi in cui lo straniero e’ in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita’ e l’espulsione non e’ stata disposta ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo’ disporre una o piu’ delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita’, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facolta’ di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e’ comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e’ punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell’espulsione dello straniero non e’ richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell’autorita’ giudiziaria competente all’accertamento del reato. Qualora non sia possibile l’accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita’ di cui all’articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis. »; 3) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identita’ e della nazionalita’ ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta’, il giudice, su richiesta del questore, puo’ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore puo’ chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo’ chiedere al giudice un’ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo’ essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all’allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo’ chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, puo’ eseguire l’espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»; 4) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente: «5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l’allontanamento dal territorio nazionale. L’ordine e’ dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L’ordine del questore puo’ essere accompagnato dalla consegna all’interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche’ per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio’ non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.»; 5) il comma 5-ter e’ sostituito dal seguente: «5-ter. La violazione dell’ordine di cui al comma 5-bis e’ punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l’espulsione e’ stata disposta in base all’articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell’articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1e 5-bis,nonche’, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.»; 6) il comma 5- quater e’ sostituito dal seguente: «5-quater. La violazione dell’ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e’ punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»; 7) dopo il comma 5- quater e’ inserito il seguente: «5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell’ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l’eventuale consegna all’interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l’esibizione d’idonea documentazione.»; 8) il comma 5-quinquies e’ sostituito dal seguente: «5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»; 9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: «5-sexies. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e’ richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorita’ giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione all’autorita’ giudiziaria competente all’accertamento del reato. 5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale.»; 10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti : «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l’adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento»; e) dopo l’articolo 14-bis, e’ inserito il seguente: «14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito). – 1. Il Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell’assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3. 2. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorita’ che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita’ dello straniero di cui all’articolo 19, comma 2, nonche’ i criteri per l’individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio e’ ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne da’ comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, e’ sospesa l’esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E’ sospesa l’efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell’avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l’autorita’ giudiziaria competente per l’accertamento del reato previsto dall’articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. 4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l’accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, anche con le modalita’ previste dall’articolo 14. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che: a) hanno gia’ beneficiato dei programmi di cui al comma 1; b) si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e); c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale. 6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall’articolo 14, comma 5. 7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti : a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all’articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell’interno; b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalita’ di gestione.»; f) all’articolo 16, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all’articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.»; g) all’articolo 19: 1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»; 2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da disabilita’, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche’ dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita’ compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.». 2. Il decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2 dell’articolo 14- ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera e), e’ adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 1. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la lettera s-bis), e’ aggiunta la seguente: «s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

Art. 5 Copertura finanziaria 1. Per le finalita’ di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), n. 3), connesse all’adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, e’ autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l’anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente: a) per l’anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94; b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate su apposita contabilita’ speciale nell’anno 2011, ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 23 giugno 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell’interno Alfano, Ministro della giustizia > Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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