LEGGE 12 luglio 2011, n. 106

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 160 del 12-7-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre
Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia, e’ convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 12 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4357):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro dell’economia e finanze (Tremonti) il 13 maggio 2011.
Assegnato alle Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e
programmazione) e VI (Finanze), in sede referente, il 17 maggio 2011,
con pareri delle Commissioni I, II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV e Questioni Regionali .
Esaminato dalle Commissioni riunite V e VI, in sede referente, il
25 maggio 2011, il 1°, 7, 8, 9, 13 e 14 giugno 2011.
Esaminato in Aula il 15, 16 e 20 giugno 2011, ed approvato il 21
giugno 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2791):
Assegnato alle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e
tesoro), in sede referente, il 22 giugno 2011, con pareri delle
Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
Questioni regionali
Esaminato dalla Commissione 1ª (Affari Costituzionali), in sede
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 23
e 28 giugno 2011 e il 5 luglio 2011
Esaminato dalle Commissioni riunite 5ª e 6ª , in sede referente,
il 28, 29 e 30 giugno 2011 e il 5 luglio 2011
Esaminato in Aula il 28 giugno 2011 e il 6 luglio 2011 ed
approvato il 7 luglio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 122 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 178 del 2-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 – legge comunitaria 2009, ed in
particolare gli articoli 1, 3 e l’allegato A;
Vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008,
che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione
codificata);
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, recante
attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei suini, come modificato dal decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 53, recante attuazione della direttiva
2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei
suini;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante
l’attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti;
Vista la decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre
2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di
informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione
in cui sono allevate alcune specie di animali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 giugno 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle
politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme minime per la protezione
dei suini confinati in azienda per l’allevamento e l’ingrasso.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi eta’,
allevato per la riproduzione o l’ingrasso;
b) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la puberta’
ed e’ destinato alla riproduzione;
c) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la
puberta’, ma non ha ancora partorito;
d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha gia’ partorito una
prima volta;
e) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel
periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;
f) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo
svezzamento e la fase perinatale;
g) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;
h) suinetto: un suino dallo svezzamento all’eta’ di 10 settimane;
i) suino all’ingrasso: un suino dall’eta’ di 10 settimane alla
macellazione o all’impiego come riproduttore;
l) azienda: qualsiasi luogo, anche all’aria aperta, in cui gli
animali sono allevati o detenuti, anche temporaneamente.

Art. 3
Requisiti minimi generali per le aziende di animali appartenenti alla
specie suina

1. Le aziende di cui all’articolo 1 devono soddisfare
contemporaneamente almeno i seguenti requisiti:
a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino
all’ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la
fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:
1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;
2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;
3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;
4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;
5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;
6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;
7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;
b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna
scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette
scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere
rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione
sono allevati in gruppi di:
1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono
essere aumentate del 10 per cento;
2) 40 o piu’ animali, le superfici libere disponibili possono
essere ridotte del 10 per cento;
c) le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti
requisiti:
1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide
una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno
0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere
costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15
per cento alle aperture di scarico;
2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo
per suini allevati in gruppo:
2.1) l’ampiezza massima delle aperture deve essere di:
2.1.1) 11 mm per i lattonzoli;
2.1.2) 14 mm per i suinetti;
2.1.3) 18 mm per i suini all’ingrasso;
2.1.4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le
scrofe;
2.2) l’ampiezza minima dei travetti deve essere di:
2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;
2.2.2) 80 mm per i suini all’ingrasso, le scrofette dopo la
fecondazione e le scrofe.
2. E’ vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le
scrofette sono tenute all’attacco, nonche’ il relativo utilizzo.
3. Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo
compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana
prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene
allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza
superiore a 2,8 m. Allorche’ sono allevati meno di 6 animali i lati
del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza
superiore a 2,4 m.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le
scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere
allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a
condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
5. Fatto salvo quanto previsto all’allegato I, le scrofe e le
scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile di cui
al punto 4) del citato allegato.
6. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere
alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun
animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche
in situazione di competitivita’.
7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare le
scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime
riempitivo o ricco di fibre in quantita’ sufficiente, cosi’ come
alimenti ad alto tenore energetico.
8. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono
particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o
che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto
individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere
all’animale di girarsi facilmente se cio’ non e’ in contraddizione
con specifici pareri veterinari.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), 3, 4, 5 e al
secondo periodo del comma 8 si applicano a tutte le aziende nuove o
ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1°
gennaio 2003. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette disposizioni si
applicano a tutte le aziende. Le disposizioni di cui al comma 3 non
si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Art. 4
Condizioni relative all’allevamento

1. Le condizioni relative all’allevamento di suini devono essere
conformi alle disposizioni generali stabilite nell’allegato I.
2. Le prescrizioni contenute nell’allegato I possono essere
modificate, ove sia necessario, al fine di tenere conto dei progressi
scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta
salva l’adozione di misure piu’ severe.

Art. 5
Formazione del personale

1. Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale
addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano
ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all’articolo 3
e all’allegato I.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore
relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi
fronte con le risorse proprie.

Art. 6
Ispezioni

1. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e
le aziende sanitarie locali effettuano ispezioni nell’ambito delle
rispettive competenze per accertare l’osservanza delle disposizioni
del presente decreto e del suo allegato I. Tali ispezioni riguardano
ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari
sistemi di allevamento nel territorio nazionale e possono essere
effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero della salute
presenta alla Commissione una relazione su supporto elettronico
contenente le informazioni raccolte e registrate, conformemente alla
decisione 2006/778/CE, nel corso delle ispezioni effettuate durante
il precedente anno solare.
3. Il Ministero della salute fornisce l’assistenza necessaria agli
esperti della Commissione che effettuano ispezioni secondo le
procedure comunitarie ed adotta le misure necessarie per tener conto
dei risultati di tali ispezioni. Gli esperti osservano particolari
misure di igiene, al fine di escludere qualsiasi rischio di
trasmissione di malattie.

Art. 7
Condizioni per l’importazione di suini

1. Per essere importati, gli animali provenienti da un Paese terzo
devono essere accompagnati da un certificato rilasciato
dall’autorita’ competente di questo Paese, in cui si attesta che
hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello
accordato agli animali di origine comunitaria sulla base del presente
decreto.

Art. 8
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le
disposizioni di cui all’articolo 3 e dell’allegato I, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro
a 9.296 euro.
2. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la
sanzione amministrativa pecuniaria e’ aumentata fino alla meta’.
3. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.

Art. 9
Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti
dall’attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto prescritto dall’articolo 117, quinto
comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo
dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l’attuazione della direttiva
oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle
province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la
normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi
restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.

Art. 11
Disposizioni finali

1. L’allegato I e’ modificato con decreto del Ministro della
salute, per adeguarlo alle modifiche strettamente tecniche adottate
in sede comunitaria.
2. Il Ministero della salute comunica alla Commissione le
disposizioni piu’ severe adottate anche in applicazione delle
raccomandazioni del Consiglio d’Europa e delle disposizioni della
legge 14 ottobre 1985, n. 623.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ abrogato
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, recante l’attuazione
della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la
protezione dei suini, come modificato dal decreto legislativo 20
febbraio 2004, n. 53, di attuazione della direttiva 2001/93/CE che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 7 luglio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. 139

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, a norma dell’articolo 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 190 del 17-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, ed in particolare
l’articolo 7-bis, come introdotto dall’articolo 2-ter del
decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 2008, n. 186;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.
284, recante regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999,
n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle
vittime dei reati di tipo mafioso;
Ravvisata la necessita’ di apportare al suddetto regolamento le
opportune modificazioni, al fine di dare attuazione alle disposizioni
di cui al predetto articolo 7-bis della citata legge n. 512 del 1999;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 20 dicembre 2010;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2001, n. 284

1. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2001, n. 284, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Sospensione della ripetizione delle somme). – 1. Non
si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della
domanda e la ripetizione delle somme gia’ liquidate dal Comitato e’
sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando,
dopo l’impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il
pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili
costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte
del reo, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale.
Art. 15-ter (Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione
delle somme). – 1. La deliberazione di accoglimento della domanda e’
revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla
ripetizione delle somme gia’ corrisposte a titolo di provvisionale
per effetto della sentenza di condanna penale, quando il giudice
dell’impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte
del reo, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale e
l’azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei
successori del reo, si sia definitivamente conclusa con la
soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda e’ riformata con
deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola
eccedenza delle somme gia’ corrisposte quando, concorrendo le
medesime circostanze di cui al comma 1, l’azione esperita in sede
civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con
l’accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei
suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento un
importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per
effetto della sentenza di condanna penale.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 3 giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 373

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 settembre 2011, n. 17966 Previdenza e assistenza – Invalidi civili – Lavoratore marocchino – Titolare del permesso e non della carta di soggiorno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 1261/07, la Corte d’Appello di Torino rigettava l’impugnazione proposta dall’INPS, nei confronti di (…) nonché nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e della Regione Piemonte, in ordine alla sentenza emessa il 7/9 marzo 2007 dal Tribunale di Torino.

2. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso proposto dal (…) condannando l’INPS a corrispondere allo stesso la pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971, dall’aprile 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Ricorre, nei confronti di (…), il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché la Regione Piemonte, per la cassazione della suddetta sentenza l’INPS, prospettando un motivo di ricorso.

4. Resiste il (…) con controricorso.

5. Non si sono costituiti il suddetto Ministero e la Regione Piemonte.

Motivi della decisione

l.Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 12 della legge n. 118 del 1971.

1.1. Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se il cittadino marocchino in possesso del permesso di soggiorno ma non della carta di soggiorno possa ottenere le prestazioni di cui alla legge n. 118 del 1971.

1.2. L’INPS ricorda che il richiamato art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, distinguendo le provvidenze e prestazioni di assistenza sociale, alle quali lo straniero può accedere, in ragione della titolarità da parte dello stesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno.

Nel primo caso lo straniero può accedere alle provvidenze economiche in favore dei minorati civili, mentre nella seconda ipotesi vi è solo il godimento delle altre prestazioni e servizi sociali.

Ciò, ad avviso del ricorrente rinviene la propria ratio nella diversa natura dei suddetti titoli attestanti la regolarità del soggiorno, ed in particolare, nella circostanza che il rilascio della carta di soggiorno è subordinato alla condizione che il richiedente dimostri di avere i necessari mezzi di sostentamento.

Non condivisibile ad avviso del suddetto Istituto è il ritenuto contrasto tra il citato art. 41 dell’accordo di cooperazione tra la CEE e il Regno del Marocco recepito dal Regolamento CEE del 26 settembre 1978 n. 2211/78, recante "Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco" come ritenuto dalla Corte d’Appello.

Tale ultima disposizione, infatti, disciplina le prestazioni di natura previdenziale, ovvero le prestazioni connesse all’attività lavorativa dei soggetti interessati, e non le prestazioni di invalidità civile. Né è operabile una comparazione con la nozione di sicurezza sociale contenuta nel Regolamento CEE 14 giugno 1971, n 1408/71, recante "Regolamento del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità", come operato dalla Corte d’Appello, poiché i regolamenti della Comunità europea non riguardano i rapporti fra uno Stato europeo ed uno Stato extra europeo.

2. E preliminare un breve riepilogo del quadro normativo e di quello giurisprudenziale di riferimento, quest’ultimo caratterizzato dall’intervento di diverse pronunce della Corte costituzionale.

2.1. Con la sentenza n. 11 del 2009, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Con la art. 14 che vieta la previsione di trattamenti discriminatori.

Già prima, tuttavia, occorre ricordare che la Corte costituzionale, con la d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

2.2. Come si è accennato la disciplina di riferimento è costituita dall’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998.

L’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno».

Incidendo sulle condizioni per il conseguimento delle provvidenze assistenziali, il comma 19, ha limitato la cerchia degli aventi diritto alla pensione di invalidità, quanto ai cittadini extracomunitari, a coloro che siano in possesso della carta di soggiorno (si v., ora, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per effetto dell’articolo 9, ex d.lgs. n. 3 del 2007.

2.3.Tanto premesso, ritiene questa Corte che è corretta ed adeguata la motivazione della Corte d’Appello, che ha disatteso le censure proposte avverso al sentenza di primo grado, condividendone il percorso argomentativo, come di seguito riportato, in ragione del quale il Tribunale di Torino ha disapplicato, nel caso concreto, l’art. 80, comma 19 della legge n. 388 del 2000, con il conseguente riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità in favore del (…).

il (…) era in possesso dei requisiti sanitari, risiedeva in Italia dal 7 luglio 2003 e aveva lavorato dall’aprile 2004;

la legge n. 388 del 2000 aveva ristretto l’equiparazione, ai cittadini italiani, dei soli cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno;

una corretta applicazione del diritto comunitario comportava la disapplicazione della norma interna che violava il diritto comunitario medesimo, che era immediatamente applicabile dal giudice;

l’art. 41 dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea ed il Regno del Marocco firmato il 27 aprile 1976 e recepito con regolamento CEE n. 2211/78 prevede che i lavoratori cittadini marocchini godano, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli stati membri nei quali essi sono occupati;

la Corte di Giustizia con sentenza del 31 gennaio 1991 ribadiva la diretta efficacia del suddetto art. 41;

il ricorrente era titolare di una posizione contributiva legata a diversi periodi lavorativi sia come lavoratore dipendente, sia come lavoratore autonomo, essendo anche iscritto alla camera d commercio come titolare di ditta individuale;

la pensione richiesta, nell’ordinamento italiano costituisce prestazione assistenziale e non previdenziale, ma non vi è sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale;

il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione "attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad uno dei rischi elencati nell’art. 4, n. 1, del Regolamento n. 1408/71", dove sono incluse le prestazioni di invalidità.

In ragione di ciò, il Tribunale perveniva alla conclusione, condivisa dalla Corte d’Appello, nel rigettare l’impugnazione dell’INPS, che, nella fattispecie in esame, la previsione del citato art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, con il conseguente accoglimento della domanda del (…) in presenza degli altri requisiti di legge.

2.4. Si osserva che con Regolamento CEE del 26 settembre 1978, n. 2211/78, si approvava, a norma della Comunità, l’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, stabilendo che lo stesso era obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art.3).

L’accordo, all’art. 41, stabiliva che i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godevano, in materia d sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto a cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati.

La Corte di Giustizia con la sentenza Kziber, resa il 31 gennaio 1991, ha ritenuto l’applicazione diretta dell’art. 41 (punti 21, 22 e 23 ), affermando, peraltro che quest’ultimo opera nel settore della sicurezza sociale.

Lo stesso accordo, al punto 24, chiarisce la nozione di sicurezza sociale richiamando il art. 4, n. 1 sono elencati i settori della sicurezza sociale.

Il suddetto art. 4, n. 1, indica, in tale ambito della sicurezza sociale, le prestazioni di invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare le capacità di guadagno (punto 1, lettera b).

2.5. La Corte d’Appello, quindi, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell’ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell’ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell’ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, nell’esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (cfr., su tale profilo, Cass., sentenza n. 26897 del 2009).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del (…) con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Nulla spese per il Ministero dell’economia e delle finanze e per la Regione Piemonte, non costituiti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 20,00 per esborsi, euro 2000 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Nulla spese per il Ministero dell’economia e delle finanze e per la Regione Piemonte.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.