MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 8 marzo 2013 Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
norme in materia di ordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992,
con particolare riferimento al comma 1, secondo cui il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria e’ costituito con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze,
ed al comma 2, a norma del quale il Consiglio di presidenza e’
composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da
quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei
Deputati e due dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti;
Visto l’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992,
secondo cui il Consiglio di presidenza dura in carica quattro anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno
2009 di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria nella sua attuale composizione;
Visto l’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del
1992, il quale dispone che le elezioni del Consiglio di presidenza
hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente
Consiglio, esse sono indette con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta ufficiale almeno trenta giorni prima della
data stabilita e le stesse si svolgono in un giorno festivo dalle ore
nove alle ore ventuno;
Tenuto conto del fatto che il Consiglio di presidenza in carica
giunge a scadenza alla fine del mese di giugno di quest’anno;
Ritenuto, pertanto, di dover indire le elezioni per il rinnovo del
Consiglio di presidenza relativamente agli undici componenti eletti
dai giudici tributari;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19
luglio 2002, n. 184, recante modalita’ di svolgimento delle
operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, approvazione del modello di
scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e
norme di coordinamento in tema di incompatibilita’;
Visti i commi 2 e 3 dell’articolo 17 del citato decreto legislativo
n. 545 del 1992, che individuano rispettivamente l’elettorato passivo
e l’elettorato attivo;
Ritenuto di poter provvedere con separato decreto alla nomina dei
componenti dell’Ufficio elettorale centrale di cui all’articolo 4 del
decreto ministeriale 19 luglio 2002, n. 184;

Decreta:

Art. 1

1. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria sono indette per il giorno 23
giugno 2013.
2. Con separato decreto sono nominati i componenti dell’Ufficio
elettorale centrale di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 19
luglio 2002, n. 184.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2013

Il Ministro: Grilli

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche’ in materia di versamento di tributi degli enti locali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le risoluzioni approvate dal Parlamento in data 2 aprile
2013, che hanno approvato la relazione del Governo concernente
l’aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica,
predisposta ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, dalla quale, con riferimento al pagamento alle
imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni,
emerge la assoluta necessita’ di predisporre interventi di immediata
eseguibilita’ rivolti a graduare il flusso dei pagamenti, accordando
priorita’ ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema
creditizio;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di intervenire
in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;
Considerata, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
adottare misure in materia di patto di stabilita’ interno, interventi
finalizzati a garantire l’equilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche’ disposizioni relative al versamento di tributi
degli enti locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell’interno, della giustizia, per la coesione territoriale
e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Pagamenti dei debiti degli enti locali

1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte
capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente
di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati
pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso
del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di
stabilita’ interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di
euro.
2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i
singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il
sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine
del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si
considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto
termine.
3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013
sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita’
di riparto individuate dalla Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali che potra’ fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in
mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da
escludere dal patto di stabilita’ interno per il 90% dell’importo di
cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio
2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima
rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente,
si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente
alle disponibilita’ non assegnate con il primo decreto.
4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli
enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli
spazi finanziari nei termini e secondo le modalita’ di cui al comma
2, ovvero non abbiano proceduto, entro l’esercizio finanziario 2013,
ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi
concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due
mensilita’ del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali
e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli
importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio
dell’ente.
5. Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale
puo’ effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del
13 per cento delle disponibilita’ liquide detenute presso la
tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento
degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile
2013 ai sensi del comma 2.
6. Per l’anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 9 dell’articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16,
come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44.
7. Al fine di fornire liquidita’ agli enti locali, per l’anno 2013,
non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita’ interno delle regioni e delle province autonome i
trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al
patto di stabilita’ interno a valere sui residui passivi di parte
corrente, purche’ a fronte di corrispondenti residui attivi degli
enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilita’
interno delle regioni e province autonome derivanti dalla
disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il
pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al
31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il
predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati
prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in
favore degli enti locali.
9. Per l’anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ incrementato, sino
alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.
L’utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo
vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 e per le province una
quota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita’
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, per l’anno 2013.
10. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per
assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e
di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo
precedente e’ distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre
articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita’ per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una
dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014, "Sezione per assicurare la liquidita’ alle regioni e alle
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione
di 3.000 milioni di euro per l’anno 2013 e di 5.000 milioni di euro
per l’anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita’ per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale", con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro
per l’anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l’anno 2014. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare al
Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti
articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal
fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al
successivo comma 11, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo.
E’accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione
complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui
all’articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013,
unitamente alle disponibilita’ non assegnate in prima istanza e con
le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita’
per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in
data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque,
non oltre il 30 settembre 2013.
11. Ai fini dell’immediata operativita’ della "Sezione per
assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero
dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e
prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita’ della predetta sezione su apposito
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato,
intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, su cui la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e’ autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento per le finalita’ di cui alla predetta
Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l’altro, criteri e
modalita’ per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse della
Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del
direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del
Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e
prestiti S.p.A., nonche’ i criteri e le modalita’ per lo svolgimento
da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della
Sezione. L’addendum e’ pubblicato sui siti internet del Ministero
dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti
S.p.A..
12. Per le attivita’ oggetto dell’addendum alla convenzione di cui
al comma precedente e’ autorizzata la spesa complessiva di 500.000
euro per gli anni 2013 e 2014.
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa
di carenza di liquidita’, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa
depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita’ stabilite
nell’addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013
l’anticipazione di liquidita’ da destinare ai predetti pagamenti.
L’anticipazione e’ concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla
Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme
sullo stesso annualmente disponibili ed e’ restituita, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota
interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni
sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalita’
dell’articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali puo’ individuare modalita’ di
riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo
periodo. La rata annuale sara’ corrisposta a partire dalla scadenza
annuale successiva alla data di erogazione dell’anticipazione e non
potra’ cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di
interesse da applicare alle suddette anticipazioni e’ pari, per le
erogazioni dell’anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro
alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul
sito internet del medesimo Ministero. Per l’erogazione dell’anno
2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
sara’ determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato
del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito
internet del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15
gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di
ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei
dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’Agenzia
delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni
interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta
municipale propria di cui all’articolo 13, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di
conto corrente postale e, per le province, all’atto del riversamento
alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori di cui all’articolo 60, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
14. All’atto dell’erogazione, gli enti locali interessati
provvedono all’immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13
dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative
registrazioni contabili l’ente locale fornisce formale certificazione
alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile
finanziario dell’ente.
15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
richiedono l’anticipazione di liquidita’ di cui al comma 13, sono
tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da
adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della
anticipazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del
comma 13.
16. Nell’ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa
eventualmente concesse in applicazione dell’articolo 5, del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono
recuperate da parte del Ministero dell’interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell’anticipazione di cui al
comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17,
dell’articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5
esercizi finanziari successivi a quello in cui e’ stata concessa
l’anticipazione stessa, e’ pari almeno al 50 per cento dei residui
attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi
anzianita’ superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell’organo di
revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui
attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni
del credito e l’elevato tasso di riscuotibilita’.

Art. 2

Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura
o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine,
diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all’articolo 3, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data
del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidita’, in deroga
all’articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281,
con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell’economia e delle finanze,
entro il 30 aprile 2013 l’anticipazione di somme da destinare ai
predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per
assicurare la liquidita’ alle regioni e alle province autonome per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli
finanziari e sanitari" di cui all’articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a
ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013 e
il 15 febbraio 2014. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano puo’ individuare modalita’ di riparto,
diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui
al presente articolo, si provvede, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche
legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso
dell’anticipazione di liquidita’, maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei
debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente
di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in
favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli
accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza
dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione
interessata, nel quale sono definite le modalita’ di erogazione e di
restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo
non superiore a 30 anni, prevedendo altresi’, qualora la regione non
adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita’ di recupero delle medesime
somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia
l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico
della Regione e’ pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c),
provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato
o da un suo delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell’economia
e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo
delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome o suo delegato.
5. All’atto dell’erogazione, le regioni interessate provvedono
all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento:
dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative
registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al
Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve
riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei
confronti degli enti locali, purche’ a fronte di corrispondenti
residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la
loro totalita’. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere
utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di
debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine.
7. L’ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,
dell’articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e’ sostituito
dal seguente: "L’esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000
milioni di euro per l’anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l’anno
2013 e di 1.000 milioni di euro per l’anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede
con gli stessi criteri e modalita’ dettati dall’articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico –
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – sulla base dei
dati acquisiti dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – ai sensi del
comma 460, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull’utilizzo, alla
data del 30 giugno, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione
e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto
ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al
comma 8 del presente articolo. All’esito del predetto monitoraggio,
il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora
sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province
autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse
un’insufficienza e per altre un’eccedenza del plafond di spesa
assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l’anno di
riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite
complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio
finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla
effettiva capacita’ di spesa registrata nel semestre di riferimento.
Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente e’
tempestivamente comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 3

Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN

1. Lo Stato e’ autorizzato ad effettuare anticipazioni di
liquidita’ alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di
Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la
liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all’articolo 1, comma
10, al fine di favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti
degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle
somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a
titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi
compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal
bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari,
come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente"
e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito
degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.
2. In via d’urgenza, per l’anno 2013, il Ministero dell’economia e
delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio
2013, al riparto fra le regioni dell’anticipazione di liquidita’ fino
a concorrenza massima dell’importo di 5.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti
dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e
ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del
2011, ponderati al 50%, come presenti nell’NSIS alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Ai fini dell’erogazione delle risorse
di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma
5. Il decreto di cui al presente comma e’ trasmesso alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed
e’ pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e’ stabilito il
riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per
l’anno 2014, fra le regioni dell’anticipazione di liquidita’ fino a
concorrenza massima dell’importo di 14.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui
al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma e’
effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1,
lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle
ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come
risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini
dell’erogazione per l’anno 2014 delle risorse di cui al presente
comma, al netto di quelle gia’ erogate per l’anno 2013 ai sensi del
comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto
di cui al presente comma e’ trasmesso alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei
Presidenti delle Regini e delle Province autonome ed e’ pubblicato
sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Le regioni trasmettono, con certificazione congiunta del
Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale
dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l’istanza di accesso
all’anticipazione di liquidita’ di cui al comma 2, ed entro il 15
dicembre 2013 l’istanza di accesso all’anticipazione di liquidita’ di
cui al comma 3, per l’avvio delle necessarie procedure amministrative
ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, con decreto direttoriale, puo’ attribuire alle regioni che
ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi
superiori a quelli di cui al comma 3, con l’istanza di cui al primo
periodo, nei limiti delle somme gia’ attribuite ad altre regione ai
sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.
5. All’erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui
al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanita’
di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche
legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso
dell’anticipazione di liquidita’, verificate dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e
comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli
accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti
fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all’articolo
12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate
alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui
rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai
sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al
primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti puo’
comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012,
intendendosi per sorti i debiti per il quali sia stata emessa fattura
o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero
dell’economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione
interessata, nel quale sono definite le modalita’ di erogazione e di
restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo
non superiore a 30 anni, prevedendo altresi’, qualora la regione non
adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita’ di recupero delle medesime
somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia
l’applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico
della Regione e’ pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
6. All’atto dell’erogazione le regioni interessate provvedono
all’immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento:
dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative
registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria
accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla
Regione all’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma 4.
Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale
ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013
dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall’anno 2013 costituisce adempimento regionale –
ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013
dall’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 –
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l’erogazione, da
parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la
fine dell’anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa
nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su
risorse proprie dell’anno, destina al finanziamento del proprio
servizio sanitario regionale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette
regioni e province autonome, per le finalita’ di cui al comma 3, e
comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al
comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all’articolo 12 dell’Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei
dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali.
Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla
trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano
in modo incompleto, il Ministero dell’economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e’ autorizzato a
recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidita’
ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non
certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi
titolo.
9. Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere
le somme attinte sull’anticipazione di liquidita’ di cui al presente
articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di
cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di
verifica degli adempimenti. A tal fine, per l’anno 2013, il termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 e’ differito al 30 giugno e conseguentemente il
termine del 30 aprile e’ differito al 15 maggio.

Art. 4

Verifica equilibri strutturali delle regioni

1. Al fine di garantire effettivita’ al raggiungimento degli
obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i
contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilita’ di sottoscrivere
nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalita’ e
di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui
da parte di enti e societa’ controllati o partecipati resta
subordinata all’attestazione regionale da cui risulti, oltre al
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita’ interno per
l’anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti
una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono
verificate dai Tavoli di verifica di cui all’articolo 2, comma 4 e
all’articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del
Consiglio dei Ministri di autorizzazione all’indebitamento.

Art. 5

Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato

1. Ai fini dell’estinzione dei debiti dei Ministeri per
obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni,
forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data
del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui
passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito
elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l’indicazione dei
relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria
generale dello Stato per il tramite del coesistente Ufficio Centrale
di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito
internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono
aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata
evidenza di quelli relativi a fitti passivi.
2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al
comma 1, con priorita’ per il pagamento delle spese diverse dai fitti
passivi, il fondo di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e’ incrementato di 500 milioni di euro per
l’anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate
rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto
fondo e’ ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle
richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1,
complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme
sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei
suddetti elenchi.
3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai
coesistenti Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un
prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando
altresi’ quelli che non hanno potuto essere estinti. L’Ufficio
centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti
di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente
impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli
elenchi di cui al comma 1.
4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo
di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove
situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno
2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare
alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un
piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure
di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del
suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni
finanziarie delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui
all’articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive
modificazioni, monitorano l’attuazione dei piani di rientro di cui al
comma 4.
6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini
previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia
apposita relazione sulle cause dell’inadempienza alle competenti
Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.
7. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e del
territorio sono stabiliti i termini e le modalita’ attuative per la
riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al
fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per
un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per
l’anno 2013 e 4.000 milioni per l’anno 2014.

Art. 6

Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche
amministrazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare
l’unita’ giuridica ed economica dell’ordinamento. I relativi
pagamenti sono effettuati dando priorita’, ai fini del pagamento, ai
crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra piu’ crediti non
oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al
credito piu’ antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta
equivalente di pagamento.
2. Ai fini dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidita’ di
cui al presente Capo, la prima rata decorre dall’anno successivo a
quello di sottoscrizione del contratto.
3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati
dall’ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi
di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.
4. Ferma restando l’indicazione del codice unico di progetto
dell’opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della
legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere
pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai
pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere,
sono comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo
le modalita’ previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.
5. In considerazione dell’esigenza di dare prioritario impulso
all’economia in attuazione dell’articolo 41, della Costituzione, a
tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi
atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai
pagamenti di cui al presente Capo.
6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l’articolo 5-quater e’
inserito il seguente:
"Art. 5-quinquies – Esecuzione forzata.
1. Al fine di assicurare un’ordinata programmazione dei
pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente
legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la
Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per
la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente
legge.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 294-bis e
294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori di dette
somme, a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio, eseguono i
pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del
libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con
atto notificato ai Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero
al funzionario delegato del distretto in cui e’ stato emesso il
provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l’effetto di
sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente
alle somme pignorate. L’ufficio competente presso i Ministeri di cui
all’articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di
pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono
tenuti a vincolare l’ammontare per cui si procede, sempreche’
esistano in contabilita’ fondi soggetti ad esecuzione forzata; la
notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento
che risultino gia’ emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a
pena di nullita’ rilevabile d’ufficio il provvedimento
giurisdizionale posto in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente
notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello
Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle
Tesorerie medesime, ne’ sospendono l’accreditamento di somme a favore
delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono
dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente
disposizione di legge.
5. L’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si
applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a
norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante
aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici
centrali e periferici delle amministrazioni interessate.".
7. All’articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 294-bis, e’ inserito il seguente:
"294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle
contabilita’ speciali del Ministero dell’economia e delle finanze
destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24
marzo 2001, n. 89.".
8. All’articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1, e’ aggiunto il seguente periodo:
"Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le
disposizioni del comma 4-bis";
b) al comma 3, dopo le parole "richiesta di chiarimenti" sono
aggiunte le seguenti parole: ", salvo quanto previsto al comma
4-bis";
c) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo
nelle transazioni commerciali devono pervenire all’ufficio di
controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine
di pagamento. L’ufficio di controllo espleta i riscontri di
competenza e da’ comunque corso al pagamento entro i 15 giorni
successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di
esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o
richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente
responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti
forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l’ufficio
di controllo e’ tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale
della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti
dal pagamento cui si e’ dato corso. Resta fermo il divieto di dare
corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma
2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilita’ del
dirigente che ha emanato l’atto.".
9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta
elettronica, l’importo e la data entro la quale provvederanno
rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1, 2, 3
e 5. L’omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita’ per
danno erariale a carico del responsabile dell’ufficio competente.
10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, e
dall’articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da
parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di
cui all’articolo 1, commi 2, 8 e 14, all’articolo 2, commi 3 e 5,
all’articolo 3, commi 5, 6 e 7, all’articolo 5, commi 1 e 3,
all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all’articolo 7, comma 4, che ha
causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o
per interessi moratori e’ causa di responsabilita’ amministrativa a
carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.
11. Al fine di garantire la massima tempestivita’ nelle procedure
di pagamento previste dal presente decreto-legge, le amministrazioni
competenti possono omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per
gli effetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati
delle anticipazioni di liquidita’ di cui al presente Capo.

Art. 7

Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle
somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ai sensi
dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e dell’articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi
dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell’articolo 3 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012,
come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il
termine di cui al comma 1 e’ rilevante ai fini della misurazione e
della valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita’ dirigenziale e disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili
sono assoggettati, altresi’, ad una sanzione pecuniaria pari a 100
euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma
elettronica.
3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 e’ effettuata
esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo
comma 1.
4. Ferma restando la possibilita’ di acquisire la certificazione di
somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle
pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19
ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche
amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal
1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando
la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio
delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l’elenco completo
dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31
dicembre 2012, con l’indicazione dei dati identificativi del
creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello
scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale e’ data separata
evidenza ai crediti gia’ oggetto di cessione o certificazione. Il
creditore puo’ segnalare all’amministrazione pubblica debitrice, in
tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo,
l’importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei
confronti della stessa.
5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni
debitrici alle disposizioni di cui al precedente comma rileva ai fini
della misurazione e della valutazione della performance individuale
dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita’ dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Per i crediti diversi da quelli gia’ oggetto di cessione o
certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a
certificazione del credito ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e
3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 12,
comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La
certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152.
7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte
dell’amministrazione pubblica di uno o piu’ debiti, il creditore puo’
richiedere all’amministrazione stessa di correggere o integrare la
comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta senza che l’amministrazione abbia
provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore puo’
presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la
piattaforma elettronica, secondo le modalita’ di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19
ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico
dell’amministrazione debitrice.
8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari
finanziari autorizzati, per il tramite dell’Associazione Bancaria
Italiana, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro l’elenco completo dei debiti certi, liquidi
ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla
data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in
favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con
l’indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e
dell’amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto
e cessioni pro-solvendo.
9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con
il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla
Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorita’ europee e su
deliberazione delle Camere, la legge di stabilita’ per il 2014, puo’
autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei
debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di
cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al comma 8.

Art. 8

Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei
confronti delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili
maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture
ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.
La disposizione di cui al presente comma non si applica all’imposta
sul valore aggiunto.
2. L’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei
crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, puo’ essere effettuata anche dall’ufficiale rogante
dell’amministrazione debitrice, ove presente. Nel caso in cui
l’autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata da un notaio gli
onorari sono comunque ridotti alla meta’. La notificazione dei
predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, puo’ essere effettuata
direttamente dal creditore anche mediante consegna dell’atto con
raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.
3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del
Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31
luglio 2013, sono stabilite le modalita’ attraverso le quali la
piattaforma elettronica istituita per le finalita’ di cui all’art.
120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 e delle relative disposizioni di attuazione, e’ utilizzata anche
per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro
notificazione.

Art. 9

Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, dopo l’articolo 28-quater, e’ aggiunto il seguente:
"Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti con somme dovute
in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi
del contenzioso tributario). 1. I crediti non prescritti, certi,
liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti
dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con
l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate,
con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi
dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di
definizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, dell’articolo
5-bis, dell’articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi
dell’articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione
agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai
sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, dello stesso
decreto. A tal fine e’ necessario che il credito sia certificato ai
sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b),
ultimo periodo, del medesimo decreto. La compensazione e’ trasmessa
immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con
modalita’ idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito
certificato. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio
sanitario nazionale non versi sulla contabilita’ speciale numero 1778
"Fondi di bilancio" l’importo certificato entro sessanta giorni dal
termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di
cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle
somme dovute all’ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito
della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’articolo 17,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il
recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da’
comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle
finanze e l’importo e’ recuperato mediante riduzione delle somme
dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse
le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di
gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
2. I termini e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze.".
2. A decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto
dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e’
aumentato a 700.000 euro. All’onere pari a euro 1.250 milioni per
l’anno 2014, 380 milioni per l’anno 2015 e 250 milioni per l’anno
2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella
contabilita’ speciale 1778 – fondi di bilancio dell’Agenzia delle
entrate. Per l’anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi
programmati di cui all’articolo 5, comma 7.

Art. 10

Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in
materia di versamento di tributi locali

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 16, comma 7,
– al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente a
quello di riferimento";
– dopo il terzo periodo, e’ aggiunto il seguente: "Per gli anni
2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in
caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono
pari agli importi indicati nell’allegato 3-bis del presente
decreto.";
b) dopo l’allegato 3, e’ inserito l’allegato 3-bis di cui
all’allegato 3 al presente decreto.
2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto
dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
operano le seguenti disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo
sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche
nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e
pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni
prima della data di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e
comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono
inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati gia’
predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2,
ovvero indicare le altre modalita’ di pagamento gia’ in uso per gli
stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono
scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a
titolo di TARES, per l’anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato
e’ riservata allo Stato ed e’ versata in unica soluzione unitamente
all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche’ utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di
cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14
del decreto-legge n. 201 del 2011;
e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono
sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di
cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione
del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei
rifiuti urbani.
3. All’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
il comma 4 e’ sostituito dal seguente: "4. Sono escluse dalla
tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree
comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che
non siano detenute o occupate in via esclusiva.".
4. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-ter le parole: "novanta giorni dalla data" sono
sostituite da: "il 30 giugno dell’anno successivo a quello";
b) il comma 13-bis e’ sostituito dal seguente: "13-bis. A
decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e della detrazione nonche’ i regolamenti dell’imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresi’,
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita
l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI). L’efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’ eseguito sulla base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di
ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e’ tenuto ad
effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16
maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata
pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base
dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto
articolo 9 e’ eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e’ tenuto a effettuare
l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16
novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio
dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per
l’anno precedente.".

Art. 11

Misure per l’equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della
Regione Piemonte, nonche’ per la programmazione regionale del Fondo
per lo sviluppo e la coesione

1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo
3 novembre 2005, n. 241, e’ attribuito alla Regione Siciliana il
gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali
e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in
misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli
stabilimenti ubicati all’interno dello stesso. Per l’anno 2013,
l’assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000,
mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura
di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio
1998, n. 183.
2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1
spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito e’ assicurato,
a decorrere dall’anno 2014, secondo le modalita’ applicative previste
dal decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre
2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, d’intesa con l’Assessorato regionale
dell’economia della Regione Siciliana.
3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per
le annualita’ 2013-2015, per euro 49.000.000 per l’anno 2013, euro
50.200.000 per l’anno 2014 ed euro 52.800.000 per l’anno 2015, si
provvede:
a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8
per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione
Siciliana relative alle annualita’ dell’edilizia agevolata di cui
all’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, come individuate nel Piano di rientro sul quale e’ stata sancita
intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;
c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma
3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. A decorrere dall’anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei
rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al
simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel
territorio regionale, con le modalita’ previste dallo statuto
speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e dal decreto legislativo 3
novembre 2005, n. 241. Dal 1° gennaio 2016 l’efficacia delle
disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto
dirigenziale di cui al comma 2 e’ subordinata al completamento delle
procedure di cui al periodo precedente.
6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario
derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale
inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di
trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un
piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, all’approvazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle
finanze. Il piano di rientro dovra’ individuare le necessarie azioni
di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire attraverso
l’adozione dei criteri e delle modalita’ di cui all’articolo 16-bis,
comma 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella
legge n. 135 del 7 agosto 2012.
7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la
Regione Piemonte e’ autorizzata ad utilizzare, per l’anno 2013, le
risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui alla delibera del CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011 (pubblicata
nella G.U. n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di
euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la
presa d’atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse
disponibili.
8. Al fine di garantire una sufficiente liquidita’ per far fronte
ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la
parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di
infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma
3 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo le parole: "compartecipazione ai tributi erariali" sono inserite
le seguenti parole: "o, previo accordo tra la Regione richiedente, il
Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla
programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione" ed
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di utilizzo delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita’ di
cui al presente comma, la Regione interessata propone
conseguentemente al CIPE per la presa d’atto, la nuova programmazione
nel limite delle disponibilita’ residue, con priorita’ al
finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello
sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti
locali.".

Art. 12

Copertura finanziaria

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita’
necessaria all’attuazione degli interventi di cui al presente decreto
e’ autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a
20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali
somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo
di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito
dalla legge di stabilita’, in conformita’ con la Risoluzione di
approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi
dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e
successive integrazioni e modificazioni.
2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate da
presente decreto e nelle more dell’emissione dei titoli di cui al
comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
e, ove necessario, puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e’ effettuata entro la
conclusione dell’esercizio in cui e’ erogata l’anticipazione.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, in termini di
maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti
derivanti dal comma 6, pari a 559,5 milioni di euro per l’anno 2014 e
a 570,45 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, e agli oneri di
cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal
2015 al 2017, si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014
e 6,5 milioni di euro per l’anno 2015 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2013, e a 2 milioni di euro
annui per gli anni 2014 e 2015 l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, quanto a 5 milioni per l’anno 2014 e 4,5 milioni di euro
annui per l’anno 2015, l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
b) quanto a 559,5 milioni di euro per l’anno 2014 mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell’imposta sul
valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2,
3 e 5;
c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015,
mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza
e cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa
di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati
nell’Allegato 1 al presente decreto.
Dalla riduzione sono esclusi gli stanziamenti relativi al Fondo
sviluppo e coesione.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il
monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b).
Nelle more del monitoraggio, e’ accantonato e reso indisponibile
l’importo di 559,5 milioni di euro per l’anno 2014 con le modalita’
di cui alla lettera c) del medesimo comma 3. In base agli esiti del
monitoraggio, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse
necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b).
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini delle
successive riduzioni e’ autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre
variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli
accantonamenti interessati, nel rispetto dell’invarianza sui saldi di
finanza pubblica, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Resta precluso l’utilizzo degli
accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti
territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli
articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli
dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato,
distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi
dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo
per l’ammortamento dei titoli di Stato.
7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello
Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni
degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su
cui si siano formati debiti di cui al comma 1, dell’articolo 4 del
presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.
8. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e’ sostituito dall’Allegato 2 al presente decreto.
9. Ai fini del rispetto dell’obiettivo programmatico in termini di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella
Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell’articolo 10-bis,
comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero
dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio
dell’attuazione delle misure previste dal presente decreto.
10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli
andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato
raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento
di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti
dell’obiettivo di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da
allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia
e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni
2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero
l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 12, primo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l’adozione di
provvedimenti correttivi urgenti.
11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti
dall’articolo 1, comma 13, dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo
3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma
precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad incremento prioritariamente di
quelle previste all’articolo 5, comma 7, del presente decreto.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti

Cancellieri, Ministro dell’interno

Severino, Ministro della giustizia

Barca, Ministro per la coesione
territoriale

Gnudi, Ministo per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2013, n. 51 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capit

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della
Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione e, in particolare, l’articolo 24, relativo
all’ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell’articolo
114, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita’ 2012);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante
ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma
capitale;
Ritenuto necessario procedere all’emanazione, ai sensi degli
articoli 2, comma 7, e 24, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e
successive modificazioni, di disposizioni integrative e correttive
del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
Sentite la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma capitale;
Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 26 settembre 2012, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visti i pareri della Commissione parlamentare per l’attuazione del
federalismo fiscale, di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, reso nella seduta del 19 dicembre 2012, e delle Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario
della Camera dei deputati, reso il 19 dicembre 2012, e del Senato
della Repubblica, reso il 21 dicembre 2012;
Viste le osservazioni e le modificazioni alle disposizioni,
deliberate dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma
4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella riunione del 18 gennaio
2013;
Viste le risoluzioni favorevoli approvate dal Senato della
Repubblica in data 3 aprile 2013 e dalla Camera dei deputati in data
9 aprile 2013, relative alle comunicazioni rese dal Governo alle
Camere ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della citata legge n. 42
del 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 2013;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con i Ministri dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61

1. Il presente decreto legislativo introduce disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.
61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo
24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di
Roma capitale.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del
2012 il secondo periodo e’ soppresso.
3. All’articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e’
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Nelle more dell’applicazione delle procedure di cui al
presente articolo, l’eventuale rimodulazione del programma di
interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15
dicembre 1990, n. 396, e’ adottata dal medesimo ente con le procedure
previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per l’approvazione definitiva con
apposito decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. A tal fine le relative rimodulazioni
che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel
programma sono adottate mediante conferenza di servizi indetta dal
Sindaco di Roma capitale ai sensi dell’articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Dalle eventuali
rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare effetti
negativi sui saldi di finanza pubblica e non deve determinarsi un
incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere.».
4. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e’
aggiunto infine il seguente comma:
«1-bis. Per l’attuazione degli interventi da effettuare sul
territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza
connesse al traffico, alla mobilita’ ed all’inquinamento atmosferico
o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in
deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico, in esecuzione di un
piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche’ nei
limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri
a carico di Roma Capitale.».
5. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del
2012 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente
comma puo’ comunque essere ridefinito nell’ambito del patto
territoriale di cui all’articolo 32, comma 17, della legge 12
novembre 2011, n. 183.».
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 61
del 2012 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Il comma 22 dell’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e’ abrogato.».
7. Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del
2012 e’ sostituito dal seguente:
«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il
concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 16-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, sono altresi’ determinate, nell’ambito della quota
assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e
Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con
le modalita’ e i tempi previsti per l’erogazione del Fondo alle
regioni. Nelle more dell’intesa l’erogazione delle risorse e’
effettuata in favore della Regione. Nell’ambito dell’intesa di cui al
primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze, sono
rideterminati gli obiettivi del patto di stabilita’ interno della
Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralita’
sui saldi di finanza pubblica.».

Art. 2

Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di
Roma Capitale

1. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio
della gestione commissariale, di cui all’articolo 78 del
decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il
patrocinio dell’Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad
oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito
pregresso di cui all’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Restano salvi gli
effetti dell’attivita’ processuale gia’ svolta dall’Avvocatura dello
Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 26 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Grilli, Ministro dell’economia e delle
finanze

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Gnudi, Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport

Cancellieri, Ministro dell’interno

Passera, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2013, n. 67 Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95…

…convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma
dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria", ed in particolare l’articolo 45, che
prevede la soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario e della Commissione tecnica di finanza pubblica;
Visto altresi’ l’articolo 74 del citato decreto-legge n. 112 del
2008, che prevede il ridimensionamento degli assetti organizzativi
esistenti nelle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla
legge 28 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", ed
in particolare l’articolo 41, comma 10, che attribuisce a decreti del
Ministro da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di distribuire gli
uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero tra le
strutture di livello dirigenziale generale anche in deroga alla
eventuale distribuzione degli uffici di’ livello dirigenziale non
generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo
Ministero;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
Visto l’art. 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, recante "proroga di termini previsti da disposizioni
legislative", che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di
livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell’applicazione
del citato art. 74 del decreto legge 112 del 2008;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante Disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma
dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori;
Visto l’articolo 7 comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita’ economica", che prevede che i posti corrispondenti
all’incarico di componente di collegio dei sindaci, in posizione di
fuori ruolo istituzionale, soppressi presso l’IPSEMA, l’ISPESL,
l’IPOST e l’ENAM siano trasformati in posti di livello dirigenziale
generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla
Corte dei Conti il 2 febbraio 2011, reg. n. 2, fg. n. 71, relativo
alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni
mediche di verifica;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla
Corte dei Conti il 4 febbraio 2011, reg. n. 2, fg. n. 108, relativo
alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse Direzioni
territoriali dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, registrato alla
Corte dei conti il 5 gennaio 2011, reg. n. 1, fg. n. 36, con il quale
si e’ proceduto alla riallocazione delle funzioni del soppresso
Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
Visto il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al d.P.R.
30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo, ed in particolare l’articolo 1, comma 3, lettera a), che
dispone una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non
inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell’applicazione
dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
Visto l’art. 21, comma 5, lettera b), del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici", che prevede che i
posti corrispondenti all’incarico di componente di collegio dei
sindaci in posizione di fuori ruolo istituzionale soppressi presso
l’INPDAP siano trasformati in posti di livello dirigenziale generale
per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero
dell’economia e delle finanze nell’ambito del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 2012, registrato alla
Corte dei conti il 31 luglio 2012, reg. n. 7, fg n. 321, di
individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale
non generale dei Dipartimenti;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge, 7 agosto 2012, n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonche’ misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario", ed in particolare
l’art. 23-quinquies che dispone tra l’altro, al comma 1, lettere a) e
b) la riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale
del 20% e del 10% della spesa complessiva relativa al personale non
dirigenziale, nonche’ il comma 5 che fissa i principi relativi alla
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto, altresi’, l’art. 2, comma 10-ter, del citato decreto legge 6
luglio 2012, n. 95 che prevede che i regolamenti di organizzazione
dei Ministeri, di cui al comma 10 dello stesso articolo ed
all’articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in
vigore, della, legge di conversione e fino al 31 dicembre 2012, siano
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
ottobre 2012 concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero
dell’economia e delle finanze;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze l’Amministrazione ha informato le
organizzazioni sindacali rappresentative in data 11 febbraio 2013;
Visto il richiamato articolo 2, comma 10-ter, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facolta’ di richiedere il
parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai
sensi della medesima norma;
Considerata l’organizzazione ministeriale proposta coerente con i
compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle
finanze dalla normativa di settore vigente e con i contingenti di
organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, da
ultimo rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2012;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche’ per
ragioni di speditezza e celerita’, di non avvalersi di tale facolta’;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e’ stato delegato ad esercitare
le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di lavoro pubblico, nonche’ di organizzazione, riordino e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Dipartimenti del Ministero

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito
denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all’articolo 23
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 300 del
1999". Il Ministero e’ articolato nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento del tesoro;
b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
c) Dipartimento delle finanze;
d) Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi.
2. Ciascun dipartimento e’ articolato negli uffici di livello
dirigenziale generale di cui al Capo II. Con uno o piu’ decreti
ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi
dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai
corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero
massimo di 573. In tale numero sono comprese le posizioni
dirigenziali relative alla Scuola superiore dell’economia e delle
finanze, agli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche’ quelle
relative agli Uffici di diretta collaborazione e all’Organismo
Indipendente di Valutazione.
3. Operano nell’ambito del Ministero la Scuola superiore
dell’economia e delle finanze e l’Organismo indipendente di
valutazione con la relativa struttura di supporto articolata in
uffici dirigenziali non generali.

Art. 2

Capi dei dipartimenti

1. I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi
dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto
legislativo n. 165 del 2001", dai quali dipendono funzionalmente i
dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in
cui si articola ciascun dipartimento, esercitano i poteri e le
funzioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo
n. 300 del 1999.
2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della
gestione amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la
stretta integrazione tra le attivita’ degli uffici nello svolgimento
delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle
relazioni con l’esterno, curando lo sviluppo della collaborazione
operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni
ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite
degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro
dell’economia e delle finanze, di seguito denominato "Ministro".
3. Nell’esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e
controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la
programmazione delle attivita’ e dei processi, la collaborazione e
l’integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la
circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche
la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione
di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono
contributi di piu’ strutture operative.

Art. 3

Comitato permanente per il coordinamento delle attivita’ in materia
di finanza pubblica e Comitato permanente di indirizzo e
coordinamento della fiscalita’

1. E’ istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle
attivita’ e delle metodologie in materia di finanza pubblica. Il
Comitato e’ presieduto dal Ministro ed e’ composto dal Vice Ministro
delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dal
Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l’esame
parlamentare dei disegni di legge di bilancio e di stabilita’ e dai
capi Dipartimento del Ministero. Il Comitato costituisce la sede di
raccordo e di coordinamento delle attivita’ e delle metodologie e di
integrazione dei flussi informativi, sulla base della piena
condivisione e messa a disposizione da parte di ciascun Dipartimento
dei dati relativi ai flussi di finanza pubblica. Il supporto tecnico
alle attivita’ del Comitato e’ assicurato dal Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato.
2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 1,
emana specifiche direttive ai Dipartimenti per garantire il pieno
accesso informatico alle basi dati necessarie ai fini della
predisposizione dei documenti di finanza pubblica e di previsione
macroeconomica.
3. E’ istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento
della fiscalita’. Il Comitato e’ presieduto dal Ministro o dal Vice
Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato,
ed e’ composto in via permanente dal Direttore generale delle
finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro,
e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Rettore della Scuola
superiore dell’economia e delle finanze, dal Comandante generale
della Guardia di finanza, nonche’, ove invitati, dai responsabili di
Sogei S.p.A., Sose S.p.A., Equitalia S.p.A. e di altri soggetti e
organismi operanti nel settore fiscale. Il supporto tecnico alle
attivita’ del Comitato e’ assicurato dal Dipartimento delle Finanze.
4. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 3,
emana specifiche direttive alle strutture operanti nel settore
fiscale.

Art. 4

Competenze del Dipartimento del tesoro

1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della
politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle
seguenti materie:
a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed
internazionali; elaborazione delle linee di programmazione economica
e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di
stabilita’ derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea;
b) copertura del fabbisogno finanziario, anche sulla base dei dati
forniti dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e
operazioni finanziarie, nonche’ analisi dei relativi andamenti e
flussi;
c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte
salve le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero
dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
d) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio e
rapporti con le competenti Autorita’ indipendenti; analisi del
rischio, elaborazione delle politiche e definizione della
regolamentazione (e degli strumenti attuativi) in ambito
internazionale, comunitario e nazionale, al fine di prevenire
l’utilizzo del sistema finanziario da parte della criminalita’ e per
tutelarne e promuoverne l’integrita’ e la sicurezza;
e) interventi finanziari del tesoro nei diversi settori
dell’economia, delle infrastrutture e di sostegno sociale, nonche’ a
favore di organi, societa’ ed enti pubblici; garanzie pubbliche;
monetazione e carte valori;
f) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato;
esercizio dei diritti dell’azionista; cessione e collocamento sul
mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e
relativa attivita’ istruttoria e preparatoria;
g) valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico:,
h) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di
politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee
generali di attivita’ elaborate dal Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di
servizio per le attivita’ amministrative in materia di gestione delle
risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi;
i) informatica dipartimentale; comunicazione istituzionale e
relazioni esterne.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di
«Direttore generale del tesoro».
3. Il Dipartimento e’ articolato nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
a) Direzione I – analisi economico-finanziaria;
b) Direzione II – debito pubblico;
c) Direzione III – rapporti finanziari internazionali;
d) Direzione IV – sistema bancario e finanziario-affari legali;
e) Direzione V – prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario
per fini illegali;
f) Direzione VI – operazioni finanziarie analisi di conformita’ con
la normativa UE;
g) Direzione VII – finanza e privatizzazioni;
h) Direzione VIII – valorizzazione dell’attivo e del patrimonio
pubblico.
4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono,
ciascuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni, per guarito
riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di
competenza del Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di quanto
previsto nel comma l, lettere a) e c), nonche’ per il supporto
all’istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione
delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle
materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo e’
assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello
dirigenziale generale.
6. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro
operano uffici di livello dirigenziale non generale, nonche’ un corpo
di ispettori per le verifiche nelle materie di competenza del
Dipartimento. Le competenze degli uffici di livello dirigenziale non
generale sono: coordinamento dell’ufficio del direttore generale del
tesoro, controllo di gestione dipartimentale, informatica
dipartimentale, coordinamento dell’attivita’ amministrativa,
attivita’ tecnica di supporto all’ufficio del direttore generale del
tesoro, comunicazione istituzionale e relazioni esterne in raccordo
con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con
il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera h).

Art. 5

Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro

1. La Direzione I – analisi economico-finanziaria – si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione dei documenti di programmazione economica e
finanziaria;
b) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed
internazionali, nonche’ sviluppo e gestione della modellistica ai
fini di previsione e di valutazione delle policy;
c) analisi economica dell’andamento della finanza pubblica e degli
aspetti di governance fiscale ed economica;
d) rapporti con le istituzioni dell’UE c con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza.
2. La Direzione II – debito pubblico – si articola in uffici
dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero;
b) gestione del fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e del
conto «Disponibilita’ del tesoro per il servizio di tesoreria» di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
rispettivamente artt. 44 e seguenti e art. 5, e delle altre giacenze
liquide connesse alla gestione del debito pubblico;
c) analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico
interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari;
d) coordinamento e monitoraggio dell’accesso ai mercati finanziari
di enti pubblici, enti territoriali ed enti locali, con o senza
garanzie dello Stato;
e) rapporti con le istituzioni dell’UE e con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza;
f) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito.
3. La Direzione III – rapporti finanziari internazionali – si
articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti
funzioni:
a) affari economici e finanziari europei e internazionali;
b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario
internazionale e delle politiche economiche delle principali aree;
c) partecipazione a gruppi governativi informali, ivi inclusi il
G7, il G8, il G20;
d) rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a
carattere economico, monetario e finanziario, ivi inclusi l’UE,
l’OCSE, il FMI, le Banche e i Fondi di sviluppo, la BEI;
e) partecipazione a comitati istituiti presso le organizzazioni
internazionali, ivi inclusi il CEF, l’Ecofin, l’Eurogruppo, il WP3;
f) partecipazione alla redazione e all’esecuzione di accordi e
trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario;
g) interventi riguardanti il sostegno pubblico all’esportazione e
ai processi di internazionalizzazione e i trasferimenti unilaterali e
gli aiuti allo sviluppo.
4. La Direzione IV – sistema bancario e finanziario-affari legali –
si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti
funzioni:
a) analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza del sistema
bancario, finanziario e dei pagamenti, dei mercati finanziari e dei
relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari
finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l’attivita’
finanziaria delle imprese di assicurazione;
b) rapporti con le autorita’ indipendenti e di vigilanza;
c) vigilanza sulle fondazioni bancarie e sulle altre fondazioni
vigilate dal Ministero;
d) vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali
disposizioni, sulla Banca d’Italia;
e) consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza
del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le
partecipazioni azionarie dello Stato, i processi di dismissione e la
disciplina dei mercati;
f) regolamentazione e politiche del settore finanziario nell’ambito
dei servizi finanziari al dettaglio, ivi incluse le misure relative
ad educazione e inclusione finanziaria;
g) rapporti con le istituzioni dell’UE e con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza.
5. La Direzione V – prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario per fini illegali – si articola in uffici dirigenziali
non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi e valutazione del rischio e delle vulnerabilita’ del
sistema finanziario ed elaborazione delle politiche di prevenzione di
fenomeni criminali quali: riciclaggio del denaro, usura, corruzione,
falsificazione dell’euro, finanziamento del terrorismo e della
proliferazione delle armi di distruzione di massa, attivita’ dei
paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, utilizzo
illegale del contante e dei mezzi di pagamento e frodi correlate;
b) monitoraggio sull’attuazione della normativa di competenza, ivi
comprese le attivita’ sanzionatone e il relativo contenzioso;
c) segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria;
d) rapporti con le istituzioni dell’UE e con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza;
e) cooperazione con la Guardia di finanza nelle materie di
competenza.
6. La Direzione VI – operazioni finanziarie analisi di conformita’
con la normativa UE – si articola in uffici dirigenziali non generali
e svolge le seguenti funzioni:
a) interventi finanziari del tesoro nei diversi settori
dell’economia e delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonche’ a
favore di organi, societa’ ed enti pubblici;
b) garanzie pubbliche;
c) concorrenza e aiuti di Stato, analisi di conformita’ dei
provvedimenti di competenza con la normativa UE, precontenzioso e
contenzioso UE;
d) concessioni, convenzioni e contratti di servizio; analisi, per
quanto di competenza, della disciplina e dei profili di regolazione
economica e tariffaria in materia di infrastrutture e dei contratti
di servizio dello Stato;
e) interventi, per quanto di competenza, in materia di calamita’
naturali;
f) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e
vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;
g) monetazione e relativi rapporti con Banca d’Italia, Commissione
europea e Banca centrale europea; convenzioni monetarie con lo Stato
Citta’ del Vaticano e la Repubblica di San Marino;
h) vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e
stampati a rigoroso rendiconto dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato;
i) indennizzi per i beni perduti all’estero;
l) rapporti con le istituzioni dell’UE e con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza.
7. La Direzione VII – finanza e privatizzazioni – si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello
Stato;
b) esercizio dei diritti dell’azionista;
c) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e
dismissione, compresa la relativa attivita’ istruttoria e
preparatoria;
d) regolamentazione dei settori in cui operano le societa’
partecipate in relazione all’impatto su queste ultime.
8. La Direzione VIII – valorizzazione dell’attivo e del patrimonio
pubblico – si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge
le seguenti funzioni:
a) definizione di politiche di razionalizzazione e valorizzazione
dell’attivo pubblico con esclusione delle partecipazioni azionarie
dello Stato;
b) individuazione e analisi di strumenti normativi aventi ad
oggetto procedure di gestione, valorizzazione e cessione dell’attivo
patrimoniale pubblico;
c) coordinamento con le amministrazioni cui e’ affidata la gestione
diretta di componenti dell’attivo dello Stato con particolare
riferimento a beni immobili, crediti e concessioni;
d) coordinamento con altri enti pubblici per la definizione di
iniziative e programmi di valorizzazione e dismissione dell’attivo
immobiliare pubblico di enti pubblici diversi dallo Stato, che
abbiano interesse e rilevanza generale;
e) gestione delle attivita’ connesse e strumentali a operazioni di
valorizzazione e dismissione di beni immobili – ivi comprese
operazioni di cartolarizzazione o di costituzione di fondi di
investimento – promosse o realizzate dal Ministero dell’economia e
delle finanze;
f) rilevazione e monitoraggio delle componenti dell’attivo delle
pubbliche amministrazioni, anche ai fini della elaborazione del
rendiconto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a prezzi di
mercato.

Art. 6

Consiglio tecnico-scientifico degli esperti

1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il
Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al direttore
generale del tesoro, con il compito di svolgere le attivita’ di
elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del
Dipartimento,
2. Il Consiglio e’ composto da sedici membri scelti tra docenti
universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata
specializzazione professionale nelle discipline oggetto
dell’attivita’ istituzionale del dipartimento. Gli incarichi sono
rinnovabili. I compensi sono fissati con decreto del Ministro, nel
rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi.
3. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio
tecnico-scientifico degli esperti si avvale delle strutture
specificatamente individuate dal direttore generale del tesoro.
4. Il Consiglio e’ articolato in un collegio tecnico-scientifico ed
un collegio degli esperti. Il collegio tecnico-scientifico e’
composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell’ambito
delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla
trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di
programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti e’
composto di otto membri e svolge attivita’ di analisi di problemi
giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti
funzioni:
a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli
indirizzi di politica finanziaria;
b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del
Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal
fine, su mandato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti
possono rappresentare l’amministrazione in organismi nazionali ed
internazionali e svolgere altri compiti specifici.
5. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresi’,
specifici compiti affidatigli dal direttore generale del tesoro,
nell’ambito delle competenze istituzionali.

Art. 7

Competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha
competenza nel settore delle politiche di bilancio e del
coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla
quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi del decreto-legge 6
settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
ottobre 2002, n. 246, di seguito denominato "decreto-legge n. 194 del
2002", i controlli e le verifiche previsti dall’ordinamento, ivi
comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita’
amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della
fattibilita’ e della rilevanza economico-finanziaria dei
provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di
rilevanza comunitaria, nonche’ alla relativa verifica della
quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi
programmatici in materia di finanza pubblica. Nell’esercizio delle
funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti
materie:
a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti
finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio
dei relativi saldi; relazione trimestrale di cassa; predisposizione
dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di
competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti;
copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore
entrata;
b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del
rendiconto generale dello Stato, nonche’ predisposizione del budget e
del consuntivo economico;
c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici. Analisi studio e
ricerca economica sugli impatti delle politiche settoriali nelle
materie di competenza del Dipartimento;
d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e
consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con
i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;
e) rapporti con gli organismi e le istituzioni internazionali per
quanto di competenza del Dipartimento e con l’ISTAT per i raccordi
tra la contabilita’ finanziaria e la contabilita’ economica prevista
dalla disciplina dell’Unione europea e le rilevazioni statistiche
d’interesse del Sistema statistico nazionale;
f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione
delle esigenze funzionali, prestazioni e modalita’ operative dei
sistemi informativi per lo svolgimento dei compiti istituzionali del
Dipartimento;
g) attivita’ di indirizzo e coordinamento normativo in materia di
contabilita’ delle amministrazioni pubbliche;
h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilita’
economica, anche analitica, e patrimoniale, anche ai fini del
controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in
ordine alla loro armonizznzione con quelli previsti nell’ambito
dell’Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo
di economicita’ ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e
valutazione dei costi dei servizi e dell’attivita’ delle
amministrazioni pubbliche;
i) monitoraggio delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione
degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli
oneri derivanti dall’attuazione dei contratti collettivi in materia
di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del
costo del lavoro pubblico; consulenza per l’attivita’ predeliberativa
del CIPE nonche’ relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti
di competenza del Dipartimento; partecipazione all’attivita’
preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di
Consiglio dei Ministri;
l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni
finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del
dipartimento, secondo criteri di programmazione e flessibilita’
nonche’ in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere
g) e h);
m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e
certificazione del bilancio dell’Unione europea e relativi
adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a
carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei
corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli
comunitari affidati dall’Unione europea; gestione del Fondo di
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie istituito con
la legge 16 aprile 1987, n. 183;
n) definizione delle modalita’ e dei criteri per l’introduzione
nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilita’
economica, e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da
parte di enti pubblici, regioni ed enti locali;
o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero, dell’economia e
delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, in materia di revisione legale dei conti;
p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di
politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee
generali di attivita’ elaborate dal Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di
servizio per le attivita’ amministrative in materia di gestione delle
risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti
con le articolazioni territoriali
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di
«Ragioniere generale dello Stato».
3. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato si
articola in:
a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;
b) Uffici centrali del bilancio;
c) Ragionerie territoriali dello Stato.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di
livello dirigenziale generale:
a) Ispettorato generale di finanza;
b) Ispettorato generale del bilancio;
c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e
l’analisi dei costi del lavoro pubblico;
d) Ispettorato generale per gli affari economici;
e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni;
f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione
europea;
g) Ispettorato generale per la spesa sociale;
h) Ispettorato generale per l’informatizzazione della Contabilita’
di Stato;
i) Ispettorato generale per la contabilita’ e la finanza pubblica;
l) Servizio studi dipartimentale.
5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle
materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono
assegnati al Dipartimento nove posti di funzione di livello
dirigenziale generale, di cui uno posto alle dirette dipendenze del
Ragioniere generale per il coordinamento delle attivita’ del suo
ufficio.
6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato
operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, con competenze nelle
seguenti materie: coordinamento dell’Ufficio del Ragioniere generale
dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e
monitoraggio dei progetti trasversali, coordinamento dell’attivita’
amministrativa, attivita’ tecnica di supporto all’Ufficio del
Ragioniere generale dello Stato, comunicazione istituzionale e
relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in
raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale,
coordinamento con il Dipartimento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p)
del presente articolo.

Art. 8

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

1. L’Ispettorato generale di finanza si articola in Uffici
dirigenziali non generali e posizioni dirigenziali destinati allo
svolgimento di servizi ispettivi di finanza pubblica, i cui compiti
sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti
funzioni:
a) attivita’ ispettiva sulla regolarita’ e proficuita’ della
gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni,
enti ed organismi pubblici, tenuto conto anche della Direttiva
annuale per l’azione amministrativa e la gestione del Ministero,
nonche’ sul sistema delle Ragionerie;
b) coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attivita’ del sistema
delle Ragionerie;
c) attivita’ di vigilanza istituzionale sulle pubbliche
amministrazioni in materia finanziaria e contabile;
d) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari,
economici e patrimoniali di enti, societa’ ed organismi pubblici,
anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
e) attivita’ concernente la designazione alle funzioni sindacali,
di revisione ed agli incarichi presso enti, societa’ ed organismi
pubblici, nonche’ altri incarichi autorizzati;
f) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare
adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;
g) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, in materia di revisione legale dei conti;
h) attivita’ diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche,
la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la
puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;
i) attivita’ normativa, interpretativa, di indirizzo e
coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili
delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l’esatta ed
uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della
contabilita’ pubblica; esame del regolamento di amministrazione e
contabilita’ degli enti ed organismi pubblici;
l) vigilanza sull’attivita’ di liquidazione degli enti e cura delle
operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti
soppressi;
m) istruttoria e predisposizione, d’intesa con il Dipartimento del
tesoro, degli atti relativi all’approvazione delle concessioni di
costruzione ed esercizio di autostrade.
2. L’Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale
dello Stato e relative note di variazioni, nonche’ del budget
economico;
b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio,
della revisione del budget, nonche’ del rendiconto generale dello
Stato e del consuntivo economico; predisposizione degli atti
amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle
variazioni adottate dalle amministrazioni interessate;
c) elaborazione e coordinamento degli schemi di legge di
stabilita’, dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri
provvedimenti legislativi di finanza pubblica;
d) coordinamento, nell’ambito dell’attivita’ prelegislativa, in
ordine al riscontro ed alla valutazione della congruita’ e degli
effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni
tecniche, alla valutazione della clausola di salvaguardia;
e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati
economici; predisposizione, per quanto di competenza del
Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell’elaborazione degli
altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni
di bilancio e i conti nazionali;
f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle
entrate; coordinamento delle attivita’ istruttorie e predisposizione
delle relazioni e dei provvedimenti da adottare;
g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della
contabilita’ economica e patrimoniale; attuazione degli strumenti per
il controllo dell’economicita’ e dell’efficienza in particolare
mediante analisi, verifica, valutazione e monitoraggio dei costi
delle funzioni, dei servizi e delle attivita’ delle medesime
amministrazioni pubbliche.
3. L’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e
l’analisi dei costi del lavoro pubblico si’ articola in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle
amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) attivita’ di supporto per la definizione delle politiche
retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche
amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e
per la verifica della compatibilita’ economico-finanziaria della
contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;
c) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del
Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle
amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed
accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale,
nonche’ di quelle relative al trasferimento di personale in
attuazione del federalismo.
4. L’Ispettorato generale per gli affari economici si articola in
uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) attivita’ normativa, di consulenza e di coordinamento in materia
di interventi pubblici nei diversi settori dell’economia e di
politiche degli investimenti pubblici, ai fini della valutazione
dell’impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio e relativo
monitoraggio;
b) consulenza e coordinamento – per quanto di competenza del
Dipartimento – ai fini dell’attivita’ pre-deliberativa del CIPE e
connessi adempimenti di attuazione; partecipazione in rappresentanza
del Dipartimento alle relative riunioni;
c) valutazione degli effetti in ambito nazionale delle norme e
delle politiche comunitarie ed extracomunitarie nelle materie di
competenza;
d) valutazione della fattibilita’ ed impatto economico-finanziario
dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di
competenza;
e) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza;
f) attivita’ di raccordo con le altre strutture di livello
dirigenziale generale ai fini dello svolgimento dell’attivita’
prelegislativa di competenza del Dipartimento.
5. L’Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche
amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i
cui compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge
le seguenti funzioni:
a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione,
previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti
delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti
di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi
dallo Stato;
b) monitoraggio del patto di stabilita’ interno e dei flussi di
bilancio e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni;
c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;
d) rapporti con la Banca d’Italia; disciplina della tesoreria
unica;
e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui
al comma 6, lettera g) e di quelli affidati in gestione ad altri
uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro;
f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di
spesa;
g) attivita’ di supporto alla verifica della legittimita’
costituzionale delle leggi regionali;
h) attivita’ normativa, interpretativa e di coordinamento in
materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti
con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la
Conferenza Stato-citta’;
i) attivita’ di supporto all’attuazione del federalismo.
6. L’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione
europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui
compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge le
seguenti funzioni:
a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e
certificazione del bilancio dell’Unione europea e relativi
adempimenti;
b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea e quantificazione degli
oneri a carico della finanza nazionale;
c) partecipazione al processo di definizione della normativa e
delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di
recepimento della normativa comunitaria nell’ordinamento interno, per
quanto di competenza del Dipartimento;
d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l’Italia e
l’Unione europea; monitoraggio dell’attuazione finanziaria, fisica e
procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i
Fondi strutturali;
e) esercizio dei controlli sull’attuazione degli interventi di
politica comunitaria e sull’utilizzo delle relative risorse
finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale,
anche attraverso l’ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;
f) gestione del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183;
g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi
finanziari con l’Unione europea.
7. L’Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in
uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle
dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo
impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;
b) attivita’ normativa, di consulenza e di coordinamento in materia
di protezione sociale, nonche’ supporto delle delegazioni italiane
presso organismi internazionali;
c) attivita’ di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto
nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale ed in materia di assistenza sociale;
d) vigilanza sulle attivita’ degli enti previdenziali in materia di
contributi e prestazioni;
e) attivita’ concernente il progetto tessera sanitaria e verifica
degli andamenti della spesa farmaceutica.
8. L’Ispettorato generale per l’informatizzazione della
Contabilita’ di Stato si articola in uffici dirigenziali non
generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell’articolo 1, comma
2, e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione delle strategie, pianificazione, gestione,
monitoraggio e sviluppo delle attivita’ informatiche del
Dipartimento, realizzate anche attraverso rapporti operativi con la
societa’ dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
414 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gestione informatica dei dati sulle spese e sui flussi di
entrata relativi al bilancio dello Stato. Realizzazione di sistemi
per le amministrazioni finalizzati all’integrazione dei relativi
bilanci con il Sistema informativo della ragioneria generale dello
Stato, nonche’ di sistemi informativi direzionali a supporto del
Dipartimento, delle amministrazioni e del Parlamento;
c) programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta
delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento; gestione
del patrimonio e dell’inventario dei beni informatici del
Dipartimento e relativa logistica;
d) attivita’ di consulenza in materia informatica.
9. L’Ispettorato generale per la contabilita’ e la finanza
pubblica, che assorbe le funzioni del Centro nazionale di
contabilita’ pubblica, il quale viene contestualmente soppresso, si
articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono
definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, e svolge contenute nella
normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire il
monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei
bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche;
b) monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e
pubblico e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni,
monitoraggio dei flussi giornalieri di cassa;
c) predisposizione, d’intesa con il Servizio studi dipartimentale,
di banche dati e documentali in materia economica e finanziaria;
d) coordinamento, d’intesa con il Servizio studi dipartimentale,
dell’area modellistica del Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e
del modello integrato con le variabili macroeconomiche;
e) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni trimestrali
di cassa ed elaborazione degli altri documenti di previsione e
consuntivi sulla finanza pubblica.
10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze
del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici
dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, e svolge attivita’ di analisi metodologica,
studio e ricerca a supporto delle attivita’ di tutto il Dipartimento.
Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) ricerca economica e analisi metodologica in materia di finanza
pubblica e di impatto delle politiche di bilancio, anche per la
verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
b) collaborazione con l’Ispettorato generale per la contabilita’ e
la finanza pubblica alla predisposizione di banche dati e documentali
in materia economica e finanziaria;
c) collaborazione con l’Ispettorato generale per la contabilita’ e
la finanza pubblica al coordinamento dell’area modellistica del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nonche’
all’elaborazione e allo sviluppo di nuovi modelli econometrici;
d) studi preliminari volti alla predisposizione di banche dati e di
modelli disaggregati in materia di finanza pubblica;
e) studio dell’evoluzione del bilancio dello Stato e delle
amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di
riforma e delle relative attivita’ di monitoraggio e controllo;
studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei
paesi dell’UE;
f) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche di
rilevazione e di consolidamento dei costi dei servizi e delle
attivita’ delle amministrazioni pubbliche. Identificazione di
indicatori di economicita’, efficacia ed efficienza;
g) analisi dell’economia e della finanza pubblica su base
regionale;
h) analisi e studi in materia di contabilita’ e bilancio
ambientale.

Art. 9

Sistema delle ragionerie

1. Il sistema delle ragionerie del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato e’ costituito da:
a) Uffici centrali del bilancio;
b) Ragionerie territoriali dello Stato.

Art. 10

Uffici centrali di bilancio

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio
di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:
a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari
esteri, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’interno,
che si articola in uffici dirigenziali non generali;
c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa,
che si articola in uffici dirigenziali non generali;
e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia
e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo
economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che si articola in uffici
dirigenziali non generali;
1) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non
generali;
m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute,
che si articola in uffici dirigenziali non generali;
n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, che si articola in
uffici dirigenziali non generali;
o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e
le attivita’ culturali, che si articola in uffici dirigenziali non
generali
2. Le modalita’ organizzative interne degli Uffici centrali del
bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto
ministeriale prevedendo anche, nel caso in cui l’ambito di competenza
dei predetti Uffici ricomprenda piu’ Ministeri, la suddivisione
operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non
generale ferma restando la direzione unitaria.
3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato,
le seguenti funzioni:
a) concorrono alla formazione del bilancio dei singoli Ministeri
con gli altri uffici del Dipartimento, intervenendo nella valutazione
degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche’ dei
programmi e dei progetti presentati dalle amministrazioni a livello
di unita’ previsionale o di singolo capitolo e curano la compilazione
del rendiconto di ciascun Ministero;
b) esercitano, anche a campione, il controllo di regolarita’
amministrativa e contabile. Provvedono alla tenuta delle scritture
contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai
provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la
responsabilita’ dei dirigenti competenti;
c) effettuano, anche a campione, il riscontro amministrativo
contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati
e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li
prevedano; effettuano, altresi’, il riscontro amministrativo
contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;
d) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui
all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un’ottimale
collaborazione interistituzionale in materia di programmazione,
controllo e monitoraggio dell’attivita’ finanziaria, ai lini indicati
dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279;
e) ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni
e alle risultanze della contabilita’ economica per centri di costo ed
effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai
fini dell’armonizzazione dei flussi informativi. Effettuano gli
adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del
decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle
amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle
relative spese, nonche’ delle attivita’ svolte. Effettuano inoltre il
controllo sulla compatibilita’ dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi
dell’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
f) svolgono, per quanto di competenza, le funzioni loro attribuite
dal decreto-legge n. 194 del 2002 in materia di controllo e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
g) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme
in materia di contabilita’ generale dello Stato e di gestioni fuori
bilancio;
h) svolgono le attivita’ delegate dalle strutture di livello
dirigenziale generale del Dipartimento;
i) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate
dello Stato per centro di responsabilita’ ed alla tenuta del conto
del patrimonio;
l) provvedono alla valutazione della congruenza delle clausole di
copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi ai sensi
dell’articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11

Incarichi specifici previsti dall’ordinamento

1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede,
altresi’, al coordinamento e all’indirizzo dell’attivita’ di
controllo e monitoraggio svolta dai dirigenti utilizzati ai sensi
dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001
presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza
del Ministero.

Art. 12

Competenze del Dipartimento delle finanze

1. Il Dipartimento delle finanze, nell’esercizio delle competenze
ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni
statali:
a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche
economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l’acquisizione
sistematica di dati e informazioni; predispone analisi, studi,
indagini, simulazioni e previsioni per l’elaborazione di politiche e
interventi in materia fiscale, in ambito nazionale, comunitario e
internazionale; valuta gli effetti economico-finanziari generati
dalle misure fiscali; gestisce i rapporti con il Servizio Statistico
nazionale nelle materie di competenza del Dipartimento;
b) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate
tributarie erariali e territoriali;
c) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle
norme in materia di legislazione tributaria, in ambito nazionale e
comunitario, in relazione alle quali svolge attivita’ di
monitoraggio, analisi e studio finalizzata all’elaborazione
normativa; valutazione dell’impatto amministrativo della normativa,
anche quanto all’incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;
d) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e
tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli
atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle
agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita’;
e) emanazione di direttive interpretative della legislazione
tributaria, al fine di assicurare la coerenza nell’applicazione delle
norme da parte degli uffici rispetto alle esigenze di equita’,
semplicita’ e omogeneita’ di trattamento, con particolare riguardo ai
principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente;
f) verifica della congruita’ degli adempimenti fiscali dei
contribuenti e dei relativi modelli di dichiarazione e modalita’ di
assolvimento rispetto alle esigenze di semplificazione nonche’ di
riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i
contribuenti sia per l’amministrazione finanziaria;
g) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e
internazionali per le materie di competenza del dipartimento, fatte
salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero
dello sviluppo economico;
h) pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora
informazioni necessarie per la programmazione degli obiettivi per la
gestione delle funzioni fiscali da parte delle agenzie; svolge
attivita’ propedeutica e preparatoria per la stipula delle
convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il
coordinamento generale per preservare l’unitarieta’ del sistema
nell’esercizio delle funzioni della fiscalita’ e promuove la
collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale; coordina e
valuta le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti
svolte dalle agenzie, proponendo strategie per il miglioramento dei
servizi erogati.
i) controllo e monitoraggio, in relazione ai quali: ferma rimanendo
l’attivita’ del Ministro di valutazione e controllo strategico
nonche’ di alta vigilanza, effettua la verifica sui risultati di
gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle
convenzioni, individuando le cause degli scostamenti, effettua il
monitoraggio organizzato e sistematico dei fattori gestionali interni
alle agenzie al fine di acquisire le conoscenze necessarie allo
sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge le attivita’
istruttorie relative alle deliberazioni dei comitati di gestione
delle agenzie di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;
svolge le attivita’ di controllo previste dalla legge nei confronti
delle societa’ partecipate; svolge attivita’ di supporto al Ministro
in ordine alla relazione annuale prevista dall’art. 13, comma 13,
della legge 27 luglio 2000 n. 212;
l) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando
l’attivita’ del Ministro di alta vigilanza, le modalita’ di esercizio
delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri soggetti
operanti nel settore della fiscalita’ di competenza dello Stato,
sotto il profilo della trasparenza, imparzialita’ e correttezza
nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti
con i contribuenti nonche’ a quanto previsto dalla legge 27 luglio
2000, n. 212;
m) comunicazione istituzionale della fiscalita’, in relazione alla
quale: svolge le attivita’ di promozione della conoscenza del sistema
fiscale, curando la comunicazione relativa all’entrate tributarie e
alla normativa fiscale in raccordo con la Direzione della
comunicazione istituzionale;
n) coordinamento del sistema informativo della fiscalita’, in
relazione al quale: svolge attivita’ di supporto al Ministro per la
definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello
sviluppo dell’informatica e delle tecnologie di comunicazione;
assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l’attuazione,
l’integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della
fiscalita’ e della rete unitaria di settore; definizione di criteri e
regole per l’utilizzazione delle informazioni e dei dati che
costituiscono il sistema informativo della fiscalita’;
o) gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia
tributaria; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme in
materia di contenzioso tributario; rilevazioni ed analisi statistiche
sull’andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione
di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli
emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo;
emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia
di contenzioso tributario;
p) definizione delle esigenze del dipartimento in materia di
politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee
generali di attivita’ elaborate dal Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di
servizio per le attivita’ amministrative in materia di gestione delle
risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, rapporti
con le articolazioni territoriali.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di
«Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del
direttore generale delle finanze operano uffici di livello
dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell’articolo l, comma 2, con competenze nelle seguenti materie:
coordinamento dell’ufficio del direttore generale delle finanze;
controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio
dei progetti dipartimentali; coordinamento dell’attivita’
amministrativa; attivita’ tecnica di supporto all’ufficio del
direttore generale delle finanze; supporto nell’attivita’ di studio,
analisi e legislazione fiscali; coordinamento con il Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle
materie di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita’;
d) Direzione relazioni internazionali;
e) Direzione sistema informativo della fiscalita’;
f) Direzione della giustizia tributaria.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca
connesse a specifici compiti istituzionali del Direttore Generale
delle Finanze e’ assegnato al dipartimento un posto di funzione di
livello dirigenziale generale con il compito di assicurare anche il
supporto tecnico alle attivita’ del Comitato permanente di cui
all’art 3, comma 3, del presente Decreto.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita’ attraverso
le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza e
il coordinamento dell’attivita’ svolta dai militari della Guardia di
Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso
il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente
comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio
presso il Ministero e’ assicurato da un ufficiale della Guardia di
Finanza scelto dal Ministro.

Art. 13

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del
Dipartimento delle finanze

1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione
con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di cui
all’articolo 12, comma 1 lettere a), b) e m). A tali fini, la
direzione:
a) attiva, governa, aggiorna e rende disponibili i flussi
informativi necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e
valutazione delle politiche economiche-fiscali;
b) predispone indagini, studi economici e simulazioni di analisi
fiscale, di relazione tra politica tributaria e di bilancio, delle
implicazioni e degli effetti derivanti dall’adozione e applicazione
di politiche e provvedimenti fiscali;
c) fornisce al direttore generale delle finanze i dati
sull’andamento delle entrate tributarie e gli elementi necessari per
le previsioni di gettito;
d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione del documento
di programmazione economico finanziaria e alla definizione dell’atto
di indirizzo pluriennale della politica fiscale;
e) concorre alla elaborazione delle proposte di politica fiscale;
f) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate
tributarie;
g) predispone schemi di relazioni tecniche sui disegni di legge e
sugli emendamenti in materia tributaria;
h) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale
relativa alle entrate tributarie.
2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si
articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in
collaborazione con gli altri uffici del dipartimento, le funzioni di
cui all’articolo 12, comma 1, lettere c), d), e), f) e m). A tali
fini, salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro, la direzione:
a) effettua, anche attraverso la collaborazione degli uffici delle
agenzie e degli altri enti della fiscalita’, analisi e studi in
materia tributaria per la elaborazione della normativa in ambito
nazionale, comunitario ed internazionale;
b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative,
di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli
emendamenti e di analisi di impatto della regolazione, anche quanto
all’incidenza sulle convenzioni con le agenzie;
c) predispone provvedimenti e atti per l’attuazione delle norme e
per la loro interpretazione;
d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per la
formulazione di risposte ad atti di sindacato ispettivo;
e) collabora all’elaborazione dei testi normativi comunitari e
internazionali; assicura consulenza giuridica, inclusa la redazione
di atti, convenzioni e contratti e la gestione del relativo
contenzioso, a tutti gli uffici del Dipartimento.
3. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale,
inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e
locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di
decentramento dell’imposizione e del prelievo tributario e promuove
la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale in materia
tributaria; a tali fini, la Direzione:
a) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del
federalismo fiscale;
b) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della
fiscalita’ statale e quelli preposti alla fiscalita’ locale, nel
rispetto delle relative sfere di autonomia;
c) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti
locali;
d) fornisce gli elementi amministrativi e tecnici per
l’elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali;
e) effettua il monitoraggio previsto dalla legge sui regolamenti
comunali e provinciali in materia di tributi locali;
f) cura la gestione e tenuta dell’Albo per l’accertamento e
riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all’articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
g) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di
qualita’ dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi
delle previsioni di cui all’articolo 1, commi da 194 a 200, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni
delle funzioni catastali.
h) formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri
in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale
ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in attuazione
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della
direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia
di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale
relativa alla normativa fiscali.
4. La Direzione agenzie ed enti della fiscalita’ si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione
con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera h), i) e l):
a) svolge attivita’ di preparazione e predisposizione delle
convenzioni con le agenzie, anche con riferimento ai rapporti con i
contribuenti, nonche’ attua e gestisce le stesse nel rispetto
dell’autonomia riconosciuta alle agenzie;
b) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli
obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalita’ ivi
stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende
disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e
controllo strategico;
c) assicura la conoscenza e il monitoraggio degli assetti
organizzativi e dei fattori gestionali interni alle agenzie e
fornisce tempestivamente al Ministro elementi conoscitivi richiesti
per la valutazione e il controllo strategico;
d) assicura il supporto al capo del Dipartimento ai fini del
coordinamento delle attivita’ e dei rapporti con le agenzie e tra di
esse;
e) svolge le attivita’ istruttorie e di supporto al Ministro
relativamente agli atti delle agenzie indicati nell’articolo 60,
comma 2, del decreto n. 300 del 1999;
f) svolge le attivita’ di controllo previste dalla legge nei
confronti delle societa’ partecipate dal Dipartimento;
g) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno economico
finanziario delle agenzie e del sistema degli enti della fiscalita’
in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per
l’applicazione delle norme sul finanziamento delle agenzie e del
sistema degli enti della fiscalita’; gestisce i capitoli di bilancio
necessari al loro fabbisogno;
h) formula proposte al Ministro per l’individuazione dei contenuti
dell’atto di indirizzo triennale previsto dall’articolo 59 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
i) assicura lo svolgimento delle funzioni di Vigilanza di cui al
comma 1, lettera 1), dell’art. 12 del presente Decreto;
l) predispone la relazione annuale sull’attivita’ del Garante del
contribuente di cui all’art. 13, comma 13, della legge 27 luglio
2000, n. 212;
m) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualita’ dei
servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di
stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi dell’art.
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
5. La Direzione relazioni internazionali si articola in uffici
dirigenziali non generali e assicura, in raccordo con gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro anche per le necessarie intese
con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento delle
politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
partecipazione dell’Italia allo sviluppo dell’integrazione europea e
della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale,
curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi
comunitari e internazionali, partecipando alla formazione degli atti
e delle normative in sede bilaterale, comunitaria e internazionale e
assicurando il raccordo con l’ordinamento nazionale nell’adempimento
degli obblighi relativi, nonche’ il coordinamento per lo sviluppo
della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in
tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalita’ e il
collegamento con le analoghe attivita’ svolte dalla Guardia di
finanza. A tali fini, la Direzione:
a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del
dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza,
ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;
b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa
comunitaria, dei trattati, delle convenzioni e degli atti
internazionali;
c) partecipa alla elaborazione dei testi relativi, inclusi i
provvedimenti di ratifica, di esecuzione e di attuazione della
legislazione comunitaria;
d) cura, anche con il supporto delle agenzie e degli altri enti
della fiscalita’, nonche’ della Guardia di finanza, la negoziazione e
le relazioni nei settori di competenza, assistendo il Ministro nelle
relative attivita’ ed assicurando in modo unitario, e, ove opportuno,
con la Guardia di finanza, la partecipazione dell’amministrazione
finanziaria, per quanto attiene la materia fiscale, nelle sedi
comunitarie, nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli
organismi internazionali e nelle relazioni con gli altri Stati;
e) assume le iniziative necessarie all’attuazione del diritto
fiscale comunitario e degli accordi bilaterali e multilaterali in
materia, curando il relativo contenzioso;
f) favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della
fiscalita’ e della Guardia di finanza alla cooperazione
amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la
diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove necessario, il
coordinamento tra le agenzie;
g) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri
stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle
Finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni
territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva
2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero
crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
h) gestisce l’osservatorio delle politiche fiscali degli altri
Paesi.
6. La Direzione sistema informativo della fiscalita’ si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione
con le altre Direzioni del dipartimento, operando in stretta
collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di
unitarieta’ del sistema con quelle del rispetto dell’autonomia
gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all’articolo
12, comma 1, lettera i) e n). A tali fini, la Direzione:
a) assicura il monitoraggio dell’evoluzione tecnologica verificando
l’adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo
della fiscalita’ e svolge attivita’ di supporto al Ministro per la
definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello
sviluppo dell’informatica e delle tecnologie di comunicazione;
b) coordina ed assicura la compatibilita’ delle scelte compiute in
materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le
scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con
la strategia assunta;
c) definisce le linee generali dei piani di sviluppo
dell’informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti da
effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni,
concordando priorita’, tempi, costi e vincoli tecnici, assicurandone
il monitoraggio per garantire l’adeguatezza quantitativa e
qualitativa dei servizi resi;
d) definisce le norme tecniche ed organizzative necessarie per
l’integrazione e l’unitarieta’ del sistema informativo della
fiscalita’, nonche’ per l’interoperabilita’ con il sistema fiscale
allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche
amministrazioni, anche ai fini dell’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) gestisce le relazioni con gli enti esterni, necessarie a
garantire l’unitarieta’ del sistema informativo della fiscalita’;
assicura che l’utilizzo delle tecnologie informatiche e di
comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della
riservatezza dei dati personali;
f) gestisce l’informatica e i siti dipartimentali anche valutando,
d’intesa con le Direzioni Generali del Dipartimento, l’applicabilita’
delle specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e
delle banche dati in termini di pianificazione temporale ed
economica.
7. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici
dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria,
svolgendo, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera o), le
seguenti funzioni:
a) provvede alla gestione automatizzata dell’attivita’
amministrativa degli uffici di segreteria degli organi della
giurisdizione tributaria e del processo tributario; definisce i
requisiti delle banche dati relative al contenzioso tributario;
b) provvede alla rilevazione statistica sull’andamento dei processi
nonche’ sul valore economico delle controversie avviate e definite;
effettua il monitoraggio sull’andamento delle spese di giustizia
riferite al contenzioso tributario e le previsioni del gettito;
c) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli
organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di
rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche’ i casi in cui
non via sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle
controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche
dei presidenti delle Commissione Tributarie;
d) predispone provvedimenti e atti per l’attuazione delle norme in
materia contenzioso tributario e delle relative spese di giustizia e
per la loro interpretazione;
e) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi al personale
giudicante;
f) svolge attivita’ di vigilanza e di ispezione sugli uffici di
segreteria delle Commissioni Tributarie;
g) provvede all’amministrazione delle risorse finanziarie destinate
al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del
contribuente;
h) gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza,
compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di
eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89, per quanto riguarda il processo tributario, nonche’ del
contenzioso tributario instaurato in relazione al contributo
unificato nel processo tributario.

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