LEGGE 12 novembre 2012, n. 206 Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 282 del 3-12-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La Repubblica, nell’ambito delle finalita’ di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, celebra la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza del secondo centenario della sua nascita e ne valorizza l’opera. 2. L’anno 2013, ricorrenza del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, e’ dichiarato «anno verdiano». 3. La Villa Verdi in Sant’Agata di Villanova sull’Arda e la casa natale del musicista in Roncole Verdi, rispettivamente residenza e luogo di nascita del compositore Giuseppe Verdi e luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell’opera del Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse particolarmente importante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 2

Interventi

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento gli interventi,
da realizzare negli anni 2012 e 2013, di promozione, ricerca,
salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell’opera e
dei luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi, finalizzati ai
seguenti obiettivi:
a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e
privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive,
ricercatori e singoli individui privati, delle attivita’ formative,
anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali,
seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il
Festival Verdi organizzato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma,
volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del
patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e
all’opera di Giuseppe Verdi, anche in relazione ai riconoscimenti
conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle
celebrazioni verdiane la piu’ vasta diffusione a livello locale,
provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare
riferimento all’Unione europea, anche mediante l’utilizzazione di
tecnologie digitali;
b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico,
archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di
Giuseppe Verdi e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la
collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al
pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell’artista,
anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei
loro risultati e di materiali inediti;
c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi
verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti;
istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per
l’elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull’opera di
Giuseppe Verdi, in favore degli studenti dei conservatori e delle
accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado,
a fini didattici, le «mattinate teatrali-musicali verdiane» con la
partecipazione di giovani artisti; rivalutazione e valorizzazione del
concorso per giovani cantanti lirici «Corale Giuseppe Verdi» di Parma
e del concorso internazionale «Voci Verdiane» di Busseto, per
inserire i giovani vincitori in apposite produzioni operistiche;
d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi verdiani,
ubicati nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
e) valorizzazione delle attivita’ svolte dai soggetti, pubblici e
privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione,
dello studio e della diffusione dei materiali verdiani, anche
attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne
la fruizione da parte del pubblico;
f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalita’ di
promozione turistica, dei luoghi in cui Giuseppe Verdi ha vissuto e
operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o
potenziamento delle strutture esistenti, con particolare riferimento
alla Villa Verdi in Sant’Agata di Villanova sull’Arda e alla casa
natale del musicista in Roncole Verdi, e delle infrastrutture di
collegamento e accesso. A tali iniziative e’ destinata una quota non
inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui
all’articolo 4;
g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati
rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e
privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e
internazionale, con particolare riferimento all’Unione europea;
h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il
conseguimento delle finalita’ della presente legge.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito
delle risorse di cui all’articolo 4.

Art. 3 Comitato promotore delle celebrazioni verdiane 1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, e’ istituito il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull’Arda, nonche’ da quattro insigni esponenti della cultura e dell’arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Giuseppe Verdi, nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali. 2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all’estero la conoscenza della figura e dell’opera di Giuseppe Verdi attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonche’ di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani, attraverso l’utilizzazione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge. 3. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l’opera di Giuseppe Verdi. 4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2013, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull’utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale la trasmette alle Camere. 5. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi. 6. Le iniziative celebrative del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi sono poste sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. 7. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui all’articolo 4.

Art. 4 Contributo straordinario 1. Per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi e’ attribuito al Comitato di cui all’articolo 3 un contributo straordinario di 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, per la predisposizione e per l’attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi dell’articolo 2, anche attraverso l’acquisizione e il restauro dei luoghi verdiani nelle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Art. 5

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4, pari a 3,25
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.
75, destinata alle spese di parte corrente.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 12 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 1373): Presentato dall’on. Carmen Motta ed altri in data 24 giugno 2008. Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 16 settembre 2008 con pareri delle commissioni I, V, X e questioni regionali. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 15 e 23 febbraio 2011; il 23, 29 e 30 marzo 2011; il 13 e 19 aprile 2011; il 22 giugno 2011; il 13, 14 e 26 luglio 2011; il 27 settembre 2011. Nuovamente assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 31 luglio 2012 con pareri delle commissioni I, V, X e questioni regionali. Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 1° agosto 2012 e approvato, in un testo unificato con gli atti n. 1656 (on. Ranieri ed altri), n. 2110 (on. Foti ed altri), n. 2777 (on. Barbieri ed altri), n. 4085 (on. Polledri ed altri) il 6 agosto 2012. Senato della Repubblica (atto n. 3447): Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica e beni culturali), in sede referente, il 13 settembre 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e questioni regionali. Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 18, 19 e 25 settembre 2012; il 2 e 16 ottobre 2012. Nuovamente assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 17 ottobre 2012 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e questioni regionali. Esaminato e approvato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 24 ottobre 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 2012, n. 214 Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti…

…amministrativi di competenza del Ministero dell’interno di durata non superiore a novanta giorni.

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Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 287 del 10-12-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, i commi 3 e 4, che disciplinano le modalita’ di individuazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo e, in particolare, l’articolo 11, relativo ai compiti ed alle funzioni delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, e gli articoli 14 e 15, relativi alle attribuzioni ed all’ordinamento del Ministero dell’interno; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno; Visto il decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modificazioni, con il quale, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati individuati i termini per la conclusione dei procedimenti imputati alla competenza dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’interno; Ritenuto di dover procedere all’emanazione dei regolamenti che definiscono i termini massimi di durata dei procedimenti di competenza del Ministero dell’interno; Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge; Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell’Adunanza del 5 luglio 2012; Su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero dell’interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio. 2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284.

Art. 2

Modalita’ di pubblicazione

1. Il presente regolamento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione. Le stesse forme e modalita’ sono utilizzate per
le successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 10 ottobre 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti

Il Ministro dell’interno
Cancellieri

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012
Interno registro n. 7, foglio n. 147

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

LEGGE 7 febbraio 2013, n. 14 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica araba d’Egitto sul trasferimento delle persone
condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 23, paragrafo 2,
dell’Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 5.806
annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2012 allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio
degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al
Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito
il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla
riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del
maggior onere risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito
del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione
«Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un
ammontare pari all’importo dello scostamento il limite di cui
all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 febbraio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 novembre 2012 Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Loop 40»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL DIRETTORE GENERALE
per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
salute»;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del
Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione
di prodotti fitosanitari»;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’art. 80 concernente
«Misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Vista la domanda presentata in data 5 settembre 2012 dall’impresa
Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, via F.lli
Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’immissione
in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Loop 40»,
contenente la sostanza attiva «Nicosulfuron», uguale al prodotto di
riferimento denominato «Chaman» registrato al n. 12686 con decreto
direttoriale in data 24 aprile 2008, modificato successivamente con
decreto in data 18 luglio 2012, dell’impresa medesima;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell’ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e’ uguale al citato prodotto
di riferimento «Chaman» registrato al n. 12686;
Rilevato pertanto che non e’ richiesto il parere della commissione
consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all’art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento
della direttiva 2008/40/CE relativa all’iscrizione della sostanza
attiva «Nicosulfuron» nell’Allegato I del decreto legislativo n.
194/1995;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2009 di recepimento
della direttiva 2009/51/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio per quanto riguarda le specifiche della sostanza attiva;
Considerato che per il prodotto fitosanitario l’impresa ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall’art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza «Nicosulfuron»;
Considerato altresi’ che il prodotto di riferimento dovra’ essere
rivalutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n.
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE)
di attuazione n. 546/2011 della commissione, e all’Allegato VI del
decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme
ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed
all’Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;
Ritenuto di limitare la validita’ dell’autorizzazione del prodotto
in questione al 24 aprile 2013, data di scadenza assegnata al
prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al
Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione;
Considerato altresi’ che per il prodotto fitosanitario di
riferimento e’ stato gia’ presentato un fascicolo conforme ai
requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonche’ ai sensi
dell’art. 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro
i termini prescritti da quest’ultimo;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 24 aprile
2013, l’impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, via
F.lli Bronzetti, 32/28, e’ autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato «Loop 40» con la composizione e
alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto.
E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche
in conformita’ a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e’ confezionato nelle taglie da L 1 – 5 – 10 – 20.
Il prodotto e’ importato in confezioni pronte all’uso degli
stabilimenti esteri:
Presmar – Avda. del Convento s/n, 41318 Villaverde del
Rio/Sevilla (Spagna);
Laboratorios Sirga S.A. – C/Jaime I, 7 – Pol. Ind Mediterraneo –
46560 Masalfasar, Valencia (Spagna);
Cheminova A/S – Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca).
Il prodotto suddetto e’ registrato al n. 15569.
E’ approvata quale parte integrante del presente decreto
l’etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara’ notificato, in via amministrativa,
all’impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2012

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.