LEGGE 19 luglio 2013, n. 88 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo

…fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a
Roma il 21 marzo 2002, e il relativo Protocollo di modifica, fatto a
Roma il 13 giugno 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione e al
relativo Protocollo di modifica di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della loro entrata in vigore, in conformita’ a quanto
disposto dall’articolo 30 della Convenzione stessa e dall’articolo
VII del Protocollo stesso.
2. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con il
Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono definite le modalita’
applicative delle disposizioni previste dall’articolo V del
Protocollo di modifica di cui all’articolo 1.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
valutato in euro 3.282.000 a decorrere dall’anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014
e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 19 luglio 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonino, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2013, n. 105 Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95…

…convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare,
l’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) che dispone la riduzione, in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, emanato
ai sensi del citato articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 95 del 2012
e, in particolare, la Tabella 3, allegata al predetto decreto,
contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il comma 10-ter dell’articolo 2 del predetto decreto-legge n.
95 del 2012 secondo il quale «Al fine di semplificare ed accelerare
il riordino previsto dal comma 10 e dall’articolo 23-quinquies, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di
organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze. I
decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo
preventivo di legittimita’ della Corte dei conti ai sensi
dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha
facolta’ di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere
dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di
avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di
organizzazione vigente»;
Visto l’articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2013) che, tra l’altro,
dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui
all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto, altresi’, l’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n.
95/2012, con il quale le funzioni di coordinamento, di cui
all’articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del
Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica
agricola comune, sono state assegnate al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante
dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per
tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del
regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’articolo
3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012,
n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
Visto, inoltre, l’articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge n.
95 del 2012 che prevede la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo
del settore ippico – ASSI e l’attribuzione delle relative funzioni e
delle risorse umane, finanziarie e strumentali al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane
e dei monopoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
gennaio 2013, registrato dalla Corte dei conti il 25 febbraio 2013,
registro 2, foglio 103, con il quale e’ stata approvata la tabella di
corrispondenza per l’inquadramento nei ruoli del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli del personale, dipendente a tempo indeterminato, in
servizio presso la soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico alla data del 14 agosto 2012, adottato ai sensi del citato
articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2013, registrato
dalla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, registro 2, foglio 215,
con il quale sono state trasferite le funzioni precedentemente svolte
dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, nonche’
le risorse umane, finanziarie e strumentali, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane
e dei monopoli;
Preso atto che l’allegato 1 al predetto decreto del 31 gennaio 2013
individua, nominativamente, complessive 155 unita’ da trasferire al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cosi’
distinte: n. 5 dirigenti di seconda fascia, n. 82 unita’ della terza
area ivi comprese 2 unita’ appartenenti, secondo il comparto di
contrattazione degli Enti pubblici non economici, alle aree medica e
dei professionisti e n. 68 unita’ della seconda area;
Vista la proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali con nota n. 388 del 25 febbraio 2013, al fine
della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri contenente la riorganizzazione del predetto Dicastero, in
attuazione dell’articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n.
95/2012;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, l’Amministrazione ha
informato le Organizzazioni sindacali in data 7 febbraio 2013;
Visto l’articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95
del 2012 che prevede la facolta’ di richiedere il parere al Consiglio
di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima
norma;
Considerata l’organizzazione ministeriale proposta coerente con:
i compiti e le funzioni attribuite al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali dalla normativa di settore vigente;
i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello
generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;
gli incrementati del contingente di personale proveniente
dall’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico;
l’esplicita previsione contenuta nel citato articolo 23-quater del
decreto-legge n. 95/2012 riguardante «l’istituzione di un posto di
dirigente generale di prima fascia» nel Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
Ritenuto, pertanto, per la suddetta motivazione, nonche’ per
ragioni di speditezza e celerita’, di non avvalersi di tale facolta’
di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Ritenuto, inoltre, che con il presente provvedimento si possa dare
attuazione anche al disposto di cui al predetto articolo 23-quater,
comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 laddove prevede che con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono rideterminate le
dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, con l’istituzione di un posto di dirigente generale di
prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle
risorse umane trasferite dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e’ stato delegato ad esercitare
le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di lavoro pubblico, nonche’ di organizzazione, riordino e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;

Decreta:

Art. 1

Organizzazione del Ministero

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
seguito denominato: «Ministero», per l’esercizio delle funzioni e dei
compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e
foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della
pesca, come definiti dall’articolo 38 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, nonche’ dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale, e’ organizzato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale;
b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualita’
agroalimentare, ippiche e della pesca;
c) Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualita’ e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
3. I Capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed
esercitano i poteri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell’organizzazione del Governo e
collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al
presente regolamento.

Art. 2

Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del
Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e
agroalimentare, cura i rapporti con l’Unione europea nella fase di
formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio,
del Parlamento e della Commissione.
2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero
le relazioni con l’Unione europea e internazionali, anche in sede
bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell’Organizzazione
mondiale del commercio (OMC), dell’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE) e dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’Agricoltura e le risorse alimentari (FAO) in raccordo con
il Ministero degli affari esteri ed esercita le competenze in materia
di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed
agroalimentare; politiche strutturali e di sviluppo rurale
dell’Unione europea e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e
regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della
biodiversita’ vegetale e animale ai fini del miglioramento della
produzione agricola e forestale; attivita’ venatoria e gestione
programmata della stessa; promozione e valorizzazione delle pratiche
agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando
l’attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184 e 27 settembre 2007,
n. 167; economia montana nell’ambito della politica di sviluppo
rurale; programmazione nazionale in materia di agriturismo;
valorizzazione del comparto agrituristico nazionale; gestione del
Fondo di solidarieta’ nazionale di cui al decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei
redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita’
naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi
parassitari; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale
autorita’ unica di coordinamento e di contatto per le materie
disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Il
Dipartimento svolge le funzioni di coordinamento di cui all’articolo
6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del
21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola
comune. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 9
e 10 dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
funzioni sono svolte mediante un ufficio non dirigenziale
direttamente posto alle dipendenze del Capo Dipartimento.
3. Il Dipartimento e’ articolato in due uffici di livello
dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di
seguito indicate:
a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione
europea: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli
ed agroalimentari in sede dell’Unione europea per gli aspetti di
mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di
elaborazione della posizione comune e di formazione della politica
agricola comune (di seguito denominata PAC), e di definizione dei
regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell’Unione europea
connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni
nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione
della regolamentazione dell’Unione europea in materia di
organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni
diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di
attuazione della PAC, compreso l’andamento della spesa;
rappresentanza dell’amministrazione nel Comitato speciale
agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell’Unione europea
per la elaborazione della normativa dell’Unione europea di settore;
rapporti con le istituzioni dell’Unione europea e con gli altri Stati
membri, nonche’ con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli
aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola
comune; coordinamento dell’attivita’ svolta, in materia di mercati,
dalle regioni, dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate
all’applicazione della regolamentazione dell’Unione europea ed
esecuzione degli obblighi dell’Unione europea riferibili al livello
statale; adempimenti relativi all’attuazione della normativa
dell’Unione europea concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla
normativa dell’Unione europea e supervisione della attivita’ dei
medesimi; monitoraggio dell’andamento dei mercati in collaborazione
con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo
economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle
tematiche relative ai processi di allargamento dell’Unione europea e
agli accordi bilaterali dell’Unione con i Paesi terzi; rappresentanza
degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi
internazionali multilaterali quali l’Organizzazione mondiale del
commercio (OMC) e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in
materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari; funzioni connesse con l’applicazione degli accordi
internazionali concernenti i mercati e gli aiuti; esercizio delle
attribuzioni statali in materia alimentare come definita all’articolo
1 della legge 6 marzo 1958, n. 199. Attivita’ concernenti il Codex
alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS
del 3 luglio 1963, gestione degli accordi internazionali in materia
di risorse biologiche; gestione delle attivita’ ministeriali in sede
UNESCO; regolamentazione dell’Unione europea concernente la raccolta
dati. Accordi con Paesi terzi; misure connesse alla politica dei
mercati. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali
non generali;
b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura e
rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia
di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di
politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla
politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in
coerenza con quelle dell’Unione europea; politiche e strumenti in
materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in
agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio
generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti
agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento
delle politiche in favore dell’imprenditoria agricola giovanile e
femminile; risoluzione di problemi della pluriattivita’; grandi reti
infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di
cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonche’ interventi
per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale;
attivita’ di competenza relative alle materie trasferite dal citato
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
ferma restando l’autonoma gestione delle stesse da parte del
commissario ad acta di cui all’articolo 19, comma 5, dello stesso
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104; gestione dei procedimenti riguardanti il credito
agrario e la meccanizzazione agricola; adempimenti relativi al DM
18799 del 27 dicembre 2012, di istituzione dell’Autorita’ nazionale
competente per l’applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio; gestione degli interventi a
favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversita’
atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti
di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio
degli istituti e laboratori operanti nell’ambito della ricerca
agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in
agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento
dell’alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di
impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare;
salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e
vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione,
registri di varieta’ vegetali e libri genealogici e registri
anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; elaborazione
delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di
multifunzionalita’ dell’impresa agricola e sulla pluriattivita’ in
agricoltura; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di
solidarieta’ nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle
imprese agricole e zootecniche colpite da calamita’ naturali, eventi
climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari;
attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino
delle strutture fondiarie connesse all’attivita’ agricola; gestione
delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti
assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle
coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle
produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle
carcasse negli allevamenti zootecnici; gestione del servizio
fitosanitario centrale, quale autorita’ unica di coordinamento e di
contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari regionali ai
sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214; adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci, dei
fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varieta’
di specie frutticole e di vite; adempimenti connessi all’attuazione
della normativa comunitaria sull’uso sostenibile dei fitofarmaci e al
coordinamento delle politiche agro ambientali, attraverso la
definizione dei requisiti e delle norme tecniche che
contraddistinguono le misure agro ambientali, ivi compresi quelli
relativi alla produzione integrata, ai sensi dell’articolo 2, comma
6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ai fini della valutazione
economica delle misure stesse, in relazione ai costi aggiuntivi,
secondo l’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR); attivita’ in materia venatoria e determinazione delle
specie cacciabili ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, riconoscimento delle associazioni nazionali
venatorie. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali
non generali.

Art. 3

Dipartimento delle politiche competitive,
della qualita’ agroalimentare, ippiche e della pesca

1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita’
agroalimentare e della pesca esercita le competenze del Ministero nel
settore della pesca, della tutela e valorizzazione della qualita’ dei
prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero della salute; cura le relazioni
istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura
l’attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e
il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82; esercita le attivita’ di competenza del Ministero relative al
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); assicura il supporto
al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all’articolo
16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura l’attivita’ di
comunicazione e di informazione in materia di qualita’ dei prodotti
agricoli ed agroalimentari, di cui all’articolo 1, primo comma, della
legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di
competenza del Ministero; esercita le competenze nel campo
dell’educazione alimentare di carattere non sanitario, cura le
campagne di comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca
in ambito nazionale e comunitario; svolge le attivita’ relative alla
partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le
societa’ vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere;
competenze del Ministero nel settore dell’ippica e delle relative
scommesse. Il Dipartimento e’ articolato in tre uffici di livello
dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di
seguito indicate:
a) Direzione generale per la promozione della qualita’
agroalimentare e dell’ippica: disciplina generale e coordinamento in
materia di tracciabilita’ delle produzioni di cui all’articolo 1,
comma 1; certificazione delle attivita’ agricole ecocompatibili;
elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo
economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare,
della filiera del legno, nonche’ della trasformazione industriale dei
prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello
sviluppo economico; esercizio delle attribuzioni statali in materia
alimentare come definita all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n.
199; disciplina generale e coordinamento in materia di qualita’ dei
prodotti agricoli e agroalimentari; supporto organizzativo-logistico
al Comitato nazionale vini di cui al decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61; disciplina generale e coordinamento in materia di
agricoltura biologica, definizione del regime e delle modalita’ di
gestione del Sistema di qualita’ nazionale di produzione integrata,
ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4;
esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e
commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni
regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di
sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore
agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di
programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di
competenza; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle
associazioni nazionali dei produttori agricoli; agroenergie e
sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei
prodotti agricoli; promozione della produzione agroalimentare
italiana in ambito comunitario e internazionale; attivita’ di
comunicazione e di informazione in materia di qualita’ dei prodotti
agricoli ed agroalimentari, di cui all’articolo 1, primo comma, della
legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di
competenza del Ministero; educazione alimentare di carattere non
sanitario e campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole;
servizi informativi di pubblica utilita’ per i cittadini consumatori
anche con riferimento alla rivista AIOL; attivita’ relative alla
partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e
societa’ vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere;
Sviluppo del settore ippico e gestione della attivita’ di competenza
connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse
dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169. La Direzione generale si articola in 8 uffici
dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura:
programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura,
disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle
attivita’ di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle
risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti
ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione
del Fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca
ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, tracciabilita’ e
qualita’ dei prodotti ittici; misure tecniche relative all’attivita’
di pesca marittima; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo
della pesca (FEP); attivita’ di controllo e vigilanza di tutte le
autorita’ di controllo nazionali competenti per il rispetto delle
norme della politica comune della pesca, raccolta, trattamento e
certificazione dei dati sulle attivita’ di pesca ai sensi del
regolamento (CE) n. 1224/2009, del Consiglio del 20 novembre 2009;
attivita’ ai sensi del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio del
25 febbraio 2008 in materia di raccolta, gestione e uso di dati nel
settore della pesca; attivita’ in sede comunitaria concernenti le
tematiche relative al settore della pesca e dell’acquacoltura;
attivita’ in ambito internazionale concernenti istituzioni,
organismi, ed enti del settore, inclusa l’ICCAT. Per le funzioni di
propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie
di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il
Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto.
La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non
generali;
c) Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e
per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali: gestione
unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi;
trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e
gestione del relativo contenzioso; attivita’ di formazione e
aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni
sindacali, supporto tecnico-organizzativo all’attivita’ di
contrattazione collettiva integrativa; mobilita’; politiche del
personale per le pari opportunita’; prevenzione e sicurezza dei
luoghi di lavoro del Ministero; attivita’ di amministrazione e cura
degli affari di carattere generale; coordinamento dell’attuazione
delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d’intesa con gli
altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione e
gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero;
coordinamento e gestione delle attivita’ dell’Ufficio relazioni con
il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del S.I.A.N.;
compiti previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai
quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti,
societa’ e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo
la normativa vigente, nonche’ attivita’ di vigilanza sui consorzi
agrari ai sensi dell’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e sulle gestioni di ammasso; problematiche del
lavoro nel mercato agricolo; coordinamento della comunicazione
istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e
alla rete Internet; attivita’ di coordinamento dei rapporti con gli
uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il Direttore generale della Direzione generale degli affari
generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
enti territoriali e’ responsabile della prevenzione della corruzione
per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
La Direzione generale si articola in 6 uffici dirigenziali non
generali.

Art. 4

Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

1. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualita’ e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito
denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del Ministero
dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e
repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei
prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il
settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualita’ registrata
che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di
controllo per contrastare l’irregolare commercializzazione dei
prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i
fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale
tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle
produzioni colpite da crisi di mercato.
Ai fini dello svolgimento della propria attivita’, l’Ispettorato
opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e
contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i
rapporti con le regioni e gli enti territoriali di cui all’articolo
3, comma 1, lettera c), dei servizi comuni e del personale,
limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al
trattamento giuridico ed economico ed al relativo contenzioso del
personale dipendente. L’Ispettorato assume l’acronimo ICQRF.
2. L’Ispettorato si articola, a livello di amministrazione
centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le
denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e, a livello
territoriale, in 10 uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non
generale:
a) Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione e tutela del consumatore: riconoscimento
degli organismi di controllo e di certificazione, procedure
sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei
prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e
relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata
delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e
programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche
dell’Ispettorato e relativa attivita’ contrattuale; tenuta della
contabilita’ economico-analitica; procedure di fornitura di beni e
servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni
periferici dell’Ispettorato; coordinamento dell’attivita’ di
esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute
dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza
amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; supporto
tecnico-organizzativo all’attivita’ di contrattazione collettiva
integrativa; trattamento economico accessorio e mobilita’ del
personale dell’Ispettorato; formazione specifica per il personale
dell’Ispettorato, comunicazione istituzionale in raccordo con il
Dipartimento delle politiche competitive, della qualita’
agroalimentare e della pesca. La Direzione generale si articola in 4
uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi
agro-alimentari: programmazione delle attivita’ istituzionali;
monitoraggio e valutazione dei programmi di attivita’ svolti dagli
uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e
vigilanza sull’attivita’ ispettiva svolta dagli uffici territoriali;
vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell’ambito
dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita’
registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull’attivita’
analitica e sulla qualita’ dei laboratori; attivita’ di studio nelle
materie di competenza dell’Ispettorato; aggiornamento delle metodiche
ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di
uso agrario e forestale; promozione di attivita’ di studio e ricerca
nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri
organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei
comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; analisi di
revisione ai sensi dell’articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24
giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2004, n. 204, e gestione del laboratorio centrale deputato
all’espletamento delle predette analisi. La Direzione generale si
articola in 4 uffici dirigenziali non generali.

Art. 5

Funzioni di supporto strategico al Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali

1. Le funzioni di supporto strategico e alta consulenza al Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali sono svolte
nell’ambito della struttura del Gabinetto del Ministro attraverso le
risorse umane e materiali presenti a legislazione vigente.

Art. 6

Organismi operativi

1. Il Corpo forestale dello Stato, posto alle dirette dipendenze
del Ministro, svolge le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004,
n. 36.
2. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari,
istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla
erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore
agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di
ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a
Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende
funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla
regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre,
coordinandosi con l’Ispettorato centrale per il controllo della
qualita’ dei prodotti agroalimentari, nell’attivita’ di prevenzione e
repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento
di tali compiti, il reparto puo’ effettuare accessi e ispezioni
amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti
per l’esercizio delle proprie attivita’ istituzionali.
3. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di
porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente
dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attivita’ di
vigilanza e controllo della pesca marittima e dell’acquacoltura e
delle relative filiere.

Art. 7

Dotazioni organiche e misure attuative

1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo
ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari), determinate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e incrementate
dai contingenti di personale proveniente dalla soppressa Agenzia per
lo sviluppo del settore ippico, come individuati nel decreto
interministeriale del 31 gennaio 2013, sono rispettivamente ripartite
nei due ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento e
facenti parte integrante dello stesso.
2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare,
da adottare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 e dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli
uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici
e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i
compiti di ciascun ufficio.
3. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio
di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici
dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel
rispettivo settore di attribuzione. In applicazione degli articoli 2,
comma 1, 12, comma 7 e 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, il numero di uffici e di posti di funzione di livello
dirigenziale non generale e’ fissato in 55 di cui uno presso gli
uffici di diretta collaborazione.
4. In corrispondenza delle tre unita’ di personale dirigenziale non
generale risultanti in soprannumero per effetto del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di cui
al comma 11, lettera a), dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali puo’ conferire tre incarichi di livello dirigenziale non
generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai
sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sara’ ripartito il contingente di personale
delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinato dalle
tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il
medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale
dell’Ispettorato, nell’ambito della sede centrale e delle sedi
periferiche dello stesso. Detto provvedimento sara’ tempestivamente
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
6. Il Ministro, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, puo’
inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero,
personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano
l’incarico di esperti ai sensi dell’articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
7. In sede di attuazione delle attivita’ di formazione,
riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della
nuova organizzazione del Ministero.
8. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del
Ministero e’ inserito nei ruoli del personale dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
9. Il personale non dirigenziale del Ministero e’ inserito nel
ruolo del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Ogni due anni l’organizzazione del Ministero e’ sottoposta a
verifica ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita’ e
l’efficienza.
2. L’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance resta
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2001, n. 303, e successive modificazioni.
3. E’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 2012, n. 41.
4. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 27 febbraio 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 350

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2013, n. 127 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente le norme per l’amministrazione e la contabilita’ della…

…legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni,
recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge;
Visto, in particolare, il comma 5 dell’articolo 12 della citata
legge n. 146 del 1990, il quale prevede che le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato, sono approvate
con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998,
n. 442, recante norme per l’amministrazione e la contabilita’ della
Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali;
Vista la legge 11 aprile 2000, n. 83, recante modifiche ed
integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di
esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e
di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati
che, tra l’altro, ha attribuito nuovi compiti e funzioni alla
Commissione;
Sentita la Commissione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza dell’11 aprile 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1998, n. 442

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1998,
n. 442, concernente il regolamento recante norme per
l’amministrazione e la contabilita’ della Commissione di garanzia per
l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Le entrate e le spese sono ulteriormente ripartite, secondo
il loro oggetto, in capitoli, recanti una specifica denominazione,
individuati con deliberazione della Commissione su proposta del
coordinatore generale.»;
b) all’articolo 8, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le variazioni per nuove o maggiori spese, possono proporsi
solo se e’ assicurata la copertura finanziaria. Le variazioni del
bilancio di previsione ed i prelevamenti sul fondo di cui al comma 1
sono deliberati dalla Commissione previo parere del collegio dei
revisori dei conti. In caso di necessita’ provvede il coordinatore
generale, con atto da sottoporre a ratifica della Commissione nella
prima adunanza utile. Le variazioni compensative sono sottoposte,
dandone informazione alla Commissione, all’approvazione del
coordinatore generale o, in caso di impedimento, dal funzionario
preposto al servizio finanziario.»;
c) all’articolo 17, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il fondo puo’ essere dotato all’inizio di ciascun anno
finanziario, con determinazione del Presidente, di un importo pari a
6.000 euro, reintegrabili durante l’esercizio.»;
d) all’articolo 17, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Con il fondo economale interno si puo’ provvedere al
pagamento delle spese di funzionamento per un importo non superiore a
500 euro.»;
e) all’articolo 19, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Su proposta del Presidente, la Commissione, con
deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, nomina,
nell’ambito del contingente di personale di cui all’articolo 12 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, un coordinatore generale, scelto tra
dirigenti della pubblica amministrazione con pluriennale esperienza
gestionale di strutture pubbliche, ovvero tra persone di particolare
e comprovata qualificazione professionale, anche interne alla
struttura, a cui sono attribuite le funzioni di amministrazione e di
gestione dell’attivita’ della Commissione. Il coordinatore generale,
qualora sia dipendente pubblico, viene collocato in comando, in
aspettativa, oppure in analoga posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti.»;
f) all’articolo 20, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I mandati sono firmati dal coordinatore generale ovvero, in
caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal funzionario
preposto al servizio finanziario.»;
g) all’articolo 25, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. I contratti sono sottoscritti dal coordinatore generale o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal funzionario preposto al
servizio finanziario.»;
h) all’articolo 25, il comma 3 e’ abrogato;
i) all’articolo 28, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono affidate
dal coordinatore generale a funzionari in servizio, i quali assumono
rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere.»;
l) all’articolo 36, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il coordinatore generale deve eseguire, almeno una volta
nel corso di ogni trimestre, congiuntamente con il funzionario
responsabile del servizio finanziario, una verifica alla cassa e alle
scritture tenute dal cassiere, un’altra alla fine di ogni esercizio e
comunque nel caso di cambiamento della gestione.»;
m) all’articolo 37, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita’ generale dello Stato. Si applicano, altresi’, le
disposizioni attuative dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009,
n.196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».

Art. 2

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), non
si applicano fino alla scadenza dell’incarico di coordinatore
generale in corso alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 19 settembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 299

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, parte II,
titolo I, capo IV;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare
l’articolo 9, comma 2, come modificato dal decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, ed in particolare dall’articolo 5, recante
determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti
di contratti di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.
140, recante regolamento per la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per
le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia;
Acquisito il parere dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti
pubblici che ha reso parere con nota del 6 febbraio 2013;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici
espresso con voto n. 110/2013, reso nell’adunanza del 15 gennaio 2013
e con voto n. 29/2013, reso nell’adunanza del 17 maggio 2013;
Sentiti il Consiglio nazionale degli agronomi, il Consiglio
nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori, il Consiglio nazionale dei geologi, il Consiglio
nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti agrari e
dei periti agrari laureati, il Consiglio nazionale dei geometri e dei
geometri laureati, il Consiglio nazionale dei periti industriali e
dei periti industriali laureati, il Consiglio nazionale degli
agrotecnici e degli agrotecnici laureati;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 luglio 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 1° ottobre 2013, prot. n. 6430.U;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita’

1. Il presente decreto individua i parametri per la determinazione
del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all’architettura ed all’ingegneria di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV.
2. Il presente decreto definisce altresi’ la classificazione delle
prestazioni professionali relative ai predetti servizi.
3. Il corrispettivo e’ costituito dal compenso e dalle spese ed
oneri accessori di cui ai successivi articoli.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, ultimo periodo,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non
deve determinare un importo a base di gara superiore a quello
derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima
dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Art. 2

Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti
parametri:
a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie
componenti l’opera;
b) parametro «G», relativo alla complessita’ della prestazione;
c) parametro «Q», relativo alla specificita’ della prestazione;
d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle
singole categorie componenti l’opera.

Art. 3

Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie
componenti l’opera, e’ individuato sulla base del preventivo di
progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione
esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di
cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente
regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale
costo e’ corrispondente all’importo complessivo delle opere,
esistenti e nuove, oggetto della prestazione;
2. Il parametro "G", relativo alla complessita’ della prestazione,
e’ individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla
base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata;
3. Il parametro "Q", relativo alla specificita’ della prestazione,
e’ individuato per ciascuna categoria d’opera nella tavola Z-2
allegata facente parte integrante del presente regolamento;
4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole
categorie componenti l’opera sulla base dei criteri di cui alla
Tavola Z-1 allegata, e’ dato dall’espressione:

P=0,03+10/V0,4

5. Per importi delle singole categorie componenti l’opera inferiori
a € 25.000,00 il parametro "P" non puo’ superare il valore del
parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4

Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal
precedente articolo 3, e’ determinato dalla sommatoria dei prodotti
tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il
parametro «G» corrispondente al grado di complessita’ delle
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita’ della
prestazione distinto in base alle singole categorie componenti
l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)

Art. 5

Spese e oneri accessori

1. L’importo delle spese e degli oneri accessori e’ stabilito in
maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 e’
determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 e’ determinato in misura
non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in
misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione
lineare.

Art. 6

Altre attivita’

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per
prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al
presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le
prestazioni comprese nelle tavole allegate.
2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre
prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto
dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione,
nonche’ del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:
a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).

Art. 7

Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come
specificate nella tavola Z-2 allegata:
• Pianificazione e programmazione;
• Attivita’ propedeutiche alla progettazione;
• Progettazione;
• Direzione dell’esecuzione;
• Verifiche e collaudi;
• Monitoraggi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come
specificate nella tavola Z-1 allegata:
• Edilizia;
• Strutture;
• Impianti;
• Infrastrutture per la mobilita’;
• Idraulica;
• Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
• Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare,
Zootecnica Ruralita’, Foreste;
• Territorio e Urbanistica.

Art. 8

Classificazione delle prestazioni professionali

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai
servizi di cui al presente decreto e’ stabilita nella tavola Z-1
allegata, tenendo conto della categoria d’opera e del grado di
complessita’, fermo restando che gradi di complessita’ maggiore
qualificano anche per opere di complessita’ inferiore all’interno
della stessa categoria d’opera.
2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata
in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze
indicate nella tavola Z-1 allegata.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro della giustizia
Cancellieri

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lupi

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti l’11 dicembre 2013
Registro n. 9 Giustizia, foglio n. 283
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